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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/07/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro - composta dai magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Lucia GESUMMARIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 199 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, Parte_1
dagli Avv.ti Massimo Macigni e Stefania Beis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
1 e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione dei secondo grado, dagli avv.ti Paolo Armenise e Flavio Carella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Matera, alla via De Ruggeri, n.5.
APPELLATA
OGGETTO: Spettanze retributive– Appello avverso la sentenza n.299/2023 del 30
maggio 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, per i titoli azionati, della somma di euroi 16.734,39,
oltre accessori di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per la società appellata: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Matera, Sezione Lavoro, in data 19 ottobre
2020, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente Parte_1
presso vari cantieri a Salerno, con orario di lavoro di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì e due sabati al mese per quattro ore, a Bologna per nove ore giornaliere e due sabati al mese per per quattro ore ed, infine, a Venezia per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì:
Avendo ricevuto una paga non proporzionata al lavoro svolto, per i titoli azionati, lavoro
2 straordinario e festivo, trasferta, ore viaggio relative al cantiuere di Venezia, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento, in suoi favoire, della somma complessiva di euro 16.734,39, oltre accessori di legge.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la società in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 30 maggio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva che non fosse stata raggiunta, con onere a carico del ricorrente, la prova dell'espletamento del lavoro straordinario come dedotto nell'atto introduttivo.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, Parte_1
proponeva appello, deducendo l'erroneità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata valutazione della prova testimoniale espeltata in primo grado.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva, a sua volta, concludendo come in atti.
Depositata la CTU e disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Contrariamente all'assunto del primo giudice, ritiene il Collegio che dal quadro probatorio raccolto in primo grado può ritenersi provato l'espletamento, da parte dell'odierno appellante, di un orario di lavoro di dieci ore al giorno, esclusa la pausa pranzo di un'ora,
presso il cantiere di Salerno, ove egli ha lavorato dall'agosto al novembre 2016 dal lunedì
al venerdì e due sabati al mese per quattro ore e presso il cantiere di Bologna per nove ore al giorno, esclusa la pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdi e due sabati al mese dalle 7,00 alle 13,00 con durata del rapporto di lavoro come risulta dalle buste paga in atti.
L'orario lavorativo svolto, invece, presso il cantiere di Venezia era stato pari ad otto ore al giorno, per come riferito dal teste escusso in primo grado, senza, quindi, l'espletamento di lavoro straordinario.
La prova testimoniale resa dall'unico teste escusso può ritenersi attendibile, tenuto conto che la dichiarata incertezza manifestata dal teste è stata relativa alla durata dei contratti a termine, intercorsi tra le parti in causa e non contestata dalal società con la memoria di costituzione in primo grado, durata, comunque, rinvenibile dall'esame delle allegate buste paga.
Pur essendo stato escusso in primo grado un solo teste, le sue dichiatrazioni possono ritenersi esaustive quanto all'orario di lavoro espletato, con eslusione di quello festivo e degli altri titoli azionati, tenuto conto che si tratta di lavoratore che ha svolto la sua attività
insieme al ricorrente e che, almeno all'epoca della sua escussione, non aveva causa
4 pendente con la stessa società datrice di lavoro, non essendo, così, emersi elementi atti a provare la sua inattendibilità, peraltro, genericamente dedotta dall'appellata.
Quindi, tenuto conto di quanto provato alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso e di quanto emerso dalle buste paga in atti e alla luce dei conteggi elaborati dal
CTU, dr. , le cui conclusioni contenute nell'elaborato peritale in atti sono Persona_1
assolutamente condivise dal Collegio perché immuni da vizi logici e di calcolo, la società
appellata va condannata al pagamento, per i titoli azionati, straordinario, trasferte e spese viaggio, della somma complessiva di euro 3.773,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di insorgenza dei singoli crediti al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 – scaglione fino ad euro 52.000,00
parametro di poco superiore a quello minimo, epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 199 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresnetante p.t., avverso la sentenza n.299/2023 del 30 maggio 2023 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al
5 pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di euro 3.773,59, oltre accessori come per legge;
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, di un quarto delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.388,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado, per intero, in complessivi euro 5.388,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico dell'appellata.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro - composta dai magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Lucia GESUMMARIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 199 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, Parte_1
dagli Avv.ti Massimo Macigni e Stefania Beis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
1 e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione dei secondo grado, dagli avv.ti Paolo Armenise e Flavio Carella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Matera, alla via De Ruggeri, n.5.
APPELLATA
OGGETTO: Spettanze retributive– Appello avverso la sentenza n.299/2023 del 30
maggio 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, per i titoli azionati, della somma di euroi 16.734,39,
oltre accessori di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per la società appellata: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Matera, Sezione Lavoro, in data 19 ottobre
2020, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente Parte_1
presso vari cantieri a Salerno, con orario di lavoro di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì e due sabati al mese per quattro ore, a Bologna per nove ore giornaliere e due sabati al mese per per quattro ore ed, infine, a Venezia per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì:
Avendo ricevuto una paga non proporzionata al lavoro svolto, per i titoli azionati, lavoro
2 straordinario e festivo, trasferta, ore viaggio relative al cantiuere di Venezia, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento, in suoi favoire, della somma complessiva di euro 16.734,39, oltre accessori di legge.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la società in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 30 maggio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva che non fosse stata raggiunta, con onere a carico del ricorrente, la prova dell'espletamento del lavoro straordinario come dedotto nell'atto introduttivo.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, Parte_1
proponeva appello, deducendo l'erroneità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata valutazione della prova testimoniale espeltata in primo grado.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva, a sua volta, concludendo come in atti.
Depositata la CTU e disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Contrariamente all'assunto del primo giudice, ritiene il Collegio che dal quadro probatorio raccolto in primo grado può ritenersi provato l'espletamento, da parte dell'odierno appellante, di un orario di lavoro di dieci ore al giorno, esclusa la pausa pranzo di un'ora,
presso il cantiere di Salerno, ove egli ha lavorato dall'agosto al novembre 2016 dal lunedì
al venerdì e due sabati al mese per quattro ore e presso il cantiere di Bologna per nove ore al giorno, esclusa la pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdi e due sabati al mese dalle 7,00 alle 13,00 con durata del rapporto di lavoro come risulta dalle buste paga in atti.
L'orario lavorativo svolto, invece, presso il cantiere di Venezia era stato pari ad otto ore al giorno, per come riferito dal teste escusso in primo grado, senza, quindi, l'espletamento di lavoro straordinario.
La prova testimoniale resa dall'unico teste escusso può ritenersi attendibile, tenuto conto che la dichiarata incertezza manifestata dal teste è stata relativa alla durata dei contratti a termine, intercorsi tra le parti in causa e non contestata dalal società con la memoria di costituzione in primo grado, durata, comunque, rinvenibile dall'esame delle allegate buste paga.
Pur essendo stato escusso in primo grado un solo teste, le sue dichiatrazioni possono ritenersi esaustive quanto all'orario di lavoro espletato, con eslusione di quello festivo e degli altri titoli azionati, tenuto conto che si tratta di lavoratore che ha svolto la sua attività
insieme al ricorrente e che, almeno all'epoca della sua escussione, non aveva causa
4 pendente con la stessa società datrice di lavoro, non essendo, così, emersi elementi atti a provare la sua inattendibilità, peraltro, genericamente dedotta dall'appellata.
Quindi, tenuto conto di quanto provato alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso e di quanto emerso dalle buste paga in atti e alla luce dei conteggi elaborati dal
CTU, dr. , le cui conclusioni contenute nell'elaborato peritale in atti sono Persona_1
assolutamente condivise dal Collegio perché immuni da vizi logici e di calcolo, la società
appellata va condannata al pagamento, per i titoli azionati, straordinario, trasferte e spese viaggio, della somma complessiva di euro 3.773,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di insorgenza dei singoli crediti al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 – scaglione fino ad euro 52.000,00
parametro di poco superiore a quello minimo, epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 199 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresnetante p.t., avverso la sentenza n.299/2023 del 30 maggio 2023 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al
5 pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di euro 3.773,59, oltre accessori come per legge;
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, di un quarto delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.388,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado, per intero, in complessivi euro 5.388,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico dell'appellata.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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