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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12776 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II LAoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione LAoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 13266+14036/ 2025 all'udienza dell' 11/12/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in persona del suo Parte_1 segretario generale p.t. ,rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella de Parte_2
Camelis pec giusta procura su foglio separato Email_1
RICORRENTE RG. N 13266/25 INTERVENIENTE RG. N 14036/25 E
in persona del Controparte_1
Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv Salvatore Gagliardo congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Lodato giusta procura su foglio separato pec
[...] Em
, Email_2 Email_4
RESISTENTE RG N 13266/25
RESISTENTE RG N 14036/25
Controparte_4 in persona del legale rappresentante in carica p.t. , rappresentata e difesa ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato pec Email_5
RESISTENTE RG N 13266/25 RICORRENTE RG N 14036/25 in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv Piero CP_5
Ferrara gusta procura su foglio separato pec Email_6
RZ AM RG N13266/25 RZ AM RG N 14036/25
in persona del legale rappresentante p.t. , , rappresentata e CP_6 Controparte_7 difesa dall'avv. Michele Bonetti pec giusta Email_7 procura in calce alla memoria
RZ AM CONTUMACE RG N 13266/25
RZ AM RG N 14036/25
in persona Controparte_8 del legali rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv Mariaconcetta Milone giusta procura in calce alla memoria pec Email_8
RZ AM RG N 13266/25 RZ AM RG N 14036/25
in persona del suo Segretario Generale p.t. Controparte_9 CP_10
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Nuzzo pec
[...]
, come da procura in atti Email_9
INTERVENIENTE RG N 13266/25
Controparte_11
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t. rappresentata e difesa dall'avv Mariaconcetta Milone giusta procura in calce alla memoria pec Email_8
INTERVENIENTE RG N 13266/25 INTERVENIENTE RG N 14036/25
PUBBLICA Parte_1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACATO
[...]
Controparte_12
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO SINDACALE
(CGIL) CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI E LAVORATORI (CISL)
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL)
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (CONFSAL)
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE (CGS)
CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE Controparte_13
NURSIND NAZIONALE
TERZI CHIAMATI-CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art 28 st LA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/04/2025 la adiva , con Parte_1 ricorso iscritto al RG n 13266/25 ,il Tribunale di Roma, sezione LAoro, per proporre opposizione ex art 28 Stat LA al decreto n 36692/25 del 28/3/25 e , per quanto potesse occorrere , opposizione di terzo per ivi sentir :
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis per i motivi dedotti nel presente atto In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso promosso dalla Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, annullare il decreto n. cronol. 36692/2025 del 28/03/2025 ; Controparte_1 Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso promosso Controparte_14 dalla medesima e annullare il decreto n. cronol. 36692/2025 del 28/03/2025; Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le litisconsorti necessarie OO.SS. del comparto Sanità dell' Controparte_15 e per l'effetto annullare il decreto n. cronol. 36692/2025 del 28/03/2025;
[...] Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso n.r.g.38095/2024 in virtù del precedente verbale di conciliazione n. 1300/2023 e per l'effetto annullare il decreto n. cronol. 36692/2025 del 28/03/2025; In subordine del merito, annullare e/o riformare il decreto n. cronol. 36692/2025 del 28/03/2025 del Tribunale civile di Roma, Sezione LAoro, Giudice dott. Antonio Tizzano, per i motivi dedotti nel presente atto e dichiarare infondato il ricorso n.r.g. 38095/2024 promosso dalla
[...]
.” Controparte_1 A sostegno del ricorso assumeva che la aveva Controparte_14 Controparte_1 proposto ricorso ex art 28 Stat LA iscritto al Rg n 9774/23 deducendo che l'
[...] negli anni 2021 e 2022 aveva adottato vari bandi , ivi analiticamente elencati, Controparte_4 per la stabilizzazione di 93 unità di personale infermieristico ed amministrativo del comparto SSR;
affermava che tali bandi erano illegittimi per violazione degli artt 5 e 6 del CCNQ del 3/8/21 e dell'art 43 c 1 del Dlgs 165/01 perché prevedevano l'assunzione/stabilizzazione del personale a tempo indeterminato con violazione delle prerogative sindacali;
che il giudizio si concludeva con verbale di conciliazione n 1300/23 nel quale si prevedeva l'impegno dell' di convocare la CP_4 ( da ora in poi nei tavoli relativi Controparte_14 CP_14 al comparto sanità pubblica senza diritto di voto , ferma restando l' applicazione del ccnl di cui al bando;
che , quindi, la rinunciava ad azionare la domanda ex art 28 St LA e la transazione CP_14 copriva il dedotto ed il deducibile;
che , nonostante la conciliazione ,con nuovo ricorso ex art 28 , iscritto al R.g. n 38095/24 , avente petitum e causa petendi uguali al ricorso iscritto al R.g. n 94774/23 conclusosi con conciliazione, la conveniva l lamentando CP_14 Controparte_4 la stessa condotta antisindacale con riferimento a bandi/delibere anni 2021/2024 in parte coincidenti con i bandi oggetto del ricorso iscritto al R.g. n. 9774 /23 essendo stato applicato il ccnl Sanità in luogo del ccnl Istruzione e Ricerca;
che il giudice del giudizio iscritto al Rg n 38095/24 ,in relazione all'eccezione relativa al difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre sigle sindacali appartenenti al comparto Sanità, disponeva, con ordinanza del 2/1/25 ,l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle associazioni sindacali del comparto Sanità ; che con provvedimento del 28/3/25 veniva emesso il decreto n 36692/25 con cui, previo esame di tutte le eccezioni preliminari, si accoglieva il ricorso e si ordinava all'Azienda resistente la cessazione della condotta antisindacale, la rimozione degli effetti mediante l'adozione di provvedimenti necessari a garantire l'applicazione ai dipendenti assunti o stabilizzati medio tempore ,del ccnl comparto dell' Istruzione e della Ricerca;
che la odierna ricorrente era organismo locale operante in e faceva parte CP_1 dell'associazioni sindacali nazionali firmatarie del ccnl essendo sua articolazione, ma con autonoma legittimazione negoziale e processuale ed era la ricorrente che curava i rapporti con i LAoratori del comparto Sanità del;
che la odierna ricorrente non aveva mai ricevuto la notifica del CP_4 ricorso ex art 28 St LA . essendo stato notificato alla CISL FP nazionale;
che non essendo stato integrato correttamente il contraddittorio in applicazione dell'art 307 c 3 cpc il giudizio doveva dichiararsi estinto e,in subordine, ove il giudice avesse erroneamente inteso integrare il contraddittorio nei confronti delle articolazioni nazionali, vi sarebbe stata una pretermissione dei litisconsorti necessari con conseguente nullità del decreto di accoglimento . Deduceva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per essere intervenuta sulla questione già una conciliazione sindacale in base alla quale la in sostanza aveva CP_14 accettato l'applicazione del ccnl Sanità alle procedure bandite dal Policlinico a fronte della sua convocazione ai tavoli relativi al comparto della sanità senza diritto di voto;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva della , la correttezza del comportamento del per applicare CP_14 CP_4 nei bandi il giusto ccnl alla luce della normativa esistente relativa alla creazione dell'Azienda ed alla sua natura , il difetto di giurisdizione del giudice ordinario . Concludeva come sopra. Si costituiva la che assumeva Controparte_14 l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva con riferimento al giudizio di opposizione e passiva con riferimento al giudizio sommario;
che, in particolar non aveva dimostrato essere la sigla istante la sigla che curava i rapporti con i LAoratori del comparto sanità e il contraddittorio era stato correttamente integrato con le sigle nazionali. Controdeduceva poi alle argomentazioni indicate in ricorso e chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed il rigetto dello stesso . Si costituiva l' che censurava Controparte_4 il decreto opposto sotto diversi profili per non aver accolto l'eccezione dell'Azienda in merito all'illegittimo uso dello strumento ex art 28 St LA nonché al difetto di giurisdizione ,al difetto del ricorso originario dei requisiti dell'attualità , della carenza di interesse ad agire , dell'assenza di un posizione giuridicamente tutelata in capo alla;
evidenziava l' errata ricostruzione nel CP_14 decreto del quadro normativo e l'insussistenza della condotta antisindacale per violazione del contenuto obbligatorio del ccnl , l'impossibilità giuridica e fattuale di eseguire il decreto la cui esecuzione avrebbe comportato la modifica dei contratti individuali dei singoli LAoratori, ledendo i diritti dei LAoratori vincitori di concorsi banditi, nonché il blocco delle procedure di assunzione per il tempo necessario per riorganizzare gli uffici preposti secondo le nuove regole assunzionali con disagi a livello assistenziale per carenza di personale. Chiedeva di riunire il presente giudizio al giudizio iscritto al Rg n 14036/25 instaurato dall'
[...]
in opposizione al decreto ex art 28 emesso dal Tribunale ed accogliere la opposizione CP_4 del giudizio riunito al presente, nonché l'opposizione presentata da Parte_1
e per l'effetto , in riforma del decreto del Tribunale di Roma- sezione LAoro emesso
[...] il 28.3.2025 su ricorso R.g. n. 38095/2024, dichiarare inammissibile il ricorso dell' CP_16
opponente o, comunque, respingerlo nel merito.
[...] Si costituiva la , citata dalla eccependo CP_5 Parte_1 l'illegittimo ricorso allo strumento previsto dall'art 28 St LA ed evidenziando le disastrose conseguenze derivanti dall'esecuzione del decreto. Dal momento che nel giudizio sommario il giudice aveva esteso il contraddittorio alle sigle del comparto sanità che sarebbero state pregiudicate dall'accoglimento del ricorso ex art 28 St LA , il giudice del presente procedimento ordinava di notificare il ricorso e tutti gli atti alle sigle citate nella fase sommaria , se pur non costituitesi con eccezione della già citata e costituita sia nella CP_5 fase sommaria che in questa a cognizione piena Nessuno si costituiva per Controparte_17 [...]
Controparte_18 Controparte_18
l'
[...] Controparte_19
, la la Funzione
[...] Controparte_20 Con Pubblica , la la , la , la , , CP_6 CP_21 CP_6 CP_9 Parte_1
Controparte_23 Interveniva la Controparte_18 CP_1 non citata e si costituiva la , citata, chiedendo Controparte_18 di dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario per difetto di giurisdizione e/o per carenza di Cont legittimazione attiva della ricorrente;
in subordine rigettare nel merito il ricorso della . Interveniva la la quale assumendo che era venuta a conoscenza del Controparte_9 presente contenzioso solo in data 6 ottobre 2025, aderiva alle ragioni dell'opponente
[...]
e chiedeva di accogliere l'opposizione proposta dalla Parte_1 [...]
e anche per le ragioni di cui al proprio atto, in riforma del decreto Parte_1 impugnato, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso ex art. 28 Stat. LA. proposto dalla o, comunque, respingerlo nel merito in quanto Controparte_14 infondato, vittoria di spese da distrarsi Con ricorso iscritto al Rg. N 14036/25 in data 15/4/25 l' Controparte_4
proponeva opposizione ai sensi dell'art 28 St LA al decreto emesso
[...] il 28/3/23 n 36692/25 chiedendo di accogliere l' opposizione e, in riforma del decreto opposto, dichiarare inammissibile il ricorso dell' opposta nel giudizio Rg.N. Controparte_16 14036/25 o, comunque, respingerlo nel merito. Eccepiva in rito l'illegittimo utilizzo della procedura ex art 28 St LA e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ,l'inammissibilità del ricorso ex art 28 St LA per difetto di attualità e di interesse proposto da , la carenza di legittimazione attiva e difetto di titolarità di una posizione CP_14 giuridica tutelata da parte dell'associazione ricorrente;
nel merito deduceva la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e conseguente insussistenza della condotta antisindacale per violazione del contenuto obbligatorio del contratto collettivo, la inidoneità del comportamento censurato di ledere gli interessi dell'associazione sindacale ricorrente , evidenziava che il decreto di accoglimento opposto impattava sui contratti stipulati dall'Azienda con i LAoratori ledendo i diritti soggettivi dei vincitori dei concorsi banditi , inoltre l'applicazione del ccnl comparto Istruzione e Ricerca comportava il blocco totale delle procedure di reclutamento del personale per il tempo necessario a riorganizzare gli uffici preposti secondo le nuove regole assunzionali . Concludeva come sopra . Si costituiva in questa procedura la Controparte_24 controdeducendo alle argomentazioni del e chiedendo, previa sospensione del giudizio, CP_4 la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale (previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità relative all'art. 6, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109, sollevate con riferimento ai profili di incostituzionalità indicati in narrativa). Chiedeva di dichiarare inammissibile e/o respingere l' opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto opposto. Si costituiva la affermando l' illegittimo utilizzo della procedura ex art 28 St LA con CP_5 conseguente illegittimità del decreto opposto evidenziando gli effetti pregiudizievoli che l'attuazione del decreto avrebbe comportato nei confronti della platea dei LAoratori i cui rapporti erano già instaurati, dovendosi nei loro confronti applicare un ccnl diverso da quello attualmente applicato . Si costituiva la Funzione Pubblica eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità CP_6 del ricorso ex art 28 L 300/70 per assenza dei requisiti posti a base dell'azione ; nel merito deduceva la correttezza dell'operato dell' e chiedeva di accogliere l'opposizione e riformare il decreto CP_4 opposto . Si costituiva la , citata, e interveniva la Controparte_18
non citata Controparte_18 eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l'illegittimo ricorso alla procedura di cui all'art 28 St. LA , la carenza di interesse ad agre e di legittimazione attiva;
errata era l'interpretazione della normativa come offerta dal primo giudice , non sussisteva alcuna condotta antisindacale . Chiedevano di accogliere le eccezioni preliminare e nel merito di accogliere il ricorso in opposizione dell' dichiarare inammissibile il ricorso ex art 28 della e comunque respingerlo CP_4 CP_14 nel merito. Interveniva la sposando le argomentazioni del Parte_1
e chiedendo di annullare il decreto emesso ex art 28 St LA. CP_4 Non si costituivano la l' Controparte_17 [...]
, la Controparte_19 Con
la , la la , la Controparte_20 Controparte_25 CP_21
, la , la ,la CP_6 CP_9 Parte_1 Controparte_23
.
[...] Stante la connessione tra i due procedimenti, le cause venivano riunite e con le note di discussione l' evidenziava che nelle more del giudizio era intervenuto il DL 90/25 che all'art 6 aveva CP_4 previsto l'applicazione, al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati , della contrattazione collettiva nazionale del comparto Sanità , come correttamente già applicata dall'azienda. Pertanto chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . DIFETTO DI GIURISDIZIONE Appare preliminare affrontare l'eccezione sollevata dall'Azienda e dalle sigle citate come litisconsorti ,terze chiamate, o intervenute relativa al difetto di giurisdizione.
Si assume che l'azione proposta dalla IL in realtà si sostanziava in un' impugnazione dei bandi relativi alla assunzione di personale in cui era prevista l'applicazione del ccnl Sanità in luogo del ccnl Istruzione , con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo essendo, ex art 63 CP_26 del Dlgs 165/01, devoluta alla cognizione di quest'ultimo la controversia in materia di procedure concorsuali fino alla fase dell'approvazione delle graduatorie . L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è priva di pregio. CP_1 Come correttamene rilevato dal giudice del decreto opposto, la ,nel promuovere il ricorso ai sensi dell'art 28 St LA., ha censurato il comportamento dell'azienda che, nello stabilizzare e comunque assumere anche attraverso lo scorrimento di graduatorie personale non dirigenziale, attraverso i bandi e le delibere indicate nel ricorso relative agli anni dal 2021 al 2022, aveva applicato a detto personale il ccnl comparto Sanità in luogo del ccnl del comparto Istruzione e Ricerca in tutti i bandi e gli atti indicati in ricorso e per effetto di tale comportamento la sigla istante aveva subito, con riferimento alle procedure concluse, e avrebbe continuato a subire , con riferimento alle procedure ancora in corso , una lesione delle proprie prerogative sindacali, in quanto tale comportamento annulLAa la capacità del sindacato di rappresentare in tutte le sedi istituzionali, ivi compresa la contrattazione decentrata, i dipendenti cui era stato dall'azienda applicato il ccnl comparto Sanità , comparto diverso da quello di appartenenza della sigla istante. CP_1 Pertanto si ritiene che oggetto del giudizio introdotto da sia la valutazione dell'antisindacalità della condotta adottata dall' ed individuata nel reiterato comportamento posto in essere di CP_4 applicare un ccnl di un comparto sbagliato, escludendo la possibilità della sigla di rappresentare i neoassunti e di trattare in sede di contrattazione integrativa per tutelare gli interessi dei LAoratori. Ciò posto non si può individuare un'azione volta ad impugnare i bando e le delibere, atti non rivolti alla sigla ricorrente e pertanto non da essa impugnabili, se non sotto il profilo denunciato attraverso lo strumento previsto dall'art 28 St LA volto a reprimere la condotta antisindacale, azionabile solo avanti al Giudice ordinario, affermando che attraverso quegli atti l' ha sottratto al sindacato CP_4 istante la possibilità di rappresentare dei LAoratori per aver l' applicato illegittimamente ad CP_4 essi, ad avviso della IL, un ccnl non rientrate nel comprato di appartenenza della sigla stessa. Pertanto la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario del LAoro. DIFETTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELLA
[...]
Parte_1 La questione appare preliminare su ogni altra , subito dopo l'esame dell' eccezione relativa al difetto di giurisdizione , in quanto l'accoglimento della stessa preclude l'esame di ogni altra questione , ivi compresa la domanda di cessata materia avanzata dall'Azienda nelle note di discussione. Il giudice della fase sommaria aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art 102 cpc con l'ordinanza del 2/12/24 nei confronti delle associazioni sindacali del comparto Sanità ,in ragione di un loro diritto autonomo ed incompatibile con quello azionato dalla IL appartenente al comparto Istruzione e Ricerca. L'eccezione relativa al difetto di integrazione del contraddittorio era stata sollevata dall'
[...]
nella memoria di costituzione avverso il ricorso presentato dalla IL ai sensi dell'art CP_4 28 St .LA.
L' aveva motivato tale eccezione in tale modo : “Nel caso che occupa appare chiaro che la CP_4 sentenza (rectius decreto) debba anche essere pronunciata nei confronti dei Sindacati che attualmente rappresentano tutti i soggetti inquadrati nel comparto Sanità. In assenza della loro presenza in giudizio, gli stessi vedrebbero leso il loro diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost. Tutto ciò trova conferma esplicita nel ricorso di controparte ove si legge che «tale [presunta] violazione si traduce anche in una palese discriminazione in danno alla ricorrente (in favore delle organizzazioni sindacali del comparto Sanità)». Dunque, anche controparte assume come contraddittore necessario le organizzazioni sindacali del comparto Sanità, senza tuttavia inspiegabilmente chiamarle in giudizio. ” Pertanto, la ragione sposata dal primo giudice, il quale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, risiede nel fatto che l'accoglimento del ricorso avrebbe comportato “ un'alterazione del rapporto di forza nel gruppo dei LAoratori ,cosicché un provvedimento giurisdizionale che ordini la cessazione della condotta antisindacale e obblighi il datore di LAoro a rimuovere gli effetti , inciderà anche nella sfera delle associazioni favorite” ,ossia quelle del comparto Sanità . In sostanza la ratio su cui si è basato l' ordine di integrazione del contraddittorio consiste nel fatto che scegliendo l'applicazione nei confronti di una categoria precisa di LAoratori di un ccnl piuttosto che di un altro ,si lederebbe la sigle sindacali del comparto non scelto, pertanto necessitava estendere la partecipazione al giudizio delle sigle del comparto per così dire in pericolo ,al fine di poterle mettere in grado di contraddire sul punto , punto costituito dall'esame di una condotta posta in essere dall' che è stata tacciata CP_4 dalla sigla ricorrente come antisindacale ,in quanto volta a sottrarre alla stessa rappresentatività dei neoassunti ,rappresentatività che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe invece stata sottratta alle sigle del comparto Sanità. Ma, allora, considerandosi che le sigle chiamate devono interloquire sulla possibilità di perdere la rappresentatività dei neoassunti attualmente rappresentati, qualora la condotta dell'Azienda si ritenesse antisindacale, e prendere posizione sulle censure mosse alla condotta dell' che per CP_4 esse non è antisindacale , dovevano essere citate, in un procedimento volto ad accertare l'antisindacalità di una condotta posta in essere dall' , Controparte_27 gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, aventi autonoma legittimazione processuale , si è ritenuto, infatti che “Le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale (nella specie, la struttura organizzativa regionale di un'associazione sindacale) non sono organi di quest'ultima, ma sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.” ( Cass 23088/2013) CP_1 La sigla ricorrente ex art 28 St LA , ,ha sostenuto l'antisindacalità della condotta, perché la scelta del ccnl del comparto Santià ,invece che del comporto Istruzione sottraeva alla stessa CP_26 LAoratori da rappresentare con riferimento alla situazione venutasi a creare all'interno del Policlinico di e, pertanto, per far sì che l'eventuale decisione di accoglimento del ricorso, CP_1 con la conseguente applicazione del diverso contratto dell' e non di quello della Controparte_28
, potesse essere utilmente data ed opposta alle sigle che, appartenendo al comparto Sanità, CP_18 avevano fino ad allora rappresentato gli stessi LAoratori contesi dalla sigla istante, occorreva chiamare gli organismi territoriali e non le associazioni nazionali, non trattandosi di un giudizio a cognizione ordinaria, ma di un procedimento ex art 28 St LA avente ad oggetto una condotta che, qualora fosse stata ritenuta antisindacale ,danneggiava le sigle del comparto ora favorito perché prescelto dal . CP_4
Il contraddittorio è stato esteso nei confronti della sigle comparto Sanita perché queste avevano un diritto autonomo ed incompatibile con quello azionato , ma ad esso speculare e sovrapponibile , e, pertanto ,essendo chiamate ad interloquire su uno stesso diritto azionato dall'organismo territoriale CP_1 della sigla l'integrazione doveva essere fatta nei confronti degli organismi territoriali delle altre sigle del diverso comparto Sanità. La giurisprudenza prevalente ha individuato gli “organismi locali” ,di cui al richiamato art.28 st LA., nell' articolazione maggiormente periferica che l'associazione sindacale possiede nella propria struttura, come tale più vicina alle concrete situazioni di LAoro che devono essere tutelate, riconoscendo la legittimazione solo all'organismo la cui competenza territoriale sia in relazione immediata con la situazione stessa;
si è poi anche affermato che l'organismo legittimato non deve necessariamente coincidere con quello più periferico, bensì con l'organismo sì periferico, ma corrispondente a quello che, sul piano concreto, gestisce l'attività sindacale e che, quindi, effettivamente, risente, subendone gli effetti, della realizzata o realizzanda condotta antisindacale denunciata. Alla luce di quanto affermato perdono di rilevo le deduzioni presentate dalla IL nella memoria di costituzione del giudizio Rg n 13266/25, che cerca di individuare una legittimazione delle sigle nazionali citate sostenendo che occorreva citare le associazioni nazionali, perché queste erano state chiamate solo per resistere all'azione proposta da un'organizzazione sindacale di uno stesso genere, essendo solo la legittimazione ad agire per presentare il ricorso ex art 28 St LA, e non altro, demandata agli organismi locali. Da tale pretermissione non discende però una pronuncia di estinzione ex art 307 cpc che prevede il caso di mancata ottemperanza all'ordine del giudice ,avendo la IL provveduto ad integrare il contraddittorio se pur nei confronti dei sindacati e confederazioni nazionali , avendo il giudice che ha impartito l'ordine fatto riferimento generico alle “ associazioni sindacali del comparto sanità” senza specificazioni . La pretermissione degli organismi territoriali di tutte le sigle comporta che il decreto non può produrre effetti per le parti e i pretermessi e che ,pertanto, è nullo Ne deriva come conseguenza che viene precluso ogni altro accertamento del giudice su altre eccezioni e in merito alla antisindacalità della condotta ivi compresa la pronuncia di cessata materia. Deve pertanto accogliersi l'opposizione proposta da Parte_1 e dichiararsi inutiliter dato il decreto considerandosi ultronea ogni altra questione . Considerando la natura della pronuncia in rito , si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese tra tutte le parti
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accoglie il ricorso presentato da e dichiara inutiliter Parte_1 dato il decreto opposto n 36692/25 del 28/3/25 compensa le spese dei due giudizi tra tutte le parti Roma 11/12/25
Il giudice