Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 138/2018 del Ruolo Generale promossa
DA
in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. F. Parte_1
Cecinato,
opponente
CONTRO
Controparte_1 in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. C. Gigante,
- opposto
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CONCLUSIONI delle Parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
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1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art. 16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Rilevato che Parte opponente ha chiesto quanto segue: "Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: 1) annullare, revocare e/o porre comunque nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di ius postulandi;
3) in ulteriore subordine, dichiarare inammissibile la domanda per violazione dell'art. 9 della L. n. 392/1978, stante l'inesigibilità del credito;
4) in via ulteriormente gradata, dichiarare inammissibile la domanda per mancato rispetto del termine di 60 giorni per proporre l'azione giudiziaria;
5) infine, dichiarare infondata la domanda della ricorrente;
6) condannare il prof. Controparte_1 alla rifusione delle spese e competenze di giudizio." [in corsivo le testuali conclusioni dell'Opponente].
Visto che Parte opposta ha formulato le conclusioni seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa revoca delle precedenti ordinanze ammissive del deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI, n 1, prima (cfr. verbale di ud. del 19.10.2018) e nn. 2 e 3, dopo (cfr. verbale di ud. del 5.7.2019):
1. Accertare la tardività della proposta opposizione per essere stata proposta con citazione invece che con ricorso ed iscritta a ruolo successivamente alla scadenza del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, 2. dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione ex art. 641 cpc e, comunque, rigettare l'ex adverso proposta opposizione;
3. conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, con pronuncia di irrevocabilità dello stesso;
4.in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della censura di inammissibilità, disporsi il mutamento del rito e la concessione del termine per il deposito di memorie integrative, salva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e senza che tale richiesta, subordinata all'eventuale rigetto dell'eccezione di inammissibilità, significhi rinuncia alla stessa;
5. con vittoria di spese e competenze di causa, stante il rifiuto della proposta conciliativa inserita nella memoria di costituzione in giudizio, anche in considerazione del comportamento delle parti valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc." [in corsivo le testuali conclusioni di detta Parte opposta].
Osserva.
L'opposizione è fondata in fatto e in diritto e merita integrale accoglimento.
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la epigrafata Società proponeva opposizione al decreto
-
ingiuntivo n. 1624/2017 (R.G. monitorio n. 4966/2017), onde veder accolte le sovraestese conclusioni. - I fatti di causa muovono dal contratto del 17.6.2016, con cui Parte opposta, concedeva in locazione alla la struttura immobiliare denominata "Villa Isabella", di sua Parte_1
proprietà e sita in Ostuni (BR), alla via dei Colli s.n.c., adibita ad attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
Il contratto aveva decorrenza dal 17.6.2016 al 31.12.2016 (con possibilità di proroga per tutta la
وper la gestione del durata del rinnovo della convenzione in corso con la Controparte_2
ricovero degli extracomunitari sul territorio del Comune di CP_2
- In contratto era previsto che la Cooperativa conduttrice si facesse carico di consumi, tasse e utenze.
A dire di Parte opponente "per la gestione della rete idrica e fognaria era stato costituito un consorzio denominato comprendente una serie di immobili (appartenenti aControparte_3 و و
diversi soggetti, tra cui vi era anche quello consesso in locazione), per cui il conduttore avrebbe dovuto corrispondere la fornitura di acqua potabile - per tutta la durata della locazione - mediante il sistema "a contatore", che avrebbe consentito di individuare con esattezza i reali consumi sostenuti da ciascun utente consorziato ed il relativo costo". [in corsivo le testuali conclusioni dell'Opponente].
Infatti, su richiesta del suddetto Controparte_3 la Controparte_4 aveva versato la somma di
,
€. 1.566,09 in data 12.12.2016 e l'ulteriore importo di €. 1.566,09 in data 23.01.2017, per un totale di €. 3.132,18, a titolo di consumo idrico;
salvo poi vedersi ingiungere dall'Opposto - quale legale rapp.te della Taurus Srl, soggetto terzo e non contrattualmente legato a Parte opponente il
-
pagamento dell'ulteriore somma di euro 9.403,28 per consumi idrici.
- Si costituiva Parte opposta, impugnando e contestando integralmente gli assunti di Parte opponente, chiedendo il rigetto dell' opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
- Veniva dal questo Giudice esperito vanamente un tentativo di conciliazione.
- All'udienza del 5.3.2025 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'1 aprile 2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La proposta opposizione è fornita di adeguata prova;
ma, soprattutto, è evidente la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di ius postulandi, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto in nome dell'odierno Opposto su procura rilasciata dalla Taurus srl, società con cui la odierna Opponente non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale.
II) Si consideri, sul punto dell'onere della prova, che nel corso della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove, restando le relative risultanze valutabili dal Giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c.. (Trib. Macerata, 15.2.2018, n. 191; Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
Nel corso del presente ordinario giudizio di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, il creditore opposto ha conservato la qualità di Parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio.
Ossia, ciascuna delle Parti è venuta ad assumere la propria naturale posizione sostanziale: attore è il creditore che ha richiesto l'ingiunzione e che diviene convenuto in opposizione;
e il debitore opponente diviene attore in opposizione, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incomberebbe al creditore opposto;
mentre, all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (ex art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (Così, Trib. Milano sez. VI,
5.6.2019, n.5355)
III) Questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si impugna solo il decreto, ma si dispiega una attività di verifica finalizzata a non far conseguire definitività a quanto in esso sancito in via temporanea. (Trib. Pistoia,
20.5.2019, n.305) e involgente anche il rapporto controverso.
E, essendo il giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di Parte opposta.
Integrazione che non vi è stata, in quanto Parte opposta si è limitata a generiche contestazioni e ad altrettanto generiche allegazioni.
D'altronde, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta in ogni caso dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito;
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione "si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)".
(Trib. Palermo, 17.7.2019, n. 3551)
IV) Si ritiene, nel caso di specie, di poter aderire all'orientamento ormai consolidato secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. (Trib. Perugia, 18.11.2019, n. 1774).
E l'Opponente a tanto ha completamente adempiuto;
mentre, Parte opposta si è limitata a produrre in atti generiche allegazioni.
Se è vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente in qualità di debitore - è tenuto a contestare
-
attivamente il decreto;
è anche vero che nel presente giudizio nulla è stato aggiunto o prodotto da
Parte opposta al fine di sostenere i propri assunti, contrastando le pretese di Parte opponente.
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Di conseguenza, l'opposizione va integralmente accolta, perché fondata in fatto e in diritto, oltre che adeguatamente confortata da ampia prova, e, per l'effetto, va dichiarata la soccombenza di Parte opposta.
L'integrale accoglimento dell'opposizione determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
In applicazione del principio di soccombenza, Parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Opponente, che vengono liquidate in euro 3.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. F. Cecinato, contro
[...]
in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. C. Gigante, così provvede: CP_1
1) Accoglie integralmente l'opposizione, perché fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, caduca e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1624/2017 (R.G. monitorio n. 4966/2017), emesso dal
Tribunale di Brindisi;
2) Accerta e dichiara che nulla è dovuto in forza del suddetto caducato e revocato decreto ingiuntivo da Parte opponente a Parte opposta;
3) Condanna, altresì, la Parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore delle
Parti opponenti, che liquida in complessivi euro 3.000 per onorari e ad euro 500 per spese, oltre contributo forfetario e oneri fiscali come per legge.
Brindisi, 24 giugno 2025
Il GOP Avv. Rosanna CafaroRosanna