Art. 3.
Spetta al Consiglio direttivo di cui al precedente articolo di esprimere ai termini dell' art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , il motivato parere sulle domande di esonero dalla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presentate dalle aziende che hanno nella rispettiva Provincia la loro sede principale.
Spetta al Consiglio direttivo di cui al precedente articolo di esprimere ai termini dell' art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , il motivato parere sulle domande di esonero dalla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presentate dalle aziende che hanno nella rispettiva Provincia la loro sede principale.