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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 15891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15891 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOTTO DI
FR AN presso la quale elettivamente domiciliano in Monte di Procida (NA) alla
Via Garibaldi, 153
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49
e 473 bis 51 cpc, depositato in data 23.09.2024 e Parte_1 Parte_2 premesso che avevano contratto matrimonio a Todi (PG) il 27.06.2015, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e decorsi i termini di legge il divorzio. Per_ Aggiungevano che dalla loro unione e precedentemente al matrimonio era nata una figlia,
l'11.07.2012. In data 14.03.2025 veniva pronunciata la separazione con sentenza n. 564/2025 pubblicata il
18.04.2025 e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa onde consentire alle parti di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché di confermare la volontà di addivenire al divorzio.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.11.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni da loro pattuite e successivamente rimodulate alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 564/2025 pubblicata in data 18.04.2025 e passata in giudicato come da attestazione in calce alla copia della stessa, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(13/03/2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi manterranno tra loro, come hanno sempre fatto, un comportamento corretto, collaborativo ed ispirato a principi di lealtà, al fine di evitare di provocare risentimento e difficoltà di ogni genere Per_ nei rapporti reciproci e nei confronti della figlia;
I coniugi, soprattutto in relazione alle esigenze della figlia minore, si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro qualunque variazione del proprio recapito telefonico personale;
I coniugi chiedono disporsi l'affidamento condiviso della minore , nata a [...]_2
l'11.7.2012, fissandone la residenza nella casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Quattro Giornate
54, condotta in locazione, che resterà assegnata alla sig.ra e al cui carico resteranno Parte_1 le spese relative al contratto di locazione, intestato ad entrambi i coniugi, e le utenze. Il sig. Parte_2
dovrà vedere la minore, tenendola con sé, almeno un pomeriggio a settimana con
[...] pernottamento presso di se e per un intero fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) a settimane alterne con la sig.ra Le festività verranno equamente divise tra entrambi i Parte_1 genitori (es. 24/12 con la madre 25/12 con il padre;
31/12 con la madre 1/1 con il padre o viceversa ed ad anni alterni, così pure ad anni alterni la Domenica della S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo), così come il periodo delle vacanze scolastiche, tenuto conto delle prevalenti esigenze della minore e dei periodi di ferie di entrambi i genitori.
Il padre si impegna, altresì, espressamente, a tenere con se personalmente la figlia nei periodi di sua competenza.
Il padre e la madre si informeranno reciprocamente circa i luoghi ove porteranno con la minore nel periodo estivo e nei periodi festivi. In particolare, entrambi i genitori si obbligano, almeno 7 gg prima di eventuali vacanze, a far conoscere all'altro coniuge dove si troverà la minore, unitamente ad un recapito di telefonia fissa e di telefonia mobile ove poterla rintracciare.
E' in facoltà dei genitori determinare, previo preventivo accordo tra gli stessi, eventuali diversi tempi
e modalità di permanenza della figlia con ciascuno di loro;
I coniugi chiedono assegnarsi la casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Quattro Giornate 54, condotta in locazione a nome di entrambi i coniugi, già di proprietà della sig.ra alla Controparte_1
Per_ sig.ra quale abitazione per se e per la minore , collocata prevalentemente presso Parte_1 la madre;
Il sig. , per il solo contributo di mantenimento della minore , verserà alla Parte_2 Per_1 sig.ra la somma mensile di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo Pt_1 bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra alle coordinate IBAN Pt_1
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche sostenute per la figlia, preventivamente concordate e decise da entrambi i genitori.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della figlia minore senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art.152 septies disp. att. c.p.c. . Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e Parte_1
a Todi (PG) il 27.06.2015 (atto n.27,parte II, S. C, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2015);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi (PG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15891 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOTTO DI
FR AN presso la quale elettivamente domiciliano in Monte di Procida (NA) alla
Via Garibaldi, 153
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49
e 473 bis 51 cpc, depositato in data 23.09.2024 e Parte_1 Parte_2 premesso che avevano contratto matrimonio a Todi (PG) il 27.06.2015, chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e decorsi i termini di legge il divorzio. Per_ Aggiungevano che dalla loro unione e precedentemente al matrimonio era nata una figlia,
l'11.07.2012. In data 14.03.2025 veniva pronunciata la separazione con sentenza n. 564/2025 pubblicata il
18.04.2025 e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa onde consentire alle parti di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché di confermare la volontà di addivenire al divorzio.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.11.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni da loro pattuite e successivamente rimodulate alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 564/2025 pubblicata in data 18.04.2025 e passata in giudicato come da attestazione in calce alla copia della stessa, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(13/03/2025) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi manterranno tra loro, come hanno sempre fatto, un comportamento corretto, collaborativo ed ispirato a principi di lealtà, al fine di evitare di provocare risentimento e difficoltà di ogni genere Per_ nei rapporti reciproci e nei confronti della figlia;
I coniugi, soprattutto in relazione alle esigenze della figlia minore, si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro qualunque variazione del proprio recapito telefonico personale;
I coniugi chiedono disporsi l'affidamento condiviso della minore , nata a [...]_2
l'11.7.2012, fissandone la residenza nella casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Quattro Giornate
54, condotta in locazione, che resterà assegnata alla sig.ra e al cui carico resteranno Parte_1 le spese relative al contratto di locazione, intestato ad entrambi i coniugi, e le utenze. Il sig. Parte_2
dovrà vedere la minore, tenendola con sé, almeno un pomeriggio a settimana con
[...] pernottamento presso di se e per un intero fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) a settimane alterne con la sig.ra Le festività verranno equamente divise tra entrambi i Parte_1 genitori (es. 24/12 con la madre 25/12 con il padre;
31/12 con la madre 1/1 con il padre o viceversa ed ad anni alterni, così pure ad anni alterni la Domenica della S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo), così come il periodo delle vacanze scolastiche, tenuto conto delle prevalenti esigenze della minore e dei periodi di ferie di entrambi i genitori.
Il padre si impegna, altresì, espressamente, a tenere con se personalmente la figlia nei periodi di sua competenza.
Il padre e la madre si informeranno reciprocamente circa i luoghi ove porteranno con la minore nel periodo estivo e nei periodi festivi. In particolare, entrambi i genitori si obbligano, almeno 7 gg prima di eventuali vacanze, a far conoscere all'altro coniuge dove si troverà la minore, unitamente ad un recapito di telefonia fissa e di telefonia mobile ove poterla rintracciare.
E' in facoltà dei genitori determinare, previo preventivo accordo tra gli stessi, eventuali diversi tempi
e modalità di permanenza della figlia con ciascuno di loro;
I coniugi chiedono assegnarsi la casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Quattro Giornate 54, condotta in locazione a nome di entrambi i coniugi, già di proprietà della sig.ra alla Controparte_1
Per_ sig.ra quale abitazione per se e per la minore , collocata prevalentemente presso Parte_1 la madre;
Il sig. , per il solo contributo di mantenimento della minore , verserà alla Parte_2 Per_1 sig.ra la somma mensile di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo Pt_1 bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra alle coordinate IBAN Pt_1
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche sostenute per la figlia, preventivamente concordate e decise da entrambi i genitori.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della figlia minore senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art.152 septies disp. att. c.p.c. . Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e Parte_1
a Todi (PG) il 27.06.2015 (atto n.27,parte II, S. C, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2015);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi (PG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino