Articolo 15 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 dicembre 1995
Art. 15. 1. In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'articolo 5, comma 1, e' istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli adempimenti propedeutici alla costituzione degli organi stessi. Tale gestione e' affidata ai presidenti dei due enti soppressi ovvero, in caso di indisponibilita' di uno di essi o di ambedue, a persona o persone nominate con decreto del Ministro degli affari esteri.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995