Articolo 3 della Legge 3 dicembre 1925, n. 2151
Articolo 2Articolo 4
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13 dicembre 1925
Art. 3.

Spetta al Consiglio direttivo di cui al precedente articolo di esprimere ai termini dell' art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , il motivato parere sulle domande di esonero dalla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presentate dalle aziende che hanno nella rispettiva Provincia la loro sede principale.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1925