Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2053/2022 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente
TRA rapp. e dif. dall'Avv. COSENTINI MARCO, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in MARIANO D AYALA, NAPOLI
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 13/04/2022, il ricorrente ha premesso: di avere lavorato alle dipendenze della convenuta - operante nel settore delle trivellazione e perforazioni - dal 19.5.2019 al 15.5.2020, senza soluzione di continuità, con contratto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di operaio di II livello C.C.N.L. Metalmeccanica - piccola e media industria addetto a lavori stradali di manutenzione finalizzati alla ristrutturazione, alla costruzione ed al montaggio di cavi e tubazioni per il passaggio della fibra ottica dalle centraline in strada ai vari immobili e condomini ivi ubicati;
di essere stato formalmente inquadrato con contratto part–time, pur avendo di fatto svolto, per l'intera durata del rapporto, attività di lavoro dipendente con orario a tempo pieno secondo l'articolazione specificamente descritta in ricorso;
di essere stato sottoposto alle direttive ed al potere organizzativo e disciplinare di e dal Controparte_2 febbraio 2020 anche di , amministratore della Giordano Energia s.r.l., il Persona_1 quale, a volte, era presente sullo stesso cantiere insieme al sig. che gli CP_2 amministratori delle società Dry Drilling e Giordano Energia s.r.l. collaboravano tra loro, in quanto legati da un rapporto di appalto o comunque da un comune interesse sociale e commerciale e che per un breve periodo lo stesso ricorrente era stato utilizzato contemporaneamente e confusamente da entrambe le compagini, utilizzando mezzi, attrezzatura e logistica riconducibili sia all'una che all'altra indifferentemente;
che la retribuzione, pari a quella indicata nelle buste paga (eccetto che per il mese di dicembre 2019 in cui risultava erroneamente indicato un importo netto di € 1.100,00) e nei conteggi allegati, veniva corrisposta dal datore di lavoro mensilmente o in due tranches, a mezzo un primo bonifico bancario verso la metà del mese ed un secondo bonifico, a saldo, a fine mese (o, addirittura, intorno alla prima metà del mese successivo); che l'istante era stato impiegato presso i cantieri
che in particolare lo stesso, accompagnato dal responsabile di cantiere, geom. Controparte_3
o da altri operai muniti di patente C (per la guida di autocarri), raggiungeva il cantiere di riferimento ove prendeva possesso dell'attrezzatura e degli indumenti da lavoro, tra cui il caschetto antinfortunistica e la divisa di sicurezza per i lavori stradali (fluorescente), per poi rientrare in albergo o residence al termine della giornata lavorativa;
di avere goduto soltanto di sette giorni di ferie ad agosto percependo una retribuzione di € 800,00; di essersi infine dimesso in data 14.5.2020 non percependo le dovute spettanze e di non avere percepito nulla a titolo di tredicesima mensilità ed il TFR. Tutto ciò premesso il ricorrente agiva in giudizio chiedendo:
-Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente, si è costituito e svolto rapporto di lavoro subordinato, per il periodo e secondo le modalità descritte in narrativa;
- condannare la resistente, per le causali di cui alla premessa e per effetto dei suddetti riconoscimenti, al pagamento in favore dell'istante, della complessiva somma di somma di € 24.530,45 (ventiquattromilacinquecentotrenta/45) di cui € 22.439,96 per spettanze e differenze retributive ed € 2.090,49 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in conformità del prospetto allegato che forma parte integrante del presente ricorso;
- emettersi condanna provvisionale per le somme non contestate od accertate in causa ex art.423 c.p.c..
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore.
Nonostante la regolare notifica del ricorso non si costitutiva la società. Ammessa ed espletata la prova testimoniale attraverso l'escussione di due testi, rinviata la causa per discussione, onerata parte ricorrente di rielaborare i conteggi sulla scorta dei criteri indicati dal giudice, all'odierna udienza la causa veniva decisa come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Oggetto dell'accertamento è innanzitutto lo svolgimento da parte del ricorrente di un numero di ore di lavoro superiore a quello corrispondente al regime orario part-time secondo il quale lo stesso sarebbe stato inquadrato.
Va innanzitutto a tal proposito rilevato che la circostanza, che emerge dalla lettura del ricorso, secondo cui il ricorrente sarebbe stato inquadrato, per tutta la durata del rapporto, secondo un regime orario part-time non trova riscontro in atti, atteso che, quanto all'anno 2019, dalle buste paga non risulta un siffatto regime orario, tant'è che per le mensilità in cui è registrato un numero di ore lavorative inferiore al normale orario di lavoro ciò appare piuttosto riconducibile alla presenza di giornate di assenza non retribuita;
diversamente, quanto al periodo dal gennaio CP_ 2020, si rileva come è lo stesso estratto contributivo a recare il riferimento ad un rapporto part-time.
Da tale precisazione discende un diverso atteggiarsi dell'onere probatorio, atteso che, per il periodo per il quale difetta la prova della pattuizione di un part-time in quanto contraddetta dall'esame delle buste paga (cfr. a titolo esemplificativo la busta paga di giugno 2019 che reca 19 gg retribuiti, di cui 13 lavorati, e i restanti 7 giorni imputati ad assenza non retribuita), sarebbe stato onere del datore di lavoro allegare (e poi provare) l'esistenza di assenze ingiustificate ascrivibili al lavoratore o in alternativa di sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni (cfr. Cass. Sez. L-Ordinanza n. 17419 del 25/06/2024). Tanto premesso, si osserva allora come il ricorrente ha dedotto che:
- dalla data di assunzione (19.5.2019) al 31 dicembre 2019, aveva lavorato a Varese, per sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 del mattino alle 18,00 - 18,30, con pausa pranzo di trenta minuti, generalmente verso le ore 12,00;
- dal mese di gennaio 2020 alla prima metà del mese di febbraio, aveva lavorato a Pesaro, per sette giorni settimanali dalle ore 7,00 alle ore 18,00 ad eccezione della domenica in cui lavorava dalle ore 7,00 alle ore 13.00;
- che infine nella seconda metà del mese di febbraio e fino alla metà del mese di marzo
2020, aveva lavorato presso un cantiere di Foligno per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- che dal 16 al 29 marzo 2020, in piena emergenza sanitaria per Covid-19, era stato in malattia, per poi beneficiare nel periodo lavorativo dal 2.3.2020 al 30.4.2020 CP_ unicamente del trattamento salariale per cassa integrazione ordinaria Covid-19.
Ai fini dell'accertamento di quale fosse l'effettivo orario lavorativo svolto dal ricorrente soccorrono le risultanze della prova orale espletata, che vengono di seguito ritrascritte. Il ES sposato con la sorella del ricorrente, dipendente (già nel Testimone_1 periodo di causa) della lavanderia industriale del Monaldi sita a Napoli presso l'Ospedale, per quanto di rilevante ai fini del presente accertamento riferiva “so che il ricorrente lavorava presso un'azienda la in quanto quando ero a casa gli facevo le videochiamate Controparte_1 con mia moglie e lui stava sempre lavorando. ADR Io lavoro e lavoravo dalle 7 alle 12 il pomeriggio sono libero. ADR Facevamo queste videochiamate non vendendolo mai in quanto lui presso i cantieri di Varese, Pesaro e Foligno ed in particolare quando stava a Foligno Contr lavorava 7 giorni su 7. Si occupava di fare gli scavi per la fibra ottica. ADR lo vedevo lavorare pure il pomeriggio quando lo chiamavo ciò dal 19-5-2019 al 15-5-2020. ADR stava sempre con la divisa ed un tesserino attaccato al petto. ADR il titolare era tale ADR CP_2 non mi sono mai recato presso i cantieri dove lavorava il ricorrente”.
Il ES dichiarava “Ho lavorato per la convenuta dal maggio 2019 Testimone_2 al maggio 2020. ADR Il ricorrente ha iniziato e smesso con me. ADR Non ho fatto causa. ADR avevamo le stesse mansioni, eravamo operai addetti alla messa in posa dei cavi elettrici per la fibra ottica, nonché alle operazioni di scavo e segnaletica. ADR abbiamo lavorato a Varese, Pesaro e Foligno, sempre insieme. ADR l'orario era dal lunedì al sabato dalle 7 alle 18 con mezz'ora di spacco dalle 12 alle 12,30. ADR A Pesaro lavoravamo anche la domenica fino a mezzogiorno. ADR Le direttive le dava , che era il responsabile capo cantiere Controparte_3 che è stato presente su tutti i cantieri a cui mi sono riferito. ADR Io ho lavorato fino a maggio
2020 senza interruzioni, non so se il ricorrente sia stato in CIG. ADR Ad agosto non si lavorava dal 15 al 20 di agosto. ADR RI FO era il titolare, ma le direttive ce le Contr dava che era il capocantiere suo responsabile. lo vedevamo raramente. CP_3 CP_2
ADR era un altro socio ma come lo vedevamo del tutto Persona_1 CP_2 occasionalmente in quanto difficilmente veniva. ADR Ci venivano forniti dei vestiti da lavoro che erano dei pantaloni e magliette arancioni e dei caschi e li indossavamo sia io che il ricorrente. ADR non c'era il logo della ditta sugli indumenti, erano semplici”. Ebbene, rileva il Giudice come tali dichiarazioni consentono senz'altro di affermare che il abbia lavorato secondo un regime orario a tempo pieno per tutta la durata del Parte_1 rapporto.
Depone in tal senso la dichiarazione resa dal ES , ex collega del ricorrente e Tes_2 dunque a diretta conoscenza dei fatti di causa, ma al contempo attendibile e scevro da un interesse all'esito del giudizio non avendo egli intentato analogo giudizio verso la società; tale dichiarazione trova peraltro conferma in quella -di certo meno rilevante, ma comunque utile a fornire un elemento di riscontro- resa dal ES . Tes_1 Tali dichiarazioni, convergenti nell'attestare che il ricorrente era impegnato per l'intera settimana fuori Regione (circostanza già in sé difficilmente conciliabile con un regime part- time) e che la sua presenza sui cantieri si verificava tanto di mattina che di pomeriggio, ad avviso del giudicante, sono sufficienti a integrare la prova dello svolgimento del rapporto secondo un regime a tempo pieno, tanto più alla luce della condotta difensiva contumaciale della società che ha impedito di appurare da quale momento il rapporto si sarebbe trasformato in un rapporto part-time, per quali ragioni ed in ogni caso come ciò si conciliasse con il fatto che la prestazione veniva svolta in gran parte fuori Regione.
Va pertanto accertato lo svolgimento di un orario lavorativo da parte del pari a 40 ore Parte_1 settimanali, corrispondente al normale orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Venendo all'esame della domanda nella parte in cui si rivendicano altresì differenze a titolo di compenso per lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali), ad avviso del giudicante le prefate dichiarazioni sono prive dei crismi di specificità e rigore richiesti dalla Cassazione a tal fine.
E' noto che, secondo il costante insegnamento Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e
Cass. 14 agosto 1998, n. 8006). Alla stregua di questa impostazione di fondo, la Suprema Corte, più di recente, ha rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714 del 16 febbraio 2009).
Tale prova deve essere poi ancor più specifica e rigorosa allorquando il lavoratore deduca un numero di ore di lavoro straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che lo stesso deve provare di avere espletato il normale orario di lavoro e di avere proseguito oltre lo stesso (Cass. 12695/2001).
Ebbene, nel caso in esame, la prova testimoniale raccolta non appare sufficiente a fondare il corrispondente accertamento.
Da un lato, si osserva infatti come l'unica dichiarazione astrattamente rilevante è quella del
[...]
atteso che, quanto a quella riconducibile al ES , se la stessa può servire a Tes_2 Tes_1 dare atto della presenza del ricorrente sui cantieri anche in orario pomeridiano per averlo appreso tramite videochiamata non è senz'altro inidonea al fine di consentire una ricostruzione dell'articolazione oraria che avrebbe richiesto una puntuale conoscenza dell'orario di inizio, di fine e delle varie pause intermedie. Peraltro, la stessa dichiarazione del singolarmente presa, non appare Tes_2 sufficientemente pregnante atteso che lo stesso nel dettagliare l'orario lavorativo, comune a lui ed al ricorrente, distingueva in base alle località dove erano ubicati i cantieri, senza specificare i relativi periodi di riferimento, periodi che neppure risultano da alcun documento ufficiale proveniente dalla società essendo solo frutto delle allegazioni attoree (“abbiamo lavorato a Varese, Pesaro e Foligno, sempre insieme. ADR l'orario era dal lunedì al sabato dalle 7 alle 18 con mezz'ora di spacco dalle 12 alle 12,30. ADR A Pesaro lavoravamo anche la domenica fino a mezzogiorno”). Ne deriva che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive in ragione di un maggior orario lavorativo può essere accolta nei limiti dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la differenza tra quanto corrispostogli dalla società in relazione ad un orario lavorativo inferiore a quello normale (40 ore settimanali) e la paga contrattualmente prevista in relazione ad un rapporto lavorativo a tempo pieno. Inoltre, al ricorrente spettano senz'altro gli importi rivendicati a titolo di 13^ mensilità e di
TFR, voci retributive che la parte ha dedotto di non avere mei percepito, atteso che incombeva sulla società dimostrarne il pagamento e che la stessa, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a fornire la relativa prova.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per altre voci inserite nei conteggi (come l'indennità sostitutiva ferie non godute), in difetto di una compiuta allegazione (e conseguentemente della prova) del relativo fatto costitutivo.
In ordine al quantum, possono essere posti a base della decisione i conteggi rielaborati dalla parte -con la sola precisazione che gli stessi sono stati, melius re perpensa, epurati degli importi richiesti a titolo di compenso per lavoro straordinario pari ad € 6.037,00 -, senza applicare la maggiorazione per lavoro supplementare (neppure quanto al 2020), atteso che dalle stesse allegazioni attoree emerge che il rapporto si sia svolto consensualmente ab initio come a tempo pieno.
In conclusione, la società va condannata a corrispondere a Controparte_1 parte ricorrente l'importo di € 11.538,88 di cui € 1.638,25 a titolo di TFR oltre accessori come in motivazione.
Le spese di lite sono compensate per metà stante il parziale accoglimento;
nella restante parte seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- condanna la a corrispondere ad Controparte_1 [...] 'importo di € 11.538,88 di cui € 1.638,25 a titolo di TFR oltre rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- compensa le spese di lite per metà e condanna parte convenuta alla refusione della restante parte che liquida in € 1.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Così deciso in Nola, 1/04/2025
IL GIUDICE dott. Francesca Fucci