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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3643/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOLA Controparte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. LODI SILVIA ( ) VIA RUBBIANI 5 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BORGO DEI LEONI, 83 FERRARA presso il difensore avv.
MARZOLA ANDREA
ATTORE/I contro
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVI MARCELLO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ADELARDI N 61 44121 FERRARA presso il difensore avv. VESCOVI MARCELLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2020 conveniva in giudizio Controparte_1
Controparte_3
Esponeva l'attore quanto segue.
1. Con raccomandata del 27.12.2019 il aveva comunicato al la sua esclusione da CP_2 CP_1
socio della cooperativa, deliberata all'unanimità dal consiglio di amministrazione in pari data.
L'esclusione traeva causa dalla violazione dell'art. 9 dello statuto sociale, che prevedeva per tutti i soci l'obbligo “di svolgere l'attività di pesca di vongole e attività connesse esclusivamente nelle concessioni della Cooperativa salva diversa e preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo”.
Al NI era stato contestato di aver venduto alla non pescate Parte_1
dagli allevamenti situati nelle zone in concessione al . CP_2
2. La deliberazione di esclusione era inesistente o invalida per i vizi del procedimento di formazione.
In particolare non era documentato che fossero state rispettate le prescrizioni statutarie relative alla forma della convocazione (scritta), al termine di convocazione (almeno cinque giorni prima dell'adunanza e all'adeguata informazione fornita ai consiglieri.
3. La violazione sanzionata era inesistente.
Il era stato sanzionato per aver venduto vongole, che non aveva pescato nelle zone in CP_1
concessione al , in violazione dell'art. 9 dello statuto. CP_2
In realtà l'attore aveva venduto vongole “da seme”, che aveva acquistato da terzi, senza svolgere alcuna attività di pesca fuori dalle zone consentite.
4. L'obbligo di cui all'art. 9 comma 1 n. 2 dello statuto (obbligo di pescare esclusivamente nelle aree in concessione al ) era nullo e comunque illegittimo, in quanto arbitrario e manifestamente CP_2
contrario ai principi e ai diritti dell'ordinamento e dell'Unione Europea, che CO quale riconosciuta aveva il dovere di attuare e osservare. Controparte_2
pagina 2 di 12 5. La deliberazione di esclusione era nulla per difetto di motivazione circa la determinazione della sanzione.
6. La sanzione dell'esclusione era sproporzionata, eccessiva e arbitraria.
7. L'invalidità della deliberazione di esclusione comportava il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti a causa e per il periodo di durata dell'illegittima esclusione dalla compagine sociale, nella misura da accertare in corso di causa e che si indicava nell'equivalente del ricavato dell'attività di pesca come disposta da CO per i soci attivi nell'intero periodo di durata dell'esclusione impugnata.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“- accertare e dichiarare che la delibera di esclusione adottata il 27.12.2019 dalla società
[...]
nei confronti di è, secondo la formula ritenuta Controparte_3 Controparte_1
di giustizia, inesistente, nulla, annullata, invalida e/o illegittima e/o comunque infondata in fatto e in diritto, eccessiva ed
arbitraria; conseguentemente
- ordinare la piena e immediata reintegra di nella qualità di socio della società Controparte_1 [...]
in tutti i diritti e le facoltà che gli competono in Controparte_3
tale qualità, con pienezza dei diritti e delle prerogative connessi allo status di socio e con il completo ripristino dei rapporti
mutualistici;
- condannare la società a dare Controparte_3
immediata esecuzione, a propria cure e spese, ad ogni conseguente formalità e adempimento di legge;
- condannare la società al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore per i mancati proventi derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca come
disposta da CO per i soci attivi nell'intero periodo di durata dell'esclusione impugnata;
…”.
II
Si costituiva in giudizio il Controparte_4
[...]
Il contestava tutte le pretese avversarie ed esponeva quanto segue. CP_2 pagina 3 di 12 1. Il procedimento previsto dallo statuto era stato correttamente osservato e anzi al era stata CP_1
data la possibilità, non prevista e quindi non obbligatoria, di esporre le proprie difese in data
17.12.2019, prima dell'adunanza del consiglio di amministrazione, in un incontro al quale erano presenti tutti i consiglieri.
2. Il ammetteva di aver fatto commercio di vongole con un soggetto terzo e non aveva CP_1
importanza che le vongole fossero state pescate o comprate.
Incombeva comunque sul l'onere di dimostrare l'acquisto. CP_1
Nell'incontro del 17.12.2019 il non aveva sostenuto di aver acquistato le vongole e tale CP_1
circostanza era stata esposta per la prima volta in citazione.
3. L'art. 9 comma 1 n. 2 dello statuto non presentava alcun profilo di invalidità.
4. La sanzione era adeguata alla gravità dell'infrazione.
5. Quanto al risarcimento, l'attore chiedeva la liquidazione dei danni patiti dall'attore “a causa e per il periodo di durata dell'illegittima esclusione dalla compagine sociale nella misura che sarà accertata in corso di causa e che a tal effetto si indica nell'equivalente del ricavato dell'attività di pesca come disposta da CO per i soci attivi nell'intero periodo di durata dell'esclusione impugnata”.
Un parametro di tal fatta non poteva che essere contestato in quanto non esisteva una “attività di pesca come disposta da CO”.
Ogni pescatore era titolare di un'attività autonoma e di una propria partita i.v.a. che ciascuno poteva gestire in totale autonomia, solo rispettando un numero minimo di giornate all'anno.
Inoltre qualunque richiesta di risarcimento del danno doveva essere adeguatamente provata dall'attore sia nell'an sia nel quantum e si contestava che il giudice potesse essere chiamato a sopperire alla mancanza di prova sull'an con una liquidazione “in via equitativa”. In estremo subordine, si doveva tener conto della eventuale prescrizione nel frattempo intervenuta.
Ciò premesso, la cooperativa convenuta formulava le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 12 “Voglia Codesto Spett.le Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Imprese - respinta
ogni altra istanza, deduzione o eccezione, per i motivi di cui in premessa, respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto. …”.
III
La causa, respinte le richieste istruttorie delle parti, era posta in decisione all'udienza del 18.4.2024.
In tale sede il difensore dell'attore precisava le conclusioni come segue: “preliminarmente insiste per le istanze istruttorie dedotte e non ammesse;
nel merito, precisa come in atto di citazione”.
Il difensore della convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in data 17/4/2024 e cioè
insisteva nelle istanze istruttorie e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. I VIZI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE
L'attore ha dedotto la violazione dell'art. 34 dello statuto, secondo cui la convocazione del c.d.a. “è
fatta a mezzo lettera o fax, da recapitare tramite posta o tramite messo, direttamente al domicilio dei
Consiglieri e Sindaci, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o - nei casi di urgenza - a mezzo
fax, telegramma o posta elettronica, in modo che essi ne siano informati preventivamente, in ogni caso, almeno ventiquattro ore prima della riunione”.
Il ha replicato, sostenendo che “Il Presidente di CO ha pienamente rispettato il CP_2
precetto di cui all'ART. 37 Statuto, a mente del quale “Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materia iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. (…)”.”.
Come è evidente, il non ha negato la violazione dell'art. 34, che effettivamente richiede che CP_2
la convocazione avvenga a mezzo di lettera o fax e con un preavviso di almeno cinque giorni.
Ciò tuttavia non comporta l'automatica invalidità della deliberazione del c.d.a., che può configurarsi solo quando dalla violazione formale derivi un concreto pregiudizio agli interessi del socio legittimato all'impugnazione.
pagina 5 di 12 Nel caso in esame risulta dal verbale dell'adunanza che:
- i consiglieri erano tutti presenti tranne uno ( ; Persona_1
- nessuno dei presenti ha lamentato carenza di informazioni sulle questioni oggetto di deliberazione;
- la deliberazione è stata assunta all'unanimità dei presenti.
È poi pacifico che il era stato personalmente sentito pochi giorni prima dell'adunanza e che CP_1
proprio sulle dichiarazioni da lui rese si fonda la decisione di esclusione.
Occorre quindi concludere che la formale violazione delle regole di convocazione non abbia ricadute sostanziali sulla validità della delibera.
II. LA VIOLAZIONE CONTESTATA: OBBLIGO STATUTARIO DI PESCA NELLE SOLE AREE IN CONCESSIONE
Il ha deliberato l'esclusione del per aver venduto a terzi vongole, che non aveva CP_2 CP_1
pescato nelle aree in concessione al , in violazione dell'art. 9 comma 1 n. 2 dello statuto, che CP_2
prevede per i soci cooperatori l'obbligo di “svolgere le attività di pesca di vongole e attività connesse
esclusivamente nelle concessioni della Cooperativa, salvo diversa e preventiva autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo”.
La disposizione statutaria è espressamente e precisamente richiamata nella deliberazione di esclusione e il contemporaneo richiamo di altre norme (l'art. 9 comma 1 n. 1, sull'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
l'articolo 9 bis, che elenca le sanzioni irrogabili;
l'art. 12, che prevede i casi di esclusione) non determina alcuna genericità della contestazione.
Non si ravvisano profili di invalidità della disposizione, in relazione ai principi dell'equa concorrenza e del divieto di abuso di posizione dominante, dei cui presupposti non vi è prova e neanche precisa allegazione.
III. LA PROVA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA
1. Conviene riprodurre il testo della comunicazione di esclusione e anche quello del verbale del
17.12.2019, che contiene le dichiarazioni difensive del CP_1
Il testo della comunicazione di esclusione è il seguente:
pagina 6 di 12 pagina 7 di 12 Il testo del verbale del 17.12.2019 è il seguente:
pagina 8 di 12 Come è evidente, nell'incontro del 17.12.2019 il ha espressamente dichiarato di non aver CP_1
pescato le vongole vendute a terzi nelle concessioni del . CP_2
Nella comunicazione di esclusione è stato contestato al ciò che aveva dichiarato e cioè che CP_1
aveva venduto a terzi vongole non pescate negli allevamenti del . CP_2
2. Secondo l'attore, la dichiarazione resa il 17.12.2019 deve essere intesa, nel senso che il ha CP_1
affermato di aver venduto vongole, che sono state sì pescate fuori dalle concessioni del , ma CP_2
da altri, che le hanno vendute al che le ha poi rivendute alla società agricola CP_1 Pt_1
pagina 9 di 12 La circostanza doveva essere provata per testi (teste , capitolo 3 della seconda Testimone_1
memoria istruttoria: 3) “Vero che, nel 2019, Lei ha pescato le vongole da semina che Controparte_1
ha poi ceduto alla di Chioggia”). Parte_1
La prova non è stata ammessa dal giudice istruttore e il diniego di ammissione deve essere confermato, considerata la genericità del fatto dedotto a prova: manca invero un preciso riferimento all'epoca della pesca e della vendita da a e manca anche ogni riferimento al quantitativo di vongole Tes_1 CP_1
vendute, cosa che rende impossibile stabilire se si possa ragionevolmente presumere che le vongole cedute dal teste al siano le stesse che il ha poi ceduto a CP_1 CP_1 Pt_1
Dovendosi dunque ricostruire il fatto sulla base dei soli elementi documentali, a giudizio del collegio l'espressione messa a verbale dall'attore (“dichiara di non aver pescato le Vongole da semina vendute alla nelle concessione del ) non può significare altro, se Parte_1 CP_4
non che le vongole sono state pescate dal NI fuori dalla concessione.
Il soggetto della proposizione subordinata implicita è il medesimo della principale, e cioè il e CP_1
il complemento di luogo delimita l'ambito della negazione: la dichiarazione dunque dice che il CP_1
ha pescato ma non nella concessione, e non che non ha pescato.
Non è peraltro emersa, neppure nel corso del giudizio, alcuna ragione che possa spiegare perché
l'attore non abbia semplicemente detto che le vongole non le aveva pescate, ma acquistate, e tale incomprensibile omissione conferma la lettura della dichiarazione sopra indicata.
Ne segue che la violazione contestata risulta provata.
IV. VIZI NELLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
1. Il ha sufficientemente motivato la decisione di applicare la sanzione dell'esclusione, CP_2
facendo riferimento alla gravità della violazione del rapporto fiduciario posto a base del vincolo sociale e tale valutazione di gravità deve essere condivisa, considerato il valore delle vongole vendute (oltre
157.000 euro) e il contesto economico in cui si colloca l'attività di pesca (che vede, secondo le allegazioni dello stesso attore, un reddito annuale lordo a socio, per la produzione di vongole, oscillante tra i 37.000 e i 57.000 euro).
pagina 10 di 12 2. L'assenza di un regolamento approvato dall'assemblea, che lo statuto prevede ma non in termini di necessità, non rende inapplicabile la sanzione, la cui adeguatezza può essere verificata con il criterio indicato dallo statuto (“inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del
rapporto: art. 12 comma 1 lett. c)) e con il generale criterio della proporzionalità, richiamato anche dall'attore.
3. La sanzione non può dirsi sproporzionata (o eccessiva o arbitraria, secondo le diverse formule utilizzate dall'attore), per la ragione già indicata a proposito della gravità dell'infrazione e cioè in considerazione del valore economico dell'operazione illecita rispetto al reddito medio annuale lordo dei soci (lo stesso ha chiesto un risarcimento del danno commisurato a un reddito annuale lordo di CP_1
poco più di 46.000 euro).
È chiaro che un inadempimento, che con una sola operazione porta al socio inadempiente un reddito superiore al reddito medio annuale degli altri soci che hanno operato regolarmente, stravolge gli equilibri sociali e rende impossibile la prosecuzione del rapporto.
4. Il lamenta anche il carattere discriminatorio della sanzione, posto che analoga delibera di CP_1
esclusione non sarebbe stata adottata nei confronti di altri soci, responsabili di condotte analoghe.
La doglianza è dedotta in termini del tutto generici, non essendo stato indicato un solo caso di possibile confronto, e risulta sfornita di prova, dovendosi confermare il provvedimento del giudice istruttore, che ha respinto, perché esplorativa, la richiesta di esibizione di tutte le delibere del , dal 1966 CP_2
all'attualità, aventi a oggetto l'esclusione di soci.
V. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, le domande proposte dal devono essere respinte. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 5077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Controparte_1
contro
Controparte_3
così provvede:
- respinge le domande proposte da;
Controparte_1
- dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.1.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3643/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOLA Controparte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. LODI SILVIA ( ) VIA RUBBIANI 5 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BORGO DEI LEONI, 83 FERRARA presso il difensore avv.
MARZOLA ANDREA
ATTORE/I contro
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVI MARCELLO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ADELARDI N 61 44121 FERRARA presso il difensore avv. VESCOVI MARCELLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2020 conveniva in giudizio Controparte_1
Controparte_3
Esponeva l'attore quanto segue.
1. Con raccomandata del 27.12.2019 il aveva comunicato al la sua esclusione da CP_2 CP_1
socio della cooperativa, deliberata all'unanimità dal consiglio di amministrazione in pari data.
L'esclusione traeva causa dalla violazione dell'art. 9 dello statuto sociale, che prevedeva per tutti i soci l'obbligo “di svolgere l'attività di pesca di vongole e attività connesse esclusivamente nelle concessioni della Cooperativa salva diversa e preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo”.
Al NI era stato contestato di aver venduto alla non pescate Parte_1
dagli allevamenti situati nelle zone in concessione al . CP_2
2. La deliberazione di esclusione era inesistente o invalida per i vizi del procedimento di formazione.
In particolare non era documentato che fossero state rispettate le prescrizioni statutarie relative alla forma della convocazione (scritta), al termine di convocazione (almeno cinque giorni prima dell'adunanza e all'adeguata informazione fornita ai consiglieri.
3. La violazione sanzionata era inesistente.
Il era stato sanzionato per aver venduto vongole, che non aveva pescato nelle zone in CP_1
concessione al , in violazione dell'art. 9 dello statuto. CP_2
In realtà l'attore aveva venduto vongole “da seme”, che aveva acquistato da terzi, senza svolgere alcuna attività di pesca fuori dalle zone consentite.
4. L'obbligo di cui all'art. 9 comma 1 n. 2 dello statuto (obbligo di pescare esclusivamente nelle aree in concessione al ) era nullo e comunque illegittimo, in quanto arbitrario e manifestamente CP_2
contrario ai principi e ai diritti dell'ordinamento e dell'Unione Europea, che CO quale riconosciuta aveva il dovere di attuare e osservare. Controparte_2
pagina 2 di 12 5. La deliberazione di esclusione era nulla per difetto di motivazione circa la determinazione della sanzione.
6. La sanzione dell'esclusione era sproporzionata, eccessiva e arbitraria.
7. L'invalidità della deliberazione di esclusione comportava il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti a causa e per il periodo di durata dell'illegittima esclusione dalla compagine sociale, nella misura da accertare in corso di causa e che si indicava nell'equivalente del ricavato dell'attività di pesca come disposta da CO per i soci attivi nell'intero periodo di durata dell'esclusione impugnata.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“- accertare e dichiarare che la delibera di esclusione adottata il 27.12.2019 dalla società
[...]
nei confronti di è, secondo la formula ritenuta Controparte_3 Controparte_1
di giustizia, inesistente, nulla, annullata, invalida e/o illegittima e/o comunque infondata in fatto e in diritto, eccessiva ed
arbitraria; conseguentemente
- ordinare la piena e immediata reintegra di nella qualità di socio della società Controparte_1 [...]
in tutti i diritti e le facoltà che gli competono in Controparte_3
tale qualità, con pienezza dei diritti e delle prerogative connessi allo status di socio e con il completo ripristino dei rapporti
mutualistici;
- condannare la società a dare Controparte_3
immediata esecuzione, a propria cure e spese, ad ogni conseguente formalità e adempimento di legge;
- condannare la società al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore per i mancati proventi derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca come
disposta da CO per i soci attivi nell'intero periodo di durata dell'esclusione impugnata;
…”.
II
Si costituiva in giudizio il Controparte_4
[...]
Il contestava tutte le pretese avversarie ed esponeva quanto segue. CP_2 pagina 3 di 12 1. Il procedimento previsto dallo statuto era stato correttamente osservato e anzi al era stata CP_1
data la possibilità, non prevista e quindi non obbligatoria, di esporre le proprie difese in data
17.12.2019, prima dell'adunanza del consiglio di amministrazione, in un incontro al quale erano presenti tutti i consiglieri.
2. Il ammetteva di aver fatto commercio di vongole con un soggetto terzo e non aveva CP_1
importanza che le vongole fossero state pescate o comprate.
Incombeva comunque sul l'onere di dimostrare l'acquisto. CP_1
Nell'incontro del 17.12.2019 il non aveva sostenuto di aver acquistato le vongole e tale CP_1
circostanza era stata esposta per la prima volta in citazione.
3. L'art. 9 comma 1 n. 2 dello statuto non presentava alcun profilo di invalidità.
4. La sanzione era adeguata alla gravità dell'infrazione.
5. Quanto al risarcimento, l'attore chiedeva la liquidazione dei danni patiti dall'attore “a causa e per il periodo di durata dell'illegittima esclusione dalla compagine sociale nella misura che sarà accertata in corso di causa e che a tal effetto si indica nell'equivalente del ricavato dell'attività di pesca come disposta da CO per i soci attivi nell'intero periodo di durata dell'esclusione impugnata”.
Un parametro di tal fatta non poteva che essere contestato in quanto non esisteva una “attività di pesca come disposta da CO”.
Ogni pescatore era titolare di un'attività autonoma e di una propria partita i.v.a. che ciascuno poteva gestire in totale autonomia, solo rispettando un numero minimo di giornate all'anno.
Inoltre qualunque richiesta di risarcimento del danno doveva essere adeguatamente provata dall'attore sia nell'an sia nel quantum e si contestava che il giudice potesse essere chiamato a sopperire alla mancanza di prova sull'an con una liquidazione “in via equitativa”. In estremo subordine, si doveva tener conto della eventuale prescrizione nel frattempo intervenuta.
Ciò premesso, la cooperativa convenuta formulava le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 12 “Voglia Codesto Spett.le Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Imprese - respinta
ogni altra istanza, deduzione o eccezione, per i motivi di cui in premessa, respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto. …”.
III
La causa, respinte le richieste istruttorie delle parti, era posta in decisione all'udienza del 18.4.2024.
In tale sede il difensore dell'attore precisava le conclusioni come segue: “preliminarmente insiste per le istanze istruttorie dedotte e non ammesse;
nel merito, precisa come in atto di citazione”.
Il difensore della convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in data 17/4/2024 e cioè
insisteva nelle istanze istruttorie e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. I VIZI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE
L'attore ha dedotto la violazione dell'art. 34 dello statuto, secondo cui la convocazione del c.d.a. “è
fatta a mezzo lettera o fax, da recapitare tramite posta o tramite messo, direttamente al domicilio dei
Consiglieri e Sindaci, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o - nei casi di urgenza - a mezzo
fax, telegramma o posta elettronica, in modo che essi ne siano informati preventivamente, in ogni caso, almeno ventiquattro ore prima della riunione”.
Il ha replicato, sostenendo che “Il Presidente di CO ha pienamente rispettato il CP_2
precetto di cui all'ART. 37 Statuto, a mente del quale “Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materia iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. (…)”.”.
Come è evidente, il non ha negato la violazione dell'art. 34, che effettivamente richiede che CP_2
la convocazione avvenga a mezzo di lettera o fax e con un preavviso di almeno cinque giorni.
Ciò tuttavia non comporta l'automatica invalidità della deliberazione del c.d.a., che può configurarsi solo quando dalla violazione formale derivi un concreto pregiudizio agli interessi del socio legittimato all'impugnazione.
pagina 5 di 12 Nel caso in esame risulta dal verbale dell'adunanza che:
- i consiglieri erano tutti presenti tranne uno ( ; Persona_1
- nessuno dei presenti ha lamentato carenza di informazioni sulle questioni oggetto di deliberazione;
- la deliberazione è stata assunta all'unanimità dei presenti.
È poi pacifico che il era stato personalmente sentito pochi giorni prima dell'adunanza e che CP_1
proprio sulle dichiarazioni da lui rese si fonda la decisione di esclusione.
Occorre quindi concludere che la formale violazione delle regole di convocazione non abbia ricadute sostanziali sulla validità della delibera.
II. LA VIOLAZIONE CONTESTATA: OBBLIGO STATUTARIO DI PESCA NELLE SOLE AREE IN CONCESSIONE
Il ha deliberato l'esclusione del per aver venduto a terzi vongole, che non aveva CP_2 CP_1
pescato nelle aree in concessione al , in violazione dell'art. 9 comma 1 n. 2 dello statuto, che CP_2
prevede per i soci cooperatori l'obbligo di “svolgere le attività di pesca di vongole e attività connesse
esclusivamente nelle concessioni della Cooperativa, salvo diversa e preventiva autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo”.
La disposizione statutaria è espressamente e precisamente richiamata nella deliberazione di esclusione e il contemporaneo richiamo di altre norme (l'art. 9 comma 1 n. 1, sull'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
l'articolo 9 bis, che elenca le sanzioni irrogabili;
l'art. 12, che prevede i casi di esclusione) non determina alcuna genericità della contestazione.
Non si ravvisano profili di invalidità della disposizione, in relazione ai principi dell'equa concorrenza e del divieto di abuso di posizione dominante, dei cui presupposti non vi è prova e neanche precisa allegazione.
III. LA PROVA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA
1. Conviene riprodurre il testo della comunicazione di esclusione e anche quello del verbale del
17.12.2019, che contiene le dichiarazioni difensive del CP_1
Il testo della comunicazione di esclusione è il seguente:
pagina 6 di 12 pagina 7 di 12 Il testo del verbale del 17.12.2019 è il seguente:
pagina 8 di 12 Come è evidente, nell'incontro del 17.12.2019 il ha espressamente dichiarato di non aver CP_1
pescato le vongole vendute a terzi nelle concessioni del . CP_2
Nella comunicazione di esclusione è stato contestato al ciò che aveva dichiarato e cioè che CP_1
aveva venduto a terzi vongole non pescate negli allevamenti del . CP_2
2. Secondo l'attore, la dichiarazione resa il 17.12.2019 deve essere intesa, nel senso che il ha CP_1
affermato di aver venduto vongole, che sono state sì pescate fuori dalle concessioni del , ma CP_2
da altri, che le hanno vendute al che le ha poi rivendute alla società agricola CP_1 Pt_1
pagina 9 di 12 La circostanza doveva essere provata per testi (teste , capitolo 3 della seconda Testimone_1
memoria istruttoria: 3) “Vero che, nel 2019, Lei ha pescato le vongole da semina che Controparte_1
ha poi ceduto alla di Chioggia”). Parte_1
La prova non è stata ammessa dal giudice istruttore e il diniego di ammissione deve essere confermato, considerata la genericità del fatto dedotto a prova: manca invero un preciso riferimento all'epoca della pesca e della vendita da a e manca anche ogni riferimento al quantitativo di vongole Tes_1 CP_1
vendute, cosa che rende impossibile stabilire se si possa ragionevolmente presumere che le vongole cedute dal teste al siano le stesse che il ha poi ceduto a CP_1 CP_1 Pt_1
Dovendosi dunque ricostruire il fatto sulla base dei soli elementi documentali, a giudizio del collegio l'espressione messa a verbale dall'attore (“dichiara di non aver pescato le Vongole da semina vendute alla nelle concessione del ) non può significare altro, se Parte_1 CP_4
non che le vongole sono state pescate dal NI fuori dalla concessione.
Il soggetto della proposizione subordinata implicita è il medesimo della principale, e cioè il e CP_1
il complemento di luogo delimita l'ambito della negazione: la dichiarazione dunque dice che il CP_1
ha pescato ma non nella concessione, e non che non ha pescato.
Non è peraltro emersa, neppure nel corso del giudizio, alcuna ragione che possa spiegare perché
l'attore non abbia semplicemente detto che le vongole non le aveva pescate, ma acquistate, e tale incomprensibile omissione conferma la lettura della dichiarazione sopra indicata.
Ne segue che la violazione contestata risulta provata.
IV. VIZI NELLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
1. Il ha sufficientemente motivato la decisione di applicare la sanzione dell'esclusione, CP_2
facendo riferimento alla gravità della violazione del rapporto fiduciario posto a base del vincolo sociale e tale valutazione di gravità deve essere condivisa, considerato il valore delle vongole vendute (oltre
157.000 euro) e il contesto economico in cui si colloca l'attività di pesca (che vede, secondo le allegazioni dello stesso attore, un reddito annuale lordo a socio, per la produzione di vongole, oscillante tra i 37.000 e i 57.000 euro).
pagina 10 di 12 2. L'assenza di un regolamento approvato dall'assemblea, che lo statuto prevede ma non in termini di necessità, non rende inapplicabile la sanzione, la cui adeguatezza può essere verificata con il criterio indicato dallo statuto (“inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del
rapporto: art. 12 comma 1 lett. c)) e con il generale criterio della proporzionalità, richiamato anche dall'attore.
3. La sanzione non può dirsi sproporzionata (o eccessiva o arbitraria, secondo le diverse formule utilizzate dall'attore), per la ragione già indicata a proposito della gravità dell'infrazione e cioè in considerazione del valore economico dell'operazione illecita rispetto al reddito medio annuale lordo dei soci (lo stesso ha chiesto un risarcimento del danno commisurato a un reddito annuale lordo di CP_1
poco più di 46.000 euro).
È chiaro che un inadempimento, che con una sola operazione porta al socio inadempiente un reddito superiore al reddito medio annuale degli altri soci che hanno operato regolarmente, stravolge gli equilibri sociali e rende impossibile la prosecuzione del rapporto.
4. Il lamenta anche il carattere discriminatorio della sanzione, posto che analoga delibera di CP_1
esclusione non sarebbe stata adottata nei confronti di altri soci, responsabili di condotte analoghe.
La doglianza è dedotta in termini del tutto generici, non essendo stato indicato un solo caso di possibile confronto, e risulta sfornita di prova, dovendosi confermare il provvedimento del giudice istruttore, che ha respinto, perché esplorativa, la richiesta di esibizione di tutte le delibere del , dal 1966 CP_2
all'attualità, aventi a oggetto l'esclusione di soci.
V. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, le domande proposte dal devono essere respinte. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 5077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Controparte_1
contro
Controparte_3
così provvede:
- respinge le domande proposte da;
Controparte_1
- dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.1.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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