Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22662/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p. t., Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Salvatore Sanzo e
Angela Petrosillo entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, via della Moscova n. 18; opponente contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministratore e legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico CP_2
Piccione del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano via C. Freguglia n. 10;
opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
“In via preliminare, 1) Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Velletri, per i motivi meglio esposti in atti, ovvero con la diversa e migliore statuizione. In via principale, nel merito 2) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiarare la sussistenza del diritto di credito azionato da e, per Controparte_1
l'effetto, 3) confermare il decreto ingiuntivo n. 6295/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 06.05.2024, ed in ogni caso condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Controparte_1
54.928,79, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze al saldo, nonché il rimborso delle spese per la procedura monitoria. In via subordinata, nel merito 4) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale, condannare l'odierna opponente al pagamento della maggior/minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso Condannare a rimborsare a Parte_1 CP_1 competenze e spese del presente giudizio, inclusa la fase monitoria,
[...] oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'avvenuta esecuzione in favore della società di “lavori di Parte_1 stampa”, ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 54.928,79 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. In Parte_1 particolare, parte opponente ha dedotto: a) l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Velletri, in relazione alla propria sede sita in Pomezia;
b) che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era da inquadrare in termini di “somministrazione di prodotti”,
pagina 2 di 6 essendosi la obbligata ad eseguire con “modalità periodica” in favore CP_1 di essa opponente e dietro corrispettivo, “lavori di stampa”; c) che la domanda di pagamento avanzata dall'opposta in monitorio era infondata, non avendo quest'ultima provato l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali.
costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta, oltre ad insistere per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, ha dedotto: a) che il contratto intercorso tra le parti andava qualificato in termini di appalto di servizi, giacché essa opposta realizzava “determinate tirature di volantini” i quali “[recavano] i contenuti grafici di volta in volta forniti” dalla controparte;
b) che essa opposta aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, mentre la controparte, la quale giammai aveva sollevato contestazioni rispetto alla corretta esecuzione del contratto, aveva omesso il pagamento dei corrispettivi dovuti, così come indicati nelle fatture azionate in monitorio.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa oralmente dal difensore della parte opposta, unico difensore presente all'odierna udienza, così come risulta dall'apposito verbale di udienza.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del pagina 3 di 6 giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il
Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente
(convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito ( v. tra molte Cass. n.
20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”
Parimenti, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda pure avanzata dall'opponente.
Infatti, diversamente da quanto reputato dall'opponente, il rapporto contrattuale inter partes, il quale, come emerge dalle stesse difese delle parti, aveva ad oggetto l'esecuzione da parte dell'opposta in favore dell'opponente di attività di stampa di dépliant pubblicitari, non può qualificarsi in termini di somministrazione, bensì di appalto, con conseguente esclusione del rapporto de quo dal novero di quelli, disciplinati dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, per i quali costituisce condizione di procedibilità della domanda il previo esperimento del procedimento di mediazione.
pagina 4 di 6 Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e, pertanto, non può essere accolta.
In proposito va, infatti, rilevato che parte opposta ha puntualmente allegato, nella comparsa di costituzione e risposta, i fatti giustificativi del credito preteso, senza che, al riguardo, parte opponente abbia sollevato specifiche contestazioni. Essendosi la predetta opponente limitata ad affermare l'asserita mancanza di prova della pretesa creditoria avversaria e a lamentare la sussistenza di una condizione di crisi aziendale senza, tuttavia, alcunché di specifico contestare sia in ordine alla effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'opposta, sia in ordine alla congruità e correttezza dei corrispettivi fatturati. E ciò ricordando che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. (Cass. n. 17889/2020).
Poiché, dunque, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), deve ritenersi che parte opposta, nel contesto allegativo sopra ricordato, mediante la produzione in giudizio di documentazione costituita dalla corrispondenza inter partes, contenente gli ordini di stampa con l'analitica indicazione della tiratura dei volantini da stampare (docc. 5, 6, 9,
10, 12 e 14) e le modalità di consegna degli stessi (doc. 7), dei documenti di trasporto e delle fatture emesse all'esito della consegna dei volantini ai destinatari (docc. 8, 11, 13 e 15), abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
pagina 5 di 6 Con la conseguenza che, in assenza di prova da parte dell'opponente del pagamento del credito azionato in monitorio, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla invero non elevata complessità delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 28.5.2025 la Giudice
Francesca Avancini
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