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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. AR ZI Presidente
- Dr. OM LB Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3845/2025, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 16/01/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NT LO;
E
, 22/07/1965), con il patrocinio dell'avv. NT LO;
Controparte_1
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
11/01/2017 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2017, atto n. 00002 p.
1. S. 47), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il Signor continuerà a risiedere in Roma, alla Piazza Salvatore Controparte_1
Galgano, 86. La signora continuerà invece a risiedere in Roma, alla Via Parte_1
AV Stilicone, 236;
3. i coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca loro pendenza economica e, pertanto, oltre a quanto stabilito nel presente atto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e provvederanno ciascuno per sé al loro mantenimento”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
16/01/1967) e , 22/07/1965), che hanno contratto matrimonio Controparte_1 in Roma in data 11/01/2017 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2017, atto n. 00002 p.
1. S. 47), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM LB AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. AR ZI Presidente
- Dr. OM LB Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3845/2025, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 16/01/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NT LO;
E
, 22/07/1965), con il patrocinio dell'avv. NT LO;
Controparte_1
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
11/01/2017 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2017, atto n. 00002 p.
1. S. 47), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il Signor continuerà a risiedere in Roma, alla Piazza Salvatore Controparte_1
Galgano, 86. La signora continuerà invece a risiedere in Roma, alla Via Parte_1
AV Stilicone, 236;
3. i coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca loro pendenza economica e, pertanto, oltre a quanto stabilito nel presente atto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e provvederanno ciascuno per sé al loro mantenimento”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
16/01/1967) e , 22/07/1965), che hanno contratto matrimonio Controparte_1 in Roma in data 11/01/2017 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2017, atto n. 00002 p.
1. S. 47), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM LB AR ZI