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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Nicolino MUSACCHIO e Michele GIGLIO, presso cui è domiciliata
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto la sua illegittima esclusione dal beneficio in esame in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta
Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto. CP_1
pagina 1 di 5 Il resistente si costituiva tempestivamente, eccependo l'intervenuta prescrizione del CP_1 diritto di credito relativamente all'anno scolastico 2018/2019, in virtù dell'art. 2948, comma 1,
n. 4) c.c. e, dunque, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito connesso con l'attribuzione della Carta docente, il cui termine iniziale era da individuarsi nel momento in cui era sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato (Cass. civ. sez. lavoro, sent., n. 29961/2023).
L'Amministrazione resistente, preso atto delle indicazioni resa dalla S.C., non si opponeva, invece, all'emissione della carta docente in favore della ricorrente per i soli anni in cui aveva prestato effettivo servizio in favore degli istituti scolastici, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
**********
1.Nel merito, si segnala quanto di seguito.
In termini generali, la domanda può essere accolta (ad eccezione dell' annualità in cui è maturata la prescrizione, di cui si tratterà di seguito) alla luce del pronunciamento della S.C.
(sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha infatti affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
pagina 2 di 5 -il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Di conseguenza, quanto allo specifico aspetto della prescrizione, eccezione tempestivamente sollevata in questa sede dal resistente, si rileva che l'azione per l'adempimento in CP_1
forma specifica si prescrive ex art. 2948 n.4 c.c. in 5 anni ed inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se successivo, dalla data in cui il sistema telematico ammetteva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Si ricorda che l'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ciò posto, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era quindi il 30 novembre 2016 (o dal conferimento dell'incarico se successivo), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico, se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Applicando i principi indicati al caso in esame, si rileva che:
pagina 3 di 5 -la ricorrente al momento della presente pronuncia risulta transitata, in ruolo come da contratto depositato;
-per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 risultano supplenze fino al 30.6.
Tuttavia, per l'a.s. 2018/2019, computando il termine quinquennale di prescrizione dal
27.09.2018 (data di conferimento dell'incarico), il termine di prescrizione risultava spirato al momento della notifica del ricorso introduttivo, intervenuta il 27.02.2024, anche perché non sono documentati atti interruttivi precedenti rispetto alla menzionata notifica.
La domanda va quindi rigettata per l'annualità citata.
Va invece accolta per le restanti annualità e va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_1
provvedervi in conformità.
Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza del e si liquidano CP_1
in dispositivo.
PQM
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condanna il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito
[...]
sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 4 di 5 3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Nicolino MUSACCHIO e Michele GIGLIO, presso cui è domiciliata
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto la sua illegittima esclusione dal beneficio in esame in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta
Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto. CP_1
pagina 1 di 5 Il resistente si costituiva tempestivamente, eccependo l'intervenuta prescrizione del CP_1 diritto di credito relativamente all'anno scolastico 2018/2019, in virtù dell'art. 2948, comma 1,
n. 4) c.c. e, dunque, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito connesso con l'attribuzione della Carta docente, il cui termine iniziale era da individuarsi nel momento in cui era sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato (Cass. civ. sez. lavoro, sent., n. 29961/2023).
L'Amministrazione resistente, preso atto delle indicazioni resa dalla S.C., non si opponeva, invece, all'emissione della carta docente in favore della ricorrente per i soli anni in cui aveva prestato effettivo servizio in favore degli istituti scolastici, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
**********
1.Nel merito, si segnala quanto di seguito.
In termini generali, la domanda può essere accolta (ad eccezione dell' annualità in cui è maturata la prescrizione, di cui si tratterà di seguito) alla luce del pronunciamento della S.C.
(sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha infatti affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
pagina 2 di 5 -il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Di conseguenza, quanto allo specifico aspetto della prescrizione, eccezione tempestivamente sollevata in questa sede dal resistente, si rileva che l'azione per l'adempimento in CP_1
forma specifica si prescrive ex art. 2948 n.4 c.c. in 5 anni ed inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se successivo, dalla data in cui il sistema telematico ammetteva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Si ricorda che l'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ciò posto, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era quindi il 30 novembre 2016 (o dal conferimento dell'incarico se successivo), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico, se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Applicando i principi indicati al caso in esame, si rileva che:
pagina 3 di 5 -la ricorrente al momento della presente pronuncia risulta transitata, in ruolo come da contratto depositato;
-per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 risultano supplenze fino al 30.6.
Tuttavia, per l'a.s. 2018/2019, computando il termine quinquennale di prescrizione dal
27.09.2018 (data di conferimento dell'incarico), il termine di prescrizione risultava spirato al momento della notifica del ricorso introduttivo, intervenuta il 27.02.2024, anche perché non sono documentati atti interruttivi precedenti rispetto alla menzionata notifica.
La domanda va quindi rigettata per l'annualità citata.
Va invece accolta per le restanti annualità e va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_1
provvedervi in conformità.
Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza del e si liquidano CP_1
in dispositivo.
PQM
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condanna il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito
[...]
sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 4 di 5 3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5