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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7312 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 5928/2023
All'udienza collegiale del giorno 04/12/2025 ore 10:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; presente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente Controparte_2
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta. La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 5928/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2018 nel procedimento n. 79158/16 il
Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Cinzia
e ha condannato il , rimasto Parte_1 Controparte_3
contumace, al pagamento della somma di € 27.169,43, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta, e ha posto a carico del resistente le spese di lite.
La Corte di Appello di Roma, adita dal che aveva eccepito CP_1
l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'inammissibilità della domanda in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione e dell'erroneità del rito seguito, nonché aveva contestato, nel merito, la correttezza degli importi pretesi per l'attività difensiva svolta nei suoi confronti, con la sentenza n. 1199/19 ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che le controversie relative ai compensi dell'avvocato in materia civile sono assoggettate alla procedura di all'art. 14 d. lgs. 150/11, che si conclude con ordinanza non appellabile, e ha condannato il al pagamento delle spese di CP_1
lite.
Il giudizio è stato riassunto su impulso degli Avv.ti e Cinzia Tamagnini Pt_1
che hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Roma in funzione di Giudice del rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Preliminarmente 1) in ossequio a quanto indicato dalla Suprema Corte dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata e per l'effetto, rimettere il giudizio innanzi al
Tribunale in diversa composizione, con compensazione delle spese di questa fase del giudizio. 2) in subordine, qualora ne ricorrano i presupposti e nel rispetto del principio di economia processuale, decidere sull'intera domanda. Nel merito 3) dichiarare
l'inesistenza e/o nullità dell'atto di appello del 24.07.2018, nonché l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di appello del 24.07.2018, nonché l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello del 31.07.2018 per tardività della notifica ex art.
702 quater cpc e art. 327 cpc per tutte le ragioni di cui in narrativa;
4) in subordine dichiarare il difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio nonché l'assenza del mandato difensivo;
5) in ogni caso, accogliere le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio d'appello. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_3 CP_1
, che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto e non provata. In subordine accertare e dichiarare,
l'erroneità e/o abnormità delle somme ex adverso liquidate in relazione all'attività concretamente svolta e documentata dalle ricorrenti e, per l'effetto, ridurre la predetta liquidazione nella misura minima possibile quantificata per ciascuna posizione nel corpo della presente memoria di costituzione, previa applicazione dei criteri e parametri ivi esposti, ovvero in quella diversa misura e secondo i criteri ritenuti equi
e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio per cassazione, come da ordinanza di rinvio, nonché quelli del presente giudizio, oltre accessori di legge ai sensi ex D.M. n. 37/2018”.
La Corte ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza indicata in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Si perviene alla seguente fase a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte che, nel cassare - in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal
- la pronuncia n. 1199/19 emessa dalla Corte di Appello, ha così statuito CP_1
“Benché le ricorrenti avessero agito ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo però nel ricorso la pronuncia in composizione collegiale, il giudice di prime cure ha, inspiegabilmente, emesso ordinanza in composizione monocratica come prescrive il rito sommario codicistico, con ciò implicitamente escludendo l'applicazione dell'art.
14 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, nel caso di specie, nonostante l'inequivocabile disposto dell'ultimo comma del citato art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, sussistevano, invero, le condizioni per l'applicazione del principio - dominante nelle decisioni di questa Corte - della tutela dell'affidamento e dell'apparenza processuale in favore del ricorrente, in virtù del quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (ex plurimis: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21.06.2021; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 23390 del 23.10.2020; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13.02.2015 - Rv.
634382 - 01; Cass. Sez. U, n. 390 dell'11.01.2011). Questo Collegio intende seguire
l'orientamento dominante sopra citato: anche nel caso di specie decisiva è, infatti, la qualificazione dell'azione attribuita in concreto dal giudice, precludente alla parte soccombente di scegliere il mezzo d'impugnazione secondo una propria diversa qualificazione (Cass. Sez. U, n. 390/2011 cit.). Del resto, dalla lettura dell'ordinanza monocratica resa in prime cure non vi è alcun riferimento al rito sommario speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150/2011. La sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha prescelto un esito abortivo del giudizio (guardato sempre con sfavore dalla giurisprudenza di legittimità e dalla cfr. in proposito SSUU n. 27199/2017 in CP_4
motivazione), trascurando di confrontarsi col principio dell'apparenza, merita, dunque, di essere cassata, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione per la trattazione dell'appello e la regolamentazione anche delle spese di questo giudizio”.
All'esito della pronuncia della Corte di Cassazione risulta definitivamente sancita l'ammissibilità dell'appello proposto dal avverso l'ordinanza CP_1
emessa dal Tribunale in composizione monocratica;
per l'effetto, la Corte procede all'esame dell'originario appello sulla base delle richieste reiterate dalle parti in questa sede, essendo pacifico che - in accoglimento del primo motivo di ricorso e dell'espressa dichiarazione di assorbimento dei restanti motivi - il vaglio delle restanti censure sollevate in fase di gravame è rimasto impregiudicato, sempre che le relative questioni siano state riproposte in sede di riassunzione. Preliminarmente, vanno sicuramente disattese, proprio alla luce del principio dettato dall'ordinanza di rinvio, le richieste proposte dalle appellate/ricorrenti in riassunzione di rimettere gli atti innanzi al Tribunale in composizione collegiale, atteso che il giudizio è pervenuto alla Corte per “la trattazione dell'appello”, avendo il giudice di primo grado emesso l'ordinanza in composizione monocratica in applicazione del rito sommario codicistico.
Ciò posto, l'appello proposto dal avverso l'ordinanza emessa dal CP_1
Tribunale di Roma in data 24 gennaio 2018 nel procedimento n. 79158/16 è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Invero, la questione preliminare sollevata dal nell'originario atto di CP_1
appello, ove è stata eccepita l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (oggetto, altresì, del quarto motivo di ricorso per cassazione), non è stata riproposta in sede di costituzione nella presente fase, ove l'appellante/resistente in riassunzione ha trattato esclusivamente il merito della controversia, non svolgendo alcun rilievo in merito alla correttezza dell'instaurazione del contraddittorio e confermando di essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Da quanto detto, discende che la regolarità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non può essere ulteriormente vagliata in questa fase, atteso che le ragioni poste alla base del quarto motivo del ricorso per cassazione (“violazione e/o errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 140 e 702-bis, comma 3, cod. proc. civ. dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 1131 cod. civ. - conseguente violazione del combinato disposto di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost. - inesistenza e/o nullità e/o mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente violazione del principio del contraddittorio, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e/o n. 4) cod. proc. Civ”)
- dichiarato assorbito dall'ordinanza di rinvio e astrattamente suscettibile di esame in sede di riassunzione - non sono state reiterate nel presente giudizio. Ciò posto, come eccepito in sede di costituzione nell'originario procedimento di appello e come richiesto dalle odierne ricorrenti al punto 3) delle conclusioni svolte nel presente giudizio, l'appello è stato tardivamente proposto in quanto notificato il 31 luglio 2018, a distanza di oltre sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa il 24 gennaio 2018,
Nè è valsa a interrompere il temine per la proposizione dell'appello la notifica effettuata il 21 luglio 2018, atteso che la stessa - secondo quanto può evincersi dagli atti - ha ad oggetto una singola pagina priva di qualsiasi caratteristica inquadrabile nell'ambito di un'impugnazione, trattandosi di un documento contenente la mera indicazione dell'ufficio giudiziario, delle parti e del provvedimento, in difetto del testo, delle conclusioni e di tutti gli elementi che connotano un atto giudiziario.
Sul punto, peraltro, è mancata qualsiasi spiegazione da parte del CP_1
che non ha preso posizione sul punto e non ha chiarito la successione delle notifiche effettuate.
Nel mancato rispetto del prescritto termine di legge, l'appello proposto dal deve essere dichiarato, quindi, inammissibile. CP_1
Fermo restando il passaggio in giudicato dell'ordinanza gravata con la relativa condanna dell'originario resistente alla rifusione delle spese di lite del primo grado, per i successivi gradi di giudizio (appello, cassazione e rinvio) ricorrono i presupposti per disporne la compensazione, avuto riguardo all'orientamento seguito dalla Corte di
Appello in merito all'inappellabilità dell'ordinanza in tema di compensi (oggetto all'epoca di incertezze interpretative) e alla condotta processuale assunta dalle parti in merito alle questioni processuali insorte fin dal primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa tra le parti le spese dei giudizi di appello, cassazione e rinvio.
Roma, così deciso all'udienza del 4 dicembre 2025 La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 5928/2023
All'udienza collegiale del giorno 04/12/2025 ore 10:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; presente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente Controparte_2
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta. La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 5928/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2018 nel procedimento n. 79158/16 il
Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Cinzia
e ha condannato il , rimasto Parte_1 Controparte_3
contumace, al pagamento della somma di € 27.169,43, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta, e ha posto a carico del resistente le spese di lite.
La Corte di Appello di Roma, adita dal che aveva eccepito CP_1
l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'inammissibilità della domanda in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione e dell'erroneità del rito seguito, nonché aveva contestato, nel merito, la correttezza degli importi pretesi per l'attività difensiva svolta nei suoi confronti, con la sentenza n. 1199/19 ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che le controversie relative ai compensi dell'avvocato in materia civile sono assoggettate alla procedura di all'art. 14 d. lgs. 150/11, che si conclude con ordinanza non appellabile, e ha condannato il al pagamento delle spese di CP_1
lite.
Il giudizio è stato riassunto su impulso degli Avv.ti e Cinzia Tamagnini Pt_1
che hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Roma in funzione di Giudice del rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Preliminarmente 1) in ossequio a quanto indicato dalla Suprema Corte dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata e per l'effetto, rimettere il giudizio innanzi al
Tribunale in diversa composizione, con compensazione delle spese di questa fase del giudizio. 2) in subordine, qualora ne ricorrano i presupposti e nel rispetto del principio di economia processuale, decidere sull'intera domanda. Nel merito 3) dichiarare
l'inesistenza e/o nullità dell'atto di appello del 24.07.2018, nonché l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di appello del 24.07.2018, nonché l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello del 31.07.2018 per tardività della notifica ex art.
702 quater cpc e art. 327 cpc per tutte le ragioni di cui in narrativa;
4) in subordine dichiarare il difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio nonché l'assenza del mandato difensivo;
5) in ogni caso, accogliere le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio d'appello. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_3 CP_1
, che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto e non provata. In subordine accertare e dichiarare,
l'erroneità e/o abnormità delle somme ex adverso liquidate in relazione all'attività concretamente svolta e documentata dalle ricorrenti e, per l'effetto, ridurre la predetta liquidazione nella misura minima possibile quantificata per ciascuna posizione nel corpo della presente memoria di costituzione, previa applicazione dei criteri e parametri ivi esposti, ovvero in quella diversa misura e secondo i criteri ritenuti equi
e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio per cassazione, come da ordinanza di rinvio, nonché quelli del presente giudizio, oltre accessori di legge ai sensi ex D.M. n. 37/2018”.
La Corte ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza indicata in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Si perviene alla seguente fase a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte che, nel cassare - in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal
- la pronuncia n. 1199/19 emessa dalla Corte di Appello, ha così statuito CP_1
“Benché le ricorrenti avessero agito ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo però nel ricorso la pronuncia in composizione collegiale, il giudice di prime cure ha, inspiegabilmente, emesso ordinanza in composizione monocratica come prescrive il rito sommario codicistico, con ciò implicitamente escludendo l'applicazione dell'art.
14 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, nel caso di specie, nonostante l'inequivocabile disposto dell'ultimo comma del citato art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, sussistevano, invero, le condizioni per l'applicazione del principio - dominante nelle decisioni di questa Corte - della tutela dell'affidamento e dell'apparenza processuale in favore del ricorrente, in virtù del quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (ex plurimis: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21.06.2021; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 23390 del 23.10.2020; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13.02.2015 - Rv.
634382 - 01; Cass. Sez. U, n. 390 dell'11.01.2011). Questo Collegio intende seguire
l'orientamento dominante sopra citato: anche nel caso di specie decisiva è, infatti, la qualificazione dell'azione attribuita in concreto dal giudice, precludente alla parte soccombente di scegliere il mezzo d'impugnazione secondo una propria diversa qualificazione (Cass. Sez. U, n. 390/2011 cit.). Del resto, dalla lettura dell'ordinanza monocratica resa in prime cure non vi è alcun riferimento al rito sommario speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150/2011. La sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha prescelto un esito abortivo del giudizio (guardato sempre con sfavore dalla giurisprudenza di legittimità e dalla cfr. in proposito SSUU n. 27199/2017 in CP_4
motivazione), trascurando di confrontarsi col principio dell'apparenza, merita, dunque, di essere cassata, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione per la trattazione dell'appello e la regolamentazione anche delle spese di questo giudizio”.
All'esito della pronuncia della Corte di Cassazione risulta definitivamente sancita l'ammissibilità dell'appello proposto dal avverso l'ordinanza CP_1
emessa dal Tribunale in composizione monocratica;
per l'effetto, la Corte procede all'esame dell'originario appello sulla base delle richieste reiterate dalle parti in questa sede, essendo pacifico che - in accoglimento del primo motivo di ricorso e dell'espressa dichiarazione di assorbimento dei restanti motivi - il vaglio delle restanti censure sollevate in fase di gravame è rimasto impregiudicato, sempre che le relative questioni siano state riproposte in sede di riassunzione. Preliminarmente, vanno sicuramente disattese, proprio alla luce del principio dettato dall'ordinanza di rinvio, le richieste proposte dalle appellate/ricorrenti in riassunzione di rimettere gli atti innanzi al Tribunale in composizione collegiale, atteso che il giudizio è pervenuto alla Corte per “la trattazione dell'appello”, avendo il giudice di primo grado emesso l'ordinanza in composizione monocratica in applicazione del rito sommario codicistico.
Ciò posto, l'appello proposto dal avverso l'ordinanza emessa dal CP_1
Tribunale di Roma in data 24 gennaio 2018 nel procedimento n. 79158/16 è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Invero, la questione preliminare sollevata dal nell'originario atto di CP_1
appello, ove è stata eccepita l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (oggetto, altresì, del quarto motivo di ricorso per cassazione), non è stata riproposta in sede di costituzione nella presente fase, ove l'appellante/resistente in riassunzione ha trattato esclusivamente il merito della controversia, non svolgendo alcun rilievo in merito alla correttezza dell'instaurazione del contraddittorio e confermando di essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Da quanto detto, discende che la regolarità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non può essere ulteriormente vagliata in questa fase, atteso che le ragioni poste alla base del quarto motivo del ricorso per cassazione (“violazione e/o errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 140 e 702-bis, comma 3, cod. proc. civ. dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 1131 cod. civ. - conseguente violazione del combinato disposto di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost. - inesistenza e/o nullità e/o mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente violazione del principio del contraddittorio, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e/o n. 4) cod. proc. Civ”)
- dichiarato assorbito dall'ordinanza di rinvio e astrattamente suscettibile di esame in sede di riassunzione - non sono state reiterate nel presente giudizio. Ciò posto, come eccepito in sede di costituzione nell'originario procedimento di appello e come richiesto dalle odierne ricorrenti al punto 3) delle conclusioni svolte nel presente giudizio, l'appello è stato tardivamente proposto in quanto notificato il 31 luglio 2018, a distanza di oltre sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa il 24 gennaio 2018,
Nè è valsa a interrompere il temine per la proposizione dell'appello la notifica effettuata il 21 luglio 2018, atteso che la stessa - secondo quanto può evincersi dagli atti - ha ad oggetto una singola pagina priva di qualsiasi caratteristica inquadrabile nell'ambito di un'impugnazione, trattandosi di un documento contenente la mera indicazione dell'ufficio giudiziario, delle parti e del provvedimento, in difetto del testo, delle conclusioni e di tutti gli elementi che connotano un atto giudiziario.
Sul punto, peraltro, è mancata qualsiasi spiegazione da parte del CP_1
che non ha preso posizione sul punto e non ha chiarito la successione delle notifiche effettuate.
Nel mancato rispetto del prescritto termine di legge, l'appello proposto dal deve essere dichiarato, quindi, inammissibile. CP_1
Fermo restando il passaggio in giudicato dell'ordinanza gravata con la relativa condanna dell'originario resistente alla rifusione delle spese di lite del primo grado, per i successivi gradi di giudizio (appello, cassazione e rinvio) ricorrono i presupposti per disporne la compensazione, avuto riguardo all'orientamento seguito dalla Corte di
Appello in merito all'inappellabilità dell'ordinanza in tema di compensi (oggetto all'epoca di incertezze interpretative) e alla condotta processuale assunta dalle parti in merito alle questioni processuali insorte fin dal primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa tra le parti le spese dei giudizi di appello, cassazione e rinvio.
Roma, così deciso all'udienza del 4 dicembre 2025 La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin