Articolo 2 della Legge 14 giugno 1974, n. 303
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 agosto 1974
Art. 2.
Al personale contemplato nell'articolo 1, o ai loro superstiti, alla data di cessazione dal servizio spetta, a carico delle casse pensioni, il trattamento piu' favorevole tra quello determinato in base agli ordinamenti delle casse stesse e quello attribuibile alla corrispondente qualifica esistente nell'ente di provenienza, applicando a tal fine le tabelle di equiparazione delle qualifiche unite alla presente legge. Per gli eventuali futuri miglioramenti, i trattamenti risultanti sono considerati, in ogni caso, alla stessa stregua dei trattamenti delle predette casse pensioni.
Nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 1, qualora l'applicazione del comma precedente comporti il diritto al trattamento nella forma della pensione, le casse corrispondono l'intero trattamento e si sostituiscono nei diritti del titolare della pensione verso l'INPS per quanto attiene l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Criterio analogo a quello indicato nel comma precedente si segue nei casi in cui l'applicazione del primo comma comporti il diritto a pensione, laddove l'applicazione delle norme preesistenti avrebbe comportato il diritto all'indennita' una volta tanto a carico delle casse pensioni e sussista il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INADEL, in base al periodo d'iscrizione all'Istituto stesso.
Entrata in vigore il 17 agosto 1974
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