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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14046/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AMOROSI MANUELA elettivamente domiciliato in VIA COMMENDA, 23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. AMOROSI MANUELA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VEZZALI ALICE, elettivamente domiciliato in VIA DEL CARSO 16 BOLOGNA presso il difensore avv. VEZZALI ALICE
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il 26.9.2009 in Bologna con atto n. 328 P. 1 anno 2009.
Dall'unione sono nati i figli il 17.7.2007, il 26.4.2013 e il 26.5.2016. Persona_1 Persona_2 Per_3
I coniugi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che hanno confermato con le note scritte depositate per l'udienza del 22.4.2025, confermando altresì che non intendono riconciliarsi.
pagina 1 di 4 Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va deciso in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri nata in [...] il Parte_1
14.8.1979, e nato in [...] il [...], che hanno contratto Parte_2
matrimonio nel Comune di Bologna, in data 26.6.2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune Bologna, anno 2009, Parte 1, n. 328;
2)Ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1-I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2-La moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, che viene assegnata alla stessa con gli arredi ivi esistenti, con la quale vivranno i figli minori.
3-Il SI. si trasferirà altrove entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo- Parte_2
asportando dalla casa coniugale gli oggetti di propria esclusiva proprietà ed effetti personali.
4-I minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione,
l'istruzione e il mantenimento. I minori saranno collocati presso la madre, e ivi manterranno la residenza prevalente, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della prole presso di sé.
5-Il SI. salvo diverse intese da convenirsi fra i genitori alla luce dei turni lavorativi Parte_2
paterni, e compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute e di svago dei minori, potrà vedere i figli e tenerli presso di sé secondo il seguente calendario:
6-un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 circa, allorquando i minori verranno riportati alla madre nelle settimane in cui i figli permarranno con il padre nel weekend, e due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 circa, allorquando i minori pagina 2 di 4 verranno riportati alla madre, nelle settimane in cui la prole trascorrerà il weekend con la madre.
Resta inteso che qualora il padre possa anticipare l'orario in cui tenere con sé i figli, potrà accordarsi con la SI.ra , compatibilmente alle esigenze anche dei minori. Parte_1
7-due week end alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera dopo cena;
8-nel periodo estivo, a partire dalla fine della scuola, i minori trascorreranno almeno tre settimane, anche non consecutive, con il padre;
9-nel periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre o, ad anni alterni, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
10-nel periodo pasquale per tre giorni, ivi ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno della SS.
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
11-in relazione al periodo estivo, le parti comunicheranno i rispettivi periodi entro termine congruo e, comunque, entro il giorno 10 marzo di ciascun anno, in modo da consentire ad entrambi di organizzare le proprie vacanze con i figli tempestivamente;
12-ulteriori festività infra-annuali, ponti scolastici, ecc. verranno equamente ripartiti tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza.
13-Le parti concordano che il padre potrà in ogni caso tenere con sé i minori anche in ulteriori occasioni, qualora ciò sarà possibile anche in base alle esigenze dei medesimi (fermo restando quanto sopra determinato) e previo accordo tra le parti.
14-Il SI. si impegna e si obbliga a versare alla moglie a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento ordinario dei figli la somma mensile pari ad euro 300,00 (ossia 100,00 euro per ciascun figlio), sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. Detta somma verrà versata alla SI.ra , in via anticipata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
15-Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, applicando il vigente “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna in data
9 agosto 2017.
16-L'Assegno Unico Universale per i figli verrà percepito al 100% dalla madre, SInora Pt_1
.
[...]
17-Le detrazioni/deduzioni per ogni figlio a carico spetteranno a ciascun genitore, per le quote di spettanza, e, a tal fine, le ricevute fiscali dovranno essere intestate al figlio in favore del quale sarà effettuata la prestazione.
pagina 3 di 4 18-Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei loro passaporti, nonché al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e passaporto dei figli minori.
19-I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
20- nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14046/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AMOROSI MANUELA elettivamente domiciliato in VIA COMMENDA, 23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. AMOROSI MANUELA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VEZZALI ALICE, elettivamente domiciliato in VIA DEL CARSO 16 BOLOGNA presso il difensore avv. VEZZALI ALICE
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il 26.9.2009 in Bologna con atto n. 328 P. 1 anno 2009.
Dall'unione sono nati i figli il 17.7.2007, il 26.4.2013 e il 26.5.2016. Persona_1 Persona_2 Per_3
I coniugi sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che hanno confermato con le note scritte depositate per l'udienza del 22.4.2025, confermando altresì che non intendono riconciliarsi.
pagina 1 di 4 Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va deciso in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri nata in [...] il Parte_1
14.8.1979, e nato in [...] il [...], che hanno contratto Parte_2
matrimonio nel Comune di Bologna, in data 26.6.2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune Bologna, anno 2009, Parte 1, n. 328;
2)Ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1-I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2-La moglie rimarrà a vivere nella casa coniugale, che viene assegnata alla stessa con gli arredi ivi esistenti, con la quale vivranno i figli minori.
3-Il SI. si trasferirà altrove entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo- Parte_2
asportando dalla casa coniugale gli oggetti di propria esclusiva proprietà ed effetti personali.
4-I minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione,
l'istruzione e il mantenimento. I minori saranno collocati presso la madre, e ivi manterranno la residenza prevalente, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della prole presso di sé.
5-Il SI. salvo diverse intese da convenirsi fra i genitori alla luce dei turni lavorativi Parte_2
paterni, e compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute e di svago dei minori, potrà vedere i figli e tenerli presso di sé secondo il seguente calendario:
6-un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 circa, allorquando i minori verranno riportati alla madre nelle settimane in cui i figli permarranno con il padre nel weekend, e due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 circa, allorquando i minori pagina 2 di 4 verranno riportati alla madre, nelle settimane in cui la prole trascorrerà il weekend con la madre.
Resta inteso che qualora il padre possa anticipare l'orario in cui tenere con sé i figli, potrà accordarsi con la SI.ra , compatibilmente alle esigenze anche dei minori. Parte_1
7-due week end alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera dopo cena;
8-nel periodo estivo, a partire dalla fine della scuola, i minori trascorreranno almeno tre settimane, anche non consecutive, con il padre;
9-nel periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre o, ad anni alterni, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
10-nel periodo pasquale per tre giorni, ivi ricomprendendo, ad anni alterni, il giorno della SS.
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
11-in relazione al periodo estivo, le parti comunicheranno i rispettivi periodi entro termine congruo e, comunque, entro il giorno 10 marzo di ciascun anno, in modo da consentire ad entrambi di organizzare le proprie vacanze con i figli tempestivamente;
12-ulteriori festività infra-annuali, ponti scolastici, ecc. verranno equamente ripartiti tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza.
13-Le parti concordano che il padre potrà in ogni caso tenere con sé i minori anche in ulteriori occasioni, qualora ciò sarà possibile anche in base alle esigenze dei medesimi (fermo restando quanto sopra determinato) e previo accordo tra le parti.
14-Il SI. si impegna e si obbliga a versare alla moglie a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento ordinario dei figli la somma mensile pari ad euro 300,00 (ossia 100,00 euro per ciascun figlio), sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. Detta somma verrà versata alla SI.ra , in via anticipata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
15-Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, applicando il vigente “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna in data
9 agosto 2017.
16-L'Assegno Unico Universale per i figli verrà percepito al 100% dalla madre, SInora Pt_1
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[...]
17-Le detrazioni/deduzioni per ogni figlio a carico spetteranno a ciascun genitore, per le quote di spettanza, e, a tal fine, le ricevute fiscali dovranno essere intestate al figlio in favore del quale sarà effettuata la prestazione.
pagina 3 di 4 18-Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei loro passaporti, nonché al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e passaporto dei figli minori.
19-I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
20- nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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