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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20376/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 20376/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 18/2/2025, alle ore 10.10, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. RAFFAELE BONI in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. ALESSANDRO CASILE in sostituzione dell'Avv. FABIO BARBIERI.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematica della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 20376/2024 promossa da:
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCH ATTORE contro
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. Controparte_1 P.IVA_2 12/2°, con l'Avv. FABIO BARBIERI CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Rigettare le domande e le eccezioni di perché infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto per i motivi dedotti in atti. Accertare il grave inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni derivanti dai contratti di locazione operativa conclusi tra le parti e, conseguentemente, accertare la legittimità delle risoluzioni intimate da in forza delle clausole risolutive Parte_1 espresse e dell'art. 1456 c. c. Condannare, per tutto quanto esposto in atti, la società Controparte_1
l pagamento dell'importo complessivo di € 68.963, 30 come meglio quantificato e dettagliato in
[...] atti, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e canoni a scadere, oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare la società CP_1 alla restituzione del materiale oggetto di tutti i contratti (come meglio dettagliato nel ricorso
[...] introduttivo), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Pt_1 inviando una email al magazzino@grenke.it. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite e compensi professionali”
Parte convenuta: “Dichiarare applicabile alla controversia per cui è causa l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e, conseguentemente, disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. All'esito, respingere la domanda avversaria, dichiarando pagina 2 di 6 che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice o, in via subordinata, accertando e dichiarando le minori somme dovute rispetto a quelle pretese in domanda. Co vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 4/6/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare la società resistente al pagamento di € 68.963, 30, oltre interessi di mora e legali, a Controparte_2
titolo di canoni di locazione, penale per inadempimento contrattuale ed indennizzo per illegittima detenzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con tre accordi quadro finalizzati alla sottoscrizione di venti Controparte_2
contratti di locazione operativa (n. 08923555; n. 08923556; n. 08923582; n. 08923601; n. 08923613; n.
08923770; n. 08923814; n. 08923908; n. 08923909; n. 08924129; n. 08924375; n. 08924416; n.
08928325; n. 08928577; n. 08928896; n. 08929163; n. 08926563; n. 08929709; n. 08929851; n.
08930354) aventi ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati nel ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 7/11/2018 (contratto 2), l'8/11/2018 (contratti 1 e 9), il 13/11/2018
(contratto 6), il 14/11/2018 (contratti 3, 4 e 7), il 19/1/2018 (contatto 5), il 29/11/2018 (contratto 8), il
19/12/2018 (contratto 10), il 23/1/2019 (contratti 11 e 12), il 18/6/2020 (contratto 13), il 21/7/2020
(contratto 14), il 22/9/2020 (contratto 15), l'8/2/2021 (contratto 16), il 1°/3/2021 (contratto 17), il
9/4/2021 (contratto 18), il 28/9/2021 (contratto 19) ed il 5/11/2021 (contratto 20);
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente: diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.404, 37 per il contratto 1 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 22, 57 per un totale di € 1.354, 20), diciassette canoni trimestrali pari ad € 1.509, 602 per il contratto 2 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.509, 60 per il contatto 3 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 594, 66 per il contratto 4 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 11, 66 per un totale di € 699.60), diciotto canoni di locazione trimestrali pari ad € 2.007, 18 per il contratto 5 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 37, 17 per un totale di € 2.230, 20), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 830, 328 per il contratto 6 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 16,
28 per un totale di € 976, 80), sedici canoni di locazione trimestrali pari ad € 7.104 per il contratto 7
(che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 148 per un totale di € 8.800), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.509, 60 per il contratto 8 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 4.004,
52 per il contratto 9 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 78,52 per un totale di € 4.711,
20), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.509, 60 per il contratto 10 (che prevedeva il pagina 3 di 6 pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 492, 66 per il contratto n. 11 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 9,
66 per un totale di € 579, 60), sedici canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.767, 36 per il contratto n. 12 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 36, 82 per un totale di € 2.209, 20), dieci canoni di locazione trimestrali pari ad € 9.592, 50 per il contratto n. 13 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 319, 75 per un totale di € 19.185), dieci canoni di locazione trimestrali pari ad €
5.676 per il contratto n. 14 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 189, 20 per un totale di
€ 11.352), dieci canoni di locazione trimestrali pari ad € 5.732, 70 per il contratto n. 15 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 191, 09 per un totale di € 11.465, 40), otto canoni di locazione trimestrali pari ad € 544, 80 per il contratto n. 16 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di €
22, 70 per un totale di € 1.362), otto canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.577, 76 per il contratto n. 17 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 65, 74 per un totale di € 3.944, 40), sei canoni di locazione trimestrali pari ad € 3.746, 88 per il contratto n. 18 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 208, 16 per un totale di € 12.489, 60), sei canoni di locazione trimestrali pari ad €
1.240, 92 per il contratto n. 19 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 68, 94 per un totale di € 4.136, 40) e quattro canoni di locazione trimestrali pari ad € 4.613, 52 per il contratto n. 20 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 384, 46 per un totale di € 23.067, 60), aveva omesso il pagamento degli importi dovuti per canoni di locazione per complessivi € 15.323, 62;
- che in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1
24/7/2023 (contratti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20), il 22/11/2023 (contratto
11) ed il 22/2/2024 (contratto 15), avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali di contratto), aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta si sé costituita ed ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del procedimento di mediazione ed ha chiesto – previa conversione del rito da semplificato in ordinario - il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione delle somme dovute a titolo di interessi e penale.
Il ricorso merita accoglimento.
Infondata è l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, atteso che il leasing e la locazione operativa non rientrano tra le materie per le quali l'art. 5
d. lgs. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità della mediazione.
pagina 4 di 6 Non va disposta la conversione del rito da semplificato in ordinario, in quanto la domanda è fondata su prova documentale ed il convenuto non ha introdotto fatti che richiedano l'assunzione di prove.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto ed i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre la società convenuta non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione dei contratti per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe Pt_1
incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o Pt_1
ha diritto ad incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo per mancata restituzione del materiale (art. 14 delle condizioni generali) pari al canone trimestrale moltiplicato per i trimestri intercorrenti tra la risoluzione dei contratti e la redazione del ricorso (salvo l'aggiornamento dell'indennizzo sino alla restituzione del materiale).
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di €
68.963, 30 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c) a titolo di canoni di locazione, penale pagina 5 di 6 contrattuale ed indennizzo per la protratta detenzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 20376/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a a somma di Controparte_2 Parte_1
€ 68.963, 30 (euro sessantottomilanovecentosessantatre/30), oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c. a titolo di canoni di locazione, penale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna a restituire a a proprie cure e Controparte_2 Parte_1 spese, il materiale oggetto di tutti i venti contratti di locazione operativa (meglio dettagliato nel ricorso);
3) condanna a rimborsare al e spese di lite, Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in € 786 (euro settecentottantasei/00) per spese esenti ed in € 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 20376/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 18/2/2025, alle ore 10.10, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. RAFFAELE BONI in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. ALESSANDRO CASILE in sostituzione dell'Avv. FABIO BARBIERI.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematica della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 20376/2024 promossa da:
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCH ATTORE contro
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. Controparte_1 P.IVA_2 12/2°, con l'Avv. FABIO BARBIERI CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Rigettare le domande e le eccezioni di perché infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto per i motivi dedotti in atti. Accertare il grave inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni derivanti dai contratti di locazione operativa conclusi tra le parti e, conseguentemente, accertare la legittimità delle risoluzioni intimate da in forza delle clausole risolutive Parte_1 espresse e dell'art. 1456 c. c. Condannare, per tutto quanto esposto in atti, la società Controparte_1
l pagamento dell'importo complessivo di € 68.963, 30 come meglio quantificato e dettagliato in
[...] atti, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e canoni a scadere, oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare la società CP_1 alla restituzione del materiale oggetto di tutti i contratti (come meglio dettagliato nel ricorso
[...] introduttivo), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Pt_1 inviando una email al magazzino@grenke.it. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite e compensi professionali”
Parte convenuta: “Dichiarare applicabile alla controversia per cui è causa l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e, conseguentemente, disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. All'esito, respingere la domanda avversaria, dichiarando pagina 2 di 6 che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice o, in via subordinata, accertando e dichiarando le minori somme dovute rispetto a quelle pretese in domanda. Co vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 4/6/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare la società resistente al pagamento di € 68.963, 30, oltre interessi di mora e legali, a Controparte_2
titolo di canoni di locazione, penale per inadempimento contrattuale ed indennizzo per illegittima detenzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con tre accordi quadro finalizzati alla sottoscrizione di venti Controparte_2
contratti di locazione operativa (n. 08923555; n. 08923556; n. 08923582; n. 08923601; n. 08923613; n.
08923770; n. 08923814; n. 08923908; n. 08923909; n. 08924129; n. 08924375; n. 08924416; n.
08928325; n. 08928577; n. 08928896; n. 08929163; n. 08926563; n. 08929709; n. 08929851; n.
08930354) aventi ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati nel ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 7/11/2018 (contratto 2), l'8/11/2018 (contratti 1 e 9), il 13/11/2018
(contratto 6), il 14/11/2018 (contratti 3, 4 e 7), il 19/1/2018 (contatto 5), il 29/11/2018 (contratto 8), il
19/12/2018 (contratto 10), il 23/1/2019 (contratti 11 e 12), il 18/6/2020 (contratto 13), il 21/7/2020
(contratto 14), il 22/9/2020 (contratto 15), l'8/2/2021 (contratto 16), il 1°/3/2021 (contratto 17), il
9/4/2021 (contratto 18), il 28/9/2021 (contratto 19) ed il 5/11/2021 (contratto 20);
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente: diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.404, 37 per il contratto 1 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 22, 57 per un totale di € 1.354, 20), diciassette canoni trimestrali pari ad € 1.509, 602 per il contratto 2 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.509, 60 per il contatto 3 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 594, 66 per il contratto 4 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 11, 66 per un totale di € 699.60), diciotto canoni di locazione trimestrali pari ad € 2.007, 18 per il contratto 5 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 37, 17 per un totale di € 2.230, 20), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 830, 328 per il contratto 6 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 16,
28 per un totale di € 976, 80), sedici canoni di locazione trimestrali pari ad € 7.104 per il contratto 7
(che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 148 per un totale di € 8.800), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.509, 60 per il contratto 8 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 4.004,
52 per il contratto 9 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 78,52 per un totale di € 4.711,
20), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.509, 60 per il contratto 10 (che prevedeva il pagina 3 di 6 pagamento di sessanta canoni di € 29, 60 per un totale di € 1.776), diciassette canoni di locazione trimestrali pari ad € 492, 66 per il contratto n. 11 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 9,
66 per un totale di € 579, 60), sedici canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.767, 36 per il contratto n. 12 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 36, 82 per un totale di € 2.209, 20), dieci canoni di locazione trimestrali pari ad € 9.592, 50 per il contratto n. 13 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 319, 75 per un totale di € 19.185), dieci canoni di locazione trimestrali pari ad €
5.676 per il contratto n. 14 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 189, 20 per un totale di
€ 11.352), dieci canoni di locazione trimestrali pari ad € 5.732, 70 per il contratto n. 15 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 191, 09 per un totale di € 11.465, 40), otto canoni di locazione trimestrali pari ad € 544, 80 per il contratto n. 16 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di €
22, 70 per un totale di € 1.362), otto canoni di locazione trimestrali pari ad € 1.577, 76 per il contratto n. 17 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 65, 74 per un totale di € 3.944, 40), sei canoni di locazione trimestrali pari ad € 3.746, 88 per il contratto n. 18 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 208, 16 per un totale di € 12.489, 60), sei canoni di locazione trimestrali pari ad €
1.240, 92 per il contratto n. 19 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 68, 94 per un totale di € 4.136, 40) e quattro canoni di locazione trimestrali pari ad € 4.613, 52 per il contratto n. 20 (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di € 384, 46 per un totale di € 23.067, 60), aveva omesso il pagamento degli importi dovuti per canoni di locazione per complessivi € 15.323, 62;
- che in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1
24/7/2023 (contratti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20), il 22/11/2023 (contratto
11) ed il 22/2/2024 (contratto 15), avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali di contratto), aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta si sé costituita ed ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del procedimento di mediazione ed ha chiesto – previa conversione del rito da semplificato in ordinario - il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione delle somme dovute a titolo di interessi e penale.
Il ricorso merita accoglimento.
Infondata è l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, atteso che il leasing e la locazione operativa non rientrano tra le materie per le quali l'art. 5
d. lgs. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità della mediazione.
pagina 4 di 6 Non va disposta la conversione del rito da semplificato in ordinario, in quanto la domanda è fondata su prova documentale ed il convenuto non ha introdotto fatti che richiedano l'assunzione di prove.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto ed i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre la società convenuta non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione dei contratti per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe Pt_1
incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o Pt_1
ha diritto ad incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo per mancata restituzione del materiale (art. 14 delle condizioni generali) pari al canone trimestrale moltiplicato per i trimestri intercorrenti tra la risoluzione dei contratti e la redazione del ricorso (salvo l'aggiornamento dell'indennizzo sino alla restituzione del materiale).
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di €
68.963, 30 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c) a titolo di canoni di locazione, penale pagina 5 di 6 contrattuale ed indennizzo per la protratta detenzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 20376/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a a somma di Controparte_2 Parte_1
€ 68.963, 30 (euro sessantottomilanovecentosessantatre/30), oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c. a titolo di canoni di locazione, penale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna a restituire a a proprie cure e Controparte_2 Parte_1 spese, il materiale oggetto di tutti i venti contratti di locazione operativa (meglio dettagliato nel ricorso);
3) condanna a rimborsare al e spese di lite, Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in € 786 (euro settecentottantasei/00) per spese esenti ed in € 7.051 (euro settemilacinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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