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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 370/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nata nella FEDERAZIONE RUSSA il 04/06/1987, codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. SFAMURRI MONICA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a SAN LORENZO AL MARE (IM) in data 03/09/2016;
• hanno avuto e , minorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a SAN Parte_1 Parte_2
LORENZO AL MARE il 03/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2016, parte 1, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove meglio riterranno opportuno per il che, sin da oggi, si prestano reciproco assenso al rilascio dei passaporti e/o d'altri documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio.
2. La casa coniugale, sita in Cipressa Via Pietrabruna n.1, di proprietà della madre della SIa rimane assegnata alla moglie, che vi abita con i figli minori, con tutti gli arredi Pt_3
ivi esistenti. I coniugi danno atto che il SI ha già lasciato la casa coniugale, Pt_1
portando con sé i propri effetti personali.
2 3. Il padre potrà incontrare e frequentare i figli liberamente, previo accordo e preavviso alla madre. In ogni caso i figli si intratterranno, visti gli impegni lavorativi allo stato del SI
, con il padre ogni fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera sino alle ore Pt_1
21, con compiti già svolti per intero. In ogni caso, dando preminenza alle esigenze dei bambini e anche agli impegni lavorativi dei genitori, questi ultimi potranno accordarsi per eventuali modifiche del detto regime di visita. Il padre e i figli, durante le vacanze estive, trascorreranno insieme un periodo anche non continuativo di giorni 15, periodo o periodi che i genitori dovranno individuare per tempo ogni anno, tenendo conto dei propri impegni lavorativi e dei crescenti bisogni dei bambini. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con l'uno e con l'altro dei genitori un anno il Natale o Santo Stefano, così come alternativamente il 31 dicembre ed il 1 gennaio, e ancora la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I minori trascorreranno con il padre durante le feste natalizia almeno quattro giorni anche non continuativi e due giorni durante le vacane di Pasqua. Quest'anno, Natale
2024 i bambini lo trascorreranno con la mamma.
4. A titolo di contributo di mantenimento per entrambi i figli minori il padre verserà, a partire da gennaio 2025, entro il giorno 20 di ogni mese alla madre la somma di E 400,00, (da versare eventualmente in n. 4 rate da Euro 100,00 ciascuna entro il venerdì di ogni settimana)
e ciò sino a settembre 2025.
A partire da ottobre 2025 l'assegno, per concorde volontà delle parti, sarà di Euro 350,00 mensili per entrambi i figli, da versarsi con le stesse modalità, il tutto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per il corrente mese di dicembre 2024 i coniugi hanno già assunto accordi per il mantenimento dei bambini.
5. Saranno, inoltre, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese non coperte dal contributo di mantenimento a ) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tale ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici , corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket
3 sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini. Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari. Spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo. Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze. Resteranno
a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa per le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive.
Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo, provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa.
Per quanto attiene le spese soggette a preventivo accordo il genitore richiedente dovrà comunicare per iscritto, via e-mail o messaggio all'altro genitore la tipologia e l'importo di spesa, l'altro genitore nei cinque giorni successivi la ricezione dovrà comunicare per iscritto il proprio motivato dissenso, decorsi 6 giorni dalla comunicazione il silenzio del genitore sarà da ritenersi assenso alla spesa. In ogni caso saranno a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie ed imprevedibili che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori.
6. Il SI , sino ad estinzione totale, pagherà i finanziamenti per l'acquisto della Pt_1
cucina della casa coniugale e della TV, beni che rimangono nella casa coniugale ad uso della famiglia.
7. Si dà atto che i coniugi possiedono mezzi di trasporto loro intestati in via esclusiva, precisamente la SIa una minicar ed il SI un moto, un'autovettura ed Pt_3 Pt_1
un rimorchio. Tali beni rimangono di proprietà esclusiva ed in uso ai rispettivi proprietari, senza alcuna pretesa dell'altro coniuge.
8. I coniugi danno atto che rimarranno, come per legge, a carico della moglie le spese per utenze e TARI dell'abitazione.
9. Le parti danno atto che, alla data odierna, non vi sono poste contabili a debito / credito tra i coniugi di alcun tipo né diritti di credito / debito di sorta oltre a quelli inseriti ut supra.
10. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese economiche da far valere l'uno nei confronti dell'altro, fruendo entrambi di proprie entrate.
4 11. Le spese ed i compensi legali del presente procedimento sono a carico, per concorde volontà delle parti, del SI . Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SAN LORENZO AL MARE, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 12/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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