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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
. R.G. 1041/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e della relativa contribuzione economica a domanda congiunta instaurato
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Cavizzana, TN, Località Fosine, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Flor
( , domiciliata presso il suo studio in Cles (TN), Piazza Email_1
Granda, n. 42, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_2 C.F._2
in Dimaro Folgarida, Frazione Monclassico (TN), salita di Amblai n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Flor ( , domiciliato presso il suo studio Email_1
in Cles (TN), Piazza Granda, n. 42, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta. CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 07-03-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 28-05-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51, c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
07-03-2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente:
“1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori;
2) Persona_1 Persona_1 avrà residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Dimaro Folgarida, Frazione
Monclassico (Tn), Salita di Amblai n. 26 e verrà collocato come segue presso i genitori secondo il seguente protocollo: - la domenica ed il lunedì starà con la mamma - il Per_1
martedì verrà prelevato dalla casa della mamma verso le 18.30 e starà con il papà Per_1
fino a giovedì mattina quando verrà da lui riportato a scuola - il giovedì da dopo scuola fino al venerdì mattina starà con la mamma - il venerdì verrà prelevato dalla Per_1 Per_1
casa della mamma verso le 18.15 e starà con il papà fino a domenica mattina quando verrà da lui riportato alla madre;
3) trascorrerà il giorno di Natale con il papà ed il Per_1
giorno della Vigilia di Natale con la mamma;
ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore;
le vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua verranno trascorse da
in pari tempo con l'uno e l'altro genitore;
ambedue i genitori avranno il diritto di Per_1
trascorrere anche due settimane consecutive con durante le vacanze scolastiche Per_1
previo accordo sui relativi periodi da definirsi entro il mese di aprile di ogni anno;
4) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto di fermo restando che le Per_1
spese per la mensa scolastica faranno capo in via esclusiva al OR;
5) le Parte_2
spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto disposto dalle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne
l'individuazione e le modalità di concertazione;
6) l'assegno unico sarà riscosso dalla ORa , l'assegno regionale sarà riscosso dal OR;
7) i Parte_1 Parte_2
genitori si danno reciproco atto e riconoscono che, in caso di necessità, nella gestione di
ricorreranno alla collaborazione dei nonni nei periodi di propria competenza.” Per_1
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno, infine, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51, III c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71, c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis 4, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, non avendo le parti provveduto ad una regolamentazione delle stesse tramite le condizioni di cui al ricorso, si ritiene che le predette spese debbano essere compensate fra le parti, tenuto conto della presentazione congiunta del ricorso introduttivo del presente giudizio e tenuto, ancora, conto del fatto che, con l'accoglimento delle condizioni dalle medesime parti stabilite, nessuna delle predette parti può qualificarsi come soccombente, ai sensi dell'art. 91, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 07-03-2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04 giugno 2025
Si comunichi.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi