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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
4.5.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Armando Taglieri Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
con l'avv. Vittorio Colomba
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
1 1642/2020, pubblicato in data 16.12.2020, nel procedimento rubricato al n. 4914/2020 R.G., su istanza della società
[...]
con il quale è stato ingiunto a il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 49.249,45, oltre interessi e spese della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante dalla concessione di finanziamento finalizzato al prestito personale.
2. – Parte opponente ha eccepito, quale motivo di opposizione, che la società è incorsa nella violazione dei canoni Controparte_1
di correttezza e buona fede, dando luogo ad un'abusiva concessione di credito nei confronti di , per non aver proceduto Parte_1
all'adeguata valutazione del merito creditizio dello stesso.
3. – ha dunque articolato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della proposta opposizione Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 1642/2020 del 16 dicembre 2020 – R.G. n. 25358/2020 notificato il 30 gennaio 2020,perché illegittimo ed inefficace per le ragioni tutte espresse in narrativa. In via riconvenzionale Accertare e Dichiarare che
[...]
a causa dell'illegittima condotta tenuta nei confronti del Sig. CP_1 [...]
ha violato ogni principio di correttezza e buona fede contrattuale Parte_1
derivante dai rapporti di finanziamento oggetto della presente procedura da far rientrare nell'ambito della responsabilità della c.d. culpa in omittendo E per
l'effetto Condannare – ai sensi del combinato disposto Controparte_1
dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2049 c.c. – al relativo risarcimento del danno che in questa sede viene a quantificarsi in complessivi € 80.000,00 di cui €
30.000,00 per il danno patrimoniale subito dall'attore ed € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per le motivazioni espresse in narrativa. Accertare di
Dichiarare alla luce dei fatti esposti nonché della documentazione depositata,
2 anche a mezzo di idonea CTU contabile l'illegittimità della condotta avversa e la quantificazione degli interessi illegittimamente applicati attraverso l'analisi dei finanziamenti concessi ivi comprese le carte revolving attribuite al Sig.
[...]
senza alcuna autorizzazione E, per l'effetto Condannare Pt_1 CP_1
alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme illegittimamente
[...]
versate o, nella denegata ipotesi in cui venga acclarata l'esistenza di una qualche posizione creditoria in capo all'attrice, Dichiarare la compensazione giudiziale di tali somme. Il tutto con il favore delle spese e degli onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
4. – Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1
contestando quanto dedotto dall'opponente e formulando nel merito le seguenti conclusioni: “Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il
Decreto ingiuntivo opposto e condannare l'attore opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_1
interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal
Giudicante adito, in corso di causa. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare
l'attore opponente alla restituzione, in favore di del Controparte_1
capitale ricevuto in prestito, al netto delle somme nel frattempo restituite.”.
5. – Con ordinanza del 4.5.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. – Giova anzitutto premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo "invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n.
6531/1993, Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez.
Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021
n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo
4 opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass.
n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005).
2) dal debitore opponente, per contestarla.
1.1. – Val bene osservare che, in materia di contratti di finanziamento e nei rapporti regolati in conto corrente, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui grava sulla banca o sull'istituto di credito, che si assume creditore del saldo a debito del correntista registrato al momento della chiusura del rapporto (c.d.
"saldo banca"), l'onere di produrre il titolo genetico e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, vale a dire gli
"estratti conto" relativi alla durata del rapporto, in modo che, di converso, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) possa (e debba) prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29577/2020; n. 14357/2019; 13532/2017; n.
12936/2017; n. 809/2016).
È difatti attraverso la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto che la parte che intende far valere il credito derivante dal saldo di conto corrente assolve all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. (Cass., n.
11543/2019).
Dunque, se da un lato, prima della produzione dei veri e propri e/c non può farsi richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. da parte del convenuto in senso sostanziale, dall'altro, una volta prodotti e ritualmente acquisiti al giudizio, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano
5 la controparte, che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese "solo in presenza di circostanziate contestazioni" (cfr. Cass., sez. VI, 24.05.2017 n. 13127).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione è stato, peraltro, confermato (oltre che per il correntista) anche per i c.d. "debitori secondari", ossia i fideiussori: "Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto integrale ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro giudizio di cognizione" (cfr. Cass. n. 13127/2017 cit.;
v. anche Cass., n. 8944/2016; Cass. n. 18650/2003).
Allo stesso modo, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza di invalidità delle clausole pattuite o di asserita indeterminatezza del credito, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive sono contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. In altri termini, a fronte della prova del credito vantato dalla banca con la produzione dei contratti e degli estratti conto a copertura del rapporto, il correntista o il fideiussore (ovvero entrambi, se convenuti nel medesimo giudizio) non possono limitarsi ad apodittiche obiezioni su pretese clausole vessatorie, sull'indeterminatezza dei tassi o sulla capitalizzazione illegittima degli interessi, né può sopperire a tale lacuna una C.T.U., la quale, come noto, lungi dal ricercare fatti o
6 circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale (Cass. n. 10860/2011).
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, pienamente condivisibile, non è contraddetto (semmai soltanto "alleggerito") dal potere-dovere del Giudice di rilevare "ex officio" la nullità delle clausole contrattuali che si mostrino contrarie a norme imperative
(ex art. 1284 cod. civ. e art. 644 cod. pen., terzo comma, in tema di usura) o tali da rendere l'oggetto del contratto, in tutto o in parte, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod. civ., come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) o difettose della forma scritta ad substantiam (art. 1284, comma terzo, cod. civ. per gli interessi ultra-legali e art. 117 TUB per il contratto bancario in generale) ovvero ancora, con riguardo alle fideiussioni omnibus, affette da nullità c.d. "derivata" dall'asserita violazione delle regole concorrenziali dettate dalla normativa antitrust della L. n. 287 del
1990, ex art. 2, ciò in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali non può prescindere dalla rituale allegazione, ad opera della parte che vi ha interesse, di un minimo elemento di fatto che le riguardano (v. ad es. Cass. n. 17924/2015, secondo cui: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo
7 officioso della nullità e tale onere introduttivo anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale").
2. – Quanto alla doglianza inerente alla mancata valutazione del merito creditizio del mutuatario, occorre evidenziare quanto segue.
2.1. – Prima di valutare effettivamente se una tale condotta omissiva sia imputabile alla banca mutuataria, occorre sin da subito verificare quali siano le conseguenze sanzionatorie disposte dal nostro ordinamento.
In via generale, vale premettere come da tempo è stata individuata una condotta, illecita, di chi conceda un credito senza prudentemente valutare se il soggetto mutuatario sia nelle condizioni oggettive di far fronte al medesimo, qualificata come
“concessione abusiva di credito”: con essa si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 cod. civ., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Il tema è stato più approfonditamente analizzato in relazione al credito concesso nei confronti di imprenditori, elaborando il principio della “sana e corretta
8 gestione”, ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5 t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica
(art. 114-quinquies) o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie (art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt.
53-bis, 67-ter, 108, 114-quinquies. 2, 114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies. 2 e
114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della
Banca d'Italia mediante disposizioni sul “contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”.
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento
UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per “sistema di rating”, l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione.
9 In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
2.2. – Anche con riferimento al consumatore, tuttavia, esiste una disciplina normativa.
2.2.1. – Sul punto è utile rammentare che, con la direttiva 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE, il legislatore dell'Unione europea ha imposto agli Stati membri l'attuazione di una serie di norme volte a garantire la tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di credito al consumo stipulati con banche e intermediari finanziari, quale tutela funzionale a realizzare un mercato unico efficiente nel perseguimento dell'obiettivo primario dell'Unione Europea. In particolare, con l'art. 8 della Direttiva 2008/48 è stato previsto quanto segue:
«
1. Gli Stati membri devono provvedere affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di sufficienti informazioni fornite, se del caso, da quest'ultimo e, se necessario, consultando la banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri provvedono affinché il creditore aggiorni le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuti il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito».
10 Inoltre, in forza dell'articolo 23 di tale direttiva «gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti
i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
I considerando 26 e 47 della Direttiva 2008/48 affermano quanto segue:
«(26) (...) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse (...) i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali. (...) (47) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive”».
2.2.2. – In secondo luogo, occorre analizzare quale sia la disciplina di dettaglio adottata sul punto dal legislatore italiano.
11 In particolare, l'art. 124bis t.u.b. dispone che “
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo”.
Ebbene, senza necessità di analizzare nel dettaglio tali ultime disposizioni attuative, che ribadiscono l'obbligo degli istituti bancari di valutare il merito creditizio e forniscono i parametri e i criteri per compiere tale valutazione, ciò che emerge è che il legislatore non ha disposto una sanzione espressa derivante dalla violazione di tale condotta. Peraltro, nell'ambito del medesimo capo del t.u.b., dedicato ai consumatori, quando il legislatore ha voluto far derivare una invalidità diretta dalla violazione di un dovere di comportamento, lo ha fatto espressamente;
si veda, in proposito,
l'art. 125bis, co. 6, il quale dispone che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Tale considerazione, tuttavia, non implica che nessuna reazione o sanzione, in relazione allo specifico rapporto contrattuale in cui si è verificata la violazione dell'obbligo di comportamento sopra
12 evidenziato, sia predisposta dall'ordinamento. Infatti, non v'è dubbio che, seppur non possa discorrersi di nullità, può essere sempre azionato il rimedio risarcitorio. In proposito, fra le altre la recente Cass. civ. Sez. I, Ord., 30/06/2021, n. 18610 ha affermato
“che tale obbligo [quello di valutazione del merito creditizio] è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta.
Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art.
2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo
13 (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto “banca” a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di “altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico” a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati”. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta “sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito” e “nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto “banca” a causa del proprio “status”. Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero “affare privato” tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Peraltro, il riconoscimento dello strumento risarcitorio dinanzi alla violazione di tale obbligo dell'istituto bancario appare coerente con la nota e più volte riaffermata distinzione fra norme di validità e norme di comportamento, tracciata da Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724; quest'ultima, in estrema sintesi, ha affermato che dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei
14 servizi d'investimento finanziario (ma anche bancario) discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso.
2.2.3. – Ancora, non si ritiene che il riconoscimento del mero diritto al risarcimento dei danni, che peraltro da un punto di vista economico può far ottenere al cliente la medesima utilità di un'eventuale invalidità parziale, si risolva in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato di recente dalla Corte di Giustizia.
Sul punto si condivide quanto argomentato, nei termini che seguono, dal Tribunale Spoleto, con sentenza 6.7.2023, n.529: “Non si disconosce sul punto la supremazia del diritto dell'Unione né la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10/06/2021, resa nella causa C-
303/20. Occorre, tuttavia, analizzare più attentamente la medesima. In primo luogo, la stessa ribadisce come rientri nella discrezionalità del legislatore nazionale la scelta delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di valutazione del merito creditizio, sempre che tali sanzioni siano efficaci, effettive e proporzionate;
sul punto la C.g.u.e. afferma “L'articolo 23 della direttiva 2008/48 prevede, da un lato, che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 8 di detta direttiva debba essere definito in modo tale che le sanzioni
15 siano effettive, proporzionate nonché dissuasive e, dall'altro, che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Entro tali limiti, la scelta del suddetto regime di sanzioni è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2014, , Per_1
C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 59e giurisprudenza ivi citata, nonché del
5 marzo 2020, OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167, punto 24e giurisprudenza ivi citata)” e ancora, più avanti, “occorre, in secondo luogo, ricordare che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, la direttiva, vincolando lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lascia agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi (sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 76e giurisprudenza ivi citata)”. In secondo luogo, passando ad analizzare il caso posto al suo vaglio, la C.g.u.e. analizza gli strumenti a disposizione del giudice nazionale (in quale caso polacco) e, in particolare, le sanzioni civilistiche rinvenibili nell'ordinamento del giudice rimettente, ritenendo che le medesime fossero adeguate alla tutela del consumatore. Ebbene, seppur in quel caso la C.g.u.e. abbia citato, a mero titolo esemplificativo “la decadenza dal diritto agli interessi, il frazionamento dell'esecuzione del contratto a rate non produttive di interessi e la nullità di talune clausole”, in alcun passaggio della motivazione si fa riferimento al rimedio risarcitorio ovvero alla inadeguatezza del medesimo per far fronte alla violazione della normativa in questione. Non vi sono preclusioni, da parte della corte europea, a tale rimedio, in quanto parimenti idoneo a incidere sul singolo rapporto giuridico ed eliminare gli effetti distorsivi della condotta illecita dell'istituto bancario (differentemente dalle mere sanzioni pecuniarie per la medesima, queste sì probabilmente strumenti non sufficienti per adempiere al risultato imposto dalla direttiva europea) e tutelare l'interesse, anche economico, del consumatore. Peraltro, essendo come detto lasciata alla discrezionalità del
16 singolo legislatore la scelta di quale strumento di diritto civile utilizzare per sanzionare (e prevenire) le suddette condotte illegittime, risulta condivisibile che nell'ordinamento italiano si mantenga una coerenza con la sopra menzionata distinzione di sistema fra norme di validità e norme di comportamento e, al contempo, si dia effettiva e proporzionata attuazione agli obblighi di monitoraggio e sanzionatori imposti dal legislatore europeo.”.
3. – Ciò posto, nel caso di specie non può conseguentemente ravvisarsi, sulla scorta dei princìpi sopra esaminati, la nullità del negozio stipulato dalle parti o comunque l'inefficacia di tali pattuizioni, con caducazione della posizione creditoria del mutuante, spettando invece in thesi al debitore il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo comportamento precontrattuale della società finanziaria.
4. – Quanto alla prova del credito per cui è causa, l'attore sostanziale ha provveduto a depositare:
- il titolo contrattuale afferente alla concessione del finanziamento;
- copia del piano di ammortamento;
- copia dell'estratto conto analitico
- copia della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine.
4.1. – A fronte del suddetto compendio documentale, parte opponente non ha formulato specifiche contestazioni, con riguardo alle annotazioni di cui all'estratto conto analitico così come agli interessi pattuiti e agli oneri applicati.
4.2. – Alla stregua della documentazione prodotta dalla società attrice sostanziale e delle deduzioni svolte da quest'ultima, le
17 deduzioni svolte dall'opponente in ordine alla “insussistenza del credito vantato” non attingono un contenuto minimo di specificità idoneo, anche in via di prospettazione, a circostanziare le contestazioni svolte, le quali si rivelano generiche e non articolate secondo la contestazione di specifiche clausole contrattuali e delle poste ritenute indebite in ragione di determinate ragioni di illegittimità
(cfr., ex aliis, Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009), a fronte del soddisfacimento da parte dell'opposto dell'onere della prova sullo stesso gravante, come sopra ricostruito.
4.3. – Beninteso, il carattere aspecifico della contestazione di parte opponente non può essere superato attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è suscettibile di sopperire mediante un'indagine officiosa al difetto di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.
5. – Quanto alla sussistenza di clausole contrattuali di carattere abusivo, con riguardo alla normativa consumeristica, Tribunale osserva quanto segue.
5.1. – L'esame delle clausole contrattuali così come delle condizioni generali di contratto non consente di ritenere, con riguardo all'oggetto della presente controversia, che sussistano previsioni contrattuali abusive, per tali dovendosi intendere quelle che determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, sia nei termini di pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui
18 trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia quale restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae dal contratto o di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora dell'imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina.
5.2. – Peraltro, parte opponente non ha individuato, neppure in via di mera prospettazione, specifiche clausole ritenute abusive né lumeggiato in cosa in tesi si sostanzi il relativo contenuto vessatorio, così come non constano allegazioni in merito a come le clausole negoziali abusive avrebbero inciso sulla determinazione del credito per cui è causa.
6. – Con riguardo, da ultimo, alle domande con cui parte opponente ha chiesto accertarsi la condotta dell'odierna opposta in quanto sostanziatasi in abuso di credito, nonché condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno in proprio favore, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. – Le menzionate domande sono infondate.
In primo luogo, difatti, merita evidenziare che parte opponente non ha allegato alcun oggettivo elemento probatorio dal quale possa desumersi l'incompletezza dell'istruttoria ovvero che fosse conoscibile alla controparte negoziale, al tempo della conclusione del contratto, la compromessa capacità di solvenza dell'opponente e, nonostante ciò, il creditore, in violazione dell'art. 124 bis t.u.b., abbia comunque concesso il credito.
Inoltre, precisato che in tale ipotesi il danno non è configurabile 'in re ipsa', ma necessita una puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle altrui condotte
19 che si assumono pregiudizievoli, nel caso di specie parte opponente non ha specificamente prospettato, né vieppiù asseverato, gli elementi costituitivi della propria domanda risarcitoria, in particolare per quanto attiene alla sussistenza e all'entità dei lamentati pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale.
6.2. – D'altro canto, non risulta dimostrato che, al momento della stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa,
[...]
si trovasse nell'asserita situazione di crisi, atteso che la Parte_1
documentazione da questi prodotta a conforto dell'allegata difficoltà finanziaria si situa, in via grandemente prevalente, in epoca successiva al 2019 e lo stesso odierno opponente, alla pagina 6 della comparsa conclusionale, afferma di essere stato nel marzo 2019 ancora in regola con i pagamenti, risalendo d'altronde la prima rata insoluta del finanziamento al luglio di quell'anno.
6.3. – Inoltre, alla luce della busta paga in atti, il reddito conseguito da , impiegato bancario presso BNL, non risulta Parte_1
incongruo rispetto all'importo mutuato.
6.4. – È d'uopo infine rammentare che, pur dovendo la verifica del merito creditizio deve essere accurata e il mutuante conformare la propria condotta al canone di buona fede, la disposizione di cui all'art. 124 bis t.u.b. non si estende sino al punto di imporre al finanziatore di valutare, nell'interesse del cliente/richiedente, la convenienza economica dell'operazione ed eventualmente di ammonire lo stesso sull'insostenibilità degli impegni che, per propria richiesta e volontà, intende assumere o abbia assunto.
6.5. – Non sono stati, in definitiva, prospettati concludenti elementi idonei a connotare come abusiva la condotta posta in essere
20 dall'odierna società opposta, con conseguente rigetto delle domande sul punto proposte da . Parte_1
7. – Devono essere altresì respinte la domanda di ripetizione di somme così come l'eccezione di compensazione, del pari articolate dall'odierno opposto, in quanto genericamente formulate quale conseguenza dell'accoglimento delle suesposte prospettazioni, risultate invece infondate.
8. – L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve conseguentemente essere dichiarato esecutivo.
8.1. – Devono essere respinte le domande proposte da Parte_1
in quanto infondate.
[...]
8.2. – Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9. – Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'ammontare del credito per cui è causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1642/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
21 1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1642/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli, che dichiara esecutivo;
2. respinge le domande proposte da;
Parte_1
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1
spese del giudizio che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 9 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
4.5.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Armando Taglieri Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
con l'avv. Vittorio Colomba
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
1 1642/2020, pubblicato in data 16.12.2020, nel procedimento rubricato al n. 4914/2020 R.G., su istanza della società
[...]
con il quale è stato ingiunto a il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 49.249,45, oltre interessi e spese della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante dalla concessione di finanziamento finalizzato al prestito personale.
2. – Parte opponente ha eccepito, quale motivo di opposizione, che la società è incorsa nella violazione dei canoni Controparte_1
di correttezza e buona fede, dando luogo ad un'abusiva concessione di credito nei confronti di , per non aver proceduto Parte_1
all'adeguata valutazione del merito creditizio dello stesso.
3. – ha dunque articolato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della proposta opposizione Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 1642/2020 del 16 dicembre 2020 – R.G. n. 25358/2020 notificato il 30 gennaio 2020,perché illegittimo ed inefficace per le ragioni tutte espresse in narrativa. In via riconvenzionale Accertare e Dichiarare che
[...]
a causa dell'illegittima condotta tenuta nei confronti del Sig. CP_1 [...]
ha violato ogni principio di correttezza e buona fede contrattuale Parte_1
derivante dai rapporti di finanziamento oggetto della presente procedura da far rientrare nell'ambito della responsabilità della c.d. culpa in omittendo E per
l'effetto Condannare – ai sensi del combinato disposto Controparte_1
dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2049 c.c. – al relativo risarcimento del danno che in questa sede viene a quantificarsi in complessivi € 80.000,00 di cui €
30.000,00 per il danno patrimoniale subito dall'attore ed € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per le motivazioni espresse in narrativa. Accertare di
Dichiarare alla luce dei fatti esposti nonché della documentazione depositata,
2 anche a mezzo di idonea CTU contabile l'illegittimità della condotta avversa e la quantificazione degli interessi illegittimamente applicati attraverso l'analisi dei finanziamenti concessi ivi comprese le carte revolving attribuite al Sig.
[...]
senza alcuna autorizzazione E, per l'effetto Condannare Pt_1 CP_1
alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme illegittimamente
[...]
versate o, nella denegata ipotesi in cui venga acclarata l'esistenza di una qualche posizione creditoria in capo all'attrice, Dichiarare la compensazione giudiziale di tali somme. Il tutto con il favore delle spese e degli onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
4. – Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1
contestando quanto dedotto dall'opponente e formulando nel merito le seguenti conclusioni: “Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il
Decreto ingiuntivo opposto e condannare l'attore opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre Controparte_1
interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal
Giudicante adito, in corso di causa. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare
l'attore opponente alla restituzione, in favore di del Controparte_1
capitale ricevuto in prestito, al netto delle somme nel frattempo restituite.”.
5. – Con ordinanza del 4.5.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. – Giova anzitutto premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo "invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n.
6531/1993, Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa" (Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez.
Un., n. 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021
n. 13556 e Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo
4 opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass.
n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005).
2) dal debitore opponente, per contestarla.
1.1. – Val bene osservare che, in materia di contratti di finanziamento e nei rapporti regolati in conto corrente, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui grava sulla banca o sull'istituto di credito, che si assume creditore del saldo a debito del correntista registrato al momento della chiusura del rapporto (c.d.
"saldo banca"), l'onere di produrre il titolo genetico e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, vale a dire gli
"estratti conto" relativi alla durata del rapporto, in modo che, di converso, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) possa (e debba) prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29577/2020; n. 14357/2019; 13532/2017; n.
12936/2017; n. 809/2016).
È difatti attraverso la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto che la parte che intende far valere il credito derivante dal saldo di conto corrente assolve all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. (Cass., n.
11543/2019).
Dunque, se da un lato, prima della produzione dei veri e propri e/c non può farsi richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. da parte del convenuto in senso sostanziale, dall'altro, una volta prodotti e ritualmente acquisiti al giudizio, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano
5 la controparte, che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese "solo in presenza di circostanziate contestazioni" (cfr. Cass., sez. VI, 24.05.2017 n. 13127).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione è stato, peraltro, confermato (oltre che per il correntista) anche per i c.d. "debitori secondari", ossia i fideiussori: "Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto integrale ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro giudizio di cognizione" (cfr. Cass. n. 13127/2017 cit.;
v. anche Cass., n. 8944/2016; Cass. n. 18650/2003).
Allo stesso modo, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza di invalidità delle clausole pattuite o di asserita indeterminatezza del credito, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive sono contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti, con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. In altri termini, a fronte della prova del credito vantato dalla banca con la produzione dei contratti e degli estratti conto a copertura del rapporto, il correntista o il fideiussore (ovvero entrambi, se convenuti nel medesimo giudizio) non possono limitarsi ad apodittiche obiezioni su pretese clausole vessatorie, sull'indeterminatezza dei tassi o sulla capitalizzazione illegittima degli interessi, né può sopperire a tale lacuna una C.T.U., la quale, come noto, lungi dal ricercare fatti o
6 circostanze pretermessi dalle parti, offre un mero filtro qualificato per la valutazione di fatti ed elementi già rigorosamente introdotti in lite e sottoposti al vaglio giudiziale (Cass. n. 10860/2011).
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, pienamente condivisibile, non è contraddetto (semmai soltanto "alleggerito") dal potere-dovere del Giudice di rilevare "ex officio" la nullità delle clausole contrattuali che si mostrino contrarie a norme imperative
(ex art. 1284 cod. civ. e art. 644 cod. pen., terzo comma, in tema di usura) o tali da rendere l'oggetto del contratto, in tutto o in parte, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod. civ., come per le commissioni di massimo scoperto e spese analoghe) o difettose della forma scritta ad substantiam (art. 1284, comma terzo, cod. civ. per gli interessi ultra-legali e art. 117 TUB per il contratto bancario in generale) ovvero ancora, con riguardo alle fideiussioni omnibus, affette da nullità c.d. "derivata" dall'asserita violazione delle regole concorrenziali dettate dalla normativa antitrust della L. n. 287 del
1990, ex art. 2, ciò in quanto la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali non può prescindere dalla rituale allegazione, ad opera della parte che vi ha interesse, di un minimo elemento di fatto che le riguardano (v. ad es. Cass. n. 17924/2015, secondo cui: "La rilevabilità della nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Quand'anche bastasse la sola produzione del contratto, in tesi viziato di nullità, comunque un minimo "elemento di fatto" vi deve essere per consentire al giudice il rilievo
7 officioso della nullità e tale onere introduttivo anche se assolto per altri fini - spetta alle parti, per il principio dispositivo in senso formale").
2. – Quanto alla doglianza inerente alla mancata valutazione del merito creditizio del mutuatario, occorre evidenziare quanto segue.
2.1. – Prima di valutare effettivamente se una tale condotta omissiva sia imputabile alla banca mutuataria, occorre sin da subito verificare quali siano le conseguenze sanzionatorie disposte dal nostro ordinamento.
In via generale, vale premettere come da tempo è stata individuata una condotta, illecita, di chi conceda un credito senza prudentemente valutare se il soggetto mutuatario sia nelle condizioni oggettive di far fronte al medesimo, qualificata come
“concessione abusiva di credito”: con essa si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 cod. civ., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Il tema è stato più approfonditamente analizzato in relazione al credito concesso nei confronti di imprenditori, elaborando il principio della “sana e corretta
8 gestione”, ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5 t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica
(art. 114-quinquies) o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie (art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt.
53-bis, 67-ter, 108, 114-quinquies. 2, 114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies. 2 e
114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della
Banca d'Italia mediante disposizioni sul “contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”.
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento
UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per “sistema di rating”, l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione.
9 In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
2.2. – Anche con riferimento al consumatore, tuttavia, esiste una disciplina normativa.
2.2.1. – Sul punto è utile rammentare che, con la direttiva 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE, il legislatore dell'Unione europea ha imposto agli Stati membri l'attuazione di una serie di norme volte a garantire la tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di credito al consumo stipulati con banche e intermediari finanziari, quale tutela funzionale a realizzare un mercato unico efficiente nel perseguimento dell'obiettivo primario dell'Unione Europea. In particolare, con l'art. 8 della Direttiva 2008/48 è stato previsto quanto segue:
«
1. Gli Stati membri devono provvedere affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di sufficienti informazioni fornite, se del caso, da quest'ultimo e, se necessario, consultando la banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri provvedono affinché il creditore aggiorni le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuti il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito».
10 Inoltre, in forza dell'articolo 23 di tale direttiva «gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti
i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
I considerando 26 e 47 della Direttiva 2008/48 affermano quanto segue:
«(26) (...) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse (...) i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali. (...) (47) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive”».
2.2.2. – In secondo luogo, occorre analizzare quale sia la disciplina di dettaglio adottata sul punto dal legislatore italiano.
11 In particolare, l'art. 124bis t.u.b. dispone che “
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo”.
Ebbene, senza necessità di analizzare nel dettaglio tali ultime disposizioni attuative, che ribadiscono l'obbligo degli istituti bancari di valutare il merito creditizio e forniscono i parametri e i criteri per compiere tale valutazione, ciò che emerge è che il legislatore non ha disposto una sanzione espressa derivante dalla violazione di tale condotta. Peraltro, nell'ambito del medesimo capo del t.u.b., dedicato ai consumatori, quando il legislatore ha voluto far derivare una invalidità diretta dalla violazione di un dovere di comportamento, lo ha fatto espressamente;
si veda, in proposito,
l'art. 125bis, co. 6, il quale dispone che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Tale considerazione, tuttavia, non implica che nessuna reazione o sanzione, in relazione allo specifico rapporto contrattuale in cui si è verificata la violazione dell'obbligo di comportamento sopra
12 evidenziato, sia predisposta dall'ordinamento. Infatti, non v'è dubbio che, seppur non possa discorrersi di nullità, può essere sempre azionato il rimedio risarcitorio. In proposito, fra le altre la recente Cass. civ. Sez. I, Ord., 30/06/2021, n. 18610 ha affermato
“che tale obbligo [quello di valutazione del merito creditizio] è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta.
Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art.
2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo
13 (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto “banca” a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di “altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico” a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati”. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta “sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito” e “nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto “banca” a causa del proprio “status”. Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero “affare privato” tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Peraltro, il riconoscimento dello strumento risarcitorio dinanzi alla violazione di tale obbligo dell'istituto bancario appare coerente con la nota e più volte riaffermata distinzione fra norme di validità e norme di comportamento, tracciata da Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724; quest'ultima, in estrema sintesi, ha affermato che dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei
14 servizi d'investimento finanziario (ma anche bancario) discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso.
2.2.3. – Ancora, non si ritiene che il riconoscimento del mero diritto al risarcimento dei danni, che peraltro da un punto di vista economico può far ottenere al cliente la medesima utilità di un'eventuale invalidità parziale, si risolva in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato di recente dalla Corte di Giustizia.
Sul punto si condivide quanto argomentato, nei termini che seguono, dal Tribunale Spoleto, con sentenza 6.7.2023, n.529: “Non si disconosce sul punto la supremazia del diritto dell'Unione né la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10/06/2021, resa nella causa C-
303/20. Occorre, tuttavia, analizzare più attentamente la medesima. In primo luogo, la stessa ribadisce come rientri nella discrezionalità del legislatore nazionale la scelta delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di valutazione del merito creditizio, sempre che tali sanzioni siano efficaci, effettive e proporzionate;
sul punto la C.g.u.e. afferma “L'articolo 23 della direttiva 2008/48 prevede, da un lato, che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 8 di detta direttiva debba essere definito in modo tale che le sanzioni
15 siano effettive, proporzionate nonché dissuasive e, dall'altro, che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Entro tali limiti, la scelta del suddetto regime di sanzioni è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2014, , Per_1
C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 59e giurisprudenza ivi citata, nonché del
5 marzo 2020, OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167, punto 24e giurisprudenza ivi citata)” e ancora, più avanti, “occorre, in secondo luogo, ricordare che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, la direttiva, vincolando lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lascia agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi (sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 76e giurisprudenza ivi citata)”. In secondo luogo, passando ad analizzare il caso posto al suo vaglio, la C.g.u.e. analizza gli strumenti a disposizione del giudice nazionale (in quale caso polacco) e, in particolare, le sanzioni civilistiche rinvenibili nell'ordinamento del giudice rimettente, ritenendo che le medesime fossero adeguate alla tutela del consumatore. Ebbene, seppur in quel caso la C.g.u.e. abbia citato, a mero titolo esemplificativo “la decadenza dal diritto agli interessi, il frazionamento dell'esecuzione del contratto a rate non produttive di interessi e la nullità di talune clausole”, in alcun passaggio della motivazione si fa riferimento al rimedio risarcitorio ovvero alla inadeguatezza del medesimo per far fronte alla violazione della normativa in questione. Non vi sono preclusioni, da parte della corte europea, a tale rimedio, in quanto parimenti idoneo a incidere sul singolo rapporto giuridico ed eliminare gli effetti distorsivi della condotta illecita dell'istituto bancario (differentemente dalle mere sanzioni pecuniarie per la medesima, queste sì probabilmente strumenti non sufficienti per adempiere al risultato imposto dalla direttiva europea) e tutelare l'interesse, anche economico, del consumatore. Peraltro, essendo come detto lasciata alla discrezionalità del
16 singolo legislatore la scelta di quale strumento di diritto civile utilizzare per sanzionare (e prevenire) le suddette condotte illegittime, risulta condivisibile che nell'ordinamento italiano si mantenga una coerenza con la sopra menzionata distinzione di sistema fra norme di validità e norme di comportamento e, al contempo, si dia effettiva e proporzionata attuazione agli obblighi di monitoraggio e sanzionatori imposti dal legislatore europeo.”.
3. – Ciò posto, nel caso di specie non può conseguentemente ravvisarsi, sulla scorta dei princìpi sopra esaminati, la nullità del negozio stipulato dalle parti o comunque l'inefficacia di tali pattuizioni, con caducazione della posizione creditoria del mutuante, spettando invece in thesi al debitore il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo comportamento precontrattuale della società finanziaria.
4. – Quanto alla prova del credito per cui è causa, l'attore sostanziale ha provveduto a depositare:
- il titolo contrattuale afferente alla concessione del finanziamento;
- copia del piano di ammortamento;
- copia dell'estratto conto analitico
- copia della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine.
4.1. – A fronte del suddetto compendio documentale, parte opponente non ha formulato specifiche contestazioni, con riguardo alle annotazioni di cui all'estratto conto analitico così come agli interessi pattuiti e agli oneri applicati.
4.2. – Alla stregua della documentazione prodotta dalla società attrice sostanziale e delle deduzioni svolte da quest'ultima, le
17 deduzioni svolte dall'opponente in ordine alla “insussistenza del credito vantato” non attingono un contenuto minimo di specificità idoneo, anche in via di prospettazione, a circostanziare le contestazioni svolte, le quali si rivelano generiche e non articolate secondo la contestazione di specifiche clausole contrattuali e delle poste ritenute indebite in ragione di determinate ragioni di illegittimità
(cfr., ex aliis, Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009), a fronte del soddisfacimento da parte dell'opposto dell'onere della prova sullo stesso gravante, come sopra ricostruito.
4.3. – Beninteso, il carattere aspecifico della contestazione di parte opponente non può essere superato attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è suscettibile di sopperire mediante un'indagine officiosa al difetto di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.
5. – Quanto alla sussistenza di clausole contrattuali di carattere abusivo, con riguardo alla normativa consumeristica, Tribunale osserva quanto segue.
5.1. – L'esame delle clausole contrattuali così come delle condizioni generali di contratto non consente di ritenere, con riguardo all'oggetto della presente controversia, che sussistano previsioni contrattuali abusive, per tali dovendosi intendere quelle che determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, sia nei termini di pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui
18 trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia quale restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae dal contratto o di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora dell'imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina.
5.2. – Peraltro, parte opponente non ha individuato, neppure in via di mera prospettazione, specifiche clausole ritenute abusive né lumeggiato in cosa in tesi si sostanzi il relativo contenuto vessatorio, così come non constano allegazioni in merito a come le clausole negoziali abusive avrebbero inciso sulla determinazione del credito per cui è causa.
6. – Con riguardo, da ultimo, alle domande con cui parte opponente ha chiesto accertarsi la condotta dell'odierna opposta in quanto sostanziatasi in abuso di credito, nonché condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno in proprio favore, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. – Le menzionate domande sono infondate.
In primo luogo, difatti, merita evidenziare che parte opponente non ha allegato alcun oggettivo elemento probatorio dal quale possa desumersi l'incompletezza dell'istruttoria ovvero che fosse conoscibile alla controparte negoziale, al tempo della conclusione del contratto, la compromessa capacità di solvenza dell'opponente e, nonostante ciò, il creditore, in violazione dell'art. 124 bis t.u.b., abbia comunque concesso il credito.
Inoltre, precisato che in tale ipotesi il danno non è configurabile 'in re ipsa', ma necessita una puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle altrui condotte
19 che si assumono pregiudizievoli, nel caso di specie parte opponente non ha specificamente prospettato, né vieppiù asseverato, gli elementi costituitivi della propria domanda risarcitoria, in particolare per quanto attiene alla sussistenza e all'entità dei lamentati pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale.
6.2. – D'altro canto, non risulta dimostrato che, al momento della stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa,
[...]
si trovasse nell'asserita situazione di crisi, atteso che la Parte_1
documentazione da questi prodotta a conforto dell'allegata difficoltà finanziaria si situa, in via grandemente prevalente, in epoca successiva al 2019 e lo stesso odierno opponente, alla pagina 6 della comparsa conclusionale, afferma di essere stato nel marzo 2019 ancora in regola con i pagamenti, risalendo d'altronde la prima rata insoluta del finanziamento al luglio di quell'anno.
6.3. – Inoltre, alla luce della busta paga in atti, il reddito conseguito da , impiegato bancario presso BNL, non risulta Parte_1
incongruo rispetto all'importo mutuato.
6.4. – È d'uopo infine rammentare che, pur dovendo la verifica del merito creditizio deve essere accurata e il mutuante conformare la propria condotta al canone di buona fede, la disposizione di cui all'art. 124 bis t.u.b. non si estende sino al punto di imporre al finanziatore di valutare, nell'interesse del cliente/richiedente, la convenienza economica dell'operazione ed eventualmente di ammonire lo stesso sull'insostenibilità degli impegni che, per propria richiesta e volontà, intende assumere o abbia assunto.
6.5. – Non sono stati, in definitiva, prospettati concludenti elementi idonei a connotare come abusiva la condotta posta in essere
20 dall'odierna società opposta, con conseguente rigetto delle domande sul punto proposte da . Parte_1
7. – Devono essere altresì respinte la domanda di ripetizione di somme così come l'eccezione di compensazione, del pari articolate dall'odierno opposto, in quanto genericamente formulate quale conseguenza dell'accoglimento delle suesposte prospettazioni, risultate invece infondate.
8. – L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve conseguentemente essere dichiarato esecutivo.
8.1. – Devono essere respinte le domande proposte da Parte_1
in quanto infondate.
[...]
8.2. – Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9. – Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'ammontare del credito per cui è causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1642/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
21 1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1642/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli, che dichiara esecutivo;
2. respinge le domande proposte da;
Parte_1
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1
spese del giudizio che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 9 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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