Articolo 2 della Legge 27 giugno 1985, n. 351
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 luglio 1985
Art. 2.
Gli apporti autorizzati con il precedente articolo 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 5.
Entrata in vigore il 31 luglio 1985