Articolo 5 della Legge 3 febbraio 1982, n. 35
Articolo 4
Versione
28 febbraio 1982
Art. 5.

La presente legge entrera' in vigore solo ed in quanto sia avvenuta la ratifica dell'accordo, opportunamente emendato, per rendere possibile l'adesione dei Paesi non regionali, da parte dei membri regionali, giusta l'articolo 60 dell'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo.

Entrata in vigore il 28 febbraio 1982