Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2540/2015 del Ruolo Generale promossa
DA
, (PI P.IVA 1 ) in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. L. Musa, Parte_1
- attrice
CONTRO
Controparte_1 in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. M. Cataldo,
- convenuta
NONCHE' CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti S. Coppola e P. Di Schiena, CP_2
-convenuta
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CONCLUSIONI delle Parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art. 16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione"
concretamente adottata.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parte attrice ha chiesto quanto segue: “a) Accertato e dichiarato il malfunzionamento della cappa di aspirazione a flusso bilanciato installata dalla CP_1 presso la struttura alberghiera dell'attrice in c.da Sarzano, Savelletri di Fasano, denominata "Casale del Murgese" e che la stessa non garantisce la dovuta capacità di aspirazione, condannare i convenuti ciascuno per quanto di sua competenza e pertinenza alla luce di quanto esposto in narrativa - a porre in essere tutte le necessarie ed opportune attività, ivi comprese e segnatamente quelle individuate nell'accordo del 7.9.2012, che valgano ad eliminare i vizi e i difetti evidenziati anche dal CTU ing. Per_1 nella sua relazione tecnica;
b) In via subordinata e per l'ipotesi di inadempimento dei convenuti all'obbligo di intervento in forma specifica, previa esatta descrizione delle opere a farsi, ivi comprese quelle di verifica di funzionamento dei motori e di eventuale intervento sugli stessi, con la quantificazione dei relativi costi, condannare i convenuti al pagamento di tutte le somme dovute per gli interventi che l'attrice sarà costretta a porre in essere con le maggiorazioni di legge per interessi e rivalutazione monetaria;
c) Condannare i convenuti alla rifusione di spese e competenze di lite, ivi comprese quelle sostenute per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, con gli accessori di legge." [in corsivo le testuali conclusioni attoree]. Visto che Parte convenuta Pt_1 ha formulato le conclusioni seguenti: "Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice, respinta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione, difesa e conclusione, a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comunque, la Parte_2
decadenza dall'azione, per le causali esposte sub 1); b) Rigettare la domanda della società attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
c) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di ATP, rubricato al nr. 384/13 RG Trib. Di Bari." [in corsivo le testuali conclusioni di detta
Parte convenuta].
Considerato che la Convenuta CP_2 aveva formulato le istanze seguenti "Occorre che il sig.
Giudice, prima di avviare la fase istruttoria, si pronunci in via preliminare con ordinanza sull'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta CP_2 quantomeno con riferimento alla relativa posizione processuale, tenuto conto delle circostanze di fatto già specificate (e documentate) con la comparsa di risposta e delle considerazioni in diritto pure enunciate nella medesima comparsa
(al paragr. A). Può qui precisarsi che non osta a tale pronuncia il fatto che partecipi al presente giudizio anche la CP_1 poiché la litispendenza sussiste anche quando si aggiunga un terzo rispetto alle parti del primo giudizio pendente sul medesimo oggetto (così Cass. n. 281/79). Il giudizio sulla litispendenza, inoltre, non presuppone alcuna indagine o valutazione sulla competenza del giudice preventivamente adito (Cass. n. 10083/97 e n. 309/84) e neppure sulla validità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio davanti a lui (Cass. n. 4411/78)". in corsivo le testuali conclusioni di detta Parte convenuta].
Osserva.
La domanda attorea, corroborata da ampia prova, è fondata in fatto e in diritto e merita integrale accoglimento.
***
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_3
e la Controparte_4 onde veder accolte le sovraestese
[...]
conclusioni.
Prodromico al presente giudizio è un ATP, svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della decisione, unitamente all'ampia prova documentale fornita da Parte attrice.
- Si costituivano Parti convenute, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
- Veniva dal Magistrato che ha trattato in precedenza il presente fascicolo emessa sentenza parziale
(n. 531/17) di rigetto delle eccezioni sollevate dalle Parti convenute.
- All'udienza del 5.3.2025 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'1 aprile 2025.
榮榮榮
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_1I) Prelinarmente si rigetta l'eccezione sollevata da Parte convenuta circa la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, posto che le due Ditte convenute hanno lavorato presso la Struttura di proprietà attorea “autonomamente, con propri mezzi, manodopera e mettendo in campo le proprie competenze di "impiantisti": una che ha fornito e integrato la cappa e le due unità di aspirazione/immissione, una seconda che ha fornito e posto in opera le canalizzazioni di raccorderia" [in corsivo le testuali affermazioni del CTU nominato nel procedimento di ATP, svoltosi innanzi al Tribunale di Bari]
II) Dirimenti, ai fini della decisione sull'an e sul quantum, sono appunto le risultanze della suddetta relazione tecnica di ufficio, nonché l'ampia prova documentale in atti, fornita soprattutto da Parte attrice.
Nel caso di specie si può sicuramente addebitare il danno disceso a Parte attrice ad un comportamento negligente delle due Convenute. III) Ai fini della presente decisione soccorre la disciplina della responsabilità solidale, ex art. 1292
c.c., ossia della situazione in cui due o più soggetti sono obbligati, come nel caso di specie, a una medesima prestazione: ossia la fornitura e l'installazione di un prodotto non difettoso.
Invero, la responsabilità da prodotto difettoso è un istituto giuridico che disciplina la responsabilità del produttore e degli altri soggetti della catena di distribuzione per i danni causati da detto prodotto.
La disciplina in Italia è regolata principalmente dal Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206), attuativo della Direttiva 85/374/CEE, che prevede una specifica e dettagliata tutela del consumatore danneggiato da prodotti difettosi, originariamente introdotta dalla Direttiva n.
374/1985/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n. 224/1988, poi confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche.
L'art. 103 del c.d. Codice del Consumo si preoccupa di definire il “prodotto sicuro", il "prodotto pericoloso", il "rischio grave", il “produttore” e il “distributore"; mentre, al successivo art. 104 si puntualizzano gli obblighi del produttore e del distributore.
Non rileva, ai fini dell'addebito di responsabilità, che nel caso di specie chi ha acquistato il prodotto difettoso sia stata un'Impresa turistica e odierna Attrice.
All'art. 105, comma 2, del Codice del Consumo si richiama - in tema di sicurezza generale dei prodotti
- la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3.12.2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. L 011 del 15.1.2002 pag. 0004 - 0017, con cui il Parlamento e il Consiglio dell'UE hanno inteso modificare ed adeguare la direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29.6.1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, quattro anni dopo il termine d'attuazione della stessa.
Ritroviamo, nel Codice anzidetto, traccia pure della Direttiva 2001/95/CE all'art. 107 (Controlli), comma 6, laddove si accenna alle procedure per l'applicazione del RAPEX, ovvero il sistema di allarme rapido per le lesioni personali provocate dai prodotti, su cui il Codice nuovamente ritorna nell'allegato II.
Lo sforzo definitorio del Legislatore comprende la nozione di "prodotto difettoso", di cui all'art. 117 del Codice del Consumo, laddove si fa riferimento al prodotto che "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze", alcune delle quali sono presentazione, istruzioni ed avvertenze, nonché l'uso e il tempo della produzione;
e la nozione di
"beni di consumo”, in cui ritroviamo anche acqua, gas ed energia elettrica.
In caso di danno causato da prodotti difettosi la responsabilità ricade sia sul produttore, che sul rivenditore, che sull'installatore, in solido fra loro.
Infatti, qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto, se ha omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o del fornitore. Situazione che nel caso di specie è assolutamente chiara sia per quanto riguarda il produttore che il rivenditore.
Il produttore risponde del danno cagionato dai difetti del suo prodotto e il passo successivo di un'attenta e graduale interpretazione giurisprudenziale (che è stato possibile compiere solo dopo l'emanazione della direttiva CEE n. 85/374) risolve il tema della natura della relativa responsabilità, qualificandola da assolutamente oggettiva (quindi non fondata sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto) a presunta.
In ogni caso, soccorre il più generale dettato dell'art. 2043 c.c. (che stabilisce la c.d. responsabilità aquiliana e l'obbligo risarcitorio del danno in capo a colui che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, commettendo un qualunque fatto doloso o colposo), per tutelare i diritti e l'incolumità personale del soggetto danneggiato da un prodotto difettoso.
IV) Proprio dall'esame dei fatti per cui è causa, si evince che Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto le ampie prove documentali in atti confermato i fatti come esposti dalla Parte stessa.
Invero, per attribuire al produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale che ricollega il primo al secondo, inteso come suo effetto e conseguenza.
Nel caso di specie, onere probatorio assolto dal danneggiato.
Dal canto suo il produttore (e, nel caso de quo, il rivenditore e l'installatore) deve dimostrare fatti e circostanze idonei a escludere la sua responsabilità e, quindi, provare di non aver mai messo in circolazione il prodotto, che il difetto non esisteva al momento dell'immissione sul mercato o che sia insorto dalla necessità di conformare la merce stessa ad una norma imperativa o a un provvedimento vincolante.
Nel caso di specie, onere probatorio non assolto dalle Parti convenute.
Il nesso causale tra il prodotto difettoso e il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità.
Con riferimento all'onus probandi in casi analoghi, la Direttiva 85/374/CEE (responsabilità sul prodotto) stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei.
Se un prodotto difettoso provoca danni al consumatore (inteso anche come utilizzatore finale), il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.
V) Ma si è verificato anche a mezzo dell'espletato ATP che l'azione che ha danneggiato la Parte attrice soddisfa i criteri di lesitività diretta ed immediata, e non vi sono dubbi sul nesso di causalità. Il fatto storico dannoso e lesivo, del resto, non è stato smentito dalle Parti convenute, stante il copioso scambio di corrispondenza antecedente al presente giudizio e documentato in atti.
VI) Pertanto, i danni discesi a Parte attrice e provocati dal prodotto difettoso e dalla non corretta installazione per cui è causa devono essere risarciti dalle Parti convenute in solido fra loro.
In tal senso, soccorre anche un recente orientamento di legittimità (C. Cass. Civ., Sez. III, 7.9.2023, ordin. n. 26135), afferente la responsabilità del fornitore per prodotto difettoso.
VII) Le Parti odierne convenute, come osservato, non hanno assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'esistenza di un difetto del proprio prodotto (C.Cass. Civ., sez. III,
20/11/2018, n.29828; C.Cass. Civ., sez. III, 7.4.2022, n.11317; Trib. Teramo, Sez. I, 8.3.2022, n.231;
Trib. Parma, 14.1.2019, n.68), che non offre la sicurezza e l'efficienza che ci si può legittimamente aspettare in relazione all'uso al quale il prodotto è destinato.
La responsabilità da prodotto difettoso è un'ipotesi di responsabilità presunta, per cui il danneggiato che chiede il risarcimento del danno derivato dal prodotto difettoso deve provare il “difetto" del prodotto - prova che può esser data anche in forma presuntiva – e il nesso causale tra difetto e danno.
Spetta, invece, al Convenuto fornitore dimostrare che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Onere assolto da Parte attrice e non assolto da Parti convenute.
VIII) D'altronde, non è emerso nello specifico neppure un comportamento colposo della Parte attrice danneggiata, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del produttore danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Invero, le circostanze di fatto consentono di affermare che la condotta di Parte odierna istante non è
in alcun modo valutabile come negligente od imprudente, tenuto conto che non può dirsi dimostrato che Parte attrice fosse particolarmente imprudente, distratta e quant'altro nell'utilizzo del prodotto
(Trib. Rimini, 23.4.2010, n. 547).
IX) Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo Giudice, all'Attore-danneggiato competeva unicamente – onere assolto – di provare l'esistenza
-
del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno;
mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio non assolto - delle Parti convenute.
X) L'inadempimento delle Parti convenute è grave e tale da comportare in favore della Parte attrice il risarcimento del danno, essendo il pregiudizio patito conseguenza diretta dell'inadempimento solidale delle Convenute stesse. XI) Il risarcimento va determinato considerando i costi dell'esecuzione in forma specifica del contratto, come da istanze dispiegate da Parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Di conseguenza, le Convenute, riconosciute solidalmente responsabili dei danni discesi a Parte attrice, vanno condannate alla rifusione a detta Parte di tutti gli importi necessari per le opere da porre in essere per conseguire il corretto funzionamento del prodotto oggetto del presente giudizio.
In applicazione del principio di soccombenza, le Convenute vanno condannate in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte attrice, che vengono liquidate in euro 3.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge;
nonché, alle spese - anche per CTU - del prodromico ATP espletato innanzi al Tribunale di Bari.
Per tutto quanto sopra argomentato, la domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità solidale delle Convenute in solido fra loro.
Parimenti, le spese relative alla C.T.U. del prodromico ATP espletato innanzi al Tribunale di Bari sono definitivamente poste a carico delle Parti convenute in solido fra loro.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
" (PIIl Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
P.IVA 1 ) in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. L. Musa,
contro
Controparte_1 in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. M. Cataldo, nonché
contro
CP_2 in persona del
,"
Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti S. Coppola e P. Di Schiena, così provvede:
1) Dichiara che i danni discesi a Parte attrice si sono verificati esclusivamente a seguito dei difetti rilevati nel prodotto venduto ed installato dalle Parti convenute.
2) Riconosce l'integrale responsabilità per i fatti di causa in capo alle Parti convenute in solido fra loro e, per l'effetto, condanna queste ultime al pagamento dei costi dell'esecuzione in forma specifica del contratto, come da istanze dispiegate da Parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio.
3) Pone definitivamente spese – anche per CTU - del prodromico ATP espletato innanzi al Tribunale di Bari a carico delle Parti convenute in solido fra loro.
4) Condanna le Parti convenute in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte attrice, quantificate in euro 3.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese e competenze del prodromico ATP espletato innanzi al Tribunale di Bari.
Brindisi, 24 giugno 2025
Il GOP Avv. Rosanna CafaroRosanna