Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 897/2022
n. 897/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 Giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 897/2022 R.G., promossa da
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Petrosillo
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f.: e (c.f.: CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Umberto Sforza e Lucrezia Mazzarella;
C.F._3
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 Giugno 2024, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene riassunto dinanzi a Questa Sezione della Corte il giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano (r.g. 49/2007), giusta ordinanza della Corte di
Cassazione n. 23480/2022 del 27/07/2022, dove, in condivisione della proposta del Relatore, vengono riassunti i fatti di causa come segue.
1
Con sentenza n. 161/2012 (dell'11.09.2012) il Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Fasano,
rigettava la domanda proposta da aggiudicatario di un lotto di terreno, nei Parte_1
confronti di e , per sentir condannare questi ultimi alla rimozione di alcune CP_1 CP_2
opere eseguite sulla proprietà attrice, finalizzate all'esercizio di una servitù di passaggio, ed al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 483/2021 (del 22.04.2021) la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di prime cure, nel resto confermata, rideterminava le spese.
ricorreva per la cassazione di detta decisione affidandosi a quattro motivi. Parte_1
Con il primo di essi, il ricorrente lamentava l'errata qualificazione della domanda operata dal giudice di merito: a suo avviso, infatti, essa avrebbe dovuto essere qualificata come actio negatoria servitutis, poiché l'attore aveva chiesto l'eliminazione di una serie di opere realizzate sul suo fondo e poste a servizio del fondo dei convenuti (nella specie, una strada asfaltata lunga metri 60 e larga metri 4, di tre cancelli e di opere minori accessorie).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda con la quale egli aveva invocato l'accertamento della responsabilità dei convenuti per l'esecuzione delle opere di cui anzidetto.
La Corte di Cassazione giudicava dette due censure meritevoli di esame congiunto e fondate. La Corte
precisava come il avesse adìto l'Autorità Giudiziaria per sentir accertare la responsabilità Parte_1
dei convenuti nell'esecuzione delle opere erette sul fondo dell'attore e poste a servizio del fondo di loro proprietà, nonché per la loro condanna alla rimozione ed al risarcimento del danno. I convenuti,
resistendo, avevano a loro volta spiegato domanda riconvenzionale per il riconoscimento del loro diritto a mantenere le opere anzidette, in quanto destinate a servizio della servitù di passaggio da loro esercitata sul fondo attoreo. Sicché, dovendosi determinare l'oggetto della causa in base alle domande proposte dalle parti, il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto delle rispettive posizioni assunte da attore e convenuti e qualificare la domanda in base al petitum sostanziale, ovverosia al bene della vita, invocato da ciascuna delle parti in causa. Controvertendosi in relazione all'esistenza, o meno,
del diritto di servitù di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale, al cui esercizio erano correlate le opere oggetto della domanda principale, la controversia avrebbe dovuto essere inquadrata nell'alveo delle azioni di negazione, o riconoscimento, dell'esistenza del diritto reale minore. Al
contrario, prima il Tribunale, poi la Corte di Appello – che, sul punto, aveva confermato la decisione
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di prime cure – avevano qualificato la domanda come volta ad ottenere l'accertamento della natura abusiva delle opere oggetto della domanda principale, in quanto realizzate dopo un determinato momento (in particolare, dopo il 12.11.2003). Così facendo, tuttavia, il giudice di merito aveva sostanzialmente travisato la finalità alla quale era tesa l'iniziativa giudiziaria, attribuendo valenza ad elementi secondari – il momento in cui le opere a servizio della servitù erano state realizzate e la loro natura abusiva, o meno – dando rilievo al consenso del precedente proprietario del fondo servente all'asfaltatura della strada (cfr. pag. 4 della sentenza) e tralasciando, invece, di considerare il nucleo fondamentale del petitum, rappresentato, per l'appunto, dall'esistenza del diritto reale al cui servizio erano poste le opere oggetto della domanda principale, e la cui esistenza era a sua volta stata invocata dai convenuti con la domanda riconvenzionale. Il giudice di merito, in definitiva, avrebbe dovuto esaminare la domanda principale proposta dall'attore, e quella riconvenzionale spiegata dai convenuti, nell'ambito di un complessivo accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio, a favore del fondo dei convenuti ed a carico di quello attore, al cui esercizio le opere oggetto della domanda principale erano evidentemente destinate. Tanto più che l'esistenza di detto diritto reale era stata direttamente rivendicata dai convenuti, proprio mediante la ridetta domanda riconvenzionale.
Giudicando assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, la Cassazione rinviava il giudizio dinanzi ad altra Sezione delle Corte di Appello al fine di “…procedere ad un complessivo riesame della
fattispecie, accertando in primis l'esistenza del diritto reale rivendicato dai convenuti, e
determinando, poi, se, ed in quali limiti, le opere oggetto della domanda principale rientrino nel corretto esercizio del diritto predetto, ov'esso sia accertato come effettivamente sussistente”.
ha quindi riassunto il giudizio in questa sede chiedendo dichiararsi i convenuti Parte_1
e responsabili delle opere realizzare sulla sua proprietà, con condanna CP_1 CP_2
alla rimozione a loro cura e spese e condanna al risarcimento del danno secondo giustizia. Con vittoria per le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Si sono costituiti nella presente fase e deducendo come dalla istruttoria CP_1 CP_2
espletata in primo grado sia emersa la esistenza e la legittimità della servitù di passaggio mediante la strada oggetto di contestazione, così insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata nella comparsa di costituzione e risposta datata 14.05.2007, dove era stata così articolata:
“… chiede il riconoscimento, sulla strada già esistente sul fondo del Sig. Parte_1
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della servitù di passaggio ex artt.1051 e 1052 c.c., pedonale e con mezzi meccanici, al fine di rendere
possibile la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo, considerato che l'unica via di
collegamento con la strada pubblica è un tratturo condominiale pedonale inadatto e insufficiente ai
bisogni del proprio terreno”. In questa sede, pertanto, insistono per la declaratoria di esistenza della servitù ed, ulteriormente, per sentir dichiarare come le opere realizzare da siano CP_1
indispensabili all'esercizio; con conferma delle sentenze di primo e secondo grado e riconoscimento di tutte le spese processuali.
All'udienza del 18.06.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente perimetro decisorio è limitato a quello fissato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 23480/2022 del 27.07.2022, che chiama questa Corte:
a)“…a procedere ad un complessivo riesame della fattispecie, accertando in primis l'esistenza del
diritto reale rivendicato dai convenuti…”;
b) solo successivamente, a determinare “…poi, se, ed in quali limiti, le opere oggetto della domanda principale rientrino nel corretto esercizio del diritto predetto, ov'esso sia accertato come
effettivamente sussistente…”.
2. Preliminarmente si rammenta come la Cassazione, in contrario avviso rispetto al Tribunale ed alla
Corte di Appello, abbia inquadrato l'azione proposta dall'attore come Parte_1
“negatoria” o riconoscimento del diritto reale minore, precisando come “…il nucleo fondamentale
del petitum (fosse) rappresentato, per l'appunto, dall'esistenza del diritto reale al cui servizio erano
poste le opere oggetto della domanda principale, e la cui esistenza era a sua volta stata invocata dai
convenuti con la domanda riconvenzionale...”.
La difesa di e (si veda “Comparsa di costituzione e risposta con domanda CP_1 CP_2
riconvenzionale” di primo grado, datata 14.05.2007) non ha offerto elementi di contestazione del diritto agito dall'attore, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda e, in via subordinata e riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento della servitù di passaggio.
2.1. Tanto premesso, questa Corte giudica negativamente l'esistenza del diritto di servitù invocato dai convenuti, non adeguatamente provato.
2.2. Occorre rammentare come “…nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi ad
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eccepire l'esistenza della contestata servitù o l'estensione di essa oltre i limiti dedotti dall'attore,
prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre
nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l'ampliamento
di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur
non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario l'impiego di espressioni che
consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte
vuole realizzare…” (Cass., II, 20.11.2024, n. 29867. Si rimanda anche a Cass., II, 16.07.2021, n.
20325).
Nel rispetto di quanto devoluto dalla Corte di Cassazione e per quanto i convenuti abbiano chiesto il rigetto della domanda attorea, il Collegio è comunque onerato dal verificare l'esistenza e l'esercizio legittimo della servitù dedotta in giudizio, di cui peraltro essi convenuti hanno chiesto il riconoscimento (si rimanda alla comparsa di costituzione e risposta datata 14.05.2007).
Deve a riguardo segnalarsi sia la genericità delle deduzioni offerte in contestazione al diritto, pieno e non limitato, rivendicato dagli attori, sia il mancato raggiungimento della prova della dedotta servitù, atteso che:
a) non risultano agli atti limitazioni al titolo degli attori;
b) gli attori, vieppiù, hanno acquistato a seguito di pubblico incanto, senza che né nel relativo avviso né altrove risulti la presenza della ex adverso invocata servitù;
c) finanche laddove volesse ritenersi che detta servitù sia stata costituita verbis, con il consenso del precedente proprietario, non sarebbe valida ed opponibile in quanto il fondo del Persona_1
(precedente proprietario) era già stato gravato dal pignoramento immobiliare;
d) dall'epoca di realizzazione delle opere oggetto di doglianza, nel 1995, come pacificamente riconosciuto da , fino al 2007, data di notifica della citazione, non è decorso il ventennio CP_1
necessario – tutto a voler concedere – a realizzare l'acquisto della servitù ad usucapionem;
e) né può trascurarsi come, a prescindere dalle dichiarazioni del (di aver personalmente CP_1
eseguito le opere), la proprietaria del fondo dominante è unico soggetto – dunque – CP_2
che aveva titolo per ottenere un eventuale riconoscimento della servitù a vantaggio del fondo di cui
è proprietaria. Tuttavia, il richiesto accertamento del diritto reale in parola (come richiesto), è stato rivendicato in via riconvenzionale (e subordinatamente al rigetto della domanda attorea) unicamente da che, però, la sentenza di primo grado (Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata CP_2
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di Fasano, n. 161/2012 dell'11.09.2012) ha giudicato non correttamente costituita per mancanza di valida procura, dichiarandone la contumacia e, soprattutto, considerando come tamquam non esset
la domanda riconvenzionale spiegata, parte dispositiva che non risulta fatta oggetto di specifica impugnazione (incidentale) da parte degli appellati, né dalla né peraltro del dunque, CP_2 CP_1
definitiva.
f) Non emergono altri elementi istruttori (neanche dalla consulenza tecnica espletata) comunque idonei a riconoscere la valida esistenza della servitù invocata dai convenuti.
g) In ogni caso, la fondatezza della domanda attorea (rectius, l'infondatezza del diritto reale di servitù
invocato dai convenuti) assorbe in sé il giudizio sulla domanda riconvenzionale, comunque e come formulata.
3. Ne consegue che tutte le opere realizzate da (che ne ha confermata la paternità in CP_1
sede di interrogatorio formale) sulla strada, non risultando accertato alcun titolo giuridico valido, si pongono in contrasto con il diritto di proprietà di e, pertanto, vanno rimosse. Si Parte_1
tratta, invero, di opere funzionali all'esercizio di una servitù non esistente e non accertata giudizialmente.
4. Non vi sono ulteriori questioni rimesse al giudizio di Questa Corte. Se non pronunziare sulla richiesta di risarcimento del danno formulata da in primo grado e reiterata nelle Parte_1
fasi successive.
4.1. Si tratta di domanda infondata perché priva di allegazioni e, pertanto, da rigettare.
5. Pertanto, la sentenza di secondo grado va riformata e la domanda originariamente proposta da ad esclusione di quella risarcitoria, va accolta;
con ogni conseguenza di legge. Parte_1
6. Le spese di tutti i gradi di giudizio gravano interamente sui convenuti – odierni appellati – CP_1
e , in solido, e si liquidano in dispositivo sul valore “indeterminabile” dichiarato
[...] CP_2
per la controversia, giudicandosi ben poco rilevante il rigetto della domanda risarcitoria di Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza n. 161/2012 delL'11.09.2012 del Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di
Fasano, lo accoglie e, in riforma dell'impugnata sentenza:
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- dichiara responsabili e delle opere poste in essere;
CP_1 CP_2
- condanna e , in solido, al ripristino dello stato dei luoghi, come in origine CP_1 CP_2
esistenti secondo la perizia del Tribunale di Brindisi resa nel giudizio segnato dal n. r.g.e. 54/1991;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna e , in solido, al pagamento di tutte le spese di giudizio in favore CP_1 CP_2
di , da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi distrattario, come di Parte_1
seguito specificate:
a) giudizio di primo grado, €. 1.600,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge,
b) giudizio di secondo grado, €. 4.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
c) giudizio in Cassazione, €. 6.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
d) presente grado di giudizio, €. 4.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
- pone definitivamente a carico di e , in solido, le spese della consulenza CP_1 CP_2
tecnica espletata nel primo grado di giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 25 Marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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