Decreto cautelare 15 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 00149/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2022, proposto da
NC PO, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Romanzi e Anna PO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Cassino, via degli Eroi 6;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale Cassino 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA RC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento verbale del 17.11.2021 recante n. di protocollo 10777/21 pubblicato sul sito dell' ICS CASSINO 3 nella medesima data, recante adozione della graduatoria definitiva per: “L'individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell'incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico a.s. 2021/2022”, relativamente all'avviso pubblico n. prot. 9519 del 15.10. 2021, nella parte
in cui risulta vincitrice la dott.ssa IA RC;
della nota di rigetto del reclamo, prot. n.10752 del 16.11.2021 proveniente dall' ICS CASSINO 3 e notificata in pari data a mezzo pec alla ricorrente, avverso la graduatoria provvisoria nella quale si conferma l’errata attribuzione dei punteggi della commissione e la non esclusione della dott.ssa IA RC;
del verbale della Commissione giudicatrice del 09/11/2021 (prot. n.10460 del 10/11/2021) nel quale sono stati valutati i curricula dei candidati e formulata graduatoria provvisoria per l’individuazione esperto psicologo;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
nonché per l’accertamento, del diritto della odierna ricorrente di essere riconosciuta vincitrice del concorso per l'individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell'incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico as. 2021 2022 nell’I.C.S. Cassino 3, e per la condanna dell’Amministrazione a stipulare il contratto di lavoro con la dott.ssa NC PO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 12 gennaio 2022 e depositato il successivo giorno 14 la dott.ssa NC PO, premesso di essersi classificata al secondo posto (con punti 37) della graduatoria del concorso per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico as. 2021/2022 presso l’I.C.S. Cassino 3, ha impugnato la graduatoria definitiva nella parte in cui risulta vincitrice la dott.ssa IA RC (con punti 42).
2) A sostegno del gravame, la ricorrente, contestando, con riguardo alla controinteressata, la presentazione di una domanda nulla, siccome afferente un bando diverso promulgato da altro Istituto scolastico, e l’erronea attribuzione di 12 punti nella valutazione dei titoli post universitari, deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 3 L. 241/90; artt. 6 e 7 Lex Specialis) ed eccesso di potere:
I) La dott.ssa IA RC doveva essere esclusa per aver utilizzato una scheda di partecipazione e di autovalutazione difforme rispetto a quelle predisposte dall'ICS Cassino 3 negli allegati 1, 2, 3, del bando.
II) I provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi per l’errata valutazione dei titoli della dott.ssa IA RC e del conseguente punteggio che la commissione giudicante le ha attribuito, permettendole così di risultare vincitrice del concorso.
3) Con atto depositato il 4 febbraio 2022, si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione.
4) Con ordinanza n. del 10 febbraio 2022, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.
5) Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) Con riguardo al primo motivo, è pacifico che la controinteressata ha utilizzato una scheda di partecipazione e di autovalutazione difforme rispetto a quelle predisposte dall'ICS Cassino 3 negli allegati 1, 2, 3, del bando.
In particolare, gli allegati numeri 1 e 2, utilizzati e prodotti dalla Dott.ssa RC, afferiscono all'avviso pubblico prot. n. 6679 del 13.10.2021 emesso dall' Istituto Comprensivo di Esperia e non all'avviso n. 9519 adottato dall'Istituto Comprensivo Cassino oggetto del presente ricorso.
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, la difformità non è irrilevante perché il modulo allegato 2) di autovalutazione differisce in modo sostanziale da quello preposto dal bando n. 9519 dall'Istituto Comprensivo Cassino 3.
Ciò in quanto, mentre per la selezione di cui è causa il quarto criterio di valutazione reca la dicitura “Esperienza in contesti extra scolastici” e prevede l’attribuzione di 1 punto per ogni incarico annuale per un max di cinque anni, nella scheda utilizzata dalla controinteressata il quarto criterio di valutazione reca la dicitura “Esperienza nella gestione del servizio di supporto psicologico in situazioni emergenziali” e prevede anch’essa l’attribuzione di 1 punto per ogni incarico annuale per un max di cinque anni.
E’ evidente però, che il tipo di esperienza non è perfettamente coincidente, per cui quella indicata dalla controinteressata non poteva essere valutata perché non indicata nella scheda n. 2 di attribuzione del punteggio.
Peraltro, la stessa Amministrazione nella nota con cui comunica alla ricorrente, in modo contraddittorio, il rigetto del reclamo, afferma che “i due bandi non sono sovrapponibili.
8) Con riguardo al secondo motivo, risulta inspiegabile l’attribuzione alla controinteressata di n. 12 punti per i titoli, posto che la stessa risulta in possesso del “diploma di specializzazione in psicoterapia” e del “master universitario di I livello presso la Libera Università San Pio di Roma”, con conseguente attribuzione di n. 6 punti.
Diversamente, non sono contemplabili tra i titoli idonei per l’attribuzione di punti, gli altri titoli indicati dalla dott.ssa PO (Conseguimento di Master/Corso di Specializzazione universitaria/Dottorato di Ricerca sulle materie inerenti l’incarico).
Non può esserlo il “master afferente i DSA, erogato dall’Istituto Galton” in quanto al momento della presentazione della domanda non risultava ancora conseguito, tant’è che la stessa partecipante lo indica iniziato il 15.01.2021 “sino a tutt'oggi”.
Per quanto concerne gli altri titoli, riferiti a corsi svolti e conseguiti presso enti di formazione non universitari, va detto che non rientrano nella succitata descrizione indicata all’art. 6 della lex specialis.
Pertanto non dovevano essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio.
9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
10) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 34/22 lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO