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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3565 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela BORDIERI………………………… Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3565 /2022, promossa con ricorso depositato in data 11/04/2022 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SEMERARO LETIZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TRABACE CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili Estinzione del giudizio per morte della parte resistente ex art. 300 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Si rimettono in punto di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno dato atto, con deposito del certificato di morte in data 18.07.2025, del decesso di parte convenuta avvenuto in data 29.05.2025. Deve a questo punto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., rilevando che in ragione del petitum e della causa petendi sono da escludersi le ipotesi di riassunzioni di cui al comma 2 della predetta norma. Quanto alle spese del giudizio, rilevato che risulta essere stata demandata a questa sede la liquidazione del procedimento che si è svolto in sede di reclamo davanti alla Corte d'Appello (decreto del 9.11.2023 n. 2415/2023), occorre distinguere:
- per la fase relativa al reclamo, che risulta essere stato rigettato, le spese devono essere poste a carico della parte reclamante, individuata in , a favore di in Parte_1 CP_1 persona dei suoi successori, che si liquidano, viste le tabelle di cui al d.m. 147 del 2022 in euro 1615, 00 oltre spese generali 15%, CPA, IVA a favore del procuratore antistatario;
- quanto al procedimento relativo al divorzio, la tipologia della pronuncia determina la compensazione delle spese tra le parti;
- visto l'art. 13 co. 1 quater DPR 115 del 2002 dichiara che sussistono i presupposti di cui allo stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella controversia tra Parte_1
e , così provvede: CP_1
I. Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
II. Condanna a pagare a favore di in favore dei suoi successori le spese Parte_1 CP_1 relative alla fase del reclamo che si individuano in euro 1615,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA con distrazione in favore dell'avvocato Trabace.
E per il residuo dichiara che le spese sono compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il giudice Est. Dott.ssa Michela Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela BORDIERI………………………… Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3565 /2022, promossa con ricorso depositato in data 11/04/2022 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SEMERARO LETIZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TRABACE CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili Estinzione del giudizio per morte della parte resistente ex art. 300 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Si rimettono in punto di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno dato atto, con deposito del certificato di morte in data 18.07.2025, del decesso di parte convenuta avvenuto in data 29.05.2025. Deve a questo punto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., rilevando che in ragione del petitum e della causa petendi sono da escludersi le ipotesi di riassunzioni di cui al comma 2 della predetta norma. Quanto alle spese del giudizio, rilevato che risulta essere stata demandata a questa sede la liquidazione del procedimento che si è svolto in sede di reclamo davanti alla Corte d'Appello (decreto del 9.11.2023 n. 2415/2023), occorre distinguere:
- per la fase relativa al reclamo, che risulta essere stato rigettato, le spese devono essere poste a carico della parte reclamante, individuata in , a favore di in Parte_1 CP_1 persona dei suoi successori, che si liquidano, viste le tabelle di cui al d.m. 147 del 2022 in euro 1615, 00 oltre spese generali 15%, CPA, IVA a favore del procuratore antistatario;
- quanto al procedimento relativo al divorzio, la tipologia della pronuncia determina la compensazione delle spese tra le parti;
- visto l'art. 13 co. 1 quater DPR 115 del 2002 dichiara che sussistono i presupposti di cui allo stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella controversia tra Parte_1
e , così provvede: CP_1
I. Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
II. Condanna a pagare a favore di in favore dei suoi successori le spese Parte_1 CP_1 relative alla fase del reclamo che si individuano in euro 1615,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA con distrazione in favore dell'avvocato Trabace.
E per il residuo dichiara che le spese sono compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il giudice Est. Dott.ssa Michela Bordieri