TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.2.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. T. De Parte_1
Luca
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Bonetti e M. Mattia CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che
, con nota datata 4.7.2023, aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 648,48 CP_1 stante la “mancata conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del 22.5.2023”, sicché “la prestazione numero 160000/07088890 categoria INV CIV è stata revocata con decorrenza dal mese di giugno 2023”.
Eccepiva l'irripetibilità del suindicato importo in quanto corrisposto per un errore dell' che aveva omesso di sospendere l'erogazione del beneficio in godimento. CP_2
Chiedeva pertanto che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata.
, costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa- concernente i mesi di giugno e luglio 2023- ha tratto scaturigine dall'esito della visita di revisione effettuata in data 22.5.2023, all'esito della quale la ricorrente- già beneficiaria dell'assegno di invalidità civile - è stata ritenuta esclusivamente invalida nella misura “dal 34% al 73%”.
Ciò posto, come noto, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta) rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico
(vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come
2 minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
In particolare e per quel che rileva nel presente giudizio, è stato affermato (Cass. civ.,
Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino
3 esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n.
34013).
Nella fattispecie, l'azione di ripetizione della somma di cui alla nota impugnata è stata intrapresa dall' in quanto l'ente ha erogato per due mesi i ratei dell'assegno di CP_2
invalidità civile, nonostante il requisito sanitario legittimante la prestazione fosse stato ritenuto insussistente in occasione della visita di revisione svoltasi il 22.5.2023.
E' incontestato il fatto che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di detta visita.
In tale prospettiva non si può affermare che la ricorrente abbia riposto un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio (liquidato peraltro per due mesi) stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità di agire in via amministrativa o giurisdizionale per far accertare il proprio stato di salute.
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di assegno erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da giugno a luglio 2023 (come richiesto nella nota impugnata) - sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_1
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.2.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. T. De Parte_1
Luca
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Bonetti e M. Mattia CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che
, con nota datata 4.7.2023, aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 648,48 CP_1 stante la “mancata conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del 22.5.2023”, sicché “la prestazione numero 160000/07088890 categoria INV CIV è stata revocata con decorrenza dal mese di giugno 2023”.
Eccepiva l'irripetibilità del suindicato importo in quanto corrisposto per un errore dell' che aveva omesso di sospendere l'erogazione del beneficio in godimento. CP_2
Chiedeva pertanto che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata.
, costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa- concernente i mesi di giugno e luglio 2023- ha tratto scaturigine dall'esito della visita di revisione effettuata in data 22.5.2023, all'esito della quale la ricorrente- già beneficiaria dell'assegno di invalidità civile - è stata ritenuta esclusivamente invalida nella misura “dal 34% al 73%”.
Ciò posto, come noto, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta) rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico
(vedi, per tutte, Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come
2 minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
In particolare e per quel che rileva nel presente giudizio, è stato affermato (Cass. civ.,
Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino
3 esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n.
34013).
Nella fattispecie, l'azione di ripetizione della somma di cui alla nota impugnata è stata intrapresa dall' in quanto l'ente ha erogato per due mesi i ratei dell'assegno di CP_2
invalidità civile, nonostante il requisito sanitario legittimante la prestazione fosse stato ritenuto insussistente in occasione della visita di revisione svoltasi il 22.5.2023.
E' incontestato il fatto che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di detta visita.
In tale prospettiva non si può affermare che la ricorrente abbia riposto un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio (liquidato peraltro per due mesi) stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità di agire in via amministrativa o giurisdizionale per far accertare il proprio stato di salute.
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di assegno erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da giugno a luglio 2023 (come richiesto nella nota impugnata) - sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_1
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
4