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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
DO LA, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5915/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: NESSUNO E' PRESENTE ALLA PUBBLICA UDIENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione dell'IMU, che riteneva versata in eccesso per gli anni dal 2014 al 2020, chiedendo condannare Roma Capitale al rimborso di un importo complessivo di € 53.257,44 oltre agli interessi di legge.
Roma Capitale si costituiva in giudizio e riconosceva la legittimità della richiesta di parte ricorrente, ma non nei termini da questa espressi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA con sentenza 13818/2024 accoglieva parzialmente la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, rinviando alla parte resistente l'esatta determinazione dell'importo da rimborsare. Compensava le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1.
Si è costituita con controdeduzioni Roma Capitale.
All'udienza del 22 gennaio 2026 nessuna delle due parti era presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'appellante riferisce che l'importo indicato nell'istanza di rimborso non tiene conto di lievi differenze a debito dovute alla vicenda in oggetto: € 105,00 per il 2018 ed € 473,00 per il 2019, per un totale di € 578,00. Pertanto, tenendo conto di tale circostanza ed a parziale rettifica di quanto domandato nel primo grado di giudizio, l'appellante quantifica l'importo di cui ha diritto di ottenere il rimborso in € 52.679,44.
In considerazione del fatto che il contribuente ha prodotto copia dei versamenti dell'IMU eseguiti comulativamente per le annualità d'imposta, non risulta possibile computare quanto versato in eccesso o in difetto per tutte le unità immobiliari possedute dall'appellante.
Nel merito, con un unico motivo, l'appellante censura la declaratoria di accertamento della limitazione del vincolo di tutela soltanto ad alcune porzioni del complesso architettonico denominato “Palazzo Cardelli”, dolendosi della violazione degli artt. 1, comma 747, lett. a), l. 7 dicembre 2019, n. 160 e 13, comma 3, lett.
a), l. 6 dicembre 2011, n. 201 dal momento che il vincolo riguarda l'intero complesso architettonico e non soltanto le unità immobiliari ubicate in piazza Cardelli n. 4 ed in via di Pallacorda n. 12-15.
Il motivo é infondato.
L'agevolazione IMU prevista dalla L. 147/2013 prevede una riduzione del 50% a favore dei fabbricati di interesse storico o artistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Nelle richieste di esistenza di vincolo (doc. 3 e doc. 4 appellante), oltre ad indicare dettagliatamente i beni per i quali si chiedeva il rilascio della certificazione, era stato ben specificato che parte dell'immobile era stato edificato nell'anno 1889 come ampliamento del già esistente palazzo Cardelli, e quindi in adiacenza a quest'ultimo, ma totalmente indipendente sia per gli accessi, uno dalla via del Clementino e l'altro preesistente dalla piazza Cardelli n.4, che per i vani scale e impianti. In particolare, nella domanda di certificazione del 12/02/2011, presentata ai fini degli sgravi fiscali I.C.I., era stato precisato che del bene sito in Roma in via del Clementino 94, identificato a Catasto fabbricati al Foglio
477 particella 84, Vecchio Catasto al Rione IV n. 311, facevano parte il Sub. 9, categoria cat. A2, il Sub. 10 categoria cat. A/10 ed il Sub. 34, categoria cat. A4 ed il Sub. 30 a piano terra Via del Clementino n. 92 - 92/
A - 93, di categoria cat. C1.
A fronte delle richieste di certificazione di vincolo presentate alla Sopraintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Roma, come da documenti versati in atti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rispondeva in data 26 novembre 2004 (Prot. n. A 2079) ed anche in data 11 marzo 2011 (Prot. n. 3934) in questi termini: esiste un provvedimento di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42, sull'immobile sito in Piazza Cardelli, 4 Via Pallacorda, 12-15, segnato al Vecchio Catasto al Rione IV n. 311, relativamente a: "Palazzo con tutte le sue decorazioni interne ed esterne" con D.M. 14/4/1953.
Le risposte del Ministero circoscrivevano espressamente il provvedimento di tutela all'immobile come sopra individuato.
Non risulta depositato, agli atti del procedimento, il D.M. del 14/4/1953 a cui fanno riferimento sia le richieste di esistenza vincolo sia le risposte del Ministero.
Pertanto, come già affermato dal giudice di primo grado, non si riscontra, ne è provato agli atti, che tutti gli immobili, compresi quelli siti in Via del Clementino, possano essere sottoposti a vincolo diretto di storicità ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004, e pertanto godere del beneficio agevolativo della riduzione d'imposta, riconosciuto espressamente solo per quelli siti in Piazza Cardelli n.4, e quelli di Via della Pallacorda compresi tra i civici 12-15 (così a pag. 2 della sentenza impugnata).
L'appello va respinto.
Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Roma e compensa le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 il Giudice est. Paola Baldovini La Presidente
LI PA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
DO LA, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5915/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: NESSUNO E' PRESENTE ALLA PUBBLICA UDIENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione dell'IMU, che riteneva versata in eccesso per gli anni dal 2014 al 2020, chiedendo condannare Roma Capitale al rimborso di un importo complessivo di € 53.257,44 oltre agli interessi di legge.
Roma Capitale si costituiva in giudizio e riconosceva la legittimità della richiesta di parte ricorrente, ma non nei termini da questa espressi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA con sentenza 13818/2024 accoglieva parzialmente la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, rinviando alla parte resistente l'esatta determinazione dell'importo da rimborsare. Compensava le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1.
Si è costituita con controdeduzioni Roma Capitale.
All'udienza del 22 gennaio 2026 nessuna delle due parti era presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'appellante riferisce che l'importo indicato nell'istanza di rimborso non tiene conto di lievi differenze a debito dovute alla vicenda in oggetto: € 105,00 per il 2018 ed € 473,00 per il 2019, per un totale di € 578,00. Pertanto, tenendo conto di tale circostanza ed a parziale rettifica di quanto domandato nel primo grado di giudizio, l'appellante quantifica l'importo di cui ha diritto di ottenere il rimborso in € 52.679,44.
In considerazione del fatto che il contribuente ha prodotto copia dei versamenti dell'IMU eseguiti comulativamente per le annualità d'imposta, non risulta possibile computare quanto versato in eccesso o in difetto per tutte le unità immobiliari possedute dall'appellante.
Nel merito, con un unico motivo, l'appellante censura la declaratoria di accertamento della limitazione del vincolo di tutela soltanto ad alcune porzioni del complesso architettonico denominato “Palazzo Cardelli”, dolendosi della violazione degli artt. 1, comma 747, lett. a), l. 7 dicembre 2019, n. 160 e 13, comma 3, lett.
a), l. 6 dicembre 2011, n. 201 dal momento che il vincolo riguarda l'intero complesso architettonico e non soltanto le unità immobiliari ubicate in piazza Cardelli n. 4 ed in via di Pallacorda n. 12-15.
Il motivo é infondato.
L'agevolazione IMU prevista dalla L. 147/2013 prevede una riduzione del 50% a favore dei fabbricati di interesse storico o artistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Nelle richieste di esistenza di vincolo (doc. 3 e doc. 4 appellante), oltre ad indicare dettagliatamente i beni per i quali si chiedeva il rilascio della certificazione, era stato ben specificato che parte dell'immobile era stato edificato nell'anno 1889 come ampliamento del già esistente palazzo Cardelli, e quindi in adiacenza a quest'ultimo, ma totalmente indipendente sia per gli accessi, uno dalla via del Clementino e l'altro preesistente dalla piazza Cardelli n.4, che per i vani scale e impianti. In particolare, nella domanda di certificazione del 12/02/2011, presentata ai fini degli sgravi fiscali I.C.I., era stato precisato che del bene sito in Roma in via del Clementino 94, identificato a Catasto fabbricati al Foglio
477 particella 84, Vecchio Catasto al Rione IV n. 311, facevano parte il Sub. 9, categoria cat. A2, il Sub. 10 categoria cat. A/10 ed il Sub. 34, categoria cat. A4 ed il Sub. 30 a piano terra Via del Clementino n. 92 - 92/
A - 93, di categoria cat. C1.
A fronte delle richieste di certificazione di vincolo presentate alla Sopraintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Roma, come da documenti versati in atti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rispondeva in data 26 novembre 2004 (Prot. n. A 2079) ed anche in data 11 marzo 2011 (Prot. n. 3934) in questi termini: esiste un provvedimento di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42, sull'immobile sito in Piazza Cardelli, 4 Via Pallacorda, 12-15, segnato al Vecchio Catasto al Rione IV n. 311, relativamente a: "Palazzo con tutte le sue decorazioni interne ed esterne" con D.M. 14/4/1953.
Le risposte del Ministero circoscrivevano espressamente il provvedimento di tutela all'immobile come sopra individuato.
Non risulta depositato, agli atti del procedimento, il D.M. del 14/4/1953 a cui fanno riferimento sia le richieste di esistenza vincolo sia le risposte del Ministero.
Pertanto, come già affermato dal giudice di primo grado, non si riscontra, ne è provato agli atti, che tutti gli immobili, compresi quelli siti in Via del Clementino, possano essere sottoposti a vincolo diretto di storicità ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004, e pertanto godere del beneficio agevolativo della riduzione d'imposta, riconosciuto espressamente solo per quelli siti in Piazza Cardelli n.4, e quelli di Via della Pallacorda compresi tra i civici 12-15 (così a pag. 2 della sentenza impugnata).
L'appello va respinto.
Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Roma e compensa le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 il Giudice est. Paola Baldovini La Presidente
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