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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 20017 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata in [...] il [...], c.f.: Parte_1
nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di C.F._1
p.iva.: , elettivamente domiciliata in Lipari, Via Prof. E. Controparte_1 P.IVA_1
Carnevale n. 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, già Controparte_2 Controparte_3
in persona del Direttore pro tempore, p.iva.: , elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n. 81, presso lo studio dell'avv. Stefania
Interdonato, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta -
E
[...]
[...]
Controparte_4
in persona dell'assessore pro tempore, con sede in Via Imperatore
[...]
Federico n. 70b, Palermo;
- opposto contumace -
E , in persona del Dirigente Controparte_5
Responsabile pro tempore, con sede in Via Ugo Bassi n. 103 A, Messina;
- opposto contumace -
avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte opponente ha concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19/02/2019, , in qualità Parte_1 di amministratore unico e legale rappresentante di proponeva Controparte_1
“Opposizione ex art. 615 c.p.c.” dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto –
Sezione distaccata di Lipari, esponendo: di aver ricevuto, il 20/09/2012, notifica del verbale di accertamento redatto dagli Ispettori della Guardia di Finanza a seguito dell'accesso ispettivo eseguito in data 17/07/2012, relativo al rapporto prot. n. 23291 del
27/22/2012, da cui risultava che ella, in qualità di legale rappresentante della CP_1
aveva violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 22/02/2002 n. 12,
[...] convertito in legge 23/04/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 02/11/2010 n. 183, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti;
che, a seguito di detto accertamento, l' , con Controparte_6 ordinanza n. 17/0614 prot. n. 201791930 del 07/09/2017, le ingiungeva di pagare la somma complessiva di euro 6.765,00, di cui euro 6.750,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 15,40 per spese di notifica;
che avverso la predetta ordinanza ella, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di proponeva opposizione Controparte_1 ex art. 22 l. 689/81 dinanzi all'intestato Tribunale – sezione distaccata di Lipari – chiedendone l'annullamento; che, in data 21/12/2018, l' Controparte_2
(all'epoca dei fatti le notificava la cartella di pagamento n. Controparte_7
29520180018133156/001, recante l'importo di euro 8.364,74 a titolo di sanzioni amministrative per i fatti indicati nel summenzionato verbale di accertamento, oltre interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Ciò premesso, l'opponente deduceva: in via preliminare, che la notifica della cartella in oggetto non può considerarsi validamente avvenuta, in quanto il documento notificato dall'Ente riscossore consisterebbe in una semplice copia, sprovvista dell'attestazione di conformità all'originale e, in quanto tale, inidonea a garantire la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario;
che a tale conclusione è necessario pervenire ove si consideri la carenza, in capo ai funzionari di Controparte_8
, del relativo potere di certificazione;
che, in ogni caso, la trasmissione di un
[...] documento informatico tramite PEC non costituisce prova dell'effettiva consegna del medesimo al destinatario;
nel merito, l'illegittimità dell'atto presupposto per scadenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81, sull'assunto che l'interruzione di detto termine può avvenire soltanto mediante l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio, a nulla rilevando, sotto tale profilo, la notifica del verbale unico di accertamento od eventuali ulteriori attività poste in essere dall' Controparte_5
successivamente all'accertamento dell'infrazione; che, in ogni caso, l'ordinanza-
[...] ingiunzione va considerata illegittima, in quanto emessa a distanza di oltre cinque anni dalla commissione dei fatti oggetto di contestazione, in quanto il mancato esercizio del potere sanzionatorio entro il termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81 determinerebbe la consumazione del potere medesimo, con conseguente nullità degli atti emanati tardivamente;
sempre nel merito, l'illegittimità dell'anzidetta ordinanza per difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio, in quanto emessa senza prendere in considerazione gli scritti difensivi inviati dall'odierna opponente e, in particolare, le dichiarazioni dei lavoratori e;
infine, Parte_2 Parte_3
l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione.
Tutto ciò premesso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, l'opponente chiedeva l'annullamento di detta cartella.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.05.2019 si costituiva
[...]
, già deducendo: preliminarmente, Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione nella parte relativa ai vizi di notifica della cartella di pagamento, in quanto depositata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni dedotte con il secondo ed il terzo motivo di opposizione, in quanto non riferibili all'azione esecutiva avviata dall' , bensì all'attività di accertamento posta in Controparte_9 essere dall'Ente impositore;
nel merito, con riferimento al primo motivo di impugnazione, che la notifica a mezzo pec costituisce la principale modalità di trasmissione degli atti della P.A. a tutti quei soggetti – come imprenditori individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi – tenuti a rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica certificata mediante l'inserimento dello stesso negli elenchi predisposti dalla legge;
che, in ogni caso, l'asserito vizio di notifica della cartella impugnata dovrebbe considerarsi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., non avendo esso impedito all'odierna opponente di costituirsi in giudizio ed esercitare il proprio diritto di difesa;
infine, che, ai fini della validità del procedimento notificatorio, non si richiede l'effettiva conoscenza del messaggio da parte del destinatario, bensì la conoscibilità del medesimo, resa possibile dall'assolvimento dell'onere di consegna gravante sul mittente;
l'inammissibilità dei restanti motivi di impugnazione in quanto già dedotti nel giudizio di l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Ciò premesso, chiedeva di: “1) Controparte_2
Preliminarmente dichiarare inammissibile il motivo di opposizione relativo ad asseriti vizi della notifica della cartella di pagamento in quanto tardivamente proposto oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.- 2) Sempre in via preliminare dichiarare improponibili ed inammissibili i restanti motivi di opposizione in quanto già prospettati in autonomo giudizio iscritto al n. 878/17 R.G. di codesto Tribunale.- 3) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione e rigettare le domande spiegate nei confronti della , riconoscendo la legittimità dell'atto impugnato e Controparte_3 della procedura di riscossione.- 4) In via di estremo subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione per motivi imputabili all'ente impositore, ivi compresa l'eventuale prescrizione, condannare quest'ultimo a manlevare, garantire e tenere indenne la da qualsivoglia onere e pregiudizio derivante dall'accoglimento Controparte_3 della proposta opposizione.- 5) Condannare parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell' .”. Controparte_10
Non si sono costituite le altre parti opposte, delle quali va dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento in via documentale, frattanto assegnato alla scrivente con decreto n. 12/2024 del Presidente del Tribunale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
2. Preliminarmente all'esame dei motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta dall'odierna attrice, è opportuno procedere alla corretta qualificazione giuridica della medesima.
Il nostro ordinamento ammette la contestuale proposizione, in un unico atto, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, il Giudice sarà chiamato a pronunciarsi su entrambe, senza che l'accoglimento o il rigetto dell'una possano determinare l'assorbimento dell'altra.
Nel caso di specie, le deduzioni svolte dall'opponente con riguardo all'asserita invalidità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento impugnata hanno ad oggetto profili attinenti alla regolarità formale della stessa e, pertanto, vanno ricondotti nell'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c.
Viceversa, le censure riportate in seno al primo, al secondo ed al terzo motivo di opposizione afferiscono alla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione – la quale si atteggia, rispetto alla cartella di pagamento, come atto presupposto – e si risolvono, pertanto, in una contestazione del diritto di controparte di procedere al recupero forzoso delle somme richieste.
L'azione esperita da va, quindi, qualificata in termini di Parte_1 opposizione agli atti esecutivi nella parte relativa ai vizi di notifica della cartella di pagamento emessa da e come opposizione Controparte_2 all'esecuzione nella parte relativa alla illegittimità dell'atto presupposto.
Occorrerà, pertanto, procedere ad una valutazione separata delle domande spiegate da parte opponente, in ragione delle differenze intercorrenti tra i regimi giuridici dei rimedi azionati.
2.1 Partendo dall'esame dell'opposizione agli atti esecutivi ed analizzando, in primo luogo, il profilo relativo alla invalidità del procedimento di notificazione, si osserva che la domanda appare inammissibile per il superamento dei termini di cui all'art. 617
c.p.c.
Come è noto, la predetta disposizione, nel prevedere che l'opposizione agli atti esecutivi va proposta ogniqualvolta si contestino mere irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, ovvero si lamenti l'invalidità della notificazione o dei singoli atti esecutivi, ne subordina l'esperibilità al rispetto di rigorosi termini, i quali decorrono dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, nel primo caso, e dall'inizio dell'esecuzione o dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti, nel secondo.
Posto che la cartella emessa dall' assolve alla duplice Controparte_9 funzione di identificare il credito vantato nei confronti del contribuente e di invitare quest'ultimo ad eseguire il pagamento nel termine in essa indicato e che, pertanto, la notifica della stessa equivale alla notifica del titolo esecutivo e del precetto dell'esecuzione forzata ordinaria, va osservato che, nel caso di specie, il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. va individuato nella notifica dell'atto esattivo.
In tal senso depone la circostanza che l'opponente, deducendo il vizio de quo, non ha inteso conseguire il ripristino della regolarità del procedimento di notificazione al fine di essere posto nelle condizioni di esercitare i diritti alla cui tutela lo stesso è preordinato. Ciò è reso evidente dal fatto che il vizio denunciato non ha impedito all'opponente di avere contezza del provvedimento, né di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.
Invero, l'opposizione è esclusivamente finalizzata ad evidenziare, mediante la deduzione dell'asserita invalidità della notifica dell'atto presupposto, un profilo di irregolarità formale della cartella di pagamento e va, pertanto, ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 617, primo comma, c.p.c.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi notificata da il 19/02/2019, in quanto Parte_1 proposta oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica della cartella opposta, eseguita in data 10/01/2019, come documentato in atti.
In ogni caso, il motivo di doglianza sarebbe infondato.
Infatti, con riguardo al profilo relativo all'asserita inidoneità della notifica a mezzo pec a garantire la conoscenza del documento da parte del destinatario, si osserva che l'art. 26 del D. Lgs. n. 602/1973 vigente ratione temporis stabilisce espressamente che, qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di indirizzo pec – come nel caso che ci occupa – la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 82/2005.
2.2 Passando all'esame dei motivi di opposizione all'esecuzione, occorre, innanzitutto, affrontare la questione relativa alla sussistenza della legittimazione a contraddire in capo ad , che ha svolta la relativa Controparte_2 eccezione.
Sul punto, la società opposta ha affermato che alcuna responsabilità può esserle addebitata per vizi afferenti all'attività di accertamento dei presupposti dell'infrazione e la successiva formazione del ruolo, in quanto dette attività rientrano nella sfera di competenza dell'Ente impositore, mentre all'incaricato della riscossione spetta unicamente il compito di provvedere al recupero delle somme dovute.
Tuttavia, proprio dall'esclusiva titolarità dell'azione esecutiva da parte dell'agente riscossore – peraltro addotta dall'opposta a sostegno delle proprie conclusioni – discende il riconoscimento, in capo al contribuente, della facoltà di dedurre, mediante l'esperimento del rimedio oppositivo, tutti i vizi della cartella di pagamento, a prescindere dalla natura originaria o derivata degli stessi.
Depone in tal senso anche la lettera dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, applicabile ratione temporis, a norma del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
La predetta disposizione, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, va interpretata nel senso dell'attribuzione all'agente riscossore di una generale legittimazione passiva in relazione alle controversie aventi ad oggetto il recupero delle somme che egli
è incaricato di riscuotere, poiché, quand'anche il contribuente deduca la nullità della cartella esattoriale a causa dell'irregolarità di uno o più atti prodromici alla stessa, è pur sempre nel concessionario che va individuato il soggetto da cui promana il provvedimento esattivo (in tal senso, Cass. Civ., Sez. V, 2/12/2024, n.30792; Cass. Civ., Sez. VI,
31/01/2017 n. 2570).
Pertanto, l'eventuale deduzione, in sede di opposizione all'esecuzione, di vizi riguardanti gli atti presupposti alla cartella di pagamento, quali il verbale unico di accertamento e l'ordinanza-ingiunzione, non ha alcun riflesso sulla legittimazione a contraddire del concessionario, potendo, se mai, assumere rilievo sul piano dei rapporti interni fra quest'ultimo e l'ente creditore, nei limiti in cui il primo proponga formale domanda di manleva nei confronti del secondo (cfr. Cass. Civ., n. 2570/2017 cit.);
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'Agente della
Riscossione va disattesa.
2.3 Ciò premesso e passando all'esame del merito della controversia, l'opposizione all'esecuzione promossa da è fondata e, pertanto, meritevole di Parte_1 accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Con il primo motivo di opposizione, l'attrice ha dedotto – tra l'altro – l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in data 7/09/2017 dall' Controparte_6
, in quanto adottata oltre il termine quinquennale di cui all'art. 28 della
[...] legge n. 689 del 1981, che decorre dalla data di svolgimento delle attività ispettive finalizzate all'accertamento dell'infrazione.
Tale vizio, nel caso in cui ne fosse dimostrata l'esistenza, sarebbe idoneo – ove pure non si configuri l'effetto estintivo per prescrizione - a determinare l'invalidità della cartella di pagamento successivamente emessa dal concessionario della riscossione, alla luce del rapporto di presupposizione sussistente tra gli atti menzionati.
Orbene, l'esame della questione sottoposta al vaglio di questo Giudice presuppone una breve analisi della normativa disciplinante la materia de qua in relazione alle specificità del caso che ci occupa.
L'esercizio del potere sanzionatorio della P.A. in relazione alla commissione di illeciti amministrativi trova la propria regolamentazione nella citata legge n. 689/1981, la quale designa, a tale scopo, un procedimento destinato a concludersi con l'adozione di un'ordinanza-ingiunzione ovvero di un'ordinanza di archiviazione, a seconda dell'esito delle indagini svolte nel corso della fase istruttoria.
Detto procedimento, sebbene riconducibile al genus del procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 141/1990, se ne discosta tanto per la funzione perseguita, orientata alla prevenzione ed alla repressione di condotte vietate dall'ordinamento giuridico, quanto per la mancata previsione di un termine entro il quale l'autorità procedente sia chiamata ad adottare il provvedimento finale.
E' di cruciale importanza, quindi, alla luce del legame che tale questione presenta con le censure prospettate da parte opponente, verificare se l'assenza di un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio sia compatibile con i principi informanti l'attività della Pubblica Amministrazione – con particolare riguardo ai profili relativi al rapporto tra quest'ultima ed i privati che si trovino, rispetto ad essa, in una posizione di soggezione – e, ove non si riesca a dimostrare detta compatibilità, se siano ricavabili dal sistema, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che lo compongono, soluzioni idonee a garantire che il potere sanzionatorio sia esercitato nel rispetto dei principi suddetti.
La Corte Costituzionale, recentemente chiamata a pronunciarsi sul tema, ha affermato che “nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria – che vede l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato – la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico, l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione. Infatti, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo, come evidenziato da questa Corte, impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale. Inoltre, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Alla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere, in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati. A fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del
1981 (…). L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (Corte Cost., sent. n. 151/2021).
La Corte ha concluso invitando il legislatore ad intervenire con sollecitudine al fine di colmare la lacuna evidenziata, attraverso la fissazione di un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio che ne assicuri la compatibilità con i superiori valori costituzionali.
Successivamente investito dell'esame della medesima questione, il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1081 del 14/02/2022, ha avuto modo di affermare che, a fronte del mancato intervento del legislatore, “la questione non può non essere risolta se non tenendo presenti le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale, dunque avendo riguardo ai principi generali di economicità, efficacia, buon andamento ed imparzialità, che devono presidiare tutta l'attività amministrativa” e che “l'applicazione dei suddetti principi postula che l'amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l'esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall'esercizio del pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito”.
Dall'applicazione al caso di specie dei suesposti principi, che questo Giudice ritiene di condividere, discende l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in data
7/09/2017 dall' nei confronti dell'odierna Controparte_6 opponente, in quanto la notifica del provvedimento ad oltre cinque anni di distanza dall'esecuzione dell'accesso ispettivo integra una violazione dei parametri costituzionali sopra richiamati ed una indebita compromissione del diritto di difesa del contribuente in difetto di prova di una ragione giustificativa del ritardo denunciato nell'esercizio del potere sanzionatorio, privo di contiguità temporale rispetto all'accesso ispettivo eseguito in data 17/07/2012.
Premesso che in punto di legittimazione passiva di Controparte_8
rispetto al lamentato ritardo nell'irrogazione della sanzione vale quanto già
[...] sopra osservato, va ritenuta infondata e, perciò, respinta l'eccezione sollevata dall
[...]
in relazione all'asserita inammissibilità dei motivi posti a fondamento Controparte_9 della presente opposizione in quanto già dedotti nel giudizio introdotto mediante l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, poiché l'impugnazione dell'atto presupposto non determina il venir meno, in capo all'opponente, del diritto di agire in giudizio per ottenere una pronuncia che dichiari la nullità dell'atto consequenziale.
Si tratta, infatti, di provvedimenti nei confronti dei quali l'ordinamento prevede, in favore del cittadino, distinti rimedi – rispettivamente, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex art. 22 del D. Lgs. n. 689/1981 e l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. – che differiscono l'uno dall'altro tanto in relazione ai presupposti, quanto con riguardo alle finalità perseguite e non risultano, pertanto, sovrapponibili.
Le uniche ipotesi di reciproca interferenza tra i rimedi descritti sono riconducibili al caso in cui l'esperimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. rappresenti lo strumento per eludere i rigorosi termini previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e a quello in cui la questione relativa all'invalidità di detto provvedimento, dedotta nel giudizio di opposizione all'esecuzione al fine di provocare la caducazione dell'atto consequenziale, abbia già costituito l'oggetto di un diverso procedimento definito con sentenza passata in giudicato (sempre che, in tale ultima ipotesi, sia stata definitivamente accertata la legittimità dell'atto presupposto).
Nel caso di specie, parte opponente ha impugnato l'atto ingiuntivo nei termini di legge e non risulta che, in relazione al giudizio instaurato mediante l'opposizione al medesimo, sia intervenuta una decisione avente i caratteri della definitività.
Peraltro, se si seguisse la tesi prospettata dall'opposta, verrebbe a configurarsi un evidente vuoto di tutela per il debitore, il quale si troverebbe costretto, nelle more del giudizio vertente sull'atto presupposto, a subire l'esecuzione sui propri beni.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, l'opposizione all'esecuzione spiegata da merita accoglimento poiché la cartella di pagamento n. Parte_1
29520180018133156/001 è stata emessa in assenza di un titolo valido, non potendosi conseguentemente riconoscere al concessionario il diritto di procedere al recupero forzoso delle somme ivi indicate.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende assorbito il vaglio delle altre doglianze articolate da . Parte_1
3. L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, per un verso, e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, dall'altro, e quindi la ricorrenza di soccombenza parziale rispetto alle domande proposte giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra parte opponente ed Controparte_11
.
[...]
Alla luce della disposta compensazione, diviene ultroneo il vaglio della domanda di manleva con cui ha chiesto di essere tenuta indenne, Controparte_2 da parte dell'Ente impositore, dalle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute derivare da un'eventuale soccombenza.
Il superiore assunto rende assorbito il vizio di omessa notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292, comma 1, c.p.c., della comparsa di costituzione dell' CP_9
, contenente la domanda di manleva, nei confronti dell'
[...] Controparte_5 quale Ente impositore, rimasto contumace, non disposta dal giudice originariamente assegnatario del procedimento, né da altro giudice prima dell'assegnazione della causa alla scrivente allorquando il giudizio era ormai pendente in fase decisionale.
Né, stante la fase del procedimento, si ritiene opportuno e necessario procedere alla notifica di cui all'art. 292 c.p.c. in quanto ciò costituirebbe un adempimento ostativo alla più celere definizione della causa senza che muti l'esito del giudizio, ivi compreso il vaglio della domanda di manleva, in ossequio al principio consolidato della Suprema
Corte secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24
Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto
2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).” (Cass. Civ., sez. VI,
09/11/2020, n.25082).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 20017/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell
[...]
[...]
Controparte_12
;
[...]
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi;
- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520180018133156/001;
- compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_11
.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 20017 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata in [...] il [...], c.f.: Parte_1
nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di C.F._1
p.iva.: , elettivamente domiciliata in Lipari, Via Prof. E. Controparte_1 P.IVA_1
Carnevale n. 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, già Controparte_2 Controparte_3
in persona del Direttore pro tempore, p.iva.: , elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n. 81, presso lo studio dell'avv. Stefania
Interdonato, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta -
E
[...]
[...]
Controparte_4
in persona dell'assessore pro tempore, con sede in Via Imperatore
[...]
Federico n. 70b, Palermo;
- opposto contumace -
E , in persona del Dirigente Controparte_5
Responsabile pro tempore, con sede in Via Ugo Bassi n. 103 A, Messina;
- opposto contumace -
avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte opponente ha concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19/02/2019, , in qualità Parte_1 di amministratore unico e legale rappresentante di proponeva Controparte_1
“Opposizione ex art. 615 c.p.c.” dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto –
Sezione distaccata di Lipari, esponendo: di aver ricevuto, il 20/09/2012, notifica del verbale di accertamento redatto dagli Ispettori della Guardia di Finanza a seguito dell'accesso ispettivo eseguito in data 17/07/2012, relativo al rapporto prot. n. 23291 del
27/22/2012, da cui risultava che ella, in qualità di legale rappresentante della CP_1
aveva violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 22/02/2002 n. 12,
[...] convertito in legge 23/04/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 02/11/2010 n. 183, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti;
che, a seguito di detto accertamento, l' , con Controparte_6 ordinanza n. 17/0614 prot. n. 201791930 del 07/09/2017, le ingiungeva di pagare la somma complessiva di euro 6.765,00, di cui euro 6.750,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 15,40 per spese di notifica;
che avverso la predetta ordinanza ella, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di proponeva opposizione Controparte_1 ex art. 22 l. 689/81 dinanzi all'intestato Tribunale – sezione distaccata di Lipari – chiedendone l'annullamento; che, in data 21/12/2018, l' Controparte_2
(all'epoca dei fatti le notificava la cartella di pagamento n. Controparte_7
29520180018133156/001, recante l'importo di euro 8.364,74 a titolo di sanzioni amministrative per i fatti indicati nel summenzionato verbale di accertamento, oltre interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Ciò premesso, l'opponente deduceva: in via preliminare, che la notifica della cartella in oggetto non può considerarsi validamente avvenuta, in quanto il documento notificato dall'Ente riscossore consisterebbe in una semplice copia, sprovvista dell'attestazione di conformità all'originale e, in quanto tale, inidonea a garantire la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario;
che a tale conclusione è necessario pervenire ove si consideri la carenza, in capo ai funzionari di Controparte_8
, del relativo potere di certificazione;
che, in ogni caso, la trasmissione di un
[...] documento informatico tramite PEC non costituisce prova dell'effettiva consegna del medesimo al destinatario;
nel merito, l'illegittimità dell'atto presupposto per scadenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81, sull'assunto che l'interruzione di detto termine può avvenire soltanto mediante l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio, a nulla rilevando, sotto tale profilo, la notifica del verbale unico di accertamento od eventuali ulteriori attività poste in essere dall' Controparte_5
successivamente all'accertamento dell'infrazione; che, in ogni caso, l'ordinanza-
[...] ingiunzione va considerata illegittima, in quanto emessa a distanza di oltre cinque anni dalla commissione dei fatti oggetto di contestazione, in quanto il mancato esercizio del potere sanzionatorio entro il termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81 determinerebbe la consumazione del potere medesimo, con conseguente nullità degli atti emanati tardivamente;
sempre nel merito, l'illegittimità dell'anzidetta ordinanza per difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio, in quanto emessa senza prendere in considerazione gli scritti difensivi inviati dall'odierna opponente e, in particolare, le dichiarazioni dei lavoratori e;
infine, Parte_2 Parte_3
l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione.
Tutto ciò premesso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, l'opponente chiedeva l'annullamento di detta cartella.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.05.2019 si costituiva
[...]
, già deducendo: preliminarmente, Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione nella parte relativa ai vizi di notifica della cartella di pagamento, in quanto depositata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni dedotte con il secondo ed il terzo motivo di opposizione, in quanto non riferibili all'azione esecutiva avviata dall' , bensì all'attività di accertamento posta in Controparte_9 essere dall'Ente impositore;
nel merito, con riferimento al primo motivo di impugnazione, che la notifica a mezzo pec costituisce la principale modalità di trasmissione degli atti della P.A. a tutti quei soggetti – come imprenditori individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi – tenuti a rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica certificata mediante l'inserimento dello stesso negli elenchi predisposti dalla legge;
che, in ogni caso, l'asserito vizio di notifica della cartella impugnata dovrebbe considerarsi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., non avendo esso impedito all'odierna opponente di costituirsi in giudizio ed esercitare il proprio diritto di difesa;
infine, che, ai fini della validità del procedimento notificatorio, non si richiede l'effettiva conoscenza del messaggio da parte del destinatario, bensì la conoscibilità del medesimo, resa possibile dall'assolvimento dell'onere di consegna gravante sul mittente;
l'inammissibilità dei restanti motivi di impugnazione in quanto già dedotti nel giudizio di l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Ciò premesso, chiedeva di: “1) Controparte_2
Preliminarmente dichiarare inammissibile il motivo di opposizione relativo ad asseriti vizi della notifica della cartella di pagamento in quanto tardivamente proposto oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.- 2) Sempre in via preliminare dichiarare improponibili ed inammissibili i restanti motivi di opposizione in quanto già prospettati in autonomo giudizio iscritto al n. 878/17 R.G. di codesto Tribunale.- 3) Nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione e rigettare le domande spiegate nei confronti della , riconoscendo la legittimità dell'atto impugnato e Controparte_3 della procedura di riscossione.- 4) In via di estremo subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione per motivi imputabili all'ente impositore, ivi compresa l'eventuale prescrizione, condannare quest'ultimo a manlevare, garantire e tenere indenne la da qualsivoglia onere e pregiudizio derivante dall'accoglimento Controparte_3 della proposta opposizione.- 5) Condannare parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell' .”. Controparte_10
Non si sono costituite le altre parti opposte, delle quali va dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento in via documentale, frattanto assegnato alla scrivente con decreto n. 12/2024 del Presidente del Tribunale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
2. Preliminarmente all'esame dei motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta dall'odierna attrice, è opportuno procedere alla corretta qualificazione giuridica della medesima.
Il nostro ordinamento ammette la contestuale proposizione, in un unico atto, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, il Giudice sarà chiamato a pronunciarsi su entrambe, senza che l'accoglimento o il rigetto dell'una possano determinare l'assorbimento dell'altra.
Nel caso di specie, le deduzioni svolte dall'opponente con riguardo all'asserita invalidità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento impugnata hanno ad oggetto profili attinenti alla regolarità formale della stessa e, pertanto, vanno ricondotti nell'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c.
Viceversa, le censure riportate in seno al primo, al secondo ed al terzo motivo di opposizione afferiscono alla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione – la quale si atteggia, rispetto alla cartella di pagamento, come atto presupposto – e si risolvono, pertanto, in una contestazione del diritto di controparte di procedere al recupero forzoso delle somme richieste.
L'azione esperita da va, quindi, qualificata in termini di Parte_1 opposizione agli atti esecutivi nella parte relativa ai vizi di notifica della cartella di pagamento emessa da e come opposizione Controparte_2 all'esecuzione nella parte relativa alla illegittimità dell'atto presupposto.
Occorrerà, pertanto, procedere ad una valutazione separata delle domande spiegate da parte opponente, in ragione delle differenze intercorrenti tra i regimi giuridici dei rimedi azionati.
2.1 Partendo dall'esame dell'opposizione agli atti esecutivi ed analizzando, in primo luogo, il profilo relativo alla invalidità del procedimento di notificazione, si osserva che la domanda appare inammissibile per il superamento dei termini di cui all'art. 617
c.p.c.
Come è noto, la predetta disposizione, nel prevedere che l'opposizione agli atti esecutivi va proposta ogniqualvolta si contestino mere irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, ovvero si lamenti l'invalidità della notificazione o dei singoli atti esecutivi, ne subordina l'esperibilità al rispetto di rigorosi termini, i quali decorrono dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, nel primo caso, e dall'inizio dell'esecuzione o dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti, nel secondo.
Posto che la cartella emessa dall' assolve alla duplice Controparte_9 funzione di identificare il credito vantato nei confronti del contribuente e di invitare quest'ultimo ad eseguire il pagamento nel termine in essa indicato e che, pertanto, la notifica della stessa equivale alla notifica del titolo esecutivo e del precetto dell'esecuzione forzata ordinaria, va osservato che, nel caso di specie, il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. va individuato nella notifica dell'atto esattivo.
In tal senso depone la circostanza che l'opponente, deducendo il vizio de quo, non ha inteso conseguire il ripristino della regolarità del procedimento di notificazione al fine di essere posto nelle condizioni di esercitare i diritti alla cui tutela lo stesso è preordinato. Ciò è reso evidente dal fatto che il vizio denunciato non ha impedito all'opponente di avere contezza del provvedimento, né di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.
Invero, l'opposizione è esclusivamente finalizzata ad evidenziare, mediante la deduzione dell'asserita invalidità della notifica dell'atto presupposto, un profilo di irregolarità formale della cartella di pagamento e va, pertanto, ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 617, primo comma, c.p.c.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi notificata da il 19/02/2019, in quanto Parte_1 proposta oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica della cartella opposta, eseguita in data 10/01/2019, come documentato in atti.
In ogni caso, il motivo di doglianza sarebbe infondato.
Infatti, con riguardo al profilo relativo all'asserita inidoneità della notifica a mezzo pec a garantire la conoscenza del documento da parte del destinatario, si osserva che l'art. 26 del D. Lgs. n. 602/1973 vigente ratione temporis stabilisce espressamente che, qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di indirizzo pec – come nel caso che ci occupa – la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 82/2005.
2.2 Passando all'esame dei motivi di opposizione all'esecuzione, occorre, innanzitutto, affrontare la questione relativa alla sussistenza della legittimazione a contraddire in capo ad , che ha svolta la relativa Controparte_2 eccezione.
Sul punto, la società opposta ha affermato che alcuna responsabilità può esserle addebitata per vizi afferenti all'attività di accertamento dei presupposti dell'infrazione e la successiva formazione del ruolo, in quanto dette attività rientrano nella sfera di competenza dell'Ente impositore, mentre all'incaricato della riscossione spetta unicamente il compito di provvedere al recupero delle somme dovute.
Tuttavia, proprio dall'esclusiva titolarità dell'azione esecutiva da parte dell'agente riscossore – peraltro addotta dall'opposta a sostegno delle proprie conclusioni – discende il riconoscimento, in capo al contribuente, della facoltà di dedurre, mediante l'esperimento del rimedio oppositivo, tutti i vizi della cartella di pagamento, a prescindere dalla natura originaria o derivata degli stessi.
Depone in tal senso anche la lettera dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, applicabile ratione temporis, a norma del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
La predetta disposizione, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, va interpretata nel senso dell'attribuzione all'agente riscossore di una generale legittimazione passiva in relazione alle controversie aventi ad oggetto il recupero delle somme che egli
è incaricato di riscuotere, poiché, quand'anche il contribuente deduca la nullità della cartella esattoriale a causa dell'irregolarità di uno o più atti prodromici alla stessa, è pur sempre nel concessionario che va individuato il soggetto da cui promana il provvedimento esattivo (in tal senso, Cass. Civ., Sez. V, 2/12/2024, n.30792; Cass. Civ., Sez. VI,
31/01/2017 n. 2570).
Pertanto, l'eventuale deduzione, in sede di opposizione all'esecuzione, di vizi riguardanti gli atti presupposti alla cartella di pagamento, quali il verbale unico di accertamento e l'ordinanza-ingiunzione, non ha alcun riflesso sulla legittimazione a contraddire del concessionario, potendo, se mai, assumere rilievo sul piano dei rapporti interni fra quest'ultimo e l'ente creditore, nei limiti in cui il primo proponga formale domanda di manleva nei confronti del secondo (cfr. Cass. Civ., n. 2570/2017 cit.);
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'Agente della
Riscossione va disattesa.
2.3 Ciò premesso e passando all'esame del merito della controversia, l'opposizione all'esecuzione promossa da è fondata e, pertanto, meritevole di Parte_1 accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Con il primo motivo di opposizione, l'attrice ha dedotto – tra l'altro – l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in data 7/09/2017 dall' Controparte_6
, in quanto adottata oltre il termine quinquennale di cui all'art. 28 della
[...] legge n. 689 del 1981, che decorre dalla data di svolgimento delle attività ispettive finalizzate all'accertamento dell'infrazione.
Tale vizio, nel caso in cui ne fosse dimostrata l'esistenza, sarebbe idoneo – ove pure non si configuri l'effetto estintivo per prescrizione - a determinare l'invalidità della cartella di pagamento successivamente emessa dal concessionario della riscossione, alla luce del rapporto di presupposizione sussistente tra gli atti menzionati.
Orbene, l'esame della questione sottoposta al vaglio di questo Giudice presuppone una breve analisi della normativa disciplinante la materia de qua in relazione alle specificità del caso che ci occupa.
L'esercizio del potere sanzionatorio della P.A. in relazione alla commissione di illeciti amministrativi trova la propria regolamentazione nella citata legge n. 689/1981, la quale designa, a tale scopo, un procedimento destinato a concludersi con l'adozione di un'ordinanza-ingiunzione ovvero di un'ordinanza di archiviazione, a seconda dell'esito delle indagini svolte nel corso della fase istruttoria.
Detto procedimento, sebbene riconducibile al genus del procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 141/1990, se ne discosta tanto per la funzione perseguita, orientata alla prevenzione ed alla repressione di condotte vietate dall'ordinamento giuridico, quanto per la mancata previsione di un termine entro il quale l'autorità procedente sia chiamata ad adottare il provvedimento finale.
E' di cruciale importanza, quindi, alla luce del legame che tale questione presenta con le censure prospettate da parte opponente, verificare se l'assenza di un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio sia compatibile con i principi informanti l'attività della Pubblica Amministrazione – con particolare riguardo ai profili relativi al rapporto tra quest'ultima ed i privati che si trovino, rispetto ad essa, in una posizione di soggezione – e, ove non si riesca a dimostrare detta compatibilità, se siano ricavabili dal sistema, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che lo compongono, soluzioni idonee a garantire che il potere sanzionatorio sia esercitato nel rispetto dei principi suddetti.
La Corte Costituzionale, recentemente chiamata a pronunciarsi sul tema, ha affermato che “nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria – che vede l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato – la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico, l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione. Infatti, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo, come evidenziato da questa Corte, impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale. Inoltre, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Alla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere, in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati. A fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del
1981 (…). L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (Corte Cost., sent. n. 151/2021).
La Corte ha concluso invitando il legislatore ad intervenire con sollecitudine al fine di colmare la lacuna evidenziata, attraverso la fissazione di un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio che ne assicuri la compatibilità con i superiori valori costituzionali.
Successivamente investito dell'esame della medesima questione, il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1081 del 14/02/2022, ha avuto modo di affermare che, a fronte del mancato intervento del legislatore, “la questione non può non essere risolta se non tenendo presenti le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale, dunque avendo riguardo ai principi generali di economicità, efficacia, buon andamento ed imparzialità, che devono presidiare tutta l'attività amministrativa” e che “l'applicazione dei suddetti principi postula che l'amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l'esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall'esercizio del pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito”.
Dall'applicazione al caso di specie dei suesposti principi, che questo Giudice ritiene di condividere, discende l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in data
7/09/2017 dall' nei confronti dell'odierna Controparte_6 opponente, in quanto la notifica del provvedimento ad oltre cinque anni di distanza dall'esecuzione dell'accesso ispettivo integra una violazione dei parametri costituzionali sopra richiamati ed una indebita compromissione del diritto di difesa del contribuente in difetto di prova di una ragione giustificativa del ritardo denunciato nell'esercizio del potere sanzionatorio, privo di contiguità temporale rispetto all'accesso ispettivo eseguito in data 17/07/2012.
Premesso che in punto di legittimazione passiva di Controparte_8
rispetto al lamentato ritardo nell'irrogazione della sanzione vale quanto già
[...] sopra osservato, va ritenuta infondata e, perciò, respinta l'eccezione sollevata dall
[...]
in relazione all'asserita inammissibilità dei motivi posti a fondamento Controparte_9 della presente opposizione in quanto già dedotti nel giudizio introdotto mediante l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, poiché l'impugnazione dell'atto presupposto non determina il venir meno, in capo all'opponente, del diritto di agire in giudizio per ottenere una pronuncia che dichiari la nullità dell'atto consequenziale.
Si tratta, infatti, di provvedimenti nei confronti dei quali l'ordinamento prevede, in favore del cittadino, distinti rimedi – rispettivamente, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex art. 22 del D. Lgs. n. 689/1981 e l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. – che differiscono l'uno dall'altro tanto in relazione ai presupposti, quanto con riguardo alle finalità perseguite e non risultano, pertanto, sovrapponibili.
Le uniche ipotesi di reciproca interferenza tra i rimedi descritti sono riconducibili al caso in cui l'esperimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. rappresenti lo strumento per eludere i rigorosi termini previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e a quello in cui la questione relativa all'invalidità di detto provvedimento, dedotta nel giudizio di opposizione all'esecuzione al fine di provocare la caducazione dell'atto consequenziale, abbia già costituito l'oggetto di un diverso procedimento definito con sentenza passata in giudicato (sempre che, in tale ultima ipotesi, sia stata definitivamente accertata la legittimità dell'atto presupposto).
Nel caso di specie, parte opponente ha impugnato l'atto ingiuntivo nei termini di legge e non risulta che, in relazione al giudizio instaurato mediante l'opposizione al medesimo, sia intervenuta una decisione avente i caratteri della definitività.
Peraltro, se si seguisse la tesi prospettata dall'opposta, verrebbe a configurarsi un evidente vuoto di tutela per il debitore, il quale si troverebbe costretto, nelle more del giudizio vertente sull'atto presupposto, a subire l'esecuzione sui propri beni.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, l'opposizione all'esecuzione spiegata da merita accoglimento poiché la cartella di pagamento n. Parte_1
29520180018133156/001 è stata emessa in assenza di un titolo valido, non potendosi conseguentemente riconoscere al concessionario il diritto di procedere al recupero forzoso delle somme ivi indicate.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende assorbito il vaglio delle altre doglianze articolate da . Parte_1
3. L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, per un verso, e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, dall'altro, e quindi la ricorrenza di soccombenza parziale rispetto alle domande proposte giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra parte opponente ed Controparte_11
.
[...]
Alla luce della disposta compensazione, diviene ultroneo il vaglio della domanda di manleva con cui ha chiesto di essere tenuta indenne, Controparte_2 da parte dell'Ente impositore, dalle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute derivare da un'eventuale soccombenza.
Il superiore assunto rende assorbito il vizio di omessa notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292, comma 1, c.p.c., della comparsa di costituzione dell' CP_9
, contenente la domanda di manleva, nei confronti dell'
[...] Controparte_5 quale Ente impositore, rimasto contumace, non disposta dal giudice originariamente assegnatario del procedimento, né da altro giudice prima dell'assegnazione della causa alla scrivente allorquando il giudizio era ormai pendente in fase decisionale.
Né, stante la fase del procedimento, si ritiene opportuno e necessario procedere alla notifica di cui all'art. 292 c.p.c. in quanto ciò costituirebbe un adempimento ostativo alla più celere definizione della causa senza che muti l'esito del giudizio, ivi compreso il vaglio della domanda di manleva, in ossequio al principio consolidato della Suprema
Corte secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24
Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto
2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).” (Cass. Civ., sez. VI,
09/11/2020, n.25082).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 20017/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell
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Controparte_12
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- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi;
- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520180018133156/001;
- compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_11
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Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile