CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2734/2024 R.G., avverso la sentenza n. 2365/2023 pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 30/11/2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pellegrino Cavuoto (C.F.: giusta CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Ennio Goduti – Pal. De Matteis;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Marco dei Cavoti
(BN) alla Piazza Risorgimento n. 16, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gianluca Rossi (C.F.
e dall'Avv. Angelo Rossi (C.F. C.F._3
), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta contenente l'appello incidentale;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n.
35658.4 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1 Conegliano (TV), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno e Codice Fiscale
, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso P.IVA_2
la Banca d'Italia al n. 35658.4, e per essa la mandataria CP_3
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale
[...]
dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , in persona del P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giancarlo Catavello (C.F. ), in virtù di procura C.F._5
generale alle liti conferita con atto pubblico a ministero del Notaio dott. il 12 dicembre 2023 (rep. e racc. nn. 79369 e Persona_1
29947, All. B), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Milano, Largo Donegani n. 2;
APPELLATA
pag. 2/22 Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: , nelle note ex art. 127 ter depositate in Parte_1
data 17.04.2025, così concludeva: “per l'accoglimento del proposto appello, con condanna dei convenuti in solido o meno per gli importi illegittimamente bonificati, o di disporre la parziale compensazione, con rivalsa delle spese con attribuzione”;
la Controparte_4
così concludeva: “IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'appello
[...]
principale e confermare la sentenza di primo grado;
IN VIA
SUBORDINATA: - accogliere l'appello incidentale e per l'effetto confermare il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi dedotti dalla
Banca; - nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità della
Banca, ridurre il risarcimento in proporzione al concorso di colpa dell'appellante ex art. 1227 comma 1 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”;
la , con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in Controparte_2
data 16.04.2025, così concludeva: “in via preliminare - accertare e dichiarare, con riferimento alle domande ex adverso proposte, la carenza di legittimazione passiva di nel merito - rigettare Controparte_2
tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2365/2023 pubblicata il 30 novembre 2023 dal Tribunale di Benevento all'esito del giudizio rubricato al numero RG 4203/2017; in ogni caso - accertare e dichiarare l'acquiescenza prestata dal Sig.
pag. 3/22 ai capi della sentenza non impugnati, e pertanto la formazione, Pt_1
su quest'ultimi, di giudicato formale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 21.09.2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data
11 settembre 2017, con il quale la Controparte_4
gli intimava il pagamento della
[...]
somma di euro 196.214,02, deducendo che: in data 24 marzo 2015, esso opponente stipulava un contratto di mutuo con la BCC di San
e del per euro 200.000,00, con Controparte_4 CP_4
contestuale concessione di ipoteca di primo grado su immobili di sua proprietà, siti in San Giorgio del Sannio;
- il mutuo era stato erogato con versamento delle somme sul conto corrente n. 06/000063389 ad esso intestato;
- in data 16.11.2016, la gli comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto per mancato pagamento delle rate semestrali scadute nel periodo dal 13 gennaio 2016 al 13 luglio 2016, per il complessivo importo di euro 11.275,13, chiedendo la restituzione della somma di euro 194.868,53; - sospettando l'irregolare tenuta del conto corrente, chiedeva alla banca l'ostensione della documentazione relativa ai movimenti bancari sul conto corrente, che gli veniva rilasciata, dopo diversi solleciti, solo in data 22 novembre 2016; a seguito di ciò, apprendeva che la aveva autorizzato tre bonifici dal suo conto corrente per complessivi euro 53.000,00 (di euro 30.000,00 il 7 maggio 2015, di euro 15.000,00 il primo giugno 2015 e di euro pag. 4/22 8.000,00 il 9 luglio 2015); - la aveva consentito che terzi disponessero, a sua insaputa, stante la falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico, delle somme giacenti sul suo conto corrente, con conseguente sottrazione del denaro necessario al pagamento delle rate di mutuo.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e di disporre la condanna della alla restituzione delle somme illecitamente sottrattegli ed al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal patema d'animo conseguente al fatto di aver dovuto subire la procedura espropriativa avente ad oggetto la sua abitazione, nonché quelli derivanti dalla iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
La Controparte_4
nel costituirsi in giudizio, deduceva che: - l'opponente aveva altri
[...]
debiti, oltre a quello derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo;
- le contestazioni mosse con la citazione in opposizione riguardavano vicende estranee al titolo azionato in via esecutiva poiché afferenti ad operazioni eseguite sul conto corrente
06/000063389; - l'opponente, solo con la missiva del 1 dicembre
2016, aveva denunciato l'illegittimità delle disposizioni di bonifico del
7 maggio 2015, 1 giugno 2015 e 9 luglio 2015, con le quali, in ogni caso, erano state erogate somme in favore della Edilcommerciale Zampetti
s.r.l., società di cui era socio nonché amministratore lo stesso opponente, ; - la predetta società, in solido con lo Parte_1
era anch'essa debitrice di ulteriori € 72.458,87, a fronte Pt_1
pag. 5/22 dell'atto di mutuo in pool, non completamente onorato, del 2 febbraio
2006, a rogito Notaio di Benevento, rep. n. Persona_2
57899 racc.n. 18876; - l'opponente non aveva mosso alcuna contestazione agli estratti del conto corrente, i quali dovevano pertanto ritenersi approvati, anche alla luce di quanto disposto dagli art. 1832 c.c. e 1857 c.c.; - in ogni caso, il correntista era corresponsabile del danno in quanto avrebbe dovuto segnalare prontamente l'accaduto alla propria filiale, al fine di consentire alla banca di stornare le operazioni irregolari e di recuperare le somme nei confronti della beneficiaria Edilcommerciale Zampetti S.r.l.; - i danni derivanti dell'avvio della procedura esecutiva e dell'iscrizione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, oltre ad essere privi di fondamento, non erano stati dimostrati.
La concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria, non essendo configurabile una condotta illecita della banca.
Il giudizio, interrotto a seguito del decesso dell'avv. Nicola Rossi, veniva riassunto da con ricorso depositato in data Parte_1
22.11.2019.
All'udienza del 25.01.2021 veniva raccolto l'interrogatorio formale deferito dall'opposta all'opponente, , e venivano Parte_1
escussi i testi indicati dalle parti.
Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., la CP_2
cessionaria del credito vantato dalla
[...] [...]
chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, l'accoglimento delle conclusioni rese dalla società
pag. 6/22 cedente, nonché di essere tenuta indenne rispetto alle richieste di restituzione e di risarcimento del danno formulate dall'opponente.
All'udienza del 10.11.2021, la chiedeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio penale instaurato, con decreto di citazione a giudizio, per i reati di sostituzione di persona a carico di e di concorso in truffa aggravata a carico di Controparte_5
e , deducendo che la sentenza con Parte_1 Controparte_5
cui si sarebbe concluso il giudizio penale era idonea ad avere l'autorità di cosa giudicata nel giudizio civile.
Il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza di sospensione e definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe con la quale così statuiva:
“-rigetta l'opposizione; -compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva Parte_1
appello, mediante citazione a comparire all'udienza del 28.02.2025, tempestivamente notificata alle controparti in data 30.05.2024, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione ed accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa ritualmente depositata in data 7.2.2025, si costituiva la
Controparte_4
la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello principale
[...]
pag. 7/22 ex art. 342 c.p.c., concludeva per il rigetto dello stesso e per l'accoglimento del proposto appello incidentale.
Si costituiva, inoltre, la società cessionaria del credito e CP_2
per essa la mandataria la quale concludeva per il CP_3
rigetto dell'appello principale, eccependo in ogni caso il proprio difetto di legittimazione in relazione alla domanda risarcitoria proposta dallo
Pt_1
Con ordinanza del 28.02.2025, la Corte disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza ex art. 350 bis c.p.c. con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte fino al
18.4.2025 e del termine, fino al 20.3.2025, per il deposito di note conclusionali.
Depositate dalle parti le note conclusionali e precisate le conclusioni nei termini dinanzi trascritti, con ordinanza del 18.4.2025 il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza oggetto di impugnazione, qualificava, preliminarmente, la domanda di pagamento della somma di € 53.000,00, proposta dall'opponente, come domanda “di condanna al risarcimento del danno emergente derivante dal dedotto inesatto adempimento della banca in sede di prestazioni connesse al conto corrente .. sub specie di effettuazione di tre operazioni di bonifico a favore di un terzo non autorizzate dal titolare del conto”.
Posto tale inquadramento, il Giudice riteneva sussistere l'inadempimento contrattuale della banca, poiché non risultava pag. 8/22 dimostrato che la stessa, su cui incombeva il relativo onere, aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di conto corrente, in particolare per avere omesso di pretendere che le disposizioni di bonifico, contestate dall'opponente, venissero consegnate allo sportello direttamente dallo stesso, quale titolare del conto corrente.
Ciò posto, il Tribunale respingeva la domanda dell'opponente, in quanto osservava che, “alla luce di quanto disposto dall'art. 1227 comma 2 c.c., usando l'ordinaria diligenza”, , titolare Parte_1
del conto corrente su cui era stata accreditata la somma mutuata e dal quale erano stati disposti tre bonifici per complessivi euro 53.000,00, avrebbe potuto evitare il danno da lui lamentato, consistente appunto nella perdita della somma di euro 53.000,00 erogata a favore della
Edilcommerciale Zampetti S.r.l..
Infatti, , nel periodo in cui venivano effettuati i Parte_1
contestati bonifici, era, oltre che titolare del conto corrente de quo, anche il legale rappresentante della Edilcommerciale Zampetti s.r.l., società beneficiaria delle disposizioni di bonifico, per cui, quale correntista, avrebbe dovuto controllare gli estratti conto del proprio conto corrente e verificare la correttezza delle operazioni disposte, e, quale gestore della società, era tenuto a registrare tutte le entrate e le uscite contabili, verificando tempestivamente i movimenti sul conto corrente intestato alla società.
Il primo Giudice riteneva che, a fronte di tali obblighi, lo non Pt_1
si era tempestivamente attivato, per contestare l'erogazione di euro
53.000,00 mediante bonifici in favore della Edilcommerciale Zampetti,
pag. 9/22 avendo richiesto alla banca la trasmissione degli estratti del conto corrente solo dopo la ricezione della diffida ad adempiere e contestando il mancato rilascio della documentazione in data
26.11.2016 “quando ormai era decorso più di un anno dal compimento delle operazioni e già era stata comunicata la risoluzione anticipata del mutuo”.
Il Tribunale, inoltre, rigettava, sempre “tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227, comma 2 c.c.”, la domanda di condanna al risarcimento di pretesi ulteriori danni, proposta dall'opponente, “dei quali peraltro, a fronte di una solo generica allegazione, nessuna prova è stata fornita nel corso del presente giudizio”.
§ 4.
Ciò posto, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dall'appellata
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello principale è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 5.
Con il primo motivo d'appello, censurava il rigetto Parte_1
della domanda risarcitoria, motivato dal Tribunale attraverso il pag. 10/22 riferimento all'art. 1227 co. 2 c.c., osservando che il Giudice non poteva fare applicazione di siffatta disposizione, in quanto quella prevista da tale norma configurava un'eccezione in senso stretto, come tale, non solo non rilevabile d'ufficio, ma da farsi valere, da parte dell'opposta, costituendosi in giudizio tempestivamente.
Nella specie, invece, opinava l'appellante, in primo grado, la si era costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., decadendo dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio dal Giudice.
Inoltre, l'appellante deduceva che, anche laddove il Giudice avesse inteso ricondurre il fatto al disposto del primo comma dell'art. 1227
c.c., doveva considerarsi totalmente estraneo alle Parte_1
disposizioni di bonifico oggetto di contestazione, sicché non era applicabile nei suoi confronti il concorso del fatto colposo del danneggiato.
A conforto del proprio assunto, rilevava di non essere stato in grado di consultare gli estratti del conto corrente di cui era titolare, in quanto ad esso non trasmessi dalla come emergeva dal rilievo per cui quest'ultima non aveva fornito la prova di averli inviati mediante raccomandata.
Da ultimo, l'appellante contestava la sentenza, nella parte in cui aveva affermato che l'operato dello era censurabile in quanto Pt_1
questi, quale amministratore della società a cui favore erano state erogate le somme, avrebbe dovuto curarne la contabilità e avvedersi delle erogazioni prive di causa.
pag. 11/22 Sul punto, obiettiva che esso istante era solo co-amministratore della società e che, del resto, i bonifici disposti in favore della stessa erano
“numerosissimi”.
Inoltre, la difesa dell'istante deduceva che, quando lo aveva Pt_1
chiesto alla la restituzione degli importi illegittimamente bonificati, la società da lui amministrata era ancora in bonis, per cui avrebbe potuto restituirgli quanto indebitamente ricevuto.
§ 6.
Con l'unico motivo del suo appello incidentale, la censurava la sentenza, dolendosi dell'erroneo riferimento, operato dal Giudice, all'art. 1227 co. 2 c.c., piuttosto che al primo comma della medesima norma, in base al quale il risarcimento avrebbe dovuto essere pressoché integralmente escluso, stante il carattere assorbente della condotta tenuta dallo Pt_1
Invero, valorizzando gli esiti del procedimento penale, la banca rilevava come aveva agito in concorso con il fratello Parte_1
nell'eseguire le contestate disposizioni di bonifico. Lo stesso, quindi, aveva, con il suo comportamento, concorso alla causazione del danno, avendo, per oltre un anno e mezzo, omesso qualunque controllo sia del conto corrente personale, che di quello della società.
§ 7.
Preliminarmente, va rilevato che , nell'opporsi al Parte_1
precetto notificatogli dalla banca, aveva eccepito che l'inadempimento all'obbligazione di pagamento delle rate semestrali del contratto di mutuo, da lui stipulato in data 24/03/2015, era imputabile alla condotta negligente della banca stessa, la quale aveva acconsentito che pag. 12/22 “terzi disponessero delle somme del sig. accreditate sul Parte_1
c/c n. 06/000063389”, autorizzando l'addebito, mediante tre bonifici
(del 07/05/15 di € 30.000,00, del 01/06/15 per € 15.000,00 e del
09/07/15 di € 8.000,00), della somma complessiva di euro 53.000,00, senza controllare che la firma in calce alle disposizioni di bonifico fosse conforme allo specimen.
Quindi, lo deduceva che, a causa l'addebito, non autorizzato, Pt_1
della somma complessiva di euro 53.000,00 sul proprio conto corrente, si era trovato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo stante l'indisponibilità di ulteriori somme di denaro.
Inoltre, l'opponente deduceva che la condotta della banca, oltre ad essere stata causa dell'inadempimento da cui era sorto il credito sotteso all'atto di precetto, gli aveva causato danni patrimoniali, pari all'ammontare delle tre disposizioni di bonifico, nonché danni non patrimoniali consistenti nella sofferenza “di subire la procedura esecutiva sull'abitazione (su cui era iscritta ipoteca a garanzia del pagamento delle rate del mutuo, n.d.r.) nonché quello ulteriore derivante dall'iscrizione della posizione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia con tutte le conseguenze collegate all'impossibilità di accedere al credito”.
§ 8.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, anche in ragione delle considerazioni sottese all'appello incidentale, l'appello principale vada rigettato e che la sentenza impugnata, sebbene corretta nella motivazione alla luce dei rilievi che seguono, debba essere confermata.
pag. 13/22 Ed invero, difetta in atti la prova della riconducibilità, sul piano causale, al dedotto inadempimento della banca, consistito nell'accettare disposizioni di bonifico non provenienti dal titolare del conto corrente, dell'inadempimento, nel quale incorreva, a sua volta,
, all'obbligo di pagare puntualmente le rate del Parte_1
mutuo.
Invero, come accertato dalla sentenza n. 1715/2022 del Tribunale di
Benevento, sezione penale, depositata dall'odierna appellata in questo grado di giudizio, da ritenersi utilizzabile, ai sensi dell'art. 345 co. 3
c.p.c., essendo il relativo passaggio in giudicato avvenuto in data
2.5.2023, quando erano ormai decorsi i termini concessi dal G.I. alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (cfr. provvedimento di assegnazione della causa in decisione reso dal primo Giudice in data 30.12.2022), i germani e erano stati tratti a Parte_1 Controparte_5
giudizio per il reato di truffa ai danni della per avere, in concorso tra di loro, trasferito, dal conto corrente personale intestato a Parte_1
, fondi per complessivi euro 53.000,00, in favore della
[...]
Edilcommerciale Zampetti S.r.l., di cui entrambi erano soci ed amministratori, mediante le sopra richiamate disposizioni di bonifico, recanti la falsa sottoscrizione di . Parte_2
Nel mandare entrambi gli imputati assolti dalla predetta imputazione, il Giudice penale valorizzava il fatto che gli stessi avevano “agito insieme o, comunque, di comune accordo, quando hanno presentato allo sportello della “ Controparte_1
, agenzia di le tre disposizioni di bonifico
[...] CP_4
falsamente sottoscritte da , tant'è vero che, almeno in Parte_1
pag. 14/22 un primo momento, , anch'egli amministratore della Parte_1
società beneficiaria dei bonifici in questione, non ha contestato la legittimità delle operazioni”.
Il Tribunale di Benevento accertava, quindi, che Parte_1
aveva, in accordo con il fratello, autorizzato l'addebito della complessiva somma di euro 53.000,00 in favore della società da lui co- amministrata Edilcommerciale Zampetti S.r.l..
Infatti, la sentenza penale escludeva la configurabilità del reato di cui all'art. 640 c.p., proprio in quanto “gli imputati non hanno posto in essere una condotta connotata da artifici e raggiri, idonea a trarre in inganno l'istituto di credito, in quanto nel momento in cui le operazioni di bonifico venivano effettuate, non vi era alcun motivo per dubitare della legittimità delle medesime”.
Il Tribunale penale escludeva che le disposizioni di bonifico fossero l'effetto di una condotta truffaldina, poiché quando Controparte_5
si presentava allo sportello con gli ordinativi sottoscritti dall'odierno appellante, , quest'ultimo era a conoscenza che le Parte_1
somme sarebbero state addebitate sul conto corrente sul quale era stata erogata la somma mutuata e che la banca avrebbe eseguito le operazioni in favore della società amministrata da entrambi i fratelli.
Il Giudice penale, tenuto conto delle testimonianze rese in dibattimento da e , Parte_3 Testimone_1 Testimone_2
riteneva che emergesse con chiarezza la prova del fatto che i fratelli titolari e soci della Edilcommerciale Zampetti s.r.l., avevano Pt_1
agito di comune accordo nel disporre, mediante bonifici, della somma di euro 53.000,00, trasferendola dal conto corrente di Pt_1
pag. 15/22 , sul quale era stata accreditata la somma mutuata, in favore Pt_1
della società da loro amministrata.
Del resto, le dichiarazioni rese, in sede penale, dai testi Tes_1
e , entrambi dipendenti della all'epoca
[...] Testimone_2
in cui erano eseguite le operazioni di bonifico in favore della
Edilcommerciale Zampetti S.r.l., corrispondono a quelle che gli stessi, escussi in sede civile nel giudizio di primo grado, rilasciavano all'udienza del 25.01.2021.
In particolare, in entrambe le occasioni i testi riferivano concordemente che, di norma, i fratelli si recavano insieme in Pt_1
banca, sebbene fosse a consegnare allo sportellista Controparte_5
gli ordinativi di bonifico falsamente sottoscritti da . Parte_1
Inoltre, il Tribunale penale di Benevento, nell'escludere a carico degli imputati la configurabilità anche del delitto di truffa tentata, riteneva non sostenibile che i fratelli sin dal momento del Pt_1
compimento delle operazioni bancarie, intendessero disconoscerle
“considerato che il disconoscimento delle operazioni di bonifico è intervenuto circa un anno e mezzo dopo la loro effettuazione, soltanto per ostacolare le pretese creditorie della banca, scaturenti dal contratto di mutuo stipulato con ”. Parte_1
La vicenda per cui è causa veniva, quindi, condivisibilmente, ricostruita dal Giudice penale nei termini di seguito riportati: “dopo che la banca ha comunicato a la risoluzione del contratto di Parte_1
mutuo per il mancato pagamento delle rate semestrali del finanziamento, ha deciso di opporsi all'esecuzione Parte_1
promossa dall'istituto di credito, facendo leva sull'ambiguità derivante
pag. 16/22 dal fatto che le tre disposizioni di bonifico di cui all'imputazione erano state sottoscritte (beninteso, previo accordo tra i due fratelli) da
In definitiva, più che un tentativo di truffa, vi è Controparte_5
stato un tentativo (sicuramente pretestuoso alla luce di quanto è emerso nel presente giudizio) di ostacolare il recupero del credito vantato dalla banca nei confronti di .”. Parte_1
Ciò posto, dall'accertamento dei fatti compiuto nel giudizio penale, pienamente valorizzabile anche ai fini in esame, emerge, in maniera sufficientemente univoca, che il trasferimento di fondi, per complessivi euro 53.000,00, dal conto corrente di , sia avvenuto Parte_1
con la piena autorizzazione e consapevolezza dello stesso, il quale agiva in accordo con il fratello . Controparte_5
Pertanto, sebbene le sottoscrizioni degli ordinativi di bonifico a nome dell'odierno appellante fossero apocrife, era Parte_1
consapevole delle operazioni da compiere in quanto, non solo i due fratelli si recavano insieme in banca, ma il fine, condiviso da entrambi, era quello di consentire alla società, da essi amministrata, di beneficiare delle somme date a mutuo dalla in favore di Parte_1
.
[...]
Quindi, l'inadempimento di all'obbligazione di Parte_1
pagamento delle rate del mutuo, che ha causato la risoluzione di diritto del contratto, da cui è sorto il credito azionato dalla banca con la notifica del precetto, non è causalmente riconducibile all'inadempimento della banca, consistito nell'avere accettato disposizioni di bonifico senza verificare lo specimen del correntista ed pag. 17/22 omettendo di rilevare l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce alle disposizioni di bonifico.
Nella specie, infatti, dalle risultanze di causa e, in specie, dall'esito del giudizio penale, si ricava come l'odierno appellante abbia inteso utilizzare l'inadempimento della banca, che esso stesso aveva concorso a causare, quale mero pretesto per contestare ex post la pretesa restitutoria azionata dalla banca con la notifica del precetto.
Ne consegue che, difettando il nesso di causa tra l'accertato inadempimento dell'istituto di credito mutuante e la risoluzione del contratto di mutuo, debba rigettarsi la domanda risarcitoria, tesa ad ottenere la condanna della banca alla restituzione della somma di euro
53.000,00, risultante dalla sommatoria delle tre operazioni di bonifico a firma apparente, ma apocrifa, di , o quella di Parte_1
compensare tale preteso credito con il maggiore credito restitutorio, sotteso al precetto.
Va, altresì, disattesa la censura, formula con il secondo motivo di appello, concernente il mancato accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento dei danni non patrimoniali, connessi all'avvio della procedura esecutiva.
A prescindere da ogni questione attinente alla prova degli stessi, il danno non patrimoniale non è risarcibile in quanto l'avvio della procedura esecutiva sull'abitazione di residenza di , Parte_1
al pari dell'iscrizione del nominativo dello stesso presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia, sono causalmente riconducibili all'esposizione debitoria dello ei confronti della banca. Pt_1
pag. 18/22 Infatti, alla luce di quanto dinanzi osservato, le conseguenze pregiudizievoli connesse all'avvio della procedura esecutiva derivano dall'inadempimento dello all'obbligo di pagamento delle rate Pt_1
di mutuo, inadempimento che non è causalmente ascrivibile alla fuoriuscita, dal conto corrente allo stesso intestato, dei complessivi euro 53.000,00 di cui prima di è detto.
Peraltro, ad ulteriore conforto di quanto sin qui osservato depone il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
§ 9.
Per completezza deve rilevarsi come tutte le deduzioni svolte dall'appellante principale nella comparsa conclusionale depositata il
20.3.2025, afferenti alla pretesa nullità del contratto di mutuo stipulato da con la per avere quest'ultima concesso il Parte_1
finanziamento nonostante la situazione di decozione nella quale, all'epoca del contratto, già versava la , non Controparte_6
vadano tenute in alcuna considerazione, esulando, chiaramente, dal thema decidendum del presente giudizio e costituendo oggetto di altra azione, instaurata dallo con atto di citazione notificato il 23 Pt_1
gennaio 2024.
§ 10.
pag. 19/22 Rileva, da ultimo, la Corte che, al rigetto dell'appello principale, debba seguire la condanna dello alla rifusione delle spese del grado Pt_1
d'appello, tanto nei riguardi della quanto della CP_2
considerato che anche nei confronti di quest'ultima veniva diretta
[...]
l'impugnazione, avendone l'appellante sollecitato la condanna, eventualmente in solido con l'altra appellata.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum ex art. 17 c.p.c..
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, appare equo riconoscere i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello per la quale, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata, si giustifica l'applicazione dei minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Banca Parte_1
pag. 20/22 di del Controparte_4 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
Controparte_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 804,00 per esborsi, euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che Controparte_2
liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , in favore dell'erario, di un importo Parte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/22 (Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello.)
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2734/2024 R.G., avverso la sentenza n. 2365/2023 pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 30/11/2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pellegrino Cavuoto (C.F.: giusta CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Ennio Goduti – Pal. De Matteis;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Marco dei Cavoti
(BN) alla Piazza Risorgimento n. 16, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gianluca Rossi (C.F.
e dall'Avv. Angelo Rossi (C.F. C.F._3
), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta contenente l'appello incidentale;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n.
35658.4 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1 Conegliano (TV), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno e Codice Fiscale
, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso P.IVA_2
la Banca d'Italia al n. 35658.4, e per essa la mandataria CP_3
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale
[...]
dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , in persona del P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giancarlo Catavello (C.F. ), in virtù di procura C.F._5
generale alle liti conferita con atto pubblico a ministero del Notaio dott. il 12 dicembre 2023 (rep. e racc. nn. 79369 e Persona_1
29947, All. B), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Milano, Largo Donegani n. 2;
APPELLATA
pag. 2/22 Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: , nelle note ex art. 127 ter depositate in Parte_1
data 17.04.2025, così concludeva: “per l'accoglimento del proposto appello, con condanna dei convenuti in solido o meno per gli importi illegittimamente bonificati, o di disporre la parziale compensazione, con rivalsa delle spese con attribuzione”;
la Controparte_4
così concludeva: “IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'appello
[...]
principale e confermare la sentenza di primo grado;
IN VIA
SUBORDINATA: - accogliere l'appello incidentale e per l'effetto confermare il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi dedotti dalla
Banca; - nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità della
Banca, ridurre il risarcimento in proporzione al concorso di colpa dell'appellante ex art. 1227 comma 1 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”;
la , con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in Controparte_2
data 16.04.2025, così concludeva: “in via preliminare - accertare e dichiarare, con riferimento alle domande ex adverso proposte, la carenza di legittimazione passiva di nel merito - rigettare Controparte_2
tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2365/2023 pubblicata il 30 novembre 2023 dal Tribunale di Benevento all'esito del giudizio rubricato al numero RG 4203/2017; in ogni caso - accertare e dichiarare l'acquiescenza prestata dal Sig.
pag. 3/22 ai capi della sentenza non impugnati, e pertanto la formazione, Pt_1
su quest'ultimi, di giudicato formale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 21.09.2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data
11 settembre 2017, con il quale la Controparte_4
gli intimava il pagamento della
[...]
somma di euro 196.214,02, deducendo che: in data 24 marzo 2015, esso opponente stipulava un contratto di mutuo con la BCC di San
e del per euro 200.000,00, con Controparte_4 CP_4
contestuale concessione di ipoteca di primo grado su immobili di sua proprietà, siti in San Giorgio del Sannio;
- il mutuo era stato erogato con versamento delle somme sul conto corrente n. 06/000063389 ad esso intestato;
- in data 16.11.2016, la gli comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto per mancato pagamento delle rate semestrali scadute nel periodo dal 13 gennaio 2016 al 13 luglio 2016, per il complessivo importo di euro 11.275,13, chiedendo la restituzione della somma di euro 194.868,53; - sospettando l'irregolare tenuta del conto corrente, chiedeva alla banca l'ostensione della documentazione relativa ai movimenti bancari sul conto corrente, che gli veniva rilasciata, dopo diversi solleciti, solo in data 22 novembre 2016; a seguito di ciò, apprendeva che la aveva autorizzato tre bonifici dal suo conto corrente per complessivi euro 53.000,00 (di euro 30.000,00 il 7 maggio 2015, di euro 15.000,00 il primo giugno 2015 e di euro pag. 4/22 8.000,00 il 9 luglio 2015); - la aveva consentito che terzi disponessero, a sua insaputa, stante la falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico, delle somme giacenti sul suo conto corrente, con conseguente sottrazione del denaro necessario al pagamento delle rate di mutuo.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e di disporre la condanna della alla restituzione delle somme illecitamente sottrattegli ed al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal patema d'animo conseguente al fatto di aver dovuto subire la procedura espropriativa avente ad oggetto la sua abitazione, nonché quelli derivanti dalla iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
La Controparte_4
nel costituirsi in giudizio, deduceva che: - l'opponente aveva altri
[...]
debiti, oltre a quello derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo;
- le contestazioni mosse con la citazione in opposizione riguardavano vicende estranee al titolo azionato in via esecutiva poiché afferenti ad operazioni eseguite sul conto corrente
06/000063389; - l'opponente, solo con la missiva del 1 dicembre
2016, aveva denunciato l'illegittimità delle disposizioni di bonifico del
7 maggio 2015, 1 giugno 2015 e 9 luglio 2015, con le quali, in ogni caso, erano state erogate somme in favore della Edilcommerciale Zampetti
s.r.l., società di cui era socio nonché amministratore lo stesso opponente, ; - la predetta società, in solido con lo Parte_1
era anch'essa debitrice di ulteriori € 72.458,87, a fronte Pt_1
pag. 5/22 dell'atto di mutuo in pool, non completamente onorato, del 2 febbraio
2006, a rogito Notaio di Benevento, rep. n. Persona_2
57899 racc.n. 18876; - l'opponente non aveva mosso alcuna contestazione agli estratti del conto corrente, i quali dovevano pertanto ritenersi approvati, anche alla luce di quanto disposto dagli art. 1832 c.c. e 1857 c.c.; - in ogni caso, il correntista era corresponsabile del danno in quanto avrebbe dovuto segnalare prontamente l'accaduto alla propria filiale, al fine di consentire alla banca di stornare le operazioni irregolari e di recuperare le somme nei confronti della beneficiaria Edilcommerciale Zampetti S.r.l.; - i danni derivanti dell'avvio della procedura esecutiva e dell'iscrizione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, oltre ad essere privi di fondamento, non erano stati dimostrati.
La concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria, non essendo configurabile una condotta illecita della banca.
Il giudizio, interrotto a seguito del decesso dell'avv. Nicola Rossi, veniva riassunto da con ricorso depositato in data Parte_1
22.11.2019.
All'udienza del 25.01.2021 veniva raccolto l'interrogatorio formale deferito dall'opposta all'opponente, , e venivano Parte_1
escussi i testi indicati dalle parti.
Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., la CP_2
cessionaria del credito vantato dalla
[...] [...]
chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, l'accoglimento delle conclusioni rese dalla società
pag. 6/22 cedente, nonché di essere tenuta indenne rispetto alle richieste di restituzione e di risarcimento del danno formulate dall'opponente.
All'udienza del 10.11.2021, la chiedeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio penale instaurato, con decreto di citazione a giudizio, per i reati di sostituzione di persona a carico di e di concorso in truffa aggravata a carico di Controparte_5
e , deducendo che la sentenza con Parte_1 Controparte_5
cui si sarebbe concluso il giudizio penale era idonea ad avere l'autorità di cosa giudicata nel giudizio civile.
Il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza di sospensione e definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe con la quale così statuiva:
“-rigetta l'opposizione; -compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva Parte_1
appello, mediante citazione a comparire all'udienza del 28.02.2025, tempestivamente notificata alle controparti in data 30.05.2024, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione ed accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa ritualmente depositata in data 7.2.2025, si costituiva la
Controparte_4
la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello principale
[...]
pag. 7/22 ex art. 342 c.p.c., concludeva per il rigetto dello stesso e per l'accoglimento del proposto appello incidentale.
Si costituiva, inoltre, la società cessionaria del credito e CP_2
per essa la mandataria la quale concludeva per il CP_3
rigetto dell'appello principale, eccependo in ogni caso il proprio difetto di legittimazione in relazione alla domanda risarcitoria proposta dallo
Pt_1
Con ordinanza del 28.02.2025, la Corte disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza ex art. 350 bis c.p.c. con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte fino al
18.4.2025 e del termine, fino al 20.3.2025, per il deposito di note conclusionali.
Depositate dalle parti le note conclusionali e precisate le conclusioni nei termini dinanzi trascritti, con ordinanza del 18.4.2025 il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza oggetto di impugnazione, qualificava, preliminarmente, la domanda di pagamento della somma di € 53.000,00, proposta dall'opponente, come domanda “di condanna al risarcimento del danno emergente derivante dal dedotto inesatto adempimento della banca in sede di prestazioni connesse al conto corrente .. sub specie di effettuazione di tre operazioni di bonifico a favore di un terzo non autorizzate dal titolare del conto”.
Posto tale inquadramento, il Giudice riteneva sussistere l'inadempimento contrattuale della banca, poiché non risultava pag. 8/22 dimostrato che la stessa, su cui incombeva il relativo onere, aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di conto corrente, in particolare per avere omesso di pretendere che le disposizioni di bonifico, contestate dall'opponente, venissero consegnate allo sportello direttamente dallo stesso, quale titolare del conto corrente.
Ciò posto, il Tribunale respingeva la domanda dell'opponente, in quanto osservava che, “alla luce di quanto disposto dall'art. 1227 comma 2 c.c., usando l'ordinaria diligenza”, , titolare Parte_1
del conto corrente su cui era stata accreditata la somma mutuata e dal quale erano stati disposti tre bonifici per complessivi euro 53.000,00, avrebbe potuto evitare il danno da lui lamentato, consistente appunto nella perdita della somma di euro 53.000,00 erogata a favore della
Edilcommerciale Zampetti S.r.l..
Infatti, , nel periodo in cui venivano effettuati i Parte_1
contestati bonifici, era, oltre che titolare del conto corrente de quo, anche il legale rappresentante della Edilcommerciale Zampetti s.r.l., società beneficiaria delle disposizioni di bonifico, per cui, quale correntista, avrebbe dovuto controllare gli estratti conto del proprio conto corrente e verificare la correttezza delle operazioni disposte, e, quale gestore della società, era tenuto a registrare tutte le entrate e le uscite contabili, verificando tempestivamente i movimenti sul conto corrente intestato alla società.
Il primo Giudice riteneva che, a fronte di tali obblighi, lo non Pt_1
si era tempestivamente attivato, per contestare l'erogazione di euro
53.000,00 mediante bonifici in favore della Edilcommerciale Zampetti,
pag. 9/22 avendo richiesto alla banca la trasmissione degli estratti del conto corrente solo dopo la ricezione della diffida ad adempiere e contestando il mancato rilascio della documentazione in data
26.11.2016 “quando ormai era decorso più di un anno dal compimento delle operazioni e già era stata comunicata la risoluzione anticipata del mutuo”.
Il Tribunale, inoltre, rigettava, sempre “tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227, comma 2 c.c.”, la domanda di condanna al risarcimento di pretesi ulteriori danni, proposta dall'opponente, “dei quali peraltro, a fronte di una solo generica allegazione, nessuna prova è stata fornita nel corso del presente giudizio”.
§ 4.
Ciò posto, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dall'appellata
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello principale è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 5.
Con il primo motivo d'appello, censurava il rigetto Parte_1
della domanda risarcitoria, motivato dal Tribunale attraverso il pag. 10/22 riferimento all'art. 1227 co. 2 c.c., osservando che il Giudice non poteva fare applicazione di siffatta disposizione, in quanto quella prevista da tale norma configurava un'eccezione in senso stretto, come tale, non solo non rilevabile d'ufficio, ma da farsi valere, da parte dell'opposta, costituendosi in giudizio tempestivamente.
Nella specie, invece, opinava l'appellante, in primo grado, la si era costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., decadendo dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio dal Giudice.
Inoltre, l'appellante deduceva che, anche laddove il Giudice avesse inteso ricondurre il fatto al disposto del primo comma dell'art. 1227
c.c., doveva considerarsi totalmente estraneo alle Parte_1
disposizioni di bonifico oggetto di contestazione, sicché non era applicabile nei suoi confronti il concorso del fatto colposo del danneggiato.
A conforto del proprio assunto, rilevava di non essere stato in grado di consultare gli estratti del conto corrente di cui era titolare, in quanto ad esso non trasmessi dalla come emergeva dal rilievo per cui quest'ultima non aveva fornito la prova di averli inviati mediante raccomandata.
Da ultimo, l'appellante contestava la sentenza, nella parte in cui aveva affermato che l'operato dello era censurabile in quanto Pt_1
questi, quale amministratore della società a cui favore erano state erogate le somme, avrebbe dovuto curarne la contabilità e avvedersi delle erogazioni prive di causa.
pag. 11/22 Sul punto, obiettiva che esso istante era solo co-amministratore della società e che, del resto, i bonifici disposti in favore della stessa erano
“numerosissimi”.
Inoltre, la difesa dell'istante deduceva che, quando lo aveva Pt_1
chiesto alla la restituzione degli importi illegittimamente bonificati, la società da lui amministrata era ancora in bonis, per cui avrebbe potuto restituirgli quanto indebitamente ricevuto.
§ 6.
Con l'unico motivo del suo appello incidentale, la censurava la sentenza, dolendosi dell'erroneo riferimento, operato dal Giudice, all'art. 1227 co. 2 c.c., piuttosto che al primo comma della medesima norma, in base al quale il risarcimento avrebbe dovuto essere pressoché integralmente escluso, stante il carattere assorbente della condotta tenuta dallo Pt_1
Invero, valorizzando gli esiti del procedimento penale, la banca rilevava come aveva agito in concorso con il fratello Parte_1
nell'eseguire le contestate disposizioni di bonifico. Lo stesso, quindi, aveva, con il suo comportamento, concorso alla causazione del danno, avendo, per oltre un anno e mezzo, omesso qualunque controllo sia del conto corrente personale, che di quello della società.
§ 7.
Preliminarmente, va rilevato che , nell'opporsi al Parte_1
precetto notificatogli dalla banca, aveva eccepito che l'inadempimento all'obbligazione di pagamento delle rate semestrali del contratto di mutuo, da lui stipulato in data 24/03/2015, era imputabile alla condotta negligente della banca stessa, la quale aveva acconsentito che pag. 12/22 “terzi disponessero delle somme del sig. accreditate sul Parte_1
c/c n. 06/000063389”, autorizzando l'addebito, mediante tre bonifici
(del 07/05/15 di € 30.000,00, del 01/06/15 per € 15.000,00 e del
09/07/15 di € 8.000,00), della somma complessiva di euro 53.000,00, senza controllare che la firma in calce alle disposizioni di bonifico fosse conforme allo specimen.
Quindi, lo deduceva che, a causa l'addebito, non autorizzato, Pt_1
della somma complessiva di euro 53.000,00 sul proprio conto corrente, si era trovato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo stante l'indisponibilità di ulteriori somme di denaro.
Inoltre, l'opponente deduceva che la condotta della banca, oltre ad essere stata causa dell'inadempimento da cui era sorto il credito sotteso all'atto di precetto, gli aveva causato danni patrimoniali, pari all'ammontare delle tre disposizioni di bonifico, nonché danni non patrimoniali consistenti nella sofferenza “di subire la procedura esecutiva sull'abitazione (su cui era iscritta ipoteca a garanzia del pagamento delle rate del mutuo, n.d.r.) nonché quello ulteriore derivante dall'iscrizione della posizione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia con tutte le conseguenze collegate all'impossibilità di accedere al credito”.
§ 8.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, anche in ragione delle considerazioni sottese all'appello incidentale, l'appello principale vada rigettato e che la sentenza impugnata, sebbene corretta nella motivazione alla luce dei rilievi che seguono, debba essere confermata.
pag. 13/22 Ed invero, difetta in atti la prova della riconducibilità, sul piano causale, al dedotto inadempimento della banca, consistito nell'accettare disposizioni di bonifico non provenienti dal titolare del conto corrente, dell'inadempimento, nel quale incorreva, a sua volta,
, all'obbligo di pagare puntualmente le rate del Parte_1
mutuo.
Invero, come accertato dalla sentenza n. 1715/2022 del Tribunale di
Benevento, sezione penale, depositata dall'odierna appellata in questo grado di giudizio, da ritenersi utilizzabile, ai sensi dell'art. 345 co. 3
c.p.c., essendo il relativo passaggio in giudicato avvenuto in data
2.5.2023, quando erano ormai decorsi i termini concessi dal G.I. alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (cfr. provvedimento di assegnazione della causa in decisione reso dal primo Giudice in data 30.12.2022), i germani e erano stati tratti a Parte_1 Controparte_5
giudizio per il reato di truffa ai danni della per avere, in concorso tra di loro, trasferito, dal conto corrente personale intestato a Parte_1
, fondi per complessivi euro 53.000,00, in favore della
[...]
Edilcommerciale Zampetti S.r.l., di cui entrambi erano soci ed amministratori, mediante le sopra richiamate disposizioni di bonifico, recanti la falsa sottoscrizione di . Parte_2
Nel mandare entrambi gli imputati assolti dalla predetta imputazione, il Giudice penale valorizzava il fatto che gli stessi avevano “agito insieme o, comunque, di comune accordo, quando hanno presentato allo sportello della “ Controparte_1
, agenzia di le tre disposizioni di bonifico
[...] CP_4
falsamente sottoscritte da , tant'è vero che, almeno in Parte_1
pag. 14/22 un primo momento, , anch'egli amministratore della Parte_1
società beneficiaria dei bonifici in questione, non ha contestato la legittimità delle operazioni”.
Il Tribunale di Benevento accertava, quindi, che Parte_1
aveva, in accordo con il fratello, autorizzato l'addebito della complessiva somma di euro 53.000,00 in favore della società da lui co- amministrata Edilcommerciale Zampetti S.r.l..
Infatti, la sentenza penale escludeva la configurabilità del reato di cui all'art. 640 c.p., proprio in quanto “gli imputati non hanno posto in essere una condotta connotata da artifici e raggiri, idonea a trarre in inganno l'istituto di credito, in quanto nel momento in cui le operazioni di bonifico venivano effettuate, non vi era alcun motivo per dubitare della legittimità delle medesime”.
Il Tribunale penale escludeva che le disposizioni di bonifico fossero l'effetto di una condotta truffaldina, poiché quando Controparte_5
si presentava allo sportello con gli ordinativi sottoscritti dall'odierno appellante, , quest'ultimo era a conoscenza che le Parte_1
somme sarebbero state addebitate sul conto corrente sul quale era stata erogata la somma mutuata e che la banca avrebbe eseguito le operazioni in favore della società amministrata da entrambi i fratelli.
Il Giudice penale, tenuto conto delle testimonianze rese in dibattimento da e , Parte_3 Testimone_1 Testimone_2
riteneva che emergesse con chiarezza la prova del fatto che i fratelli titolari e soci della Edilcommerciale Zampetti s.r.l., avevano Pt_1
agito di comune accordo nel disporre, mediante bonifici, della somma di euro 53.000,00, trasferendola dal conto corrente di Pt_1
pag. 15/22 , sul quale era stata accreditata la somma mutuata, in favore Pt_1
della società da loro amministrata.
Del resto, le dichiarazioni rese, in sede penale, dai testi Tes_1
e , entrambi dipendenti della all'epoca
[...] Testimone_2
in cui erano eseguite le operazioni di bonifico in favore della
Edilcommerciale Zampetti S.r.l., corrispondono a quelle che gli stessi, escussi in sede civile nel giudizio di primo grado, rilasciavano all'udienza del 25.01.2021.
In particolare, in entrambe le occasioni i testi riferivano concordemente che, di norma, i fratelli si recavano insieme in Pt_1
banca, sebbene fosse a consegnare allo sportellista Controparte_5
gli ordinativi di bonifico falsamente sottoscritti da . Parte_1
Inoltre, il Tribunale penale di Benevento, nell'escludere a carico degli imputati la configurabilità anche del delitto di truffa tentata, riteneva non sostenibile che i fratelli sin dal momento del Pt_1
compimento delle operazioni bancarie, intendessero disconoscerle
“considerato che il disconoscimento delle operazioni di bonifico è intervenuto circa un anno e mezzo dopo la loro effettuazione, soltanto per ostacolare le pretese creditorie della banca, scaturenti dal contratto di mutuo stipulato con ”. Parte_1
La vicenda per cui è causa veniva, quindi, condivisibilmente, ricostruita dal Giudice penale nei termini di seguito riportati: “dopo che la banca ha comunicato a la risoluzione del contratto di Parte_1
mutuo per il mancato pagamento delle rate semestrali del finanziamento, ha deciso di opporsi all'esecuzione Parte_1
promossa dall'istituto di credito, facendo leva sull'ambiguità derivante
pag. 16/22 dal fatto che le tre disposizioni di bonifico di cui all'imputazione erano state sottoscritte (beninteso, previo accordo tra i due fratelli) da
In definitiva, più che un tentativo di truffa, vi è Controparte_5
stato un tentativo (sicuramente pretestuoso alla luce di quanto è emerso nel presente giudizio) di ostacolare il recupero del credito vantato dalla banca nei confronti di .”. Parte_1
Ciò posto, dall'accertamento dei fatti compiuto nel giudizio penale, pienamente valorizzabile anche ai fini in esame, emerge, in maniera sufficientemente univoca, che il trasferimento di fondi, per complessivi euro 53.000,00, dal conto corrente di , sia avvenuto Parte_1
con la piena autorizzazione e consapevolezza dello stesso, il quale agiva in accordo con il fratello . Controparte_5
Pertanto, sebbene le sottoscrizioni degli ordinativi di bonifico a nome dell'odierno appellante fossero apocrife, era Parte_1
consapevole delle operazioni da compiere in quanto, non solo i due fratelli si recavano insieme in banca, ma il fine, condiviso da entrambi, era quello di consentire alla società, da essi amministrata, di beneficiare delle somme date a mutuo dalla in favore di Parte_1
.
[...]
Quindi, l'inadempimento di all'obbligazione di Parte_1
pagamento delle rate del mutuo, che ha causato la risoluzione di diritto del contratto, da cui è sorto il credito azionato dalla banca con la notifica del precetto, non è causalmente riconducibile all'inadempimento della banca, consistito nell'avere accettato disposizioni di bonifico senza verificare lo specimen del correntista ed pag. 17/22 omettendo di rilevare l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce alle disposizioni di bonifico.
Nella specie, infatti, dalle risultanze di causa e, in specie, dall'esito del giudizio penale, si ricava come l'odierno appellante abbia inteso utilizzare l'inadempimento della banca, che esso stesso aveva concorso a causare, quale mero pretesto per contestare ex post la pretesa restitutoria azionata dalla banca con la notifica del precetto.
Ne consegue che, difettando il nesso di causa tra l'accertato inadempimento dell'istituto di credito mutuante e la risoluzione del contratto di mutuo, debba rigettarsi la domanda risarcitoria, tesa ad ottenere la condanna della banca alla restituzione della somma di euro
53.000,00, risultante dalla sommatoria delle tre operazioni di bonifico a firma apparente, ma apocrifa, di , o quella di Parte_1
compensare tale preteso credito con il maggiore credito restitutorio, sotteso al precetto.
Va, altresì, disattesa la censura, formula con il secondo motivo di appello, concernente il mancato accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento dei danni non patrimoniali, connessi all'avvio della procedura esecutiva.
A prescindere da ogni questione attinente alla prova degli stessi, il danno non patrimoniale non è risarcibile in quanto l'avvio della procedura esecutiva sull'abitazione di residenza di , Parte_1
al pari dell'iscrizione del nominativo dello stesso presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia, sono causalmente riconducibili all'esposizione debitoria dello ei confronti della banca. Pt_1
pag. 18/22 Infatti, alla luce di quanto dinanzi osservato, le conseguenze pregiudizievoli connesse all'avvio della procedura esecutiva derivano dall'inadempimento dello all'obbligo di pagamento delle rate Pt_1
di mutuo, inadempimento che non è causalmente ascrivibile alla fuoriuscita, dal conto corrente allo stesso intestato, dei complessivi euro 53.000,00 di cui prima di è detto.
Peraltro, ad ulteriore conforto di quanto sin qui osservato depone il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
§ 9.
Per completezza deve rilevarsi come tutte le deduzioni svolte dall'appellante principale nella comparsa conclusionale depositata il
20.3.2025, afferenti alla pretesa nullità del contratto di mutuo stipulato da con la per avere quest'ultima concesso il Parte_1
finanziamento nonostante la situazione di decozione nella quale, all'epoca del contratto, già versava la , non Controparte_6
vadano tenute in alcuna considerazione, esulando, chiaramente, dal thema decidendum del presente giudizio e costituendo oggetto di altra azione, instaurata dallo con atto di citazione notificato il 23 Pt_1
gennaio 2024.
§ 10.
pag. 19/22 Rileva, da ultimo, la Corte che, al rigetto dell'appello principale, debba seguire la condanna dello alla rifusione delle spese del grado Pt_1
d'appello, tanto nei riguardi della quanto della CP_2
considerato che anche nei confronti di quest'ultima veniva diretta
[...]
l'impugnazione, avendone l'appellante sollecitato la condanna, eventualmente in solido con l'altra appellata.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum ex art. 17 c.p.c..
Avuto riguardo al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, appare equo riconoscere i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello per la quale, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata, si giustifica l'applicazione dei minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Banca Parte_1
pag. 20/22 di del Controparte_4 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
Controparte_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 804,00 per esborsi, euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che Controparte_2
liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , in favore dell'erario, di un importo Parte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/22 (Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello.)
pag. 22/22