Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24241/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZ. CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24241/2021 R.G.A.C., ivi riunito il procedimento n. 8289/2022 RGAC avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da procura in atti dall'avv. Emiliano Pucci (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso suo studio in C.F._2
Roma alla via Collatina n. 76
ATTORE
E
(P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico dott.ssa elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Porzio, Palazzo CP_1
Edil. Res., CDN Isola F3, presso lo studio dell'avv. Giacomo Profeta (C.F.
che la rappresenta come da procura in atti C.F._3
CONVENUTA- ATTRICE NEL PROCEDIMENTO N. 8289/22
NONCHE'
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. 8289/2021
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, procedimento n. rg 24241/2021,
l'attore in epigrafe conveniva in giudizio la per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate a seguito della caduta rovinosa avvenuta il 2 Giugno 2019 in Capri (Na). Esponeva l'attore che nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, verso le ore 14.00 si recava presso il supermercato sito in Capri (NA) alla via Provinciale Marina CP_1
Grande n. 35 e mentre cercava di accedere al negozio, all'interno dell'area in uso all'esercizio commerciale, inciampava in un gradino non segnalato, riportando un profondo taglio alla gamba a causa di una sporgenza metallica
(un chiodo) impossibile da percepire per la vista. Soccorso dai presenti, veniva riaccompagnato presso la sua dimora provvisoria ed il giorno successivo, anticipava il ritorno a casa dal momento che il dolore non diminuiva e la ferita non cessava di sanguinare;
in data 3.6.2019 veniva, quindi, ricoverato presso il Nuovo Ospedale del Castelli Romani ove gli veniva accertata una significativa distorsione al ginocchio sinistro e gli venivano praticati cinque punti di sutura con prognosi di almeno otto giorni di riposo assoluto con assunzione di farmaci per i successivi dieci. In seguito, in data 10 giugno 2019, la Dott.ssa medico di fiducia dell'Attore, Per_1 rilevando che il ginocchio sinistro presentava uno stato edematoso e dolente anomalo, prescriveva una visita specialistica ortopedica e poi un ciclo di terapie, prolungando la prognosi di dieci giorni;
in data 19 giugno 2019, il
Sig. iniziava una nuova serie di controlli e visite presso Parte_1
l'ambulatorio ortopedico del NOC a causa del ritardo nella guarigione;
in data
26 giugno 2019, all'esito di una visita con risonanza magnetica presso l'Azienda San Camillo Forlanini in Roma si evidenziava: “versamento fluido recesso sottoquadricipitale... assottigliato il LCA per visti distrattivi… assottigliamento del corpo menisco interno e sfaldamento post-traumatico del suo corno posteriore… alterazioni distruttive a carico del terzo distale del legamento collaterale laterale”. Aggiungeva l'istante che aveva invano chiesto più volte richiesto il risarcimento per il danno occorso alla società
- 2 - convenuta. Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta società nella causazione dell'evento dannoso e la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale subito (nella sua componente biologica, morale ed esistenziale) per l'importo complessivo di Euro 14.861,52, oltre accessori, oltre al danno da vacanza rovinata determinato in via equitativa in € 5.000,00 oltre a spese, diritti, onorari.
Si costituiva in giudizio la società contestando in radice la Controparte_1 veridicità del sinistro occorso. Evidenziava che il punto vendita sito alla via
Marina Grande n. 35/37 nel giorno indicato risultava chiuso (come tutte le domeniche), laddove il punto vendita di via Marina Grande n. 2, pur essendo aperto il giorno festivo, alle 13.00 era chiuso, come di consueto, laddove l'infortunio sarebbe avvenuto alle ore 14.00, peraltro al numero civico 35/37 come prospettato nell'atto introduttivo. Osservava, altresì, che quest'ultimo punto vendita non era neppure dotato di spazio esterno con barriere architettoniche in quando prospiciente la strada;
sottolineava l'incertezza emersa dagli scritti di costituzione circa il luogo di dimora provvisoria sull'isola di Capri del sig. l'assenza di contratti di alloggio e/o Parte_1 ricevute di albergo, nonché la inattendibilità delle dinamiche del viaggio di rientro, effettuato con una emorragia in atto e difficoltà di deambulazione. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con condanna ex art 96 cpc, nella denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda attorea, chiedeva termine per la chiamata in causa della Compagnia Unipol Sai, affinché la manlevasse in caso di soccombenza in virtù della polizza assicurativa n. 763682579.
Disposta la trattazione scritta, rigettata dal Giudice la richiesta di remissione in termini, nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. la società convenuta chiedeva la riunione del presente procedimento con il procedimento n. R.G.
8289/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli XII sez. civ., tra ed per connessione oggettiva Controparte_1 Controparte_2
e parzialmente soggettiva.
Riunite le cause in data 27.02.2023, all'udienza del 2.10.2023 veniva escusso il teste indicato da parte attorea, sig.ra ; il 19 febbraio ESmone_1
2024 venivano escussi i testi indotti da parte convenuta sig. CP_3
e sig. nonché il teste indotto da parte attrice
[...] ESmone_2 [...]
. Ritenuta superflua la CTU medico legale richiesta dall'attore, Tes_3 alla luce della istruttoria svolta, il 14.11.2024 a seguito del deposito di note di
- 3 - trattazione scritta ex art 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, occorre inquadrare, in diritto, la materia del contendere.
Il caso che ci occupa va ricompreso nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” e configura una fattispecie di responsabilità cd. oggettiva.
Infatti, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”(cfr. Cass. SSUU 30 giugno 2022, n. 20943). In ordine, dunque, al riparto dell'onere della prova, il danneggiato avrà l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. civ., sez. III,
02/12/2022, n. 35558; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56), sempre che il custode abbia la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa ed il rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
02/12/2022, n. 35558/2022). In altri termini, “è a carico del danneggiato, la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, n.2184); sicché, “laddove la parte attrice ometta una specifica allegazione della dinamica dell'evento nonché la prova circa le modalità della caduta, dell'effettiva idoneità della cosa alla causazione del
- 4 - sinistro, lasciando emergere lacune ed incongruenze nella rappresentazione e dimostrazione dei fatti storici, la domanda risarcitoria presentata dalla parte danneggiata non potrà trovare accoglimento”. (Cfr. ex multis: Corte di
Appello di Bari, Terza Civile, n. 1621/2022; id sez. n. 1031/2022; id sez. n.
982/2022; 7 id sez. n. 1636/2021; id sez. n. 1550/2019; id sez. n. 2540/2019; id sez. n. 886/2017; id sez. n. 253/2017; ecc.).
Ebbene, nel caso in esame la dinamica del fatto, le modalità della caduta e la collocazione spazio-temporale dell'evento sono risultati oltremodo incerti e lacunosi. Prima di esaminare le dichiarazioni rese dai testi è necessario, comunque, esaminare l'eccezione di incapacità a testimoniare dei sigg.
e , dipendenti del supermercato, sollevata da parte attrice CP_3 Tes_2 secondo la quale essi avrebbero “un interesse diretto e personale in merito al giudizio ed all'accertamento dei fatti tanto da doversi ritenere privi della capacità a testimoniare ex art. 196 cod. proc.civ” (cfr. comparsa ex art. 190 udienza del 14 11.2024, pag. 6). Ebbene, al di là dell'errore materiale in cui è incorsa la difesa di parte attrice nell'indicare l'articolo del codice che prevede l'incapacità a testimoniare (che è art. 246 c.p.c.), occorre osservare che eccezione di incapacità a testimoniare va sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste (o, in caso di assenza del procuratore della controparte, tutt'al più entro l'udienza successiva) perché la disposizione che la prevede è dettata non per motivi di ordine pubblico ma soltanto a tutela degli interessi delle parti: dà quindi luogo ad una questione di nullità relativa (ex plurimis:
Cass. 19 agosto 2014 n. 18036; Cass. 29 gennaio 2013 n. 2075; Cass. 25 settembre 2009 n. 20652). Orbene, nella fattispecie, l'incapacità del teste è stata eccepita dall'attore soltanto nella comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. In ogni caso si osserva che nessuna incapacità a testimoniare sussiste nel caso di specie. Infatti, il dipendente può testimoniare in una causa che coinvolge il datore di lavoro, in quanto “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità̀ a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone (cfr. Cass. Sez. lav. n. 26044/2023; Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2014; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 1994, n. 32; Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1982, n. 5618).
Con riferimento al merito della controversia, si osserva che le prime ambiguità si riscontrano sui luoghi e tempi di verificazione del sinistro: nell'atto di citazione, infatti, si legge che il 2 giugno 2019 il sig. “si Parte_1 recava presso il supermercato “Supercapri…..sito in Capri (Na) alla via
- 5 - Provinciale Marina Grande n. 35”. Nella comparsa di costituzione la difesa di parte convenuta ha rilevato in modo puntuale e circonstanziato che l'esercizio commerciale via Provinciale Marina Grande n. 35/37 in CP_1 data 2 giugno 2019 non effettuava aperture domenicali, come provato anche dai corrispettivi delle casse misuratori fiscali nn. 001e 002 del primo giugno
2019 e del 3 giugno 2019 ed era privo peraltro di scalini in quanto affacciava direttamente sulla strada di via Marina Grande;
al contrario era il punto vendita di via Provinciale Marina Grande n.2 ad essere aperto la domenica ma fino alle ore 13, mentre il sinistro si sarebbe verificato alle ore 14.00 allorchè il sig. “cercava di accedere al negozio”. Parte_1
Orbene, pur ammesso che vi si stato un errore materiale nella indicazione del civico del supermercato in cui è avvenuto il sinistro, le emergenze probatorie non consentono di ritenere provate le modalità della caduta, dell'effettiva idoneità della cosa alla causazione del sinistro.
Infatti, la teste , compagna del ha dichiarato ESmone_1 Parte_1
“Il 2 Giugno ci recammo al supermercato Decò per fare dei panini, situato in via Provinciale Marina Grande n° 2, supermercato adiacente alla piazzetta due golfi. Posso dire che il supermercato alla via Provinciale Marina Grande
n 35, attualmente sempre supermercato Decò, situato vicino al cimitero, in passato era un deposito di bibite. Confermo che il giorno due Giugno non ci siamo recati al supermercato via Provinciale Marina Grande 35 ma al supermercato di via Provinciale Marina Grande n 2. I due supermercati distano tra loro circa 800 metri, cinque minuti a piedi” Sul capo 3) ADR: “
Eravamo in fila indiana per entrare nel supermercato quando l'attore, che era il primo della fila, è caduto. Non saprei dire come è cascato. Avevamo superato il cancello esterno e l'area adibita a parcheggio. Seguivamo un percorso segnalato da una freccia che ci portava all'ingresso del supermercato, in prossimità della porta di accesso al locale a circa un metro di distanza, quando il è caduto. Era ora di pranzo, non ricordo con Parte_1 precisione l'orario, penso dopo le dodici. Preciso che la porta d'ingresso al locale era plastificata. Nel luogo in cui è caduto il vi era una griglia Parte_1
e una lamiera d'acciaio tipo passarella con un piccolo rialzo. Subito dopo vi erano dei gradini non saprei dire se uno o più né ricordo di quale materiale fossero. Ricordo che il è caduto in prossimità della griglia. A Parte_1 seguito della caduta l'attore riportò una grossa ferita a metà gamba ma non ES saprei dire se la destra o la sinistra” “L'attore fu soccorso da noi non allertammo e non chiedemmo aiuto al personale del supermercato. Andammo
- 6 - direttamente al b/b poco distante dove il personale ci fornì tutto l'occorrente, anzi preciso solo del ghiaccio, per tamponare la fuoriuscita del sangue dopodiché prendemmo il taxi per andare alla farmacia del porto dove comprammo l'occorrente per la medicazione. Il giorno dopo, nella mattinata, non ricordo l'orario ripartimmo per i Castelli Romani”. Su domanda dell'avv. Profeta che ha rilevato che il certificato medico dell'ospedale di
Ariccia riporta come orario di ingresso del signor le ore 11:39 e che Parte_1 quindi sulla necessità di indicare con precisione l'orario di partenza dell'aliscafo la teste dichiara: “Ho sbagliato. Siamo partiti il 2 Giugno, ricostruendo i fatti, ora ricordo che dopo esserci recati al b/b e aver tamponato la ferita con il ghiaccio, abbiamo preparato i bagagli, abbiamo preso il taxi, ci siamo recati al porto, siamo andati in farmacia per comprare quanto necessario per un primo soccorso, abbiamo mangiato un boccone e ripreso l'aliscafo che ci ha portato a Napoli. Non ricordo a che ora abbiamo preso l'aliscafo, posso dire che era subito dopo pranzo, nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30. Quando eravamo nel b/b, proponemmo all'attore di andare all'ospedale ma lui preferì farsi visitare Per_2 all'Ospedale Castelli Romani dove ha la cugina che lavora lì.” ADR “Il sig. abita ad Albano laziale”. ADR. “Riconosco le foto allegate alla Parte_1 produzione di parte attrice. In particolare la grata dove è caduto l'attore.
Preciso che le fotografie sono state da me scattate subito dopo la caduta”.
ADR: “ Io e l'attore non abbiamo beni comuni né nulla cointestato” ADR: “ Voglio precisare che dopo il sinistro siamo ripartiti tutti e quattro” .
Il teste ha dichiarato “Confermo che il due Giugno ESmone_3
2019 tutti e quattro ci recammo in un supermercato Decò sito in via p.m.g. n.
35, ricordo che erano le ore 14:00 circa” Sul capo 3), ADR: “Oltrepassato un cancello accedemmo ad uno spaziale dove erano parcheggiate delle macchine, per accedere alla porta di entrata del supermercato vi erano dei gradini di ferro con una griglia, all'improvviso ho visto il cadere e Parte_1 urlare. Sono andato in suo soccorso e ho visto che vicino al punto in cui era caduto vi era uno spuntone o un chiodo che fuoriusciva dal gradino. Non ho visto il mentre cadeva anche perché eravamo in fila indiana. Parte_1
L'attore sanguinava al polpaccio. Suppongo che l'attore si sia tagliato a causa della sporgenza metallica” Sul capo 4), ADR: “Il gradino e la sporgenza erano in una zona ombreggiata e non segnalata” Sul capo 28),
ADR: “Non ricordo della presenza del cartello su cui era scritto “entrata” ricordo solo che siamo entrati in un cancello” ADR: “Se ben ricordo, la porta dove ci stavamo dirigendo era chiusa” ADR: “Non ricordo se la porta
- 7 - fosse elettrica o con un maniglione” Sul capo 33), ADR: “Confermo che dove
l'attore è caduto vi era una protuberanza metallica, quest'ultima poteva essere un chiodo ma non ricordo la lunghezza e il diametro. Al momento della caduta l'attore stava camminando regolarmente e aveva le mani libere” Sul capo 39), ADR: “ Non saprei dire se il supermercato era aperto il fine settimana e nelle festività. Non saprei dire se quella verso cui ci siamo diretti fosse l'unica porta di accesso al supermercato” ADR: “ E' vero il supermercato è recintato e munito di un cancello in ferro scorrevole se ben ricordo in quel momento era aperto” ADR. “Accompagnammo, dopo il fatto, ES l'attore subito nella residenza dove alloggiavamo” “ Non ricordo se qualcuno intervenne in nostro soccorso o meno. Non ricordo neanche se avvisammo qualcuno del supermercato.” ADR: “Non ricordo se vi erano altre persone presenti al momento del fatto. Ricordo solo che facevano 40 gradi. Ricordo che era una giornata di sole. Penso di ricordarmi che il sole ci accompagnò per tutta la giornata del due Giugno” ADR: “ Nello stesso giorno facemmo ritorno a casa. Non ricordo a che ora prendemmo l'aliscafo.
Dopo esserci recati nella struttura ove alloggiavamo preparammo i bagagli e ES facemmo ritorno a casa” “Ricordo che dal supermercato alla struttura arrivammo a piedi in quanto non distante." ADR” “Non ricordo in quale struttura alloggiammo né ricordo come dalla stessa giungemmo al porto per prendere l'aliscafo” ADR: “Ricordo che in albergo o b/b dove alloggiavamo il si medicò e ricordo che da lì andammo a prendere l'aliscafo. Parte_1
Giunti a Napoli, prendemmo poi il treno alla stazione per andare a Roma.” ES ADR. “ Dopo il rientro non saprei dire se e quando ci siamo rivisti” “
Non so se il o la sua compagna andarono in farmacia o meno” Parte_1 ES
“ Al momento del fatto eravamo presenti: io, il signor mia Parte_1 moglie, che si chiama e, la compagna del signor Controparte_4
di nome oppure , non ricordo” Parte_1 ESmone_1 Tes_1
ADR: “Non ricordo il numero civico del supermercato” ADR: “ Sono stato registrato presso la struttura alberghiera dove abbiamo alloggiato di cui non ES ricordo il nome della struttura” Sul capo 55) “Nulla so”. Sul capo 60) ES ES ES
“Nulla so” Sul capo 62 “Nulla so” Sul capo 64) “Nulla ES so” Sul capo 70 “Nulla so”. ADR: “Non saprei dire se l'attore ha parenti presso l'ospedale di Ariccia”. ADR: “Non ricordo la ferita né quant'era profonda né quant'era lunga”. ADR: “Riconosco nella foto 8.1 la porta e la griglia. Se ben ricordo c'erano degli scalini per arrivare alla griglia. Non ricordo se vi erano dei gradini per scendere dalla griglia.
L'attore cadde sugli scalini per accedere alla griglia. La porta che vedo nella foto è quella descritta da me in precedenza. Gli scalini non si vedono dalle
- 8 - foto. Riconosco lo stato dei luoghi nella foto 8.3 Non riconosco lo stato dei luoghi nella foto n° 8.2. Non saprei dire perché ci avviammo verso quella porta io seguivo il “gregge” il era il primo. Non ricordo la distanza Parte_1 tra me, che ero l'ultimo della fila, ed il che era il primo. Non Parte_1 ricordo il cartello rappresentato nella foto numero 11 né in quella numero
12”
Orbene, evidenti sono le incongruenze che emergono dalle dichiarazione testè riportate.
Infatti, mentre la teste ha riferito che il sinistro si verificò in via Tes_1
Provinciale Marina Grande n° 2 il teste ha riferito che il sinistro si Tes_3 verificò in via Provinciale Marina Grande n. 35; mentre la prima ha dichiarato che partirono da Capri il giorno successivo per poi dichiarare che partirono lo Parte stesso giorno del sinistro dopo essere ritornati al che li ospitava, che la struttura fornì all'istante del ghiaccio per tamponare il sangue, di avere preso il taxi, di essersi recati al porto, di essere andati in farmacia per comprare quanto necessario per un primo soccorso per la medicazione, di avere mangiato un boccone e ripreso l'aliscafo per Napoli;
il secondo ha dichiarato che in albergo o b/b dove alloggiavano il si medicò e che da lì Parte_1 andarono a prendere direttamente l'aliscafo, di non ricordare come dalla struttura giunsero al porto per prendere l'aliscafo, di non sapere se il Parte_1
o la sua compagna fossero andati in farmacia o meno;
mentre la prima ha dichiarato che subito dopo la griglia, luogo in prossimità del quale cadde il vi erano dei gradini, il secondo ha dichiarato che c'erano degli Parte_1 scalini per arrivare alla griglia e l'attore cadde sugli scalini per accedere alla griglia;
mentre la prima teste ha dichiarato che l'istante riportò una grossa ferita a metà gamba, il secondo teste ha affermato che l'attore sanguinava al polpaccio (e ciò in contrasto con lo stesso referto medito del Nuovo Ospedale dei Castelli Romani, cd. NOC, ove veniva accertato che l'istante aveva riportato una significativa “distorsione al ginocchio sinistro e che necessitava di cinque punti di sutura alla regione tibiale sinistra per ridurre la ferita riportata)”.
Inoltre, nessuno dei due testi ha visto l'istante mentre cadeva (il Tes_3 presume che sia caduto su di una sporgenza) né ricorda in quale struttura alloggiassero. Né hanno saputo indicare quale fosse la gamba (destra o sinistra) infortunata. Inoltre, la teste afferma che la porta d'ingresso Tes_1 al locale era plastificata, ma tanto non emerge dalle rappresentazioni fotografiche in atti. Infine, il teste riferisce di una calda giornata di Tes_3
- 9 - giugno di 40°mentre dal report meteo in atti emerge che nella giornata del 2 giugno la temperatura era di molto inferiore con piogge e schiarite
Orbene, le incongruenze che emergono dalle riportate dichiarazioni testimoniali (talvolta in contrasto con quanto dedotto dell'atto introduttivo), rendono inattendibili le deposizioni rese.
Non si può, inoltre, non considerare che appare poco plausibile che stante il
“profondo taglio alla gamba”, occorso all'istante, che a suo dire non smetteva di sanguinare neanche il giorno dopo, non venne richiesto aiuto al personale in servizio del supermercato (v dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
e che lo stesso non venne subito accompagnato al Controparte_3 presidio ospedaliero presente sull'isola. La conseguenza è che, sulla base di tale quadro probatorio, non può che pervenirsi al rigetto della domanda, non avendo l'attrice fornito la prova della dinamica del sinistro.
Il rigetto della domanda attorea rende ultronea l'analisi della domanda di manleva.
La convenuta società infine, ha richiesto la condanna al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La domanda è infondata.
Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale rechi in sè una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21798 del
27/10/2015 la cui massima testualmente recita “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare - almeno - gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; negli stessi termini si esprime anche Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza,
Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato).
- 10 - Le spese di lite tra attore e conventa società seguono a soccombenza, applicandosi i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M.
147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8/10/22. Vanno invece compensate le spese di lite tra e la Controparte_1 compagnia assicurativa tenuto conto delle circostanza che la prima ha proposto il giudizio riunito a causa dell'iniziativa processuale del Parte_1
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a. Rigetta la domanda proposta dall'attore;
b. Condanna l'attore al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi
[...] professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c. Rigetta la domanda ex art 96 cpc d. Compensa le spese di lite tra e Controparte_1
. Controparte_5
Così deciso in Napoli, il 24.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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