Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 01/03/2021, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00540/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossalta di Portogruaro (Ve), Sindaco del Comune di Fossalta di Portogruaro (Ve), Anche Nella Qualità di Ufficiale di Governo, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Comune di Fossalta di Portogruaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della ordinanza n.4 del 29.4.2020 (doc. n.2), con cui il Sindaco del Comune di Fossalta di Portogruaro “ORDINA … la sospensione immediata della sperimentazione e/o dell'utilizzo e(o della diffusione del 5G sul il territorio comunale in attesa del parere dell'Istituto Superiore della Sanità sul rischio sanitario e per l'ecosistema derivate da una massiccia e continuativa esposizione prodotta delle nuove antenne 5g e della nuova classificazione della cancerogenesi della tecnologia stessa, anche ad opera dell'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale di cui all'art.3 ter d. Lgs. n.152/2006; per conseguenza di diniegare (sic) di autorizzare, asseverare, dare esecuzione di impianti e progetti riguardanti la modifica o l'installazione di impianti di tlc relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e di dare mandato ai servizi di esprimere parere negativo n tal senso”;
b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa, se ed ove mai dovesse occorrere, la deliberazione di G.C. n.57 del 28.4.2020, mai comunicata o altrimenti conosciuta, se non per relationem dall'ordinanza gravata sub a), con cui la Giunta ha “espresso la contrarietà a qualsiasi sperimentazione del 5G sul territorio e parere negativo riguardo l'estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 5G (fino a quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia) aderendo alla richiesta di moratoria …; di astenersi per il futuro dall'autorizzare, …. progetti relative a nuove tecnologie come il 5G che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale…”;
nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata diffida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 2 febbraio 2021, con il quale parte ricorrente, con l’adesione dell’Amministrazione intimata, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO