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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/12/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Chiara Monteleone
Visto il ricorso iscritto al N. 8903/2024 R. G. proposto da:
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ANGELELLI MARIO Parte_1 ANTONIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri parte ricorrente nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 4.12.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22; atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
pagina 1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Chiara Monteleone, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 8903/2024 R. G. promosso da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il CP_3 CP_2 20/04/1988; , nato a [...] il Controparte_4 20/04/1992; , nato a [...] il Controparte_5 20/04/1992; parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita nonché
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2 parte resistente non costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Per_1 italiano emigrato all'estero.
[...]
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione.
pagina 2 di 7 In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, deducendo che:
Il non si è costituito in giudizio e viene pertanto dichiarato contumace. Controparte_6
Il si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e Controparte_1 di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era certamente (attesa la data di matrimonio in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuta la propria competenza territoriale, nel merito osserva quanto segue.
Sul vincolo di discendenza.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da , Persona_1 nato a [...] nel 1833, capostipite emigrato in Uruguay, Per_2
pagina 3 di 7 Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Sull'eccezione relativa alla perdita della cittadinanza ex art. 34 Statuto Albertino.
Documentata pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare riguarda l'eccezione sollevata dal relativa alla posizione giuridica dell'avo, nato CP_1 prima della nascita del Regno d'Italia (17 marzo 1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) ed emigrato, con ogni ragionevole probabilità e verosimiglianza e anzi con certezza, anteriormente a tali date.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emerge, in modo pacifico, che l'avo capostipite è nato nel 1833 ed è emigrato (per andare a stabilirsi in Uruguay) in data certamente anteriore al 1862 (quando si è ivi sposato). Il Capostipite, dunque, è nato nella penisola italica, da essa emigrato prima dell'Unità d'Italia e della promulgazione ed entrata in vigore del codice civile del 1865.
Secondo parte resistente, quindi, in base alla normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie (art. 34 codice Albertino del 1837) avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare), nessun discendente potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
L'eccezione non merita accoglimento.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865 occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Come affermato dal Ministero, per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva dunque due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e comunque smentita dal CP_1 certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti sub doc. 4 e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza CP_1 dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865.
Ma, trattandosi di causa estintiva, l'onere della prova grava sul che l'ha eccepita, che deve CP_1 dimostrare, per l'integrazione della fattispecie di perdita della cittadinanza, non solo la mera circostanza che l'avo fosse emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 ma anche la sua intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi.
Infatti, come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura pagina 4 di 7 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Deve considerarsi pertanto pacifico che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente documentare CP_1 (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare. Si veda, sul punto, anche la circolare ministeriale secondo cui “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_1 reperibile online sul sito dell'Asgi).
Sulla base di ciò, può allora affermarsi che non solo il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
Non paiono quindi sufficienti, a dimostrare il fatto estintivo eccepito, gli indici evidenziati dal
, secondo cui la stabile emigrazione dell'avo in Uruguay sarebbe “comprovata dal fatto che la CP_1 si sposò nel 1862, crebbe la sua famiglia, e morì a distanza di anni dall'emigrazione, senza aver mai fatto ritorno in Italia”. Tali circostanze paiono del tutto “neutre” rispetto alla reale intenzione del soggetto emigrato: è per esempio possibile che l'avo avesse avuto l' “animo” di partire, sposarsi all'estero e, una volta ottenuta la disponibilità economica, progettare un rientro in Italia, poi non verificatosi per circostanze imprevedibili o straordinarie. Non può allora affermarsi che il mero dato della partenza e della creazione di una famiglia all'estero sia indice, univoco, dell'intenzione di non tornare, né con riferimento al momento della partenza né con riferimento al momento della stabilizzazione in Uruguay.
D'altronde, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sopra menzionata, ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
pagina 5 di 7 Può allora concludersi che, sebbene il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di CP_1 specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare ossia della fattispecie estintiva della cittadinanza.
Sulla richiesta del di integrazione istruttoria con estratti di leva e contributivo. CP_1
Il ha poi chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 CP_1 c.p.c., per acquisire l'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti). A supporto della richiesta ha evidenziato che la documentazione sollecitata assume rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n. 555/1912) al pari che per l'assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
Ciò posto, si osserva che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite sopra richiamate, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901), pena l'inversione degli oneri probatori.
A diversa conclusione non può nemmeno giungersi invocando il principio di vicinanza o prossimità della prova in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il , possa avere una reale maggiore facilità ad acquisire, Controparte_6 da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
Conclusioni e spese.
La domanda dei ricorrenti deve in definitiva essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani; pagina 6 di 7 ▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mallare (SV), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 6.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Chiara Monteleone
pagina 7 di 7
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Chiara Monteleone
Visto il ricorso iscritto al N. 8903/2024 R. G. proposto da:
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ANGELELLI MARIO Parte_1 ANTONIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri parte ricorrente nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 4.12.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22; atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
pagina 1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Chiara Monteleone, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 8903/2024 R. G. promosso da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il CP_3 CP_2 20/04/1988; , nato a [...] il Controparte_4 20/04/1992; , nato a [...] il Controparte_5 20/04/1992; parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita nonché
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2 parte resistente non costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Per_1 italiano emigrato all'estero.
[...]
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione.
pagina 2 di 7 In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, deducendo che:
Il non si è costituito in giudizio e viene pertanto dichiarato contumace. Controparte_6
Il si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e Controparte_1 di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era certamente (attesa la data di matrimonio in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuta la propria competenza territoriale, nel merito osserva quanto segue.
Sul vincolo di discendenza.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da , Persona_1 nato a [...] nel 1833, capostipite emigrato in Uruguay, Per_2
pagina 3 di 7 Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Sull'eccezione relativa alla perdita della cittadinanza ex art. 34 Statuto Albertino.
Documentata pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare riguarda l'eccezione sollevata dal relativa alla posizione giuridica dell'avo, nato CP_1 prima della nascita del Regno d'Italia (17 marzo 1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) ed emigrato, con ogni ragionevole probabilità e verosimiglianza e anzi con certezza, anteriormente a tali date.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, emerge, in modo pacifico, che l'avo capostipite è nato nel 1833 ed è emigrato (per andare a stabilirsi in Uruguay) in data certamente anteriore al 1862 (quando si è ivi sposato). Il Capostipite, dunque, è nato nella penisola italica, da essa emigrato prima dell'Unità d'Italia e della promulgazione ed entrata in vigore del codice civile del 1865.
Secondo parte resistente, quindi, in base alla normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie (art. 34 codice Albertino del 1837) avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare), nessun discendente potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
L'eccezione non merita accoglimento.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865 occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Come affermato dal Ministero, per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva dunque due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e comunque smentita dal CP_1 certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti sub doc. 4 e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza CP_1 dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865.
Ma, trattandosi di causa estintiva, l'onere della prova grava sul che l'ha eccepita, che deve CP_1 dimostrare, per l'integrazione della fattispecie di perdita della cittadinanza, non solo la mera circostanza che l'avo fosse emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 ma anche la sua intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi.
Infatti, come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura pagina 4 di 7 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Deve considerarsi pertanto pacifico che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente documentare CP_1 (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare. Si veda, sul punto, anche la circolare ministeriale secondo cui “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Controparte_1 reperibile online sul sito dell'Asgi).
Sulla base di ciò, può allora affermarsi che non solo il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
Non paiono quindi sufficienti, a dimostrare il fatto estintivo eccepito, gli indici evidenziati dal
, secondo cui la stabile emigrazione dell'avo in Uruguay sarebbe “comprovata dal fatto che la CP_1 si sposò nel 1862, crebbe la sua famiglia, e morì a distanza di anni dall'emigrazione, senza aver mai fatto ritorno in Italia”. Tali circostanze paiono del tutto “neutre” rispetto alla reale intenzione del soggetto emigrato: è per esempio possibile che l'avo avesse avuto l' “animo” di partire, sposarsi all'estero e, una volta ottenuta la disponibilità economica, progettare un rientro in Italia, poi non verificatosi per circostanze imprevedibili o straordinarie. Non può allora affermarsi che il mero dato della partenza e della creazione di una famiglia all'estero sia indice, univoco, dell'intenzione di non tornare, né con riferimento al momento della partenza né con riferimento al momento della stabilizzazione in Uruguay.
D'altronde, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sopra menzionata, ha affermato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
pagina 5 di 7 Può allora concludersi che, sebbene il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di CP_1 specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare ossia della fattispecie estintiva della cittadinanza.
Sulla richiesta del di integrazione istruttoria con estratti di leva e contributivo. CP_1
Il ha poi chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 CP_1 c.p.c., per acquisire l'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti). A supporto della richiesta ha evidenziato che la documentazione sollecitata assume rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n. 555/1912) al pari che per l'assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
Ciò posto, si osserva che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite sopra richiamate, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901), pena l'inversione degli oneri probatori.
A diversa conclusione non può nemmeno giungersi invocando il principio di vicinanza o prossimità della prova in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il , possa avere una reale maggiore facilità ad acquisire, Controparte_6 da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
Conclusioni e spese.
La domanda dei ricorrenti deve in definitiva essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani; pagina 6 di 7 ▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mallare (SV), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 6.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Chiara Monteleone
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