TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7776/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Maria Landella Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo resistente oggetto: retrodatazione pensione anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2022, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 26.03.2021, istanza per il riconoscimento della pensione anticipata per lavoratori precoci;
che l' , con missiva del 8.02.2022, ha accolto la predetta domanda, con CP_1 requisiti e condizioni per l'accesso perfezionati al 31.08.2021, indicando la decorrenza dell'emolumento a far data dal 01.12.2021; di aver presentato ricorso per riesame, in data 3.03.2022, in quanto non risultava la contribuzione figurativa relativa al congedo straordinario fruito nel periodo dal
01.04.2019 al 31.03.2021, utile al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge dal 1.04.2021; che l' , in data 18.03.2022, gli ha comunicato la liquidazione dell'emolumento pensionistico, con CP_1 decorrenza dal 01.12.2021.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale “previo riconoscimento della contribuzione relativa al periodo di congedo straordinario per assistenza al familiare con handicap dal 01.04.2019 al 31.03.2021, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retrodatazione della decorrenza della pensione anticipata per lavoratori precoci, categoria VO, n. 10207789, dal 1° dicembre 2021 al 1° aprile 2021; 2) per l'effetto condannare
pagina 1 di 3 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostituire l'importo della pensione in CP_1 godimento del sig. sin dalla data della cessazione dell'attività lavorativa, in Parte_1 forza della domanda amministrativa formulata il 26.03.2021; 3) condannare l' come sopra, al CP_1 pagamento dei ratei di pensione dovuti nella misura di legge per il periodo da aprile 2021 a novembre
2021, al netto della Indennità per PI percepita nel medesimo periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta, nei limiti della vigente legge”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “come emerge dalla relazione istruttoria del competente reparto (docc.1 e 2), sono state avviate le verifiche per la modifica della decorrenza della prestazione. In particolare, per correggere la decorrenza della pensione, occorre procedere ad istruire nuovamente la certificazione del diritto, ma per fare questo occorre attendere che la competente Direzione centrale acquisisca la nuova domanda di verifica. Dopo aver istruito la verifica bisognerà attendere i tempi per la riformulazione della graduatoria degli ammessi al beneficio e solo allora si potrà procedere alla liquidazione della nuova pensione. Fermo quanto sopra, si rappresenta che la NA (pacificamente riconosciuta al ricorrente) successiva alla nuova decorrenza sarà indebita e andrà recuperata sugli arretrati di pensione”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel CP_1 merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna integrale dell' , atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica CP_1 del ricorso introduttivo (28.10.2022), ha provveduto alla riliquidazione della pensione (comunicazione pagina 2 di 3 del 29.01.2024), e dunque successivamente al ricorso per riesame presentato da parte ricorrente in data
3.03.2022 (all. 4 del ricorso).
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.ta Landella, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.6.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7776/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Maria Landella Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo resistente oggetto: retrodatazione pensione anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2022, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 26.03.2021, istanza per il riconoscimento della pensione anticipata per lavoratori precoci;
che l' , con missiva del 8.02.2022, ha accolto la predetta domanda, con CP_1 requisiti e condizioni per l'accesso perfezionati al 31.08.2021, indicando la decorrenza dell'emolumento a far data dal 01.12.2021; di aver presentato ricorso per riesame, in data 3.03.2022, in quanto non risultava la contribuzione figurativa relativa al congedo straordinario fruito nel periodo dal
01.04.2019 al 31.03.2021, utile al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge dal 1.04.2021; che l' , in data 18.03.2022, gli ha comunicato la liquidazione dell'emolumento pensionistico, con CP_1 decorrenza dal 01.12.2021.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale “previo riconoscimento della contribuzione relativa al periodo di congedo straordinario per assistenza al familiare con handicap dal 01.04.2019 al 31.03.2021, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retrodatazione della decorrenza della pensione anticipata per lavoratori precoci, categoria VO, n. 10207789, dal 1° dicembre 2021 al 1° aprile 2021; 2) per l'effetto condannare
pagina 1 di 3 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostituire l'importo della pensione in CP_1 godimento del sig. sin dalla data della cessazione dell'attività lavorativa, in Parte_1 forza della domanda amministrativa formulata il 26.03.2021; 3) condannare l' come sopra, al CP_1 pagamento dei ratei di pensione dovuti nella misura di legge per il periodo da aprile 2021 a novembre
2021, al netto della Indennità per PI percepita nel medesimo periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta, nei limiti della vigente legge”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “come emerge dalla relazione istruttoria del competente reparto (docc.1 e 2), sono state avviate le verifiche per la modifica della decorrenza della prestazione. In particolare, per correggere la decorrenza della pensione, occorre procedere ad istruire nuovamente la certificazione del diritto, ma per fare questo occorre attendere che la competente Direzione centrale acquisisca la nuova domanda di verifica. Dopo aver istruito la verifica bisognerà attendere i tempi per la riformulazione della graduatoria degli ammessi al beneficio e solo allora si potrà procedere alla liquidazione della nuova pensione. Fermo quanto sopra, si rappresenta che la NA (pacificamente riconosciuta al ricorrente) successiva alla nuova decorrenza sarà indebita e andrà recuperata sugli arretrati di pensione”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel CP_1 merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna integrale dell' , atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica CP_1 del ricorso introduttivo (28.10.2022), ha provveduto alla riliquidazione della pensione (comunicazione pagina 2 di 3 del 29.01.2024), e dunque successivamente al ricorso per riesame presentato da parte ricorrente in data
3.03.2022 (all. 4 del ricorso).
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv.ta Landella, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3