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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2268/2025 V.G. promossa da:
nata a [...] l'[...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Via Francesco Vigo n. 6, Mondovì (CN) presso il difensore
Avv. Walter PRETTE
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sig.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1
di aver contratto matrimonio civile in Fossano (CN) il 14.4.2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, Parte I dell'anno 2007; che prima del matrimonio è nata la figlia , a Savigliano (CN) l'1.10.2006 e, durante il Persona_1
matrimonio, è nata la figlia , a Savigliano (CN) il 9.8.2009; Persona_2
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente il 10.6.2020 dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata, e che la separazione era stata omologata con decreto del 23.7.2020;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 21.11.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, ciascuno dei quali Per_2
eserciterà la responsabilità genitoriale, con residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Al fine di assicurare le migliori condizioni per un sereno sviluppo psicofisico della minore, i genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere uno spirito collaborativo atto a sostenere un comune progetto educativo per la figlia e, in particolare, a valorizzare col predetto l'uno il ruolo dell'altro, facilitandone in tutti i modi il rapporto affettivo e astenendosi dall'indurre nella ragazza sentimenti di disistima e di avversione nei confronti dell'altro genitore.
2. Il padre potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di Per_2
vita della Sig.ra e tenerla con sé, salvo diversi accordi con la madre, con le Parte_1
modalità e i termini di seguito indicati:
- week-end alternati: la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre terrà con sé la figlia dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
- frequentazione infrasettimanale: nel corso della settimana successiva a quella in cui ha trascorso il week-end col padre, quest'ultimo terrà con sé la figlia dal giovedì pomeriggio al venerdì Per_2 mattina, prelevandola presso l'abitazione materna (o nel luogo ove svolge attività sportive e/ricreative) e accompagnandola a casa dalla madre;
- la ragazza trascorrerà le vacanze natalizie dal 23 al 29 dicembre con la madre e dal 29 dicembre al 06 gennaio col padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
- la figlia trascorrerà le vacanze pasquali con la madre e quelle di carnevale col padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
- le restanti festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa del
Santo Patrono), ivi compresi il compleanno e/o ponti, verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché quelli dedicati alla festa della mamma e del papà potranno essere trascorsi dalla figlia con il genitore cui quel giorno è dedicato.
Le modalità di visita potranno essere modificate dai genitori previo accordo, per assecondare, ove possibile, i desideri e le necessità della figlia.
3. Durante le vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche consecutive, rimanendo inteso che ciascun genitore comunicherà all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto e la località di soggiorno;
la facoltà di visita non verrà sospesa durante tale periodo.
Entrambi i genitori non porteranno la figlia in vacanza durante il periodo scolastico, salvo diversi accordi.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 quale contributo per il mantenimento delle figlie e , l'importo mensile di € 550,00 (€ Per_1 Per_2
275,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa intestato, presso Banco BPM S.p.a., Filiale di Fossano, avente il codice IBAN
[...].
5. Il contributo al mantenimento da parte del Sig. sarà dovuto sino al compimento Controparte_1
degli studi - eventualmente anche universitari - delle figlie e e comunque fino a che le Per_1 Per_2 medesime non avranno raggiunto l'indipendenza economica o non versino in colpa per non averla conseguita.
6. I coniugi s'impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative e in genere tutte quelle di carattere non ordinario, previamente concordate e successivamente documentate. Con riferimento ai criteri di ripartizione delle spese tra ordinarie e straordinarie, si fa espresso riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, di cui i coniugi hanno preso visione, aderendo alla sua applicazione nella disciplina dei rapporti patrimoniali.
I conteggi dare/avere tra i genitori dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che ha effettuato tali spese le presenterà all'altro entro la fine di ogni mese e queste dovranno essere oggetto di rimborso entro i successivi 15 giorni, salvo conguaglio.
7. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori s'impegnano a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili, onde consentirne l'utilizzo per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8. I genitori concordano che l'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
9. Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1 otto di ogni mese, la somma mensile di € 210,00 con riferimento a un contratto di finanziamento stipulato con Agos CA S.p.a. in data anteriore alla separazione (finanziamento che ha una rata mensile di € 420,00), sino alla concorrenza della quota di sua competenza, pari a € 14.875,00.
10. Il Sig. s'impegna a rimborsare alla Sig.ra gli importi dalla Controparte_1 Parte_1
medesima versati a seguito della notifica di verbali per violazioni del Codice della Strada di cui si era reso responsabile il coniuge alla guida dei veicoli tg. BY36179 e DY573VS che, seppure intestati alla predetta, erano però utilizzati in via esclusiva del marito.
Egli provvederà altresì al pagamento delle somme dovute sulla base di eventuali cartelle esattoriali e/o di ulteriori verbali non ancora notificati relativi al periodo in cui aveva avuto la disponibilità dei suddetti mezzi.
11. I coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il conseguimento del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio sia proprio, sia della figlia minore.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 12.9.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Inoltre, deve darsi atto che per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14.4.2007 in Fossano (CN) da: Parte_1
nata a [...] l'[...], e da , nato a [...]
[...] Controparte_1
il 7.11.1973, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Fossano al n. 10, Parte I dell'anno 2007, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 26.11.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2268/2025 V.G. promossa da:
nata a [...] l'[...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Via Francesco Vigo n. 6, Mondovì (CN) presso il difensore
Avv. Walter PRETTE
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sig.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1
di aver contratto matrimonio civile in Fossano (CN) il 14.4.2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, Parte I dell'anno 2007; che prima del matrimonio è nata la figlia , a Savigliano (CN) l'1.10.2006 e, durante il Persona_1
matrimonio, è nata la figlia , a Savigliano (CN) il 9.8.2009; Persona_2
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente il 10.6.2020 dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata, e che la separazione era stata omologata con decreto del 23.7.2020;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 21.11.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, ciascuno dei quali Per_2
eserciterà la responsabilità genitoriale, con residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Al fine di assicurare le migliori condizioni per un sereno sviluppo psicofisico della minore, i genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere uno spirito collaborativo atto a sostenere un comune progetto educativo per la figlia e, in particolare, a valorizzare col predetto l'uno il ruolo dell'altro, facilitandone in tutti i modi il rapporto affettivo e astenendosi dall'indurre nella ragazza sentimenti di disistima e di avversione nei confronti dell'altro genitore.
2. Il padre potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di Per_2
vita della Sig.ra e tenerla con sé, salvo diversi accordi con la madre, con le Parte_1
modalità e i termini di seguito indicati:
- week-end alternati: la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre terrà con sé la figlia dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
- frequentazione infrasettimanale: nel corso della settimana successiva a quella in cui ha trascorso il week-end col padre, quest'ultimo terrà con sé la figlia dal giovedì pomeriggio al venerdì Per_2 mattina, prelevandola presso l'abitazione materna (o nel luogo ove svolge attività sportive e/ricreative) e accompagnandola a casa dalla madre;
- la ragazza trascorrerà le vacanze natalizie dal 23 al 29 dicembre con la madre e dal 29 dicembre al 06 gennaio col padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
- la figlia trascorrerà le vacanze pasquali con la madre e quelle di carnevale col padre negli anni dispari e viceversa negli anni pari;
- le restanti festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa del
Santo Patrono), ivi compresi il compleanno e/o ponti, verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno o l'altro dei genitori;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché quelli dedicati alla festa della mamma e del papà potranno essere trascorsi dalla figlia con il genitore cui quel giorno è dedicato.
Le modalità di visita potranno essere modificate dai genitori previo accordo, per assecondare, ove possibile, i desideri e le necessità della figlia.
3. Durante le vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche consecutive, rimanendo inteso che ciascun genitore comunicherà all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto e la località di soggiorno;
la facoltà di visita non verrà sospesa durante tale periodo.
Entrambi i genitori non porteranno la figlia in vacanza durante il periodo scolastico, salvo diversi accordi.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 quale contributo per il mantenimento delle figlie e , l'importo mensile di € 550,00 (€ Per_1 Per_2
275,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa intestato, presso Banco BPM S.p.a., Filiale di Fossano, avente il codice IBAN
[...].
5. Il contributo al mantenimento da parte del Sig. sarà dovuto sino al compimento Controparte_1
degli studi - eventualmente anche universitari - delle figlie e e comunque fino a che le Per_1 Per_2 medesime non avranno raggiunto l'indipendenza economica o non versino in colpa per non averla conseguita.
6. I coniugi s'impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative e in genere tutte quelle di carattere non ordinario, previamente concordate e successivamente documentate. Con riferimento ai criteri di ripartizione delle spese tra ordinarie e straordinarie, si fa espresso riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, di cui i coniugi hanno preso visione, aderendo alla sua applicazione nella disciplina dei rapporti patrimoniali.
I conteggi dare/avere tra i genitori dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che ha effettuato tali spese le presenterà all'altro entro la fine di ogni mese e queste dovranno essere oggetto di rimborso entro i successivi 15 giorni, salvo conguaglio.
7. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori s'impegnano a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili, onde consentirne l'utilizzo per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8. I genitori concordano che l'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
9. Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1 otto di ogni mese, la somma mensile di € 210,00 con riferimento a un contratto di finanziamento stipulato con Agos CA S.p.a. in data anteriore alla separazione (finanziamento che ha una rata mensile di € 420,00), sino alla concorrenza della quota di sua competenza, pari a € 14.875,00.
10. Il Sig. s'impegna a rimborsare alla Sig.ra gli importi dalla Controparte_1 Parte_1
medesima versati a seguito della notifica di verbali per violazioni del Codice della Strada di cui si era reso responsabile il coniuge alla guida dei veicoli tg. BY36179 e DY573VS che, seppure intestati alla predetta, erano però utilizzati in via esclusiva del marito.
Egli provvederà altresì al pagamento delle somme dovute sulla base di eventuali cartelle esattoriali e/o di ulteriori verbali non ancora notificati relativi al periodo in cui aveva avuto la disponibilità dei suddetti mezzi.
11. I coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il conseguimento del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio sia proprio, sia della figlia minore.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 12.9.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta. Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Inoltre, deve darsi atto che per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14.4.2007 in Fossano (CN) da: Parte_1
nata a [...] l'[...], e da , nato a [...]
[...] Controparte_1
il 7.11.1973, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Fossano al n. 10, Parte I dell'anno 2007, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 26.11.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi