Art. 2.
Gli apporti autorizzati con il precedente articolo 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 5.
Gli apporti autorizzati con il precedente articolo 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 5.