Versione
17 agosto 1974
17 agosto 1974
Art. 2.
Al personale contemplato nell'articolo 1, o ai loro superstiti, alla data di cessazione dal servizio spetta, a carico delle casse pensioni, il trattamento piu' favorevole tra quello determinato in base agli ordinamenti delle casse stesse e quello attribuibile alla corrispondente qualifica esistente nell'ente di provenienza, applicando a tal fine le tabelle di equiparazione delle qualifiche unite alla presente legge. Per gli eventuali futuri miglioramenti, i trattamenti risultanti sono considerati, in ogni caso, alla stessa stregua dei trattamenti delle predette casse pensioni.
Nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 1, qualora l'applicazione del comma precedente comporti il diritto al trattamento nella forma della pensione, le casse corrispondono l'intero trattamento e si sostituiscono nei diritti del titolare della pensione verso l'INPS per quanto attiene l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Criterio analogo a quello indicato nel comma precedente si segue nei casi in cui l'applicazione del primo comma comporti il diritto a pensione, laddove l'applicazione delle norme preesistenti avrebbe comportato il diritto all'indennita' una volta tanto a carico delle casse pensioni e sussista il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INADEL, in base al periodo d'iscrizione all'Istituto stesso.
Al personale contemplato nell'articolo 1, o ai loro superstiti, alla data di cessazione dal servizio spetta, a carico delle casse pensioni, il trattamento piu' favorevole tra quello determinato in base agli ordinamenti delle casse stesse e quello attribuibile alla corrispondente qualifica esistente nell'ente di provenienza, applicando a tal fine le tabelle di equiparazione delle qualifiche unite alla presente legge. Per gli eventuali futuri miglioramenti, i trattamenti risultanti sono considerati, in ogni caso, alla stessa stregua dei trattamenti delle predette casse pensioni.
Nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 1, qualora l'applicazione del comma precedente comporti il diritto al trattamento nella forma della pensione, le casse corrispondono l'intero trattamento e si sostituiscono nei diritti del titolare della pensione verso l'INPS per quanto attiene l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Criterio analogo a quello indicato nel comma precedente si segue nei casi in cui l'applicazione del primo comma comporti il diritto a pensione, laddove l'applicazione delle norme preesistenti avrebbe comportato il diritto all'indennita' una volta tanto a carico delle casse pensioni e sussista il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INADEL, in base al periodo d'iscrizione all'Istituto stesso.
Giurisprudenza • 32
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 10/04/2018, n. 258Provvedimento: […] In ordine alle modalità di raffronto delle pensioni previsto dall'art. 2 della legge 303/1974 il ricorrente ha sostenuto che tale confronto doveva concernere gli elementi retributivi inerenti la posizione raggiunta nel SSN (CCNL Comparto Sanità, qualifica apicale DACS) e quelli che gli sarebbero spettati percorrendo la carriera "teorica" nell'amministrazione di provenienza e applicando tutti i CCNL succedutisi nel tempo fino alla cessazione dal servizio (Compatto Enti Pubblici non Economici) nella misura del trattamento teorico base di dirigente di seconda fascia come effettuato dall'INPDAP in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto (importo comunque ritenuto erroneo ed oggetto di diverso giudizio dinnanzi al giudice ordinario).Leggi di più...
- trattamento pensionistico di miglior favore·
- equiparazione qualifiche·
- indebito pensionistico·
- legittimo affidamento·
- legge 303/1974·
- compensazione spese legali