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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5482/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 12.9.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
BASSANO DEL GRAPPA, LARGO A. PAROLINI 85, presso l'Avv. DARIO
LUNARDON, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
BASSANO DEL GRAPPA, piazzale TRENTO 6, presso l'Avv. DANIELE GROPPO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
In via principale:
Rigettata ogni eccezione e/o difesa avversaria, revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022 e dichiararsi che nulla è dovuto dal alla convenuta opposta per i fatti di cui è causa, essendo il contratto Pt_1
preliminare caducato e/o risolto e/o annullato.
In via subordinata:
Rigettata ogni eccezione e/o difesa avversaria, revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022 e dichiararsi che nulla è dovuto dal alla convenuta opposta per i fatti di cui è causa, essendosi verificata la Pt_1
1 condizione cui era sottoposto il contratto preliminare, con conseguente risoluzione dello stesso ex art. 1353
c.c. e segg.
In via ulteriormente subordinata:
Rigettata ogni eccezione e/o difesa avversaria, revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022 e dichiararsi che nulla è dovuto dal alla convenuta opposta per i fatti di cui è causa, non essendo imputabile al Pt_1
sig. alcun inadempimento colpevole, con ogni conseguente statuizione. Pt_1
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova diretta nella memoria ex art. 183
n. 2 c.p.c. Si insiste altresì – per l'ipotesi di ammissione delle prove avversarie – per la prova contraria con
i testi indicati a prova diretta.
Si contestano le prove avversarie indicate a prova contraria nella terza memoria 183 c.p.c. di cui ai capitoli
A) – B) – C) – D) perché trattasi di capitoli a prova diretta irritualmente e tardivamente introdotti con la terza memoria.
In ogni caso
Condannare la convenuta opposta alla rifusione integrale di spese e competenze di causa, con aumento del
30% per fruizione facilitata.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore, contrariis rejectis:
Nel merito:
Ogni contraria domanda ed eccezione avversaria disattesa per i motivi esposti in atti, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022, emesso dal Tribunale di Treviso in data 1 giugno
2022 e depositato in Cancelleria nella medesima data, ovvero, in caso di revoca dello stesso, ogni contraria domanda ed eccezione avversaria disattesa per i motivi esposti in atti, accertare la sussistenza del credito vantato dalla convenuta opposta per le causali già esposte nel ricorso monitorio nonché in atti e condannare il Sig. COD. FISC. , residente in [...]di Valmarino Parte_1 CodiceFiscale_3
(TV), loc. Sottocengia n. 4, a pagare alla Sig.ra COD. FISC. CP_1
, residente in [...], la somma di Euro C.F._2
20.000,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione (al netto della somma di Euro
20.000,00 già ricevuta) del doppio della caparra confirmatoria da quest'ultima versata in relazione agli accordi assunti con la scrittura privata del 20 - 29 luglio 2021.
2 In ogni caso:
Con condanna della controparte alla integrale rifusione di spese e competenze del giudizio, aumentate come da tariffa in funzione dei collegamenti ipertestuali inseriti nel testo degli atti.
In via istruttoria:
Si insta per l'ammissione dell'interpello del Sig. e della prova per testi sulle circostanze Parte_1
riportate nei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che con l'accordo formato mediante scambio della proposta e della relativa accettazione in data
20-29 luglio 2021 (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste), il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
stipulavano il contratto per la futura cessione dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”, sita in Solagna
[...]
(VI), località Colli Alti, e di proprietà del Sig. Pt_1
2) Vero che la vendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre” dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 CP_1
era libera da qualsiasi condizione e/o riserva, come più volte espresso dalle parti contraenti alla
[...]
presenza di terzi soggetti.
3) Vero che nel corso della trattativa intercorsa prima della sottoscrizione della scrittura privata del 20-
29 luglio 2021 (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste) il Sig. alla presenza dei genitori Parte_1
della Sig.ra aveva rappresentato alla stessa la piena e pacifica realizzabilità dell'affare CP_1
relativo alla vendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”.
4) Vero che nel corso della trattativa intercorsa prima della sottoscrizione della scrittura privata del 20-
29 luglio 2021 (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste) il Sig. comunicò ripetutamente Parte_1
alla Sig.ra il disinteresse della Fondazione AN alla cessione dell'azienda da CP_1
egli esercitata sotto la denominazione “Rifugio Alpe Madre”.
5) Vero che per dimostrare il disinteresse della Fondazione AN all'esercizio della prelazione per l'acquisto dell'azienda da egli esercitata sotto al nome “Rifugio Alpe Madre”, il Sig. Parte_1
consegnò alla Sig.ra la copia della corrispondenza da egli precedentemente scambiata con la CP_1
Fondazione AN (docc. 16 e 17, che si rammostrano al teste).
6) Vero che successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 20-29 luglio 2021 per la cessione dell'azienda “Rifugio Alpe Madre” (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste) il Sig. Parte_1
invitò la Sig.ra a recarsi presso il rifugio, per conoscere la struttura e l'attività ivi svolta e CP_1
per consentirle di ambientarsi nel suo imminente ruolo di titolare dell'azienda.
3 7) Vero che in data 3 agosto 2021 la Sig.ra si recò da Cassano d'DA (MI) al Rifugio CP_1
Alpe Madre in Solagna (VI), località Colli Alti.
8) Vero che dal 3 agosto 2021 al 12 agosto 2021 la Sig.ra soggiornò presso il Rifugio CP_1
Alpe Madre, coadiuvando il Sig. nei lavori da svolgere nella struttura. Parte_1
9) Vero che il soggiorno della Sig.ra presso il Rifugio Alpe Madre dal 3 agosto 2021 al CP_1
12 agosto 2021 veniva offerto gratuitamente dal Sig. Parte_1
10) Vero che nel corso del soggiorno della Sig.ra presso il Rifugio Alpe Madre nel periodo CP_1
3 agosto 2021 - 12 agosto 2021 il Sig. presentò ripetutamente alla clientela della struttura Parte_1
la Sig.ra come futura titolare dell'attività di gestione del rifugio. CP_1
11) Vero che era comune ed espressa volontà del Sig. e della Sig.ra stipulare Parte_1 CP_1
il contratto definitivo di compravendita della azienda del Sig. denominata “Rifugio Alpe Madre”. Pt_1
12) Vero che nel mese di agosto 2021 il Sig. comunicò alla Sig.ra il rifiuto Parte_1 CP_1
di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”.
13) Vero che la decisione del Sig. di sottrarsi alla stipula del contratto definitivo di Parte_1
compravendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre” fu un fatto del tutto inatteso per la Sig.ra CP_1
[...]
14) Vero che la Sig.ra anche a seguito del rifiuto del Sig. di procedere alla CP_1 Parte_1
vendita definitiva dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”, ribadì in più occasioni al Sig. nei Parte_1
mesi di agosto 2021 e settembre 2021 la volontà di stipulare il contratto definitivo.
15) Vero che il documento n. 18, che le si rammostra, ritrae la conversazione scambiata tramite il servizio di messaggistica di WhattsApp tra la Sig.ra e il Sig. in data 25 maggio CP_1 Parte_1
2021.
16) Vero che il documento n. 19 che le si rammostra, ritrae la conversazione scambiata tramite il servizio di messaggistica di WhattsApp tra la Sig.ra e il Sig. in data 18 luglio CP_1 Parte_1
2021.
17) Vero che il file audio depositato sub doc. 20 al fascicolo di parte convenuta opposta, il cui contenuto si sottopone al teste ed è trascritto alle pagine 2-3 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, Cod. Proc.
Civ. depositata in favore della Sig.ra nel procedimento N. 5482/2022 R.G. avanti il CP_1
Tribunale di Treviso, riporta un messaggio vocale creato dal Sig. e inviato alla Sig.ra Parte_1
tramite il servizio di messaggistica di WhattsApp. CP_1
4 18) Vero che il file audio di cui al precedente capitolo di prova venne da lei inviato alla Sig.ra CP_1
tramite messaggio WhatsApp in data 20 luglio 2021.
[...]
Si indicano a teste sui capitoli sopra formulati il Sig. residente in [...]d'DA (MI), Testimone_1
via Torino n. 10 e la Sig.ra residente in [...]. Si Testimone_2
formula fin da ora opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, instando, in caso di loro ammissione, per l'abilitazione alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta nonché con quelli avversari, anche sui capitoli formulati in memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, Cod. Proc. Civ. e in particolare:
- a prova contraria del capitolo di prova n. 4 dell'attore opponente
A) Vero che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AN esercitò la prelazione per l'acquisto dell'azienda del Sig. in conseguenza delle ripetute richieste precedentemente avanzate Pt_1
dallo stesso (tra le altre, quelle di cui al doc. 17 al fascicolo di parte convenuta opposta, che si rammostra al teste) e per liberarsi anticipatamente dagli obblighi del contratto di locazione con lo stesso stipulato.
B) Vero in particolare che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IR CR esercitò la prelazione per l'acquisto dell'azienda del Sig. in quanto all'epoca il contratto di locazione aveva Pt_1
una durata di ulteriori 6 anni (fino a marzo 2027), rinnovabile tacitamente di altri 9 anni, e in modo da evitare di dover pagare, all'esito del rapporto locativo, l'indennità di avviamento pari a 21 mensilità del canone di locazione.
- a prova contraria del capitolo di prova n. 7 di parte opponente
C) Vero che sin dalle trattative precontrattuali ha rassicurato sulla Parte_1 CP_1
realizzabilità dell'affare, escludendo l'esercizio della prelazione da parte della Fondazione IR-
CR. - a prova contraria del capitolo di prova n. 8 di parte opponente
D) Vero che il contratto preliminare di cessione d'azienda di cui al documento 3 che si esibisce al teste è stato concluso tra i Sig.ri e in quanto il Sig. aveva escluso, Parte_1 CP_1 Pt_1
rappresentando tale dato alla Sig.ra che la Fondazione AN esercitasse il diritto di CP_1
prelazione previsto dal contratto di locazione dell'immobile sito in Solagna (VI), località Colli Alti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1470/2022 del 01.06.2022 – R.G. 3356/2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di favore di della somma di euro 20.000,00, oltre interessi e spese. CP_1
5 Nel ricorso monitorio la esponeva: CP_1
1) che con l'odierno opponente era intercorso per scrittura privata, con scambio di offerta e relativa accettazione nelle date del 20 e del 29 luglio 2019, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'azienda di cui il era Pt_1
titolare, denominata “Rifugio Alpe Madre” in Solagna – loc. Colli Alti (VI), Via Col
Moschin n. 2;
2) che nel contratto era stato stabilito che il contratto definitivo sarebbe stato perfezionato entro il 30/09/21 al prezzo di euro 72.000,00;
3) che era stata prevista in contratto e versata dalla una caparra confirmatoria CP_1
ai sensi dell'art. 1385 c.c. di euro 20.000,00, con previsione che il saldo sarebbe avvenuto al definitivo;
4) che, successivamente, il avrebbe invocato degli “asseriti impedimenti” alla Pt_1
stipula del definitivo;
5) che, sebbene formalmente diffidato ad adempiere in data 30/08/21, aveva invece ceduto a terzi l'azienda, restituendo alla il solo importo di euro 20.000,00; CP_1
6) che la aveva quindi esercitato il diritto di recesso dal contratto CP_1
conformemente a quanto previsto dall'art. 1385, secondo comma c.c., per inadempimento della controparte.
Oggetto del ricorso monitorio è quindi l'ulteriore importo di euro 20.000,00, asseritamente dovuto alla promissaria acquirente dal promittente venditore inadempiente, tenuto al versamento del doppio della caparra (avendo il invece restituito il solo importo Pt_1
ricevuto).
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che l'azienda di sua proprietà, Parte_1
oggetto del preliminare di compravendita, era condotta in un immobile di proprietà di una
Fondazione benefica di diritto privato, la Fondazione AN di Bassano del
Grappa, in forza di un contratto di locazione che prevedeva in favore della Fondazione stessa un diritto di prelazione sull'azienda del qualora questi avesse voluto cederla, Pt_1
circostanza che era stata portata a conoscenza della CP_1
Tale diritto di prelazione era stato effettivamente esercitato dalla Fondazione dopo essere stata essere stata regolarmente informata dal dell'offerta di acquisto ricevuta. Pt_1
6 Nega quindi il di essersi reso, colpevolmente e volontariamente, inadempiente al Pt_1
preliminare di cessione dell'azienda, essendovi stato impedito dall'esercizio del diritto di prelazione da parte della Fondazione.
E' stato prodotto dall'opponente, sub doc. 1, il contratto di locazione 21/04/18 intercorso con la Fondazione che, all'art. 8, punti 3 e 4, prevede che “Da parte del conduttore viene finora riconosciuto e garantito al locatore il diritto di prelazione ai fini del subentro e/o gestione dell'azienda nell'ipotesi in cui intenda dar corso alla cessione e/o all'affitto della propria azienda. In tal senso, il conduttore informerà il locatore, a mezzo raccomandata a/r e con un preavviso minimo di 4(quattro mesi), della propria intenzione di procedere alla cessione e/o affitto d'azienda”.
Risulta dal doc. 4 di parte opponente che in data 21/07/21, il a mezzo PEC, Pt_1
“facendo seguito a quanto comunicato lo scorso gennaio” (intenzione di cedere l'azienda e recedere dal contratto di locazione, di cui al doc. 2 attoreo, espressa però in termini del tutto generici), comunicò la proposta di acquisto ricevuta dalla al fine di consentire alla CP_1
Fondazione l'esercizio del diritto di prelazione, entro un termine assegnato di sette giorni
(per inciso va rilevato che la circostanza che non sia stato rispettato il termine di preavviso di quattro mesi previsto dal contratto di locazione non ha rilievo, in quanto unico soggetto astrattamente legittimato a farne valere l'inosservanza sarebbe stata la Fondazione).
Risulta dal doc. 5 attoreo che in data 02/08/21 (quando quindi il aveva già Pt_1
accettato la proposta della il 29/7/21) la Fondazione, dando atto di avere CP_1
esaminato l'offerta di acquisto formulata dalla che le era stata inviata dal CP_1 Pt_1
sollevò contestazioni in merito alla possibilità di cedere il marchio “Rifugio Alpe Madre”, che la Fondazione affermava non far parte dell'azienda, ma essere di sua proprietà.
Dopo uno scambio di corrispondenza tra legali, del e della Fondazione, Pt_1
quest'ultima, con PEC del 19/08/21 (doc. 8 attoreo), comunicò di esercitare il diritto di prelazione in ordine alla comunicazione ricevuta dal conduttore il 21/07/21.
Il successivo 23/08/21 (doc. 9 attoreo), il ne informò la richiedendole le Pt_1 CP_1
coordinate bancarie per procedere alla restituzione della somma di euro 20.000,00, comunicazione cui seguirono altre anche tra i legali delle parti, in cui il ribadì la Pt_1
propria impossibilità di concludere il contratto definitivo con la stante l'esercizio CP_1
del diritto di prelazione da parte della Fondazione, cui era contrattualmente vincolato.
7 Infine, con contratto in data 07/10/21 (doc. 14 attoreo), nel quale contestualmente veniva definita la questione della titolarità del marchio (questione qui irrilevante), Parte_1
cedette l'azienda alla Fondazione IR – CR, con espresso richiamo all'esercizio del diritto di prelazione previsto nel contratto di locazione, ad un prezzo esattamente identico (euro 72.000,00) a quello offerto dalla CP_1
***
contesta di dovere alla convenuta opposta il pagamento del doppio della Parte_1
caparra, perché nega essergli attribuibile un colpevole inadempimento, a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione da parte della Fondazione, richiamando l'istituto di fonte giurisprudenziale della “presupposizione” per affermare che il contratto preliminare venne concluso con la nel condiviso convincimento - e quindi subordinatamente CP_1
alla non esplicitata condizione - che la Fondazione non avrebbe esercitato il diritto di prelazione.
afferma invece che “in nessuna parte del citato accordo fosse stata contemplata in CP_1
maniera espressa o inespressa una condizione o altra clausola in grado di paralizzare gli effetti del contratto stipulato ovvero di provocare la risoluzione, la decadenza o l'inefficacia dello stesso” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Anzi, tale era il convincimento che l'acquisto dell'azienda sarebbe andato a buon fine, che ella su invito del promittente venditore - che la rassicurava sulla pacifica realizzabilità dell'affare e la incoraggiava a prendere conoscenza dei luoghi in cui era svolta l'attività aziendale e ad ambientarsi all'interno della stessa - nell'agosto 2021 e per circa due settimane si trasferì presso il rifugio, per svolgervi attività lavorativa ed essere quindi fin da subito in grado di svolgere l'attività aziendale non appena sottoscritto il contratto definitivo di cessione.
Evidenzia quindi che un tale comportamento, riferibile ad entrambe le parti contrattuali, sarebbe stato indicativo del fatto che entrambe agissero nella convinzione che l'accordo raggiunto fosse efficace ed incondizionato, come sarebbe ulteriormente confermato dalla previsione del versamento di una caparra confirmatoria e dalla sua significativa entità, pari a quasi un terzo del prezzo convenuto.
8 Così brevemente riportate le argomentazioni difensive svolte dalle parti, va innanzitutto premesso che “La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando
l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente” (Cass. 12549/19 e, in senso conforme, Cass. 21209/19).
Sul punto si veda anche Cass. 18266/11: “Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto”.
Pertanto, la pattuizione negoziale di una caparra confirmatoria non comporta che la mancata esecuzione della prestazione concordata (nel caso concretamente in esame, la conclusione del contratto definitivo) sia qualificabile di per sé sola come inadempimento colpevole e di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale secondo il parametro di cui all'art. 1455 c.c.
La relativa valutazione è riservata al giudice.
Nel caso in esame, senza ricorrere al richiamo dell'istituto della presupposizione, è sufficiente rilevate che nel contratto preliminare era espressamente indicato: “E' stato inoltre fornito dal Venditore la copia del Contratto di Affitto di locazione in essere con Fondazione IR
CR (…)”.
Pur non essendo espressamente richiamato il diritto di prelazione, avendo a proprie mani il contratto di affitto, la promissaria acquirente era stata posta dunque nella condizione di conoscerne l'esistenza al momento della sottoscrizione del preliminare, in quanto in possesso dell'atto negoziale che lo prevedeva.
Non solo.
9 La stessa riconosce, nella propria comparsa di costituzione, di essere stata CP_1
messa al corrente già nel corso delle trattative dell'esistenza del diritto di prelazione in favore della Fondazione: “…il Sig. nel corso delle trattative precedenti la stipula dell'accordo Pt_1
di compravendita dell'azienda formalizzato mediante lo scambio della proposta contrattuale e della successiva accettazione della stessa, pur avendo reso noto all'altra parte contraente l'esistenza della prelazione in capo alla proprietaria dell'immobile in cui veniva svolta l'attività aziendale, avesse al contempo fornito ampie rassicurazioni sul fatto che la stessa non sarebbe stata esercitata dalla Fondazione
AN” (pag. 12 comparsa di costituzione).
Ella dunque aveva piena consapevolezza del fatto che, laddove la Fondazione – come poi avvenne – avesse esercitato la prelazione, al di là di tutte le assicurazioni eventualmente ricevute dal quest'ultimo sarebbe stato tenuto a preferirle il soggetto prelazionario Pt_1
nella conclusione del contratto di cessione d'azienda, a parità di condizioni.
E' ben vero che, trattandosi di prelazione convenzionale, la mancata osservanza del patto non avrebbe avuto riflessi sulla validità del contratto definitivo eventualmente concluso con la e che alla Fondazione, operando il patto esclusivamente sul piano CP_1
obbligatorio, non sarebbe spettato un diritto di riscatto, ma in questo modo il si Pt_1
sarebbe esposto ad una responsabilità di natura risarcitoria nei confronti della Fondazione stessa.
Pertanto, nell'onorare il patto di prelazione il ha agito nell'adempimento di Pt_1
un'obbligazione contrattualmente assunta verso la Fondazione, obbligazione della cui esistenza la era pienamente consapevole. CP_1
Non è pertanto rilevante l'eventuale aspettativa - quand'anche fosse stata comune ad entrambe le parti - di un mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della
Fondazione (trattandosi di mero stato soggettivo).
E' invece decisiva la circostanza che conoscesse non solo di fatto, ma anche per CP_1
l'espresso richiamo al contratto di affitto contenuto nel preliminare, l'esistenza del patto di prelazione e sapesse quindi che il proprio acquisto non sarebbe stato certo, ma esposto all'incertezza derivante dall'esistenza della prelazione e dalla possibilità che il relativo diritto venisse esercitato.
10 Non è pertanto ravvisabile alcun profilo di inadempimento colpevole in capo all'opponente che, in piena trasparenza e nel rispetto dei canoni di buona fede, ne aveva informato la alla conclusione del contratto preliminare. CP_1
Né - come invece argomentato dalla convenuta - la pattuizione di una caparra confirmatoria e/o la sua entità possono essere ritenute indizio di una certezza raggiunta tra le parti in ordine alla futura conclusione del contratto.
Non solo per la già ritenuta irrilevanza di eventuali convincimenti soggettivi, ma anche perché la previsione di una caparra confirmatoria, di per sé sola costituisce, clausola di utilizzo comune per garantire a ciascuna parte uno strumento che, a fronte del possibile inadempimento dell'altra, consenta di addivenire ad una rapida risoluzione del contratto mediante l'esercizio del diritto di recesso e ad un altrettanto agevole risarcimento del danno predeterminato convenzionalmente nel suo ammontare.
Essa trovava quindi piena giustificazione giuridica, non solo perché pattuita nel comune interesse delle parti, ma anche perché la mancata conclusione del contratto definitivo (nel caso concreto dipesa dall'esercizio del diritto di prelazione), avrebbe invece potuto discendere da un inadempimento del promittente venditore connotato da profili di colpa.
La richiesta formulata in via monitoria (diretta ad ottenere, nel complesso, il versamento del doppio della caparra) è dunque infondata.
Il decreto ingiuntivo va perciò revocato, con condanna alla rifusione delle spese di lite che segue la soccombenza della parte convenuta opposta.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro,
a parametri minimi per la fase istruttoria (stante la natura documentale della causa), medi per le rimanenti fasi.
Escluso il richiesto aumento dell'onorario “per fruizione facilitata” ai sensi dell'art. .4 co.
1 bis del DM 55/14.
La Suprema Corte (ord. n. 9464/2025) ha chiarito che l'inserimento di collegamenti ipertestuali non giustifica di per sé solo la maggiorazione del compenso, ma è necessario valutare concretamente se effettivamente ciò abbia contribuito a migliorare l'utilità, la chiarezza e l'efficacia dell'atto difensivo, facilitando l'attività decisionale, rispetto ad una metodologia di consultazione tradizionale.
11 Nel caso concreto, per il numero contenuto di documenti prodotti, si ritiene l'aumento non giustificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1470/2022 del
01.06.2022 – R.G. 3356/2022 e dichiara che nulla è dovuto da alla Parte_1
convenuta opposta per i fatti di cui è causa,
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquida in euro 4.237,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5482/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 12.9.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
BASSANO DEL GRAPPA, LARGO A. PAROLINI 85, presso l'Avv. DARIO
LUNARDON, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
BASSANO DEL GRAPPA, piazzale TRENTO 6, presso l'Avv. DANIELE GROPPO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
In via principale:
Rigettata ogni eccezione e/o difesa avversaria, revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022 e dichiararsi che nulla è dovuto dal alla convenuta opposta per i fatti di cui è causa, essendo il contratto Pt_1
preliminare caducato e/o risolto e/o annullato.
In via subordinata:
Rigettata ogni eccezione e/o difesa avversaria, revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022 e dichiararsi che nulla è dovuto dal alla convenuta opposta per i fatti di cui è causa, essendosi verificata la Pt_1
1 condizione cui era sottoposto il contratto preliminare, con conseguente risoluzione dello stesso ex art. 1353
c.c. e segg.
In via ulteriormente subordinata:
Rigettata ogni eccezione e/o difesa avversaria, revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022 e dichiararsi che nulla è dovuto dal alla convenuta opposta per i fatti di cui è causa, non essendo imputabile al Pt_1
sig. alcun inadempimento colpevole, con ogni conseguente statuizione. Pt_1
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova diretta nella memoria ex art. 183
n. 2 c.p.c. Si insiste altresì – per l'ipotesi di ammissione delle prove avversarie – per la prova contraria con
i testi indicati a prova diretta.
Si contestano le prove avversarie indicate a prova contraria nella terza memoria 183 c.p.c. di cui ai capitoli
A) – B) – C) – D) perché trattasi di capitoli a prova diretta irritualmente e tardivamente introdotti con la terza memoria.
In ogni caso
Condannare la convenuta opposta alla rifusione integrale di spese e competenze di causa, con aumento del
30% per fruizione facilitata.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore, contrariis rejectis:
Nel merito:
Ogni contraria domanda ed eccezione avversaria disattesa per i motivi esposti in atti, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo N. 1470/2022, emesso dal Tribunale di Treviso in data 1 giugno
2022 e depositato in Cancelleria nella medesima data, ovvero, in caso di revoca dello stesso, ogni contraria domanda ed eccezione avversaria disattesa per i motivi esposti in atti, accertare la sussistenza del credito vantato dalla convenuta opposta per le causali già esposte nel ricorso monitorio nonché in atti e condannare il Sig. COD. FISC. , residente in [...]di Valmarino Parte_1 CodiceFiscale_3
(TV), loc. Sottocengia n. 4, a pagare alla Sig.ra COD. FISC. CP_1
, residente in [...], la somma di Euro C.F._2
20.000,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione (al netto della somma di Euro
20.000,00 già ricevuta) del doppio della caparra confirmatoria da quest'ultima versata in relazione agli accordi assunti con la scrittura privata del 20 - 29 luglio 2021.
2 In ogni caso:
Con condanna della controparte alla integrale rifusione di spese e competenze del giudizio, aumentate come da tariffa in funzione dei collegamenti ipertestuali inseriti nel testo degli atti.
In via istruttoria:
Si insta per l'ammissione dell'interpello del Sig. e della prova per testi sulle circostanze Parte_1
riportate nei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che con l'accordo formato mediante scambio della proposta e della relativa accettazione in data
20-29 luglio 2021 (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste), il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
stipulavano il contratto per la futura cessione dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”, sita in Solagna
[...]
(VI), località Colli Alti, e di proprietà del Sig. Pt_1
2) Vero che la vendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre” dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 CP_1
era libera da qualsiasi condizione e/o riserva, come più volte espresso dalle parti contraenti alla
[...]
presenza di terzi soggetti.
3) Vero che nel corso della trattativa intercorsa prima della sottoscrizione della scrittura privata del 20-
29 luglio 2021 (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste) il Sig. alla presenza dei genitori Parte_1
della Sig.ra aveva rappresentato alla stessa la piena e pacifica realizzabilità dell'affare CP_1
relativo alla vendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”.
4) Vero che nel corso della trattativa intercorsa prima della sottoscrizione della scrittura privata del 20-
29 luglio 2021 (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste) il Sig. comunicò ripetutamente Parte_1
alla Sig.ra il disinteresse della Fondazione AN alla cessione dell'azienda da CP_1
egli esercitata sotto la denominazione “Rifugio Alpe Madre”.
5) Vero che per dimostrare il disinteresse della Fondazione AN all'esercizio della prelazione per l'acquisto dell'azienda da egli esercitata sotto al nome “Rifugio Alpe Madre”, il Sig. Parte_1
consegnò alla Sig.ra la copia della corrispondenza da egli precedentemente scambiata con la CP_1
Fondazione AN (docc. 16 e 17, che si rammostrano al teste).
6) Vero che successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 20-29 luglio 2021 per la cessione dell'azienda “Rifugio Alpe Madre” (docc. 01 e 02, che si rammostrano al teste) il Sig. Parte_1
invitò la Sig.ra a recarsi presso il rifugio, per conoscere la struttura e l'attività ivi svolta e CP_1
per consentirle di ambientarsi nel suo imminente ruolo di titolare dell'azienda.
3 7) Vero che in data 3 agosto 2021 la Sig.ra si recò da Cassano d'DA (MI) al Rifugio CP_1
Alpe Madre in Solagna (VI), località Colli Alti.
8) Vero che dal 3 agosto 2021 al 12 agosto 2021 la Sig.ra soggiornò presso il Rifugio CP_1
Alpe Madre, coadiuvando il Sig. nei lavori da svolgere nella struttura. Parte_1
9) Vero che il soggiorno della Sig.ra presso il Rifugio Alpe Madre dal 3 agosto 2021 al CP_1
12 agosto 2021 veniva offerto gratuitamente dal Sig. Parte_1
10) Vero che nel corso del soggiorno della Sig.ra presso il Rifugio Alpe Madre nel periodo CP_1
3 agosto 2021 - 12 agosto 2021 il Sig. presentò ripetutamente alla clientela della struttura Parte_1
la Sig.ra come futura titolare dell'attività di gestione del rifugio. CP_1
11) Vero che era comune ed espressa volontà del Sig. e della Sig.ra stipulare Parte_1 CP_1
il contratto definitivo di compravendita della azienda del Sig. denominata “Rifugio Alpe Madre”. Pt_1
12) Vero che nel mese di agosto 2021 il Sig. comunicò alla Sig.ra il rifiuto Parte_1 CP_1
di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”.
13) Vero che la decisione del Sig. di sottrarsi alla stipula del contratto definitivo di Parte_1
compravendita dell'azienda “Rifugio Alpe Madre” fu un fatto del tutto inatteso per la Sig.ra CP_1
[...]
14) Vero che la Sig.ra anche a seguito del rifiuto del Sig. di procedere alla CP_1 Parte_1
vendita definitiva dell'azienda “Rifugio Alpe Madre”, ribadì in più occasioni al Sig. nei Parte_1
mesi di agosto 2021 e settembre 2021 la volontà di stipulare il contratto definitivo.
15) Vero che il documento n. 18, che le si rammostra, ritrae la conversazione scambiata tramite il servizio di messaggistica di WhattsApp tra la Sig.ra e il Sig. in data 25 maggio CP_1 Parte_1
2021.
16) Vero che il documento n. 19 che le si rammostra, ritrae la conversazione scambiata tramite il servizio di messaggistica di WhattsApp tra la Sig.ra e il Sig. in data 18 luglio CP_1 Parte_1
2021.
17) Vero che il file audio depositato sub doc. 20 al fascicolo di parte convenuta opposta, il cui contenuto si sottopone al teste ed è trascritto alle pagine 2-3 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, Cod. Proc.
Civ. depositata in favore della Sig.ra nel procedimento N. 5482/2022 R.G. avanti il CP_1
Tribunale di Treviso, riporta un messaggio vocale creato dal Sig. e inviato alla Sig.ra Parte_1
tramite il servizio di messaggistica di WhattsApp. CP_1
4 18) Vero che il file audio di cui al precedente capitolo di prova venne da lei inviato alla Sig.ra CP_1
tramite messaggio WhatsApp in data 20 luglio 2021.
[...]
Si indicano a teste sui capitoli sopra formulati il Sig. residente in [...]d'DA (MI), Testimone_1
via Torino n. 10 e la Sig.ra residente in [...]. Si Testimone_2
formula fin da ora opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, instando, in caso di loro ammissione, per l'abilitazione alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta nonché con quelli avversari, anche sui capitoli formulati in memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, Cod. Proc. Civ. e in particolare:
- a prova contraria del capitolo di prova n. 4 dell'attore opponente
A) Vero che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AN esercitò la prelazione per l'acquisto dell'azienda del Sig. in conseguenza delle ripetute richieste precedentemente avanzate Pt_1
dallo stesso (tra le altre, quelle di cui al doc. 17 al fascicolo di parte convenuta opposta, che si rammostra al teste) e per liberarsi anticipatamente dagli obblighi del contratto di locazione con lo stesso stipulato.
B) Vero in particolare che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IR CR esercitò la prelazione per l'acquisto dell'azienda del Sig. in quanto all'epoca il contratto di locazione aveva Pt_1
una durata di ulteriori 6 anni (fino a marzo 2027), rinnovabile tacitamente di altri 9 anni, e in modo da evitare di dover pagare, all'esito del rapporto locativo, l'indennità di avviamento pari a 21 mensilità del canone di locazione.
- a prova contraria del capitolo di prova n. 7 di parte opponente
C) Vero che sin dalle trattative precontrattuali ha rassicurato sulla Parte_1 CP_1
realizzabilità dell'affare, escludendo l'esercizio della prelazione da parte della Fondazione IR-
CR. - a prova contraria del capitolo di prova n. 8 di parte opponente
D) Vero che il contratto preliminare di cessione d'azienda di cui al documento 3 che si esibisce al teste è stato concluso tra i Sig.ri e in quanto il Sig. aveva escluso, Parte_1 CP_1 Pt_1
rappresentando tale dato alla Sig.ra che la Fondazione AN esercitasse il diritto di CP_1
prelazione previsto dal contratto di locazione dell'immobile sito in Solagna (VI), località Colli Alti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1470/2022 del 01.06.2022 – R.G. 3356/2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di favore di della somma di euro 20.000,00, oltre interessi e spese. CP_1
5 Nel ricorso monitorio la esponeva: CP_1
1) che con l'odierno opponente era intercorso per scrittura privata, con scambio di offerta e relativa accettazione nelle date del 20 e del 29 luglio 2019, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'azienda di cui il era Pt_1
titolare, denominata “Rifugio Alpe Madre” in Solagna – loc. Colli Alti (VI), Via Col
Moschin n. 2;
2) che nel contratto era stato stabilito che il contratto definitivo sarebbe stato perfezionato entro il 30/09/21 al prezzo di euro 72.000,00;
3) che era stata prevista in contratto e versata dalla una caparra confirmatoria CP_1
ai sensi dell'art. 1385 c.c. di euro 20.000,00, con previsione che il saldo sarebbe avvenuto al definitivo;
4) che, successivamente, il avrebbe invocato degli “asseriti impedimenti” alla Pt_1
stipula del definitivo;
5) che, sebbene formalmente diffidato ad adempiere in data 30/08/21, aveva invece ceduto a terzi l'azienda, restituendo alla il solo importo di euro 20.000,00; CP_1
6) che la aveva quindi esercitato il diritto di recesso dal contratto CP_1
conformemente a quanto previsto dall'art. 1385, secondo comma c.c., per inadempimento della controparte.
Oggetto del ricorso monitorio è quindi l'ulteriore importo di euro 20.000,00, asseritamente dovuto alla promissaria acquirente dal promittente venditore inadempiente, tenuto al versamento del doppio della caparra (avendo il invece restituito il solo importo Pt_1
ricevuto).
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che l'azienda di sua proprietà, Parte_1
oggetto del preliminare di compravendita, era condotta in un immobile di proprietà di una
Fondazione benefica di diritto privato, la Fondazione AN di Bassano del
Grappa, in forza di un contratto di locazione che prevedeva in favore della Fondazione stessa un diritto di prelazione sull'azienda del qualora questi avesse voluto cederla, Pt_1
circostanza che era stata portata a conoscenza della CP_1
Tale diritto di prelazione era stato effettivamente esercitato dalla Fondazione dopo essere stata essere stata regolarmente informata dal dell'offerta di acquisto ricevuta. Pt_1
6 Nega quindi il di essersi reso, colpevolmente e volontariamente, inadempiente al Pt_1
preliminare di cessione dell'azienda, essendovi stato impedito dall'esercizio del diritto di prelazione da parte della Fondazione.
E' stato prodotto dall'opponente, sub doc. 1, il contratto di locazione 21/04/18 intercorso con la Fondazione che, all'art. 8, punti 3 e 4, prevede che “Da parte del conduttore viene finora riconosciuto e garantito al locatore il diritto di prelazione ai fini del subentro e/o gestione dell'azienda nell'ipotesi in cui intenda dar corso alla cessione e/o all'affitto della propria azienda. In tal senso, il conduttore informerà il locatore, a mezzo raccomandata a/r e con un preavviso minimo di 4(quattro mesi), della propria intenzione di procedere alla cessione e/o affitto d'azienda”.
Risulta dal doc. 4 di parte opponente che in data 21/07/21, il a mezzo PEC, Pt_1
“facendo seguito a quanto comunicato lo scorso gennaio” (intenzione di cedere l'azienda e recedere dal contratto di locazione, di cui al doc. 2 attoreo, espressa però in termini del tutto generici), comunicò la proposta di acquisto ricevuta dalla al fine di consentire alla CP_1
Fondazione l'esercizio del diritto di prelazione, entro un termine assegnato di sette giorni
(per inciso va rilevato che la circostanza che non sia stato rispettato il termine di preavviso di quattro mesi previsto dal contratto di locazione non ha rilievo, in quanto unico soggetto astrattamente legittimato a farne valere l'inosservanza sarebbe stata la Fondazione).
Risulta dal doc. 5 attoreo che in data 02/08/21 (quando quindi il aveva già Pt_1
accettato la proposta della il 29/7/21) la Fondazione, dando atto di avere CP_1
esaminato l'offerta di acquisto formulata dalla che le era stata inviata dal CP_1 Pt_1
sollevò contestazioni in merito alla possibilità di cedere il marchio “Rifugio Alpe Madre”, che la Fondazione affermava non far parte dell'azienda, ma essere di sua proprietà.
Dopo uno scambio di corrispondenza tra legali, del e della Fondazione, Pt_1
quest'ultima, con PEC del 19/08/21 (doc. 8 attoreo), comunicò di esercitare il diritto di prelazione in ordine alla comunicazione ricevuta dal conduttore il 21/07/21.
Il successivo 23/08/21 (doc. 9 attoreo), il ne informò la richiedendole le Pt_1 CP_1
coordinate bancarie per procedere alla restituzione della somma di euro 20.000,00, comunicazione cui seguirono altre anche tra i legali delle parti, in cui il ribadì la Pt_1
propria impossibilità di concludere il contratto definitivo con la stante l'esercizio CP_1
del diritto di prelazione da parte della Fondazione, cui era contrattualmente vincolato.
7 Infine, con contratto in data 07/10/21 (doc. 14 attoreo), nel quale contestualmente veniva definita la questione della titolarità del marchio (questione qui irrilevante), Parte_1
cedette l'azienda alla Fondazione IR – CR, con espresso richiamo all'esercizio del diritto di prelazione previsto nel contratto di locazione, ad un prezzo esattamente identico (euro 72.000,00) a quello offerto dalla CP_1
***
contesta di dovere alla convenuta opposta il pagamento del doppio della Parte_1
caparra, perché nega essergli attribuibile un colpevole inadempimento, a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione da parte della Fondazione, richiamando l'istituto di fonte giurisprudenziale della “presupposizione” per affermare che il contratto preliminare venne concluso con la nel condiviso convincimento - e quindi subordinatamente CP_1
alla non esplicitata condizione - che la Fondazione non avrebbe esercitato il diritto di prelazione.
afferma invece che “in nessuna parte del citato accordo fosse stata contemplata in CP_1
maniera espressa o inespressa una condizione o altra clausola in grado di paralizzare gli effetti del contratto stipulato ovvero di provocare la risoluzione, la decadenza o l'inefficacia dello stesso” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Anzi, tale era il convincimento che l'acquisto dell'azienda sarebbe andato a buon fine, che ella su invito del promittente venditore - che la rassicurava sulla pacifica realizzabilità dell'affare e la incoraggiava a prendere conoscenza dei luoghi in cui era svolta l'attività aziendale e ad ambientarsi all'interno della stessa - nell'agosto 2021 e per circa due settimane si trasferì presso il rifugio, per svolgervi attività lavorativa ed essere quindi fin da subito in grado di svolgere l'attività aziendale non appena sottoscritto il contratto definitivo di cessione.
Evidenzia quindi che un tale comportamento, riferibile ad entrambe le parti contrattuali, sarebbe stato indicativo del fatto che entrambe agissero nella convinzione che l'accordo raggiunto fosse efficace ed incondizionato, come sarebbe ulteriormente confermato dalla previsione del versamento di una caparra confirmatoria e dalla sua significativa entità, pari a quasi un terzo del prezzo convenuto.
8 Così brevemente riportate le argomentazioni difensive svolte dalle parti, va innanzitutto premesso che “La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando
l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente” (Cass. 12549/19 e, in senso conforme, Cass. 21209/19).
Sul punto si veda anche Cass. 18266/11: “Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto”.
Pertanto, la pattuizione negoziale di una caparra confirmatoria non comporta che la mancata esecuzione della prestazione concordata (nel caso concretamente in esame, la conclusione del contratto definitivo) sia qualificabile di per sé sola come inadempimento colpevole e di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale secondo il parametro di cui all'art. 1455 c.c.
La relativa valutazione è riservata al giudice.
Nel caso in esame, senza ricorrere al richiamo dell'istituto della presupposizione, è sufficiente rilevate che nel contratto preliminare era espressamente indicato: “E' stato inoltre fornito dal Venditore la copia del Contratto di Affitto di locazione in essere con Fondazione IR
CR (…)”.
Pur non essendo espressamente richiamato il diritto di prelazione, avendo a proprie mani il contratto di affitto, la promissaria acquirente era stata posta dunque nella condizione di conoscerne l'esistenza al momento della sottoscrizione del preliminare, in quanto in possesso dell'atto negoziale che lo prevedeva.
Non solo.
9 La stessa riconosce, nella propria comparsa di costituzione, di essere stata CP_1
messa al corrente già nel corso delle trattative dell'esistenza del diritto di prelazione in favore della Fondazione: “…il Sig. nel corso delle trattative precedenti la stipula dell'accordo Pt_1
di compravendita dell'azienda formalizzato mediante lo scambio della proposta contrattuale e della successiva accettazione della stessa, pur avendo reso noto all'altra parte contraente l'esistenza della prelazione in capo alla proprietaria dell'immobile in cui veniva svolta l'attività aziendale, avesse al contempo fornito ampie rassicurazioni sul fatto che la stessa non sarebbe stata esercitata dalla Fondazione
AN” (pag. 12 comparsa di costituzione).
Ella dunque aveva piena consapevolezza del fatto che, laddove la Fondazione – come poi avvenne – avesse esercitato la prelazione, al di là di tutte le assicurazioni eventualmente ricevute dal quest'ultimo sarebbe stato tenuto a preferirle il soggetto prelazionario Pt_1
nella conclusione del contratto di cessione d'azienda, a parità di condizioni.
E' ben vero che, trattandosi di prelazione convenzionale, la mancata osservanza del patto non avrebbe avuto riflessi sulla validità del contratto definitivo eventualmente concluso con la e che alla Fondazione, operando il patto esclusivamente sul piano CP_1
obbligatorio, non sarebbe spettato un diritto di riscatto, ma in questo modo il si Pt_1
sarebbe esposto ad una responsabilità di natura risarcitoria nei confronti della Fondazione stessa.
Pertanto, nell'onorare il patto di prelazione il ha agito nell'adempimento di Pt_1
un'obbligazione contrattualmente assunta verso la Fondazione, obbligazione della cui esistenza la era pienamente consapevole. CP_1
Non è pertanto rilevante l'eventuale aspettativa - quand'anche fosse stata comune ad entrambe le parti - di un mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della
Fondazione (trattandosi di mero stato soggettivo).
E' invece decisiva la circostanza che conoscesse non solo di fatto, ma anche per CP_1
l'espresso richiamo al contratto di affitto contenuto nel preliminare, l'esistenza del patto di prelazione e sapesse quindi che il proprio acquisto non sarebbe stato certo, ma esposto all'incertezza derivante dall'esistenza della prelazione e dalla possibilità che il relativo diritto venisse esercitato.
10 Non è pertanto ravvisabile alcun profilo di inadempimento colpevole in capo all'opponente che, in piena trasparenza e nel rispetto dei canoni di buona fede, ne aveva informato la alla conclusione del contratto preliminare. CP_1
Né - come invece argomentato dalla convenuta - la pattuizione di una caparra confirmatoria e/o la sua entità possono essere ritenute indizio di una certezza raggiunta tra le parti in ordine alla futura conclusione del contratto.
Non solo per la già ritenuta irrilevanza di eventuali convincimenti soggettivi, ma anche perché la previsione di una caparra confirmatoria, di per sé sola costituisce, clausola di utilizzo comune per garantire a ciascuna parte uno strumento che, a fronte del possibile inadempimento dell'altra, consenta di addivenire ad una rapida risoluzione del contratto mediante l'esercizio del diritto di recesso e ad un altrettanto agevole risarcimento del danno predeterminato convenzionalmente nel suo ammontare.
Essa trovava quindi piena giustificazione giuridica, non solo perché pattuita nel comune interesse delle parti, ma anche perché la mancata conclusione del contratto definitivo (nel caso concreto dipesa dall'esercizio del diritto di prelazione), avrebbe invece potuto discendere da un inadempimento del promittente venditore connotato da profili di colpa.
La richiesta formulata in via monitoria (diretta ad ottenere, nel complesso, il versamento del doppio della caparra) è dunque infondata.
Il decreto ingiuntivo va perciò revocato, con condanna alla rifusione delle spese di lite che segue la soccombenza della parte convenuta opposta.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro,
a parametri minimi per la fase istruttoria (stante la natura documentale della causa), medi per le rimanenti fasi.
Escluso il richiesto aumento dell'onorario “per fruizione facilitata” ai sensi dell'art. .4 co.
1 bis del DM 55/14.
La Suprema Corte (ord. n. 9464/2025) ha chiarito che l'inserimento di collegamenti ipertestuali non giustifica di per sé solo la maggiorazione del compenso, ma è necessario valutare concretamente se effettivamente ciò abbia contribuito a migliorare l'utilità, la chiarezza e l'efficacia dell'atto difensivo, facilitando l'attività decisionale, rispetto ad una metodologia di consultazione tradizionale.
11 Nel caso concreto, per il numero contenuto di documenti prodotti, si ritiene l'aumento non giustificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1470/2022 del
01.06.2022 – R.G. 3356/2022 e dichiara che nulla è dovuto da alla Parte_1
convenuta opposta per i fatti di cui è causa,
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquida in euro 4.237,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon
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