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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1395/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1
, nata il [...] a [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi residenti in [...], alla C.F._2
Contrada Serrone, n. 7 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Iervolino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati in Nola (Na), alla Via Francesco C.F._3
Della Pietra, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Gli odierni ricorrenti, i signori e , con ricorso per Parte_1 Parte_2 separazione consensuale congiunto depositato in data 07.12.2023 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario in Laureana EN (Sa), in data 14.05.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, alla Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2011, Atto n. 1, in regime di separazione legale dei beni;
che dalla loro relazione nascevano il 31.12.2005 ad PO (Sa), il figlio e il 27.08.2008 Controparte_1 ad PO (Sa) ; che l'unione matrimoniale con il passare del tempo CP_2 si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza, nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge. 2)
Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto in data 14/05/2011 in
Laureana C.to e trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune anno 2011-
n. 1 – parte II – serie A – ufficio 1); 3) Affidare i figli minori, e , in modo CP_1 CP_2 condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli avranno residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre in Laureana C.to alla C.da Serrone. 4) I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno disciplinati come segue: a. Il padre avrà il più ampio diritto di visita potrà stare con i figli sia nei fine settimana che nei giorni infrasettimanali, quando ne avrà piacere previo avviso telefonico almeno il giorno prima. b. Nel periodo estivo il padre avrà con sé i figli per due settimane consecutive, previa comunicazione del predetto periodo alla sig.ra entro e non oltre il 30 Pt_2 giugno di ogni anno al fine di consentire l'organizzazione del piano ferie sul posto di lavoro. Per le festività di Natale, i figli staranno con il padre nei giorni 24, 25 e 26 dicembre, a far data dal 2023, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del 26 dicembre;
con la mamma nei giorni del 30, 31 dicembre e 1 gennaio a far data dall'anno 2023/2024, alternandosi di anno in anno. Per le festività pasquali, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì in Albis a partire dal 2024, con la madre nel 2025, alternandosi di anno in anno. 5. I coniugi si impegnano a realizzare le finalità previste dal Capo II, Titolo IX del Codice Civile, ossia garantire cura, educazione, istruzione dei figli, lasciare che gli stessi conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, i quali dovranno tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. 6. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra la somma di Pt_1 Pt_2
Euro 400,00 (quattrocento) mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Detto importo dovrà essere corrisposto a far tempo dalla firma del presente atto e dovrà essere versato entro il giorno 05 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT, come per legge. 7.
Disporre che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie che si Pt_1 renderanno necessarie per i minori, nella misura del 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo CNF quali ad esempio le spese mediche straordinarie, spese specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale o qualora si richieda un tempo di attesa superiore a 10 giorni, spese per l'iscrizione scolastica/universitaria, spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingue e/o sportivi, ecc,. Le spese ordinarie e urgenti non necessitano comunque di preventivo accordo tra i genitori, mentre quelle straordinarie devono essere concordate e documentate. 8. Il sig.
riconosce e rilascerà di anno in anno autorizzazione alla sig.ra Pt_1 Pt_2 affinché percepisca l'Assegno unico universale nella misura del 100%. 9. Il sig.
avvierà immediatamente il cambio di residenza dalla casa coniugale. 10. I Pt_1 coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al mantenimento reciproco. 11.
I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali, nuovi indirizzi di residenza, i rispettivi recapiti telefonici, nonché le ulteriori variazioni che dovessero verificarsi in futuro;
si impegnano, altresì, a comunicare, in caso di gite, viaggi e simili, che vedono impegnati il figlio minore, indirizzi e recapiti telefonici. 12. I coniugi dichiarano reciprocamente che non sussistono beni da dividere e di aver regolato ogni reciproco rapporto. 13. I coniugi dichiarano che tutti gli altri beni posseduti e non oggetto di espressa menzione nel presente ricorso sono e resteranno di esclusiva proprietà del rispettivo intestatario. 14. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. 15. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Laureana
C.To , perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge…”.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del
15.02.2024, sull'erroneo presupposto che la stessa avvenisse con le modalità di cui all' art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del
2022, nessuno compariva e - rilevato che in data 18.1.2024 il procuratore delle parti depositava note scritte per la predetta udienza - ne veniva disposto il rinvio all'udienza del 24.4.2024 poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata in prosieguo all'udienza del 10.7.2024 onerando le parti al deposito della documentazione indicata dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c..
All'esito dell'udienza cartolare anticipata del 11.12.2024, attesa la rinuncia delle parti alla comparizione personale con dichiarazione autenticata dal difensore unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio con esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare, (atto del 07.12.2023 depositato nel fascicolo telematico), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con provvedimento emesso in data 31.12.2024, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della figlia minorenne della coppia nonché del primogenito che sebbene maggiorenne risulta non economicamente autosufficiente.
E' appena il caso di precisare, quanto agli aspetti inerenti alla regolamentazione del calendario di visita della figlio maggiorenne della coppia, nato Controparte_1 il 31.12.2005 ad PO (Sa), il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto essendo rimessi tali aspetti, stante la sopraggiunta maggiore età dello stesso nelle more del presente giudizio, alla libera determinazione delle parti.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori e , Parte_1 Parte_2 coniugi per matrimonio concordatario celebrato in Laureana EN (Sa), in data 14.05.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, alla Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2011, Atto n. 1, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Laureana EN (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni