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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. NO SC Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza di discussione del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 2422/2021 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Remo Pisani ed Antonio Grassi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Marino, loc. Santa Maria delle Mole (RM),
Via De Amicis 11;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Zazzera ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio ( sito in Roma, Via Ovidio 32; Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri n. 184/2021, pubblicata il 2 febbraio 2021, non notificata. CONCLUSIONI APPELLANTE: A) accertare e dichiarare che la in Controparte_1
p.l.r.p.t. è responsabile dei fatti dannosi descritti in premessa subiti dal sig. in Parte_1
dipendenza del rapporto di lavoro per i motivi di cui in premessa;
B) accertare e dichiarare che la in p.l.r.p.t. sia tenuta al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. e conseguentemente Parte_1 condannarla al pagamento nella misura di € 646.226,44 per i motivi di cui in premessa ovvero quella maggior o minore somma che risulterà dovuta di giustizia, utilizzando se necessario il criterio equitativo oltre interessi e rivalutazione come per legge;
C)Tutto con rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
D) In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese generali 12,5%, competenze, onorari oltre iva e Cpa.
CONCLUSIONI APPELLATA: IN VIA PRINCIPALE
− rigettare l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare integralmente quanto disposto nella sentenza di primo grado n.
184 del 2 febbraio 2021 resa dal Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro Giudice Dott. Giulio
Cruciani;
IN SUBORDINE
− nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità datoriale nei fatti dedotti in giudizio, riformulare il quantum ex adverso preteso, tenendo in considerazione quanto richiesto e corrisposto dall' . CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 22 giugno 2017, al giudice del lavoro del Tribunale di Velletri Parte_1
rappresentando di essere dipendente a tempo indeterminato della ditta Controparte_1 impresa esercente l'attività di produzione e confezionamento di insaccati.
Nell specifico, allegava:
- di essere stato assunto in data 2 febbraio 1981 e di avere lavorato, fino a maggio 2001, prima nel reparto confezionamento ed insacco della e, poi, nel reparto spedizione prodotti;
Parte_2
- di essere stato spostato nel mese di maggio 2001 al reparto confezionamento salami, ove aveva dapprima svolto le mansioni di operatore al tavolo addetto all'incartamento ed etichettatura del prodotto e, successivamente, dal 2006 quelle di vicecapo reparto;
2 - che le condizioni insalubri o, comunque, non conformi alla legge in cui versava il suddetto reparto gli avevano causato, con il tempo, le patologie che lo affliggono;
- che, infatti, la procedura del confezionamento dei salami generava la polverizzazione nell'aria di pulviscolo che venivano inalato quotidianamente, e durante tutto l'arco della giornata lavorativa, dagli operai;
- che il processo lavorativo che avveniva all'interno del reparto era così strutturato: dopo il periodo di stagionatura, che avveniva all'interno di un apposito reparto, i salami, ricoperti da pulviscolo chimico e muffa, passavano al reparto confezionamento attraverso dei binari. I suddetti insaccati venivano manualmente presi dagli operai che dapprima li immergevano all'interno di un contenitore pieno di farina e poi avevano il compito di scuoterli per liberarli dalla farina, dalla muffa e dalla polvere chimica bianca in eccedenza. Dopo tale passaggio i salami venivano posati sul nastro trasportatore e trasportati agli altri operai che provvedevano alla etichettatura ed impacchettatura manuale del prodotto. Durante tale processo, all'interno del reparto, si innalzava continuamente e per tutto l'arco della giornata del pulviscolo bianco (formato da prodotti chimici, muffe e farina) che veniva inalato dai lavoratori;
- che i lavoratori, incluso il ricorrente, non erano dotati dalla società di strumenti idonei per la protezione dal pulviscolo;
- che il reparto confezionamento salami non era dotato di macchinari funzionanti volti a pulire l'aria dal pulviscolo;
- che, dopo circa due anni di lavoro presso il reparto di confezionamento salami, aveva iniziato ad accusare, alla fine di ogni giornata lavorativa, problemi respiratori con sensazione di soffocamento,
o mal di gola, o fuoruscite di sangue dal naso;
- che le condizioni delle polveri avevano causato l'insorgenza di patologie a più lavoratori, sicché i dipendenti del reparto avevano presentato una petizione scritta all'azienda chiedendo di essere sottoposti a visita specialistica per tutte le problematiche legate alle muffe e polveri;
- che il ricorrente, personalmente ed in qualità di vicecapo reparto, aveva più volte sollecitato l'intervento da parte della azienda per eliminare la problematica, ma senza avere alcun riscontro da parte del datore di lavoro;
- che, stante il disinteresse della società resistente, che non era mai intervenuta a risolvere le problematiche che affliggevano il reparto, in data 21 febbraio 2014 aveva presentato una denuncia per i fatti suddetti al Comando dei Carabinieri di Ariccia, a seguito della quale si era aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Velletri per accertare la responsabilità penale del capo reparto e del responsabile di produzione;
3 - che, in data 5 marzo 2014, a causa delle condizioni del reparto, aveva accusato un malore e gli era stato riscontrato un “Deficit Ventilatorio severo prevalentemente restrittivo”;
- che nel mese di aprile 2014 la resistente aveva deciso di spostare il ricorrente nel reparto addetto al confezionamento mortadelle;
- che, tuttavia, il nuovo reparto in cui era stato trasferito, seppure privo del problema del pulviscolo, era però contraddistinto da temperature rigide, notevole umidità e sbalzi termici, caratteristiche climatiche non compatibili con lo stato di salute del ricorrente;
- che, quindi, aveva più volte richiesto di essere trasferito in un altro reparto, ma il datore di lavoro non aveva mai dato alcun riscontro alle suddette istanze;
- che in data 6 maggio 2014 il ricorrente, mentre svolgeva le proprie mansioni all'interno della cella frigo, aveva avuto un malore che lo aveva costretto a lasciare il luogo di lavoro per recarsi con urgenza presso il pronto soccorso di Pomezia ove gli era stata diagnosticata una “difficoltà respiratoria anamnesi personale di allergia a polveri e muffe” con il consiglio di effettuare una visita pneumologica di controllo;
- che, successivamente, in data 19 maggio 2014 e sino al 23 maggio 2014, era stato ricoverato con urgenza presso l'Ospedale di AN AL con la diagnosi di “crisi asmatica in insufficienza respiratoria”;
- che, a seguito di un lungo periodo di malattia, al rientro sul luogo di lavoro, in data 9 ottobre
2014, era stato sottoposto a visita medica da parte del datore di lavoro e dichiarato idoneo con la limitazione di non effettuare movimentazione manuale di carichi superiori ai 10 Kg e di evitare temperature inferiori a 8° C;
- che, nonostante le suddette limitazioni, era stato destinato a continuare a lavorare nel reparto confezionamento mortadelle ove, in data 3 novembre 2014, a causa di un malore era stato nuovamente ricoverato in ospedale ove gli veniva diagnosticata una “crisi asmatica a frigore”;
- che, in data 10 novembre 2014, avendo accusato un ulteriore malore sul luogo di lavoro veniva trasportato con urgenza presso il nosocomio di AN AL ove gli veniva riscontrata una
“dispnea in paziente asmatico”;
- che, in data 13 novembre 2014, lo pneumologo della ASL di AN AL gli diagnosticava una
“asma bronchiale cronica”;
- che, in data 18 novembre 2014, la società resistente sottoponeva il lavoratore a nuova visita del medico competente che esprimeva il seguente parere “idoneo con limitazioni di: non effettuare movimentazione manuale dei carichi superiori ai 10 Kg evitare temperature inferiori a 10 C”; ma la società non interveniva a cambiare il reparto di lavoro;
4 - che, in data 1° dicembre 2014, era colpito da un malessere verificatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e, dopo un periodo di malattia di cinque giorni, tornato in servizio, in data
15 dicembre 2014 avvertiva nuovamente un malore improvviso durante l'espletamento del lavoro ed era trasportato, con urgenza, presso il pronto soccorso di AN AL per poi essere ricoverato all'ospedale San Raffaele Montecompatri dal 15 dicembre 2014 sino al 15 gennaio 2015;
- che, in data 26 marzo 2015, lo pneumologo attestava che il ricorrente era “affetto da asma bronchiale cronica di grado severo…”;
- che, in data 22 maggio 2015, a seguito del ricorso avverso il giudizio di idoneità espresso in data
21 marzo 2015 dal medico della società, la Commissione modificava il giudizio con la seguente decisione: <il sig. dipendente della ditta con sede in Pomezia Parte_1 Controparte_1
(Rm) è non idoneo temporaneamente alla mansione specifica di “Addetto coordinamento linea
Moratadella – estero - Furukawa” per 6 mesi. Il Medico Competente dovrà rivalutare l'inidoneità
a 6 mesi dalla data del presente giudizio.>>;
- che, nel mese di maggio 2015 ed agosto 2015, il ricorrente effettuava ulteriori accertamenti medici ove gli era riscontrata una “insufficienza respiratoria severa”;
- che, in data 26 febbraio 2016, la Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità civile gli diagnosticava: “Asma Bronchiale Cronica di grado severo. Ipocusia. Poliartrosi. Discopatia insufficienza respiratoria severa. Ipertensione Arteriosa. Dispnea a Riposo. Bpco
Ipercolesterolemia” riconoscendolo “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:100%”;
- che aveva incardinato un giudizio nei confronti dell' per il riconoscimento della malattia CP_3
professionale contratta.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva sulla responsabilità della società Controparte_1
ex articolo 2087 c.c. per il danno alla salute occorsogli.
Evidenziava, poi, che in base alla perizia allegata risultava attualmente affetto da asma bronchiale cronica in III – IV classe associata a BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) di grado severo con insufficienza respiratoria grave causante dispnea anche a riposo che concretizzava un danno biologico stimato nella misura del 75%: pertanto, secondo la tabella del Tribunale di Milano, detto danno dava luogo ad un risarcimento pari a € 644.332,00.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe.
2. Si costituiva la società rappresentando quanto segue: Controparte_1
-l'area di confezionamento salami, presso cui era stato collocato il ricorrente, non aveva mai presentato problematiche ambientali, e ciò sia dal punto di vista delle condizioni microclimatiche e di temperatura, sia in ragione del basso rischio in termini di movimentazione manuale dei carichi e
5 non risultava che alcun dipendente ivi addetto avesse mai manifestato problemi di salute legati alla lavorazione specifica;
- il processo di lavorazione del salame iniziava all'interno del reparto di produzione, ove si procedeva all'impasto ed insacco del prodotto che veniva successivamente trasportato presso le cd. torri di stagionatura, per poi giungere all'area confezionamento;
le operazioni anzidette vengono compiute separatamente, in ambienti differenti, dislocati a distanza l'uno dall'altro;
- al termine del ciclo di stagionatura, il salame veniva appeso su telai metallici e spostato all'interno di apposite celle di riposo per 24 ore e, poi, portato presso un'area adiacente alle celle di riposo per la cosiddetta attività di soffiaggio attraverso un'apposita macchina “smuffatrice” regolarmente funzionante;
se accadeva che la suddetta macchina non fosse regolarmente funzionante, l'attività di soffiaggio veniva comunque effettuata manualmente dagli stagionatori;
- i telai pieni di salami venivano, quindi, inseriti nella macchina anzidetta che sparava sul prodotto aria ad alta velocità, soffiando via la patina di muffa che rivestiva i salami dopo la stagionatura;
la specifica mansione di soffiaggio veniva eseguita, invece, da una specifica squadra di stagionatori che, dopo aver provveduto a siffatta operazione, trasportavano i salami “soffiati” e “smuffati” presso l'area confezionamento;
- qualora, al momento del confezionamento, se il personale ivi addetto verificava che i salami non erano stati adeguatamente soffiati e/o “smuffati”, il responsabile dell'area si adoperava per rimandarli all'area stagionatura, ai fini di una ripetizione del processo di lavorazione;
- una volta giunti all'area confezionamento salami – in cui ha operato il ricorrente – il prodotto veniva sottoposto a: 1) spiccaggio dei salami dai telai;
2) trasporto dei salami sul nastro;
3) etichettatura mediante la macchina etichettatrice;
4) inserimento dei salami nei cartoni da parte del personale addetto;
5) pallettizzazione;
- i salami, quindi, erano dapprima appoggiati su di un nastro trasportatore, se del caso etichettati e, poi, inseriti all'interno di un cartone;
non risultava traccia alcuna, quindi, dell'asserito “pulviscolo chimico”, della “muffa”, o addirittura della “polvere chimica bianca”; in particolare, durante il processo di confezionamento dell'insaccato, non era dato rinvenire alcun elemento chimico che potesse contaminare l'aria del reparto nel quale aveva operato il ricorrente;
anche la presenza di muffa sul salame – che costituiva una caratteristica del processo di stagionatura dell'insaccato – non si era mai rivelata nociva per la salute umana, in quanto effetto del tutto naturale e comune a tutti i tipi di salame;
- a far data dal 2000, comunque, sulle varie linee di confezionamento, tra cui quella dedicata ai salami su cui aveva operato anche il ricorrente, la società aveva provveduto a Controparte_1
6 posizionare apposite cappe su ciascuna postazione lavorativa, volte ad aspirare eventuali residui o particelle provenienti dai prodotti stagionati, a seguito dell'avvenuto “soffiaggio”;
- a seguito dello stato di agitazione proclamato dalla RSU all'inizio del 2015, la società aveva fatto intervenire tecnici specializzati per eseguire campionamenti all'interno del reparto interessato nel corso dell'intero turno di lavoro e, all'esito dei controlli suddetti, era emerso che le polveri presenti all'interno del reparto confezionamento salami rispondevano ai limiti di legge;
- poiché medio tempore alcuni degli RSU avevano inoltrato al Dipartimento di prevenzione della un esposto affinché il Servizio di medicina del lavoro intervenisse per accertare la Parte_3 situazione del reparto, nella mattina del 5 maggio 2015 il predetto Servizio effettuava l'ispezione richiesta: in tale occasione era stata eseguita anche una prova pratica di lavorazione, ma all'esito della visita suddetta, alcun verbale di contestazione era stato mosso nei confronti della società;
- il era sempre stato un operatore addetto alla conduzione della macchina del fine linea, cioè Pt_1
si era occupato prevalentemente di programmare la linea di etichettatura ed il pallettizzatore, oltre che di coordinare la sua linea nella qualità di capo squadra;
- si era occupato, altresì, dell'incartonamento, posizionato al termine del nastro e, comunque, sotto la cappa aspiratrice;
- contrariamente a quanto ex adverso sostenuto nel ricorso, la resistente aveva sempre messo a disposizione di ciascun dipendente appositi dispositivi di protezione individuale come le mascherine di protezione omologate;
- il non aveva mai manifestato – se non prima del 2014 – alcun problema respiratorio, né i Pt_1
medici competenti, incaricati dalla resistente e che si erano nel tempo avvicendati, avevano mai evidenziato, nei diversi certificati di idoneità alla mansione, alcuna limitazione e/o problematica;
- il aveva cominciato a lamentare problemi di salute soltanto nell'anno 2014, periodo in cui Pt_1
le sue condizioni erano improvvisamente e repentinamente cambiate;
- il era stato l'unico ad aver sviluppato una malattia respiratoria, che era tutt'altro che Pt_1
riconducibile eziologicamente alla condotta aziendale e alla esistenza di ambienti insalubri all'interno dell'azienda;
- a supporto di quanto dedotto militava anche il rigetto, da parte dell' della richiesta di CP_3
accertamento di malattia professionale presentata dal ricorrente già nel 2014.
Tanto premesso in fatto, in diritto contestava il dedotto inadempimento dell'articolo 2087 c.c. e deduceva sull'insussistenza del nesso di causalità tra l'asserita malattia professionale e le mansioni in concreto svolte dal ricorrente.
Contestava, poi, la richiesta di risarcimento del danno, così come quantificata dal ricorrente, perché non dovuta per totale assenza di prova circa la mancata diligenza datoriale.
7 Rappresentava, infine, di avere stipulato un contratto di assicurazione, in qualità di datore di lavoro, con la Compagnia ZURICH – Gruppo Zurich Italia, al fine di essere tenuta indenne da eventuali richieste di risarcimento danni per malattie professionali occorse ai prestatori di lavoro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
“In via preliminare
− fissare una nuova udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo a norma degli artt. 106, 269 e 420, comma 9, c.p.c.; in via principale
− rigettare il ricorso avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
− accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. ed extracontrattuale in capo alla resistente, nonché l'assoluta insussistenza del nesso causale tra
l'asserita malattia professionale e l'attività lavorativa svolta, e, per l'effetto, rigettare le richieste economiche avversarie per mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente;
in via subordinata
− nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità in capo alla resistente, riformulare il quantum preteso, tenendo in considerazione quanto richiesto ed eventualmente corrisposto dall' ; CP_3
− e comunque, condannare la Compagnia assicuratrice ZURICH – Gruppo Italia, quale terzo convenuto, a manlevare la per quanto risulti eventualmente da Controparte_1
versare in favore del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
3. Con ordinanza resa all'udienza del 13 novembre 2018 il Tribunale di Velletri dichiarava inammissibile la chiamata in causa del terzo richiesta dalla società convenuta ed ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Il processo era istruito, quindi, con i documenti prodotti dalle parti e con l'audizione di testimoni.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Velletri respingeva la domanda del e compensava le Pt_1
spese di lite tra le parti.
Il giudice a quo così motivava la decisione: <La presenza di muffe e polveri, peraltro, concentrate in alcuni periodi dell'anno, quando l'esigenza di velocità nella lavorazione impedisce di ripetere le operazioni volte ad eliminare le muffe e le polveri presenti in eccesso, o per occasionale cattivo funzionamento di cappe aspiratrici e della smuffatrice, non sono di per sé nocive per la salute del lavoratore e poi del consumatore (v. docc. 4, 5, 7, 9, 10 fascicolo parte resistente).
8 Pur con una certa vischiosità (che emerge da una valutazione complessiva delle dichiarazioni dei testi sia di parte ricorrente sia di parte resistente) nella risposta dell'azienda alle istanze dei lavoratori (v. docc. 1 e 18 fascicolo parte ricorrente) nel tempo sono state introdotte cappe aspiratrici, macchina smuffatrice e mascherine nel tempo sempre più filtranti (v. docc. 6, 8 e 12 fascicolo parte resistente).
Con riferimento allo specifico lavoratore ricorrente, quest'ultimo si è lamentato della situazione lavorativa in quanto ritenuta dannosa per la propria salute (si precisa che il primo atto documentabile risale al 2015, v. doc. 17 fascicolo parte ricorrente).
A fronte di tale allarme il lavoratore è risultato numerose volte idoneo alla mansione sino a tutto il
2014 (v. docc. 13 e 23 fascicolo parte resistente).
Nel 2015 è stato considerato temporaneamente non idoneo alla mansione (confezionamento) ed è stato spostato a compito specifico (etichettatura), invitato agli accertamenti sanitari concordati (v. docc. 26 e 27 fascicolo parte resistente); in seguito il lavoratore è stato dichiarato inidoneo permanente alla mansione (v. docc. 28 e 29 fascicolo parte resistente).
Peraltro, deve tenersi presente che tra il 2015 ed il 2017 il ricorrente non solo non è stato più
“esposto” in azienda perché ha ricevuto una diversa mansione, come detto, ma è stato per lo più assente dal lavoro (v. doc. 15 fascicolo parte resistente).
Le richieste di sussistenza di una malattia professionale all' sono state respinte (v. docc. 17 e CP_3
18 fascicolo parte resistente); l'accoglimento della domanda del 2014 e, quindi, il riconoscimento della tecnopatia è avvenuta, tramite ricorso giurisdizionale, solo nel 2019 quando il ricorrente non era più dipendente della società resistente (v. documentazione prodotta all'udienza del 5.12.19).
Il datore di lavoro non ha, quindi, alcuna colpa con riferimento alla genesi e all'aggravamento della malattia professionale del ricorrente che trova presupposto nella predisposizione del ricorrente;
la società ha adottato tutte le tutele nei confronti del lavoratore ragionevolmente richiedibili sulla base degli atti a sua disposizione (sinteticamente, da una parte, la sostanziale idoneità dell'ambiente di lavoro, con alcuni elementi di criticità, dall'altra, l'idoneità del ricorrente alla mansione specifica).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Quanto detto sul difficile rapporto tra l'azienda e i suoi dipendenti a fronte delle loro richieste nonché sul riconoscimento della malattia professionale in favore del ricorrente consente di compensare integralmente le spese di lite (art. 92, c. 2, c.p.c.).>>.
4. Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello sulla base di tre motivi Parte_1
d'impugnazione cui resiste la società Controparte_1
9 4.1. Il primo motivo d'impugnazione del concerne la presenza delle polveri all'interno del Pt_1
reparto confezionamento salami.
Con detto motivo impugna il seguente capo della motivazione: <La presenza di muffe e polveri, peraltro, concentrate in alcuni periodi dell'anno, quando l'esigenza di velocità nella lavorazione impedisce di ripetere le operazioni volte ad eliminare le muffe e le polveri presenti in eccesso, o per occasionale cattivo funzionamento di cappe aspiratrici e della smuffatrice, non sono di per sé nocive per la salute del lavoratore e poi del consumatore (v. docc. 4, 5, 7, 9, 10 fascicolo parte resistente). Pur con una certa vischiosità (che emerge da una valutazione complessiva delle dichiarazioni dei testi sia di parte ricorrente sia di parte resistente) nella risposta dell'azienda alle istanze dei lavoratori (v. docc. 1 e 18 fascicolo parte ricorrente) nel tempo sono state introdotte cappe aspiratrici, macchina smuffatrice e mascherine nel tempo sempre più filtranti (v. docc. 6, 8 e
12 fascicolo parte resistente).>>.
Si duole che, con poche e sintetiche frasi, il giudice di prime cure abbia sostenuto che le muffe e polveri erano presenti nel reparto salami solo in alcuni periodi dell'anno o per occasionale mal funzionamento dei macchinari e che le stesse, comunque, non sarebbero nocive alla salute.
Censura, poi, il passaggio motivazionale con cui il giudice a quo ha sostenuto che da una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, (seppure “con una certa vischiosità”), emergerebbe che la società avrebbe introdotto una serie di strumenti come cappe, smuffatrice e mascherine sempre più filtranti.
Evidenzia l'inesattezza di tali affermazioni, fondate su una interpretazione delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti completamente errata ed incompleta.
Richiama, quindi, le prove documentali in atti non considerate dal primo giudice, ivi inclusi i verbali delle sommarie informazioni rese nel procedimento penale da , Controparte_4 Per_1
e (tutti colleghi di lavoro del ricorrente).
[...] Persona_2 Testimone_1 Controparte_5
Deduce, poi, sulla chiarezza e coerenza delle deposizioni testimoniali rese nel primo grado del giudizio, che confermano pienamente le allegazioni del ricorso introduttivo e quanto dichiarato dai sommari informatori nel procedimento penale.
4.2. Il secondo motivo d'impugnazione concerne l'esposizione decennale alle polveri da parte del ricorrente ed il nesso causale.
Con tale motivo l'appellante censura il seguente capo della sentenza: <Con riferimento allo specifico lavoratore ricorrente, quest'ultimo si è lamentato della situazione lavorativa in quanto ritenuta dannosa per la propria salute (si precisa che il primo atto documentabile risale al 2015, v. doc. 17 fascicolo parte ricorrente). A fronte di tale allarme il lavoratore è risultato numerose volte idoneo alla mansione sino a tutto il 2014 (v. docc. 13 e 23 fascicolo parte resistente). Nel 2015 è
10 stato considerato temporaneamente non idoneo alla mansione (confezionamento) ed è stato spostato a compito specifico (etichettatura), invitato agli accertamenti sanitari concordati (v. docc.
26 e 27 fascicolo parte resistente); in seguito il lavoratore è stato dichiarato inidoneo permanente alla mansione (v. docc. 28 e 29 fascicolo parte resistente). Peraltro, deve tenersi presente che tra il
2015 ed il 2017 il ricorrente non solo non è stato più “esposto” in azienda perché ha ricevuto una diversa mansione, come detto, ma è stato per lo più assente dal lavoro (v. doc. 15 fascicolo parte resistente).>>.
Si duole che nella riportata parte motiva venga asserito che le problematiche del lavoratore siano iniziate solamente nel 2015 (con la diffida inviata alla società,) mentre prima risultava idoneo alle mansioni sulla base delle visite mediche, sicché lo spostamento ad un altro reparto e la sua assenza sul luogo di lavoro avvenuta tra il 2015 ed il 2017 avrebbe comportato che il lavoratore non fosse
“più esposto” in azienda.
Censura l'evidente infondatezza di tale ragionamento, scaturito da una lettura miope degli atti di causa.
Sottolinea, al riguardo, non essere vero che il primo atto documentale del ricorrente, riguardante la lamentata presenza di polveri, sia la diffida del 2015, essendo stati prodotti altri documenti di epoca anteriore completamente ignorati dal giudice a quo.
Evidenzia, poi, che è stato prolungatamente esposto all'inalazione delle polveri e/o muffe nel periodo dal 2001 al 2014, circostanza confermata dalla pronuncia n. 1259/2019, resa dal medesimo
Tribunale di Velletri, che ha accolto la domanda promossa dall'odierno appellante contro l' per CP_3
il riconoscimento di malattia professionale.
4.3. Il terzo motivo d'appello concerne la responsabilità della società.
Con lo stesso il censura il seguente capo della sentenza: <Il datore di lavoro non ha, Pt_1 quindi, alcuna colpa con riferimento alla genesi e all'aggravamento della malattia professionale del ricorrente che trova presupposto nella predisposizione del ricorrente;
la società ha adottato tutte le tutele nei confronti del lavoratore ragionevolmente richiedibili sulla base degli atti a sua disposizione (sinteticamente, da una parte, la sostanziale idoneità dell'ambiente di lavoro, con alcuni elementi di criticità, dall'altra, l'idoneità del ricorrente alla mansione specifica).>>.
Evidenzia che non sarebbe comprensibile su quali basi scientifiche il giudice di prime cure abbia affermato che la malattia professionale “trova presupposto nella predisposizione del ricorrente”, dal momento che gli unici documenti scientifici presenti in atti sono la perizia di parte del Dott.
e la CTU del Prof. (nominato nel giudizio promosso contro l' Per_3 Persona_4 CP_3 che sostengono entrambe tutt'altro, ossia che sussiste il nesso causale tra la patologia del ricorrente con le polveri e/o muffe presenti nel reparto.
11 Evidenzia, poi, che la responsabilità della società per la malattia del ricorrente emerge chiaramente dall'istruttoria espletata che ha dimostrato che il datore di lavoro ha sottovalutato la problematica delle polveri lamentate dai dipendenti nel corso degli anni.
Deduce, poi, sulle deposizioni rese dai testimoni nel primo grado del processo e sull'ammontare del danno e conclude riportandosi alle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio.
5. In primo luogo si deve dare atto che non è stato oggetto d'impugnazione incidentale il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la chiamata del terzo richiesta dalla società convenuta.
La dichiarata inammissibilità è, quindi, ormai coperta dal giudicato.
5.1. Nel merito, i tre motivi d'impugnazione devono essere unitariamente esaminati per l'interdipendenza delle questioni con gli stessi proposte.
L'impugnazione è parzialmente fondata.
5.2. La giurisprudenza afferma che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. n. 24742/2018).
Si è anche affermato che la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. 28516/2019).
In continuità con il predetto orientamento, con recentissima pronuncia è stato affermato che nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per
12 converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 6984/2025).
E' stato, altresì, affermato che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (Cass. 16026/2018).
Nella ripartizione dell'onere probatorio rispetto alla vicenda oggetto di causa, incombeva quindi al provare la nocività dell'ambiente lavorativo consistente nel concreto fattore di rischio Pt_1 derivante dalle specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e l'esistenza del nesso causale fra detto fattore e la malattia professionale, mentre incombeva, invece, alla società
[...]
la prova di avere predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo Controparte_1
tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
Si deve, quindi, procedere all'esame delle prove raccolte nel primo grado del giudizio, sulle quali la gravata pronuncia omette di effettuare una puntuale valutazione, non permettendo di comprendere il percorso logico – giuridico seguito dal giudice a quo.
5.3. Sulla nocività dell'ambiente di lavoro, il ricorrente ha puntualmente allegato, fin Parte_1 dall'atto introduttivo, il fattore di rischio connesso alla presenza di polveri e muffe disperse nell'aria nell'ambiente lavorativo del reparto confezionamento salami in cui ha prestato servizio per circa tredici anni (dal maggio 2001 all'aprile 2014).
La prova della nocività dell'ambiente di lavoro è stata ampiamente fornita dall'odierno appellante.
5.3.1. Il testimone dipendente della società appellata dal 1982 al 2014 e sempre Controparte_4
addetto al reparto confezionamento salami, ha dichiarato che, quando i salami giungevano a detto reparto, seppure preventivamente sottoposti ad un'attività di eliminazione della patina creatasi all'esterno, nella manipolazione rilasciavano polveri che si disperdevano nell'ambiente. Il testimone ha riferito che in detto reparto vi erano quattro nastri di lavoro, al cui termine vi era una cappa di aspirazione ed in un solo nastro vi era una cappa anche all'inizio. Le cappe furono installate a seguito di un'ispezione della ASL all'incirca nel 1998. Il ha, altresì, riferito che CP_4
inizialmente i lavoratori addetti al reparto usufruivano di semplici mascherine di tipo chirurgico, successivamente vennero fornite mascherine maggiormente filtranti che, però, non potevano essere indossate per lungo tempo perché il sudore che si creava nelle parti di aderenza della maschera, unito alle polveri esistenti nell'aria, ne rendeva fastidioso l'utilizzo, ragion per cui i dipendenti non
13 le utilizzavano e preferivano l'uso di quelle chirurgiche. Il testimone ha riferito, inoltre, che i salami di lunga stagionatura presentavano spesso problemi di formazione di muffe che venivano eliminate tramite il passaggio nella macchina smuffatrice, anch'essa imposta da una ispezione della
ASL. Tuttavia, se occorreva procedere alla confezione immediata il passaggio era saltato o, se inefficace, non veniva ripetuto. A volte i prodotti che presentavano muffe venivano inviati indietro al reparto stagionatura, ma ciò non sempre avveniva per non bloccare la produzione. Le muffe si disperdevano nell'aria all'interno della stanza di confezionamento.
5.3.2. Il testimone , che lavora per la società dal 1982 e che Testimone_2 Controparte_1 dal 2008 presta attività presso il reparto confezionamento salami, ha anch'esso confermato la presenza nell'aria di pulviscolo bianco e muffe per una media di 4 giorni a settimana sui 5 lavorativi. Anche il predetto testimone ha confermato che a volte i prodotti erano inviati indietro per una seconda soffiatura. Ha altresì confermato che all'inizio l'azienda aveva fornito mascherine chirurgiche e, poi, mascherine maggiormente filtranti il cui utilizzo, però, non era obbligatorio
(anche se i capi reparto chiedevano di indossarle). Il testimone ha rappresentato che i lavoratori, tramite il sindacato, avevano lamentato la presenza delle polveri nell'aria. Il ha Tes_2 evidenziato che il si occupava essenzialmente della fase finale dell'incartonamento dei Pt_1 prodotti e dell'inserimento dati nel computer e che, per tale motivo, si trovava proprio sotto la cappa aspiratrice posta alla fine del nastro.
Il testimone ha ricordato, infine, che a seguito delle problematiche di salute il ricorrente venne spostato al reparto mortadelle, ma l'ambiente freddo non era consono al suo stato di salute.
5.3.3. Il testimone dipendente della società appellata dal 1987 ed addetto dal 2008 Testimone_3
al reparto confezionamento salami, ha dichiarato che né lui, né il indossavano la mascherina Pt_1
e che, comunque, anche quelli che la indossavano non la tenevano per l'intera giornata di lavoro perché non la trovavano comoda a causa del sudore e della difficoltà a respirare. Il testimone ha dichiarato di essere stato licenziato dalla società convenuta nel 2008 e di essere stato reintegrato nel posto di lavoro nel 2013, sempre addetto al medesimo reparto confezionamento salami per sei mesi.
Il ha confermato che il normalmente era addetto all'incartonamento. Il testimone ha Tes_3 Pt_1 confermato che, a causa del problema della polvere quotidianamente presente nell'ambiente di lavoro, il sindacato aveva fatto due comunicati. Il testimone ha riferito che nel 2008 e nel 2013, allorché ha lavorato al reparto confezionamento salami, le cappe aspiratrici non sono mai state funzionanti. Il testimone ha confermato la presenza della macchina smuffatrice, che si trovava in un reparto precedente rispetto a quello del confezionamento dei salami, ma ha precisato che, a volte, era lo stesso personale del reparto confezionamento salami che provvedeva a rimuovere le muffe a mano. Ciò veniva eseguito dall'operatore sito all'inizio del nastro. Il testimone ha, altresì, riferito
14 che su una linea, quella destinata ai salami che venivano infarinati, c'era una cappa di aspirazione aggiuntiva.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente emerge, quindi, con evidenza la sussistenza della nocività dell'ambiente lavorativo nel reparto confezionamento salami in cui quotidianamente i lavoratori erano a contatto con polveri e muffe disperse nell'aria che venivano inalate nel corso dell'intera giornata lavorativa.
La presenza di polveri e muffe è, peraltro, confermata anche dai testimoni della società resistente.
5.3.4. Il testimone , che è stato responsabile della sicurezza nel periodo 2005 – Testimone_4
2017, ha dichiarato che nel corso degli anni sono state effettuate varie rilevazioni, volte a verificare la presenza di polveri, che hanno sempre registrato una presenza inferiore ai limiti di legge
(circostanza che conferma, comunque, la presenza di polveri nell'aria). Il testimone ha riferito che, per tale motivo, non venivano utilizzate mascherine da parte degli addetti al reparto (affermazione non attendibile perché in contrasto con le concordi dichiarazioni, sul punto, dei tre testimoni di parte ricorrente e con le stesse allegazioni della società convenuta che ha prodotto, al riguardo, anche la fattura di acquisto delle mascherine). Il testimone, tuttavia, ha poi precisato che <per far fronte ad ogni eventualità, il capo reparto era dotato di mascherine a “filtro assoluto” da far utilizzare ai propri addetti>>, affermazione, quest'ultima, incoerente con la precedente che nel reparto non vi era necessità di utilizzo delle mascherine. Il ha, poi, dichiarato che le Tes_4
cappe aspiratrici – la cui presenza dimostra, all'evidenza, la sussistenza della problematica delle polveri e muffe – erano posizionate nei punti ove la movimentazione dei salami avrebbe prodotto maggiormente la perdita di polveri e la loro dispersione nell'aria: fra questi punti il testimone ha indicato quello dell'incartonamento, ovvero la posizione ove maggiormente prestava la propria attività il . Il testimone ha affermato che le cappe aspiratrici <scendevano ben sotto il collo Pt_1
degli operatori addetti ed essendo trasparenti permettevano agli stessi di vedere le proprie mani sotto la cappa>>. Tale ultima affermazione è palesemente inattendibile, essendo smentita dalle fotografie prodotte dalla stessa società resistente (doc. 8 allegato alla memoria difensiva) che evidenziano che le cappe erano posizionate al di sopra della testa dell'operatore e non erano per nulla trasparenti (sicché neppure si potrebbe ipotizzare che le stesse fossero mobili e potessero discendere al di sotto del collo dell'operatore che avrebbe potuto lavorare secondo le modalità riferite dal testimone). Il testimone ha, poi, confermato le lagnanze effettuate dai lavoratori, limitandole però ai casi di non corretta ambientazione del prodotto.
5.3.5. Il testimone dipendente della dal 1990 e responsabile Tes_5 Controparte_1 dell'intero reparto salami dal 2004, ha dichiarato che <A fine stagionatura i salami subiscono un procedimento di soffiaggio volto ad eliminazione dell'eccesso di muffa bianca e pertanto rimane
15 solo la muffa aderente al budello>>, con ciò confermando l'esistenza di muffa sui salami che giungono al reparto confezionamento. Il testimone ha dichiarato, inoltre, che generalmente i salami nel confezionamento non producono pulviscolo e, quelle poche volte che accade, sono rinviati ad
Tes_ ulteriore soffiatura. Il ha confermato che vi erano delle mascherine a disposizione dei lavoratori, ma che non tutti le indossavano. Il testimone ha affermato che le problematiche si concentravano nel periodo di Pasqua e Natale (confermando quindi, almeno relativamente ai suddetti periodi, l'esistenza dei problemi di polveri e muffe nell'aria) e che in tali periodi venivano fornite mascherine più filtranti, ma senza obbligo per i lavoratori di indossarle. Il testimone ha confermato che il lavorava alla fine della linea n. 2, dove i prodotti erano incartonati e dove Pt_1 vi era il computer per l'inserimento dei dati, e che aveva la cappa posta subito sopra la sua testa.
5.3.6. Il testimone dipendente della società dal 1982 al 2014 con il Testimone_6 Controparte_1
compito di responsabile del reparto confezionamento salami, ha dichiarato che il , quale capo Pt_1 squadra, si posizionava o all'inizio o alla fine della linea n. 2 cui era addetto (dichiarazione che parzialmente contrasta con tutte le precedenti deposizioni che hanno, invece, riferito che il Pt_1 era normalmente addetto all'incartonamento ed alla immissione dati nel computer ed era, quindi, posto alla fine della linea). Il testimone ha riferito, poi, che sulla linea n. 2 erano trattati i salami di grande pezzatura, salvo poi contraddire tale affermazione con la dichiarazione che sulla stessa linea erano normalmente trattati i salami di piccola dimensione la cui soffiatura era più difficile e, in relazione ai quali, sorgevano le lamentele dei lavoratori. Il testimone ha riconosciuto le fotografie prodotte come doc. 8 dalla società resistente precisando che le cappe erano mobili (senza, tuttavia, chiarire se la mobilità implicasse che le stesse potessero scendere fin sotto il collo degli operatori e, in tal caso, in che modo questi ultimi potessero lavorare, atteso che dalle fotografie si evince chiaramente che le cappe non erano trasparenti). Il ha, altresì, precisato che la macchina Tes_6 smuffatrice era utilizzata per eliminare le polveri prima dell'accesso dei salami al reparto confezionamento, ma poiché il risultato non era soddisfacente si era preferito sostituire il macchinario con una squadra composta da tre addetti con soffiatrice manuale che garantiva una maggiore qualità del lavoro (con ciò contraddicendo apertamente quanto allegato dalla società che ha affermato che la macchina smuffatrice era regolarmente funzionante e che solo nell'ipotesi di malfunzionamento intervenivano gli stagionatori effettuando il soffiaggio manuale).
5.4. L'esistenza di un problema collegato alla presenza di polveri e muffe nell'aria è, peraltro, testimoniato anche dai documenti prodotti da parte ricorrente: a) la petizione del 20 dicembre 2013, in cui i lavoratori del reparto confezionamento prodotti stagionati e del reparto torri di stagionatura chiedono di essere sottoposti a visita specialistica per tutte le problematiche legate alla presenza delle polveri e muffe;
b) la denuncia presentata il 21 febbraio 2014 dal al Comando della Pt_1
16 stazione Carabinieri di Ariccia;
c) la documentazione sanitaria attestante i numerosi ricoveri subiti dal ricorrente sempre per problematiche legate a difficoltà di respirazione;
d) la lettera di diffida e messa in mora della società resistente datata 19 gennaio 2015; e) lo stato di agitazione indetto dalla in data 16 febbraio 2015 per il problema delle muffe nel reparto confezionamento salami;
f) Pt_4
l'integrazione di denuncia presentata dal , sempre alla stazione Carabinieri di Ariccia, in data Pt_1
14 aprile 2015; g) i verbali di sommarie informazioni rese nel procedimento penale n. 7578/14
RGNR originato dalla denuncia del;
h) l'avviso alle parti ed ai difensori dell'avvenuta Pt_1 fissazione dell'udienza preliminare nel citato procedimento penale.
5.4.1. Le sommarie informazioni nel procedimento penale, rese nel periodo luglio – agosto 2014, quindi in epoca molto vicina ai fatti oggetto dell'odierno giudizio, e come tali estremamente attendibili, rendono un quadro probatorio che non suscita dubbio alcuno sull'esistenza di un ambiente lavorativo nocivo.
sentito anche come testimone nell'odierno giudizio, in sede di sommarie Controparte_4
informazioni ha dichiarato che era già qualche anno che il lamentava il problema delle Pt_1
muffe e delle polveri che ricoprivano i salami. Ha altresì fatto presente che la ASL, diversi anni prima, aveva imposto alla società l'installazione di un macchinario per smuffare i salami, ma lo stesso, che all'inizio funzionava all'80-90%, con il passare degli anni era più il tempo che era fuori uso che quello che funzionava.
, dipendente della dal 1980 fino al gennaio 2014, ha dichiarato Testimone_1 Controparte_1
che il si era rivolto ai vertici della società ed ai sindacati al fine di porre termine ai gravi Pt_1
problemi sanitari che affliggevano il reparto confezionamento salami ove gli operai erano costretti a lavorare con mascherine ed altre protezioni per evitare l'inalazione delle muffe che ricoprivano i salami. Il ha dichiarato che molti operai, compreso lui ed il , avevano avuto e Tes_1 Pt_1
continuavano ad avere problemi alle vie respiratorie a causa di tale inalazione. ha dichiarato che all'interno della ditta vi era un problema di muffa e polveri sui Controparte_5
salami a seguito della rottura del macchinario di aspirazione;
pertanto, provvedevano i dipendenti manualmente infarinando i prodotti, operazione che comportava l'aspirazione di varie polveri, sicché molti dipendenti, compresa la sommaria informatrice, avevano accusato problemi di asma.
dipendente addetta al reparto confezionamento salami, ha dichiarato che da vari anni CP_6
nel reparto continuavano ad arrivare salami ricoperti da polveri e muffe che giornalmente i dipendenti respiravano. La sommaria informatrice ha confermato che da circa vent'anni c'era un macchinario che serviva a smuffare i salami ma che non aveva mai funzionato. Il quando Pt_1
arrivavano i salami ammuffiti e impolverati bloccava le partite e li rimandava indietro per farli soffiare, ma dopo circa un'ora ritornavano come prima.
17 dipendente della società appellata addetto al reparto confezionamento salami, Testimone_7
ha dichiarato che il , in qualità di vicecapo reparto, quando arrivavano i prodotti pieni di Pt_1
muffa li rimandava indietro ed alle sue rimostranze gli veniva risposto che la macchina soffiatrice era guasta. Pertanto, gli operai spesso erano costretti a lavorare i prodotti inalando le polveri prodotte dalla muffa presente sulla merce.
anch'esso dipendente della ha dichiarato di essere a Persona_2 Controparte_1
conoscenza che nel reparto confezionamento stagionati spesso era accaduto, anche per carenza di macchinari idonei, che i salami giungessero carichi di farina e soprattutto di muffe e non potessero, quindi, essere trattati come da disposizioni.
, anch'esso sentito come testimone nell'odierno giudizio, in sede di sommarie Testimone_4
informazioni ha dichiarato di essere a conoscenza della problematica denunciata dal circa la Pt_1
presenza di muffe sui salami. Il sommario informatore ha dichiarato che la presenza di muffe sui salami è congenita al processo di produzione, precisando tuttavia che <Talvolta con frequenza di circa 10 volte in un anno esse si formano in maniera eccessiva diventando volatile e quindi critiche alla salute, quando per esempio restano troppo a lungo fermi oppure per particolari condizioni climatiche>>. Per tale ragione aveva raccomandato al capo reparto di rimandare indietro i prodotti al reparto soffiaggio/smuffatura ed aveva raccomandato agli operai l'uso di mascherine FP3.
6. Il quadro probatorio che emerge dalla prova testimoniale e da quella documentale è, quindi, granitico nel senso della nocività dell'ambiente di lavoro, emergendo la presenza quotidiana di muffe e polveri disperse nell'aria che venivano inalate dai lavoratori addetti al reparto confezionamento salami, tanto che – oltre al – altri lavoratori avevano presentato problemi Pt_1
di respirazione.
La presenza delle polveri e delle muffe è stata ammessa anche dai testimoni della società resistente che hanno cercato di limitare nel tempo tale fenomeno – circoscrivendolo in occasione del periodo natalizio e pasquale in cui maggiore è la produzione di salami e nel caso di scorte rimaste inevase e, quindi, lasciate per più tempo a stagionare -, ma comunque non hanno potuto negarlo.
, all'epoca responsabile della sicurezza, sentito a sommarie informazioni dalla Testimone_4
polizia giudiziaria, ha anche riconosciuto la criticità per la salute della dispersione delle muffe nell'aria.
7. Per quanto concerne il nesso tra la nocività dell'ambiente e la malattia del , è stato Pt_1 anch'esso provato dal ricorrente mediante la produzione della c.t.u. redatta nel processo n.
18 3004/2017 promosso dal nei confronti dell' per il riconoscimento della malattia Pt_1 CP_3
professionale.
Nella risposta ai chiarimenti richiesti, il c.t.u. osservava: <Entrambe le parti formulavano note critiche, e nel riesame della documentazione il sottoscritto si avvedeva che – contrariamente a quanto sostenuto dall' e dallo stesso ricorrente – il DVR alla pag. 17 attesta CP_3 specificatamente l'esposizione a miceti (muffe), con indicazione della carica micotica presente in ogni singola fase del ciclo lavorativo.
Tale reperto configura la malattia richiesta “asma bronchiale cronico” come tabellata nell'Elenco delle Malattie Professionali per l'Industria alla voce 51 sottovoce i): “Malattia: Asma bronchiale
… i) miceti: Lavorazioni che espongono a miceti comprese quelle … di prodotti alimentari”.
Quindi, verificata l'assenza nel DLgs 81/08 di indicazioni di valori limite di tolleranza per
l'esposizione al suddetto agente, il sottoscritto concludeva per la sussistenza della natura professionale della malattia.>>.
Il suddetto elaborato peritale, prodotto da parte ricorrente all'udienza del 7 maggio 2019, non è stato oggetto di alcuna contestazione nel merito da parte della società ma Controparte_1
solo di eccezioni di stile (la mancanza della firma).
Alla successiva udienza del 5 dicembre 2019 il ha prodotto la sentenza del Tribunale di Pt_1
Velletri n. 1259/2019 che, recependo il predetto elaborato, ha accolto la domanda di riconoscimento della malattia professionale nei confronti dell' CP_3
A fronte di detta produzione la società ha osservato che la pronuncia non era ancora passata in giudicato, ma anche tale osservazione è stata superata dall'avvenuta produzione, nell'odierno grado di giudizio, all'udienza dell'8 maggio 2024, della sentenza di questa Corte n. 387/2022, del 1° febbraio 2002, pubblicata il 22 marzo 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di
Velletri, né risulta che la pronuncia di questa Corte sia stata oggetto di ulteriore impugnazione alla
Suprema Corte da parte dell' CP_3
Seppure non si tratti di pronuncia resa nei confronti della società odierna appellata tuttavia l'accertamento giudiziale esperito costituisce sicuramente una prova, di particolare valenza, circa la derivazione causale della malattia da cui è affetto il . Pt_1
Peraltro, non si può omettere di rilevare, al riguardo, che l'elaborato redatto dal c.t.u. nel diverso processo n. 3004/2017 è stato prodotto fin dalla fase iniziale del giudizio di primo grado e sul merito dell'accertamento medico – legale effettuato la società non ha formulato Controparte_1
alcuna contestazione.
Da ultimo, non si può non tenere conto che il c.t.u. ha rilevato il nesso causale fra l'ambiente di lavoro e la malattia del dai dati esposti nel DVR, predisposto dalla stessa società Pt_1 CP_1
19 sulla carica micotica presente in ogni singola fase del ciclo lavorativo ed Controparte_1 evidenziando che la derivazione causale dell'asma bronchiale dai miceti prodotti anche dalle lavorazioni alimentari è espressamente prevista nell'Elenco delle malattie professionali per l'industria.
Peraltro, la società appellata, oltre a non contestare nel merito l'accertamento sanitario effettuato nel giudizio n. 3004/2017, non ha offerto alcuna prova di possibili diverse derivazioni causali della patologia, se non l'unica generica allegazione che il avrebbe praticato la caccia al cinghiale Pt_1
e si sarebbe occupato della gestione della pizzeria di famiglia: affermazioni talmente generiche che, sulle stesse, il giudice di primo grado correttamente non ha ammesso la richiesta prova e, su tale provvedimento, la società non ha proposto appello incidentale. Controparte_1
Pertanto, risulta provata anche la derivazione causale della malattia dalla nocività dell'ambiente di lavoro.
8. Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante sul lavoratore, è necessario verificare se il datore di lavoro abbia invece assolto l'onere, su di lui gravante, di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In proposito la società ha dedotto di avere installato una macchina c.d. Controparte_1 smuffatrice che dovrebbe provvedere all'eliminazione di muffe e polveri generate nel processo di stagionatura dei salami.
L'esistenza della predetta macchina è stata confermata dalla prova testimoniale espletata, ma da quest'ultima e dalle sommarie informazioni rese nel procedimento penale è, altresì, emerso che la stessa sovente non era funzionante e, comunque, non eliminava tutte le muffe e le polveri esistenti.
Anzi, al riguardo, il testimone della società resistente responsabile del reparto Testimone_6
confezionamento salami fino al 2014, ha dichiarato che, poiché il risultato non era soddisfacente, si era preferito sostituire il macchinario con una squadra composta da tre addetti con soffiatrice manuale che garantiva una maggiore qualità del lavoro.
La società odierna appellata ha, altresì, allegato che sulle linee di lavoro erano apposte delle cappe aspiratrici che avrebbero aspirato le muffe e polveri residue.
In merito, la prova espletata ha permesso di verificare che su tutte le linee di lavoro vi era una sola cappa posizionata a fine linea, proprio sopra la testa del soggetto che provvedeva all'incartonamento: ciò perché durante tale operazione vi era la maggiore dispersione nell'aria di pulviscolo e muffe.
20 Dalla prova testimoniale espletata è emerso che il era normalmente posizionato a fine linea Pt_1 perché provvedeva all'incartonamento ed all'inserimento dei dati nel computer. Quindi l'odierno appellante era soggetto proprio ad inalare la maggiore quantità di polveri e muffe che si innalzavano nell'aria nella fase dell'incartonamento.
Peraltro, dalla prova testimoniale risulta che il era normalmente posizionato sulla linea n. 2, Pt_1 ovvero quell'unica che aveva una cappa aspirante anche ad inizio linea perché deputata al confezionamento dei salami di piccola pezzatura il cui soffiaggio era più difficile e che normalmente creavano problemi con i lavoratori perché disperdevano nell'aria una maggiore quantità di materiali.
Il , quindi, non solo lavorava sulla linea più problematica, ma prestava la propria attività sul Pt_1 fine linea che era il punto di maggiore dispersione nell'aria di polveri e muffe.
Quanto alle cappe, dalle fotografie prodotte dalla stessa società resistente emerge con evidenza che le stesse erano posizionate proprio sopra il capo dei lavoratori collocati a fine linea, il che evidenzia che le stesse, aspirando il pulviscolo di muffe e polveri che si disperdeva nell'aria, necessariamente lo facevano inalare anche al lavoratore posto immediatamente al di sotto.
Per tale ragione il testimone ha sostenuto che le cappe sarebbero scese ben al di sotto Tes_4
del collo dei lavoratori e che le stesse sarebbero state trasparenti per permettere a questi ultimi di vedere le proprie mani mentre lavoravano: ma tale affermazione, oltre ad essere smentita da tutti gli
Tes_ altri testimoni, ivi compresi quelli della società (vedere deposizione testimone che ha dichiarato che le cappe erano proprio sopra la testa), contrasta inesorabilmente con la realtà risultante dalle fotografie prodotte dalla stessa (doc. 8 allegato alla memoria Controparte_1
difensiva del primo grado).
La società ha, poi, affermato di avere fornito ai lavoratori mascherine filtranti per evitare l'inalazione di polveri e muffe.
Anche tale circostanza è stata oggetto di prova testimoniale da cui è emerso che, in un primo tempo, erano fornite mascherine chirurgiche (del cui acquisto la società appellata ha anche fornito prova documentale, doc. 12 allegato alla memoria difensiva del primo grado) e, successivamente, dispositivi di protezione individuale maggiormente filtranti.
Tuttavia, è anche emerso in maniera incontroversa che l'uso di tali mascherine non era stato reso obbligatorio da parte del datore di lavoro, sicché gli operai, sovente infastiditi dal sudore generato dalle mascherine maggiormente filtranti (ma più pesanti) e dalla polvere esistente nell'aria che si attaccava al sudore, spesso non le indossavano o, se indossate, le tenevano per poco tempo.
Si è già richiamata la giurisprudenza che afferma che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore:
21 anche la mancata previsione di obbligatorietà dell'uso delle mascherine filtranti e l'imprudenza degli operai che non le utilizzavano, o se le toglievano dopo breve tempo, deve, quindi, essere posta a carico della società odierna appellata come omesso adempimento degli oneri di diligenza sulla stessa gravanti ai sensi dell'articolo 2087 c.c.
Da quanto precede emerge, quindi, che la società non abbia adempiuto Controparte_1 all'onere, sulla stessa gravante, di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
9. Accertata, quindi, la natura professionale della malattia del e la responsabilità della Pt_1 società datrice di lavoro per l'insorgenza della stessa, si deve quindi procedere alla quantificazione del danno.
Nel presente grado di giudizio è stata espletata c.t.u. medico – legale che ha permesso di verificare che il è affetto da “Bronchite cronica ostruttiva con sintomatologia asmatiforme Pt_1
classificabile come asma grave persistente (IV classe) in soggetto con obesità, miocardiopatia ischemico ipertensiva a FE conservata associata a faringite da GERD”.
Nella valutazione di detta menomazione psico – fisica il c.t.u. ha accertato che il “danno biologico derivato al periziando a causa della malattia citata è pari al 65% dalla data del 29/03/2014 (data della domanda amministrativa) ai sensi delle tabelle SIMLA”.
La valutazione del consulente è fatta propria dal Collegio perché redatta secondo corretti criteri scientifici ed immune da vizi logici, oltre ad essere stata collegialmente condivisa anche con i consulenti di parte.
9.1. Per la quantificazione equitativa del predetto danno alla persona il Collegio ritiene di poter applicare la tabella di liquidazione del danno non patrimoniale elaborata dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Per l'uso di detta tabella milita, innanzitutto, la circostanza che è il sistema di liquidazione equitativa del danno alla persona più utilizzato a livello nazionale, sicché risponde al principio di necessaria uniformità della liquidazione a parità di danno.
Detta tabella, poi, ha ricevuto anche l'autorevole avallo della giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, ha affermato che “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. 8532/2020) e che “le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di
22 equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto” (Cass. 1553/2019).
Questo Collegio non ha motivo per discostarsi dal citato criterio guida, tenuto conto che lo stesso è elaborato ed aggiornato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che da anni si è dedicato alla materia e che si avvale anche della preziosa collaborazione di esperti del settore.
Procedendo alla liquidazione sulla base di detta tabella, si osserva che il risarcimento per un danno alla persona del 65% in un soggetto che alla data dell'odierna pronuncia ha 62 anni (il è nato Pt_1 il 19 luglio 1963) ammonta a € 592.436, di cui € 394.597 per danno biologico e € 197.479 per il danno morale da sofferenza (incremento percentuale del 50% per la sofferenza).
Al riguardo, la sussistenza del danno morale da sofferenza risulta provata dai numerosi ricoveri per malori subiti dal sul posto di lavoro, dalla mancata comprensione della sua situazione di Pt_1
salute da parte dei vertici della società e del medico competente, dal progressivo aggravamento della patologia che attualmente comporta che l'appellante debba muoversi portando con sé un concentratore di ossigeno, ed anche nel corso della visita peritale è stato colpito da una grave sindrome dispnoica che ha reso necessario aumentare il flusso del concentratore in uso fino a 5 litri al minuto.
Pertanto, l'aumento del 50% previsto dalla tabella è, nel caso di specie, assolutamente giustificato.
Non si ritiene di accedere, invece, all'ulteriore incremento fino al 25% per la personalizzazione del danno perché non sussistono gli elementi, nulla avendo nello specifico allegato e provato parte appellante.
9.2. Dal danno come sopra liquidato deve essere detratta, però, la rendita che il sta CP_3 Pt_1
attualmente percependo, avendo la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1259/2019 riconosciuto un danno biologico pari al 40%.
Sul punto è stata avanzata specifica eccezione da parte della società appellata e, comunque, il valore attualizzato della rendita deve, anche d'ufficio, essere detratto dall'ammontare del CP_3
risarcimento.
La rendita va, quindi, attualizzata in una somma capitale ed in tal senso era stato effettuato uno specifico quesito al c.t.u. che, però, sul punto non ha risposto sostenendo trattarsi di materia estranea alla medicina legale e del lavoro.
Su specifica richiesta di questa Corte il difensore di parte appellante ha prodotto il prospetto di liquidazione della rendita annua trasmesso dall' da tale prospetto risulta che la stessa ammonta CP_3
a € 9.776,24.
Per l'attualizzazione veniva tradizionalmente utilizzata la tabella allegata al RD 1403 del 1922, recante “Approvazione delle nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie della
[...]
[...] , che, però, la giurisprudenza ha ritenuto non più attuale Parte_5
perché i coefficienti di capitalizzazione ivi previsti <a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 cod. civ.>> (Cass. 18093/2020; Cass.
9002/2022).
La giurisprudenza ha, quindi, affermato che <il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché aggiornati e scientificamente corretti>> (Cass. 20615/2015).
Per la capitalizzazione della rendita, quindi, il Collegio ritiene di poter applicare la tabella appositamente redatta nell'anno 2023 dal Tribunale di Milano per la capitalizzazione anticipata di una rendita.
La tabella, seppure specificamente redatta per l'attualizzazione del danno patrimoniale futuro, può certamente essere applicata anche nella fattispecie, essendo identica la logica, cioè l'attualizzazione
– in termini di capitale – di una rendita futura.
La rendita è stata riconosciuta con decorrenza dal 29 marzo 2014, allorché il aveva 51 CP_3 Pt_1
anni.
Sulla base della tabella della mortalità Istat, un maschio di 51 anni ha una prospettiva media di vita di 39 anni (durata media della vita di un maschio 80,5).
Incrociando sulla predetta tabella l'età del alla data del riconoscimento della rendita con gli Pt_1
anni residui di vita si ottiene il coefficiente che, moltiplicato per la rendita annua, determina l'attualizzazione della rendita in € 259.070,36.
Il danno differenziale spettante, quindi, al ammonta alla complessiva somma di € Pt_1
333.365,64.
Sull'importo di € 333.365,64 sono inoltre dovuti gli interessi legali dal marzo 2014 – data della verificazione del danno biologico come stimato dal c.t.u. – che devono essere calcolati sulla somma predetta devalutata alla data indicata e successivamente rivalutata anno per anno.
Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria perché il danno è stato calcolato secondo la tabella del 2024, quindi a valori già aggiornati all'andamento Istat.
10. All'accoglimento, seppure non integrale, dell'appello proposto dal consegue la condanna Pt_1
della società al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_1
secondo il principio della soccombenza.
24 Le spese sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, sulla base del valore della domanda determinato sulla somma attribuita a titolo di risarcimento del danno alla parte odierna appellante (scaglione da € 260.000 a € 520.000).
La società appellata deve essere, altresì, condannata al rimborso delle spese vive anticipate dal per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio, documentate con Pt_1
il deposito delle fatture prodotte in allegato alle note del 7 aprile 2025.
Il compenso del c.t.u., liquidato con separato decreto, è posto a carico solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, ed a carico di nei rapporti interni fra le Controparte_1
stesse.
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna
[...]
a pagare a a titolo di risarcimento del danno, la somma di € Controparte_1 Parte_1
333.365,64 oltre gli interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del marzo 2014 e successivamente rivalutata anno per anno.
Condanna a rimborsare a le spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida, quanto al primo, nella somma di € 14.000,00 per compenso e, quanto al presente appello, nella somma di € 15.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., nonché le spese vive documentate, sostenute in occasione della c.t.u., pari a € 864,00.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato decreto, a carico solidale delle parti nei confronti del consulente, ed a carico di nei rapporti interni fra le parti. Controparte_1
Così deciso all'udienza del 16 aprile 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NO SC
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