TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28792/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Rossi Giuseppina Maria presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in SAN GILLIO il 14/03/1993. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GILLIO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.06.1994 e il 27.08.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GILLIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà di entrambi i coniugi sita in San Gillio (TO), via Roma n. 9/A - in favore della SI.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. , che si è già allontanato dalla casa coniugale, Parte_2 trasferirà la propria residenza entro un mese dalla separazione;
l'uso del giardino, della cantina e del garage di pertinenza della casa coniugale rimarrà anche in capo al SI. , che vi potrà Parte_2 accedere liberamente e a proprio piacimento previo congruo preavviso;
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Parte_2 Per_2 non economicamente autosufficiente, che rimarrà a vivere con la madre, mediante versamento alla SI.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile Parte_1 secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche e straordinarie, previamente concordate e documentate, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi concordano sin da ora che nel caso in cui il SI. reperirà Parte_2 un'attività lavorativa retribuita in misura maggiore di quella attuale il contributo al mantenimento della figlia verrà proporzionalmente aumentato;
Per_2
DÀ ATTO che la SI.ra concede al SI. la facoltà di utilizzare il camper Parte_1 Parte_2 targato AZ022MD, di sua proprietà, per mesi 6 ogni anno, previ accordi e congruo preavviso;
in caso di cessione a terzi del predetto automezzo la SI.ra si impegna a versare al SI. , Parte_1 Parte_2 entro e non oltre giorni 30 dalla stipula del contratto di vendita, la metà del corrispettivo;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente/Rel. pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28792/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Rossi Giuseppina Maria presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in SAN GILLIO il 14/03/1993. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GILLIO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.06.1994 e il 27.08.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GILLIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà di entrambi i coniugi sita in San Gillio (TO), via Roma n. 9/A - in favore della SI.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il SI. , che si è già allontanato dalla casa coniugale, Parte_2 trasferirà la propria residenza entro un mese dalla separazione;
l'uso del giardino, della cantina e del garage di pertinenza della casa coniugale rimarrà anche in capo al SI. , che vi potrà Parte_2 accedere liberamente e a proprio piacimento previo congruo preavviso;
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Parte_2 Per_2 non economicamente autosufficiente, che rimarrà a vivere con la madre, mediante versamento alla SI.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile Parte_1 secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche e straordinarie, previamente concordate e documentate, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi concordano sin da ora che nel caso in cui il SI. reperirà Parte_2 un'attività lavorativa retribuita in misura maggiore di quella attuale il contributo al mantenimento della figlia verrà proporzionalmente aumentato;
Per_2
DÀ ATTO che la SI.ra concede al SI. la facoltà di utilizzare il camper Parte_1 Parte_2 targato AZ022MD, di sua proprietà, per mesi 6 ogni anno, previ accordi e congruo preavviso;
in caso di cessione a terzi del predetto automezzo la SI.ra si impegna a versare al SI. , Parte_1 Parte_2 entro e non oltre giorni 30 dalla stipula del contratto di vendita, la metà del corrispettivo;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente/Rel. pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3