Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/06/2022, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00925/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2018, proposto da
Fallimento della Costruzioni e Servizi S.r.l., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accettura e Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Barbara Accettura in Lecce, via G. Oberdan, n. 11;
contro
Comune di Cavallino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giuseppe Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via M.R. Imbriani, n. 24;
per l’accertamento e la declaratoria:
del diritto della Società ricorrente ad ottenere il pagamento del valore del soprassuolo già esistente sull’area di sua proprietà assegnatale dal Comune di Cavallino all’interno del comparto “A” del P.I.P. per la costruzione di strutture a destinazione commerciale, nella misura di € 500.000,00, od in quella maggiore o minore somma, che emergerà in corso di causa con conseguente condanna della medesima Amministrazione Comunale al pagamento del suddetto importo;
dell’illegittimità della pretesa/richiesta, formulata dall’A.C. di Cavallino nei confronti della Società ricorrente, di pagamento di somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione anche con riferimento ad immobili non più edificati in conseguenza della revoca delle relative concessioni edilizie e della riduzione delle possibilità di edificazione, con condanna dell’A.C. alla corresponsione delle medesime somme a titolo di restituzione/rimborso, risarcimento danni o in via subordinata di ingiustificato arricchimento, perché pagate senza causa, per un complessivo ammontare di € 290.000,00, od in quella maggiore o minore somma, che sarà determinata in corso di causa;
della nullità della convenzione (integrativa delle precedenti) del 14 luglio 2004 rep. 772/2004 stipulata tra il Comune di Cavallino e la Società ricorrente e dei successivi atti necessitati, per mancanza di causa;
dell’ingiustificato arricchimento da parte dell’A.C. di Cavallino ai danni della odierna ricorrente per aver integralmente realizzato a sue spese, all’interno del Comparto “E” del P.I.P., come da convenzione del 14 luglio 2004 rep. 772/2004, su aree inizialmente edificabili e per le quali ha corrisposto i relativi oneri concessori e di urbanizzazione, parcheggi aggiuntivi, per mq 21.056, e zone a verde, per mq 16.144, per un valore di € 610.581,00, oltre a oneri per le suddette aree per ulteriori € 60.000,00, con conseguente condanna della medesima Amministrazione Comunale al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, della somma di € 670.581,00 o di altra, maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11 maggio 2018 proposto, ex artt. 11 c.p.a. e 59 comma 2 della L. n. 69 del 2009, in riassunzione del giudizio R.G.C. n. 7807/2014 intrapreso dinanzi al Tribunale Civile di Lecce con atto di citazione notificato il 14 luglio 2014 e conclusosi con sentenza n. 496 del 9 febbraio 2018 declinatoria della giurisdizione (comunicata alla Società ricorrente il successivo 12 febbraio 2018 e notificata alla stessa il 20 febbraio 2018), la Costruzioni e Servizi S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Lecce con sentenza n. 71/2019 del 2 dicembre 2019 e che ha proseguito il presente giudizio con atto di costituzione del 22 marzo 2021 depositato dal Curatore Fallimentare nominato, ha domandato:
- l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il pagamento del valore del soprassuolo già esistente sull’area di sua proprietà assegnatale dal Comune di Cavallino all’interno del comparto A del P.I.P. per la costruzione di strutture a destinazione commerciale, nella misura di € 500.000,00, od in quella maggiore o minore somma, che emergerà in corso di causa con conseguente condanna della medesima Amministrazione Comunale al pagamento del suddetto importo;
- l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della pretesa/richiesta formulata dall’A.C. di Cavallino nei confronti della Società ricorrente di pagamento di somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione anche con riferimento ad immobili non più edificati in conseguenza della revoca delle relative concessioni e la riduzione delle possibilità di edificazione con condanna dell’A.C. alla corresponsione delle medesime somme a titolo di restituzione/rimborso, risarcimento danni o in via subordinata di ingiustificato arricchimento, perché pagate senza causa, per un complessivo ammontare di € 290.000,00, od in quella maggiore o minore somma, che sarà determinata in corso di causa;
- l’accertamento e la declaratoria di nullità della convenzione del 14 luglio 2004 rep. 772/2004 stipulata tra il Comune di Cavallino e la Società ricorrente e dei successivi atti necessitati per mancanza di causa;
- l’accertamento e la conseguente declaratoria dell’ingiustificato arricchimento da parte dell’A.C. di Cavallino ai suoi danni per aver integralmente realizzato a sue spese, all’interno del Comparto E del P.I.P., come da convenzione del 14 luglio 2004 rep. 772/2004, su aree inizialmente edificabili e per le quali ha corrisposto i relativi oneri concessori e di urbanizzazione, parcheggi aggiuntivi, per mq 21.056, e zone a verde, per mq 16.144, per un valore di € 610.581,00, oltre a oneri per le suddette aree per ulteriori € 60.000,00 con conseguente condanna della medesima Amministrazione Comunale al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, della somma di € 670.581,00 o di altra, maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa.
1.1 A sostegno del ricorso ha formulato i motivi così rubricati:
1) eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione art. 27 L. n. 865 del 191, richiesta di risarcimento danni, di restituzione dell’indebito oggettivo e/o in subordine di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.;
2) eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione art. 27 L. n. 865 del 1971, richiesta di risarcimento danni e/o di restituzione di indebito pagamento e/o, in subordine di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.;
3) eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione dei principi di buona andamento ed imparzialità della P.A., difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione art. 27 L. n. 865 del 1971, richiesta di risarcimento danni e/o di restituzione di indebito pagamento e/o ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., assenza di causa della convenzione del 14 luglio 1994, violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 cc.1175, 1337, 1338 e 1375 e 2033 c.c..
1.2 Espone, in particolare, parte ricorrente che in data 19 dicembre 1987, il Comune di Cavallino, con delibera n. 67 del Consiglio Comunale, in attuazione del Programma di Fabbricazione allora vigente, ha approvato il Piano Insediamenti Produttivi relativo ad un’area di circa 262.000 mq. a cavallo della strada S.S. 16 Lecce- Maglie.
Successivamente, con delibera di C.C. n. 11 del 6 maggio 1996, veniva approvata una variante interna al P.I.P. (c.d. “variante domestica”) adottata con le precedenti delibere di G.M. n. 578/94 e di C.C. n. 11/95 e relativa al progetto, presentato dalla IGECO S.p.A. in data 4 ottobre 1990, per la realizzazione di un centro commerciale all’interno comparto “A” del medesimo P.I.P. ed implicante la trasformazione della destinazione d’uso delle aree interessate da lotto industriale a lotto commerciale, l’accorpamento dei sei lotti originariamente previsti in un unico lotto e l’eliminazione della strada interna di piano a favore della superficie fondiaria del lotto.
Con atto Notar Franco, Rep. 249.393 del 13 marzo 1997, la AL S.r.l. (cui è successivamente subentrata per acquisto di ramo di azienda la ricorrente Costruzioni e Servizi S.r.l.), ha acquistato, per un importo pari a € 516.611,84, dalla IGECO S.p.A., in concordato preventivo, il complesso immobiliare, costituito da fabbricati, capannoni e strutture varie, con circostante area attrezzata, esteso all’incirca mq.43.472 ed ubicato in agro di Cavallino - località “Quattro Palmenti”.
Il suddetto terreno, che ricadeva nel comparto “A” del P.I.P. di Cavallino per circa mq. 34.172, veniva, quindi, assegnato con convenzione del 23 aprile 1997 (rettificata il successivo 12 ottobre 1998), unitamente ad altra superficie di mq.39.220, dal Comune di Cavallino alla stessa proprietaria AL S.r.l. (che aveva fatto richiesta di assegnazione di suoli nell’ambito del Piano) per la realizzazione di un centro commerciale integrato. Il corrispettivo di tale assegnazione e trasferimento veniva convenzionalmente fissato in un importo pari al costo di acquisizione delle aree dell’intero comparto “A” del P.I.P. e nella realizzazione da parte di AL S.r.l. di tutte le aree di urbanizzazione infrastrutturali previste nello stesso comparto, senza alcun costo a carico dell'Amministrazione Comunale e degli altri comparti.
Osserva, tuttavia, parte ricorrente che detta assegnazione aveva luogo in via diretta senza il ricorso alla procedura di cui all’art. 27 della L. n. 867 del 1971 e, cioè, senza previo esproprio e/o cessione bonaria e pagamento del valore del suolo e del soprassuolo.
1.3 In data 16 novembre 1999, a seguito dell’entrata in vigore della corrispondente variante al P.d.F., il Comune di Cavallino, con delibera n. 44 approvava in via definitiva l’ampliamento del P.I.P. iniziale con aggiunta di 3 nuovi comparti (E, F e G).
Il successivo 17 aprile 2000, l’Amministrazione Comunale di Cavallino comunicava alla AL S.r.l. di aver disposto, con decreto n.13 del 14 aprile 2000, l’occupazione in via d’urgenza dei terreni di sua proprietà facenti parte dei fondi indicati nel N.C.T. del Comune di Cavallino, foglio 12, p.lle 177, 330, 178, 444, al fine della realizzazione del suddetto ampliamento per il nuovo comparto E. Il 25 settembre 2000, il Commissario ad acta, con deliberazione n. 1, adottava il nuovo P.R.G. di Cavallino confermando insieme con il P.E.E.P. anche il P.I.P. facendone salve le previsioni e le prescrizioni sino alla loro scadenza.
Con atto di convenzione del 20 ottobre 2000, Rep. n.570, e successivo atto di modificativo ed integrativo del 22 giugno 2001, Rep. 632, il Comune di Cavallino assegnava alla AL S.r.l., tra le altre, le aree di sua proprietà comprese nel nuovo comparto “E” del P.I.P., già occupate d’urgenza, con l’obbligo di trasferirne la proprietà alla medesima Amministrazione Comunale, dopo il completamento della procedura di acquisizione. Il corrispettivo dell’assegnazione era stabilito nel costo di acquisizione e occupazione delle aree con l’assunzione da parte della AL S.r.l. della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione infrastrutturali del comparto, oltre che delle spese generali di gestione del P.I.P. da quantificarsi in misura percentuale alla cubatura, realizzabile dall’impresa assegnataria rispetto alla volumetria totale prevista dal Piano.
1.4 Successivamente all’adozione del P.R.G., il Consiglio Comunale, con delibera n. 59 del 24 novembre 2000, approvava una seconda variante interna al P.I.P., in cui venivano accorpati i 36 lotti originariamente previsti in un unico lotto (comparto E) e soppressa la viabilità interna al piano a favore della superficie fondiaria del Lotto, con modifiche localizzative delle aree a standard la cui estensione, stabilita in di mq.70.495 rimaneva, comunque, invariata. Aggiunge parte ricorrente che, in occasione di tale variante, l’Amministrazione Comunale avrebbe commesso un errore di calcolo delle superfici da destinare a standards pubblici. In particolare, avrebbe proceduto a calcolare gli standards nella misura del 10,04% sull’intera superficie di ampliamento dei tre nuovi comparti anziché sui due soli comparti “F” e “G”, gli unici ad avere destinazione artigianale ed industriale, nel mentre per il comparto “E”, avente destinazione commerciale, gli standards pubblici avrebbero dovuto essere calcolati sulla base della metà della superficie lorda di pavimento dell’estensione prevista (80%), con conseguenza maggior incidenza dei medesimi.
1.5 Con delibera di C.C. n. 5 del 25 gennaio 2002, veniva approvato il progetto di utilizzazione del comparto E del P.I.P. che prevedeva la realizzazione di 15 edifici, da destinare a medie strutture di vendita al dettaglio, una Multisala Cinematografica ed una Sala Bingo ed il relativo schema di convenzione.
Il 26 giugno 2002, con atto pubblico regolarmente comunicato al Comune di Cavallino, l’odierna ricorrente Costruzioni e Servizi S.r.l. ha acquisito il ramo d’azienda della AL S.r.l. comprensivo dei rapporti de quibus.
Il successivo 5 agosto 2002 veniva, quindi, stipulata la convenzione n. 681 tra Comune di Cavallino e la Costruzioni e Servizi S.r.l. per la cessione in proprietà dei suoli del Comparto E del P.I.P., ai sensi dell’art.27 della Legge n.865/71.
Nell’ambito del Comparto “E” venivano quindi rilasciate alla ricorrente le concessioni edilizie n. 214 del 26 novembre 2002, n. 215 del 30 dicembre 2002, n. 216 del 30 dicembre 2002, n. 217 del 30 dicembre 2002, n. 218 del 30 dicembre 2002, n. 219 del 30 dicembre 2002, n. 220 del 30 dicembre 2002, n. 221 del 30 dicembre 2002, n. 222 del 14 gennaio 2003, ed alla società AL S.r.l.,(che ha, poi, conferito il capitale sociale nella Costruzioni e Servizi S.r.l.), le concessioni edilizie n. 29 del 23 aprile 2002 e n. 30 del 23 aprile 2002 relative ad altrettanti edifici denominati rispettivamente MS/A, MS/B, MS/C, MS/D, MS/E, MS/F, MS/G, MS/H, MS/I, MS/10, MS/11, destinati tutti ad esercizi commerciali di media distribuzione, e alle relative aree di pertinenza destinate a verde, parcheggi, viabilità interna e cortili. Veniva, inoltre, rilasciata alla AL S.r.l. la concessione edilizia n. 101 del 21 dicembre 2002, relativa ad una multisala cinematografica, localizzata sempre all’interno del comparto E, e alle relative aree di pertinenza.
1.6 In data 14 luglio 2003 la Giunta Municipale approvava la delibera di indirizzo (deliberazione G.M. n. 266/2003) tesa a sospendere, come misura di autotutela, in conseguenza dell’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’A.G. penale nell’ambito del p.p. R.G.N.R. n. 5659/02 instaurato presso la Procura della Repubblica di Lecce, le concessioni rilasciate alla AL S.r.l. relative alle costruzioni delle quali non erano di fatto ancora iniziati i lavori “in modo tale che le superfici destinate ad accogliere le realizzande strutture” fossero “poste a garanzia del soddisfacimento degli standard pubblici, di cui è stato denunciato il presunto deficit”.
Sulla scorta di tale atto di indirizzo, in data 17 luglio 2003, il Responsabile del Servizio del Comune di Cavallino, a seguito di sopralluogo, proponeva di sospendere le concessioni edilizie relative alla costruzione della multisala cinematografica (n. 101/2000, rilasciata in data 21 dicembre 2002), alla costruzione della media superficie n. 10 (n. 29/02, rilasciata il 23 aprile 2002), alla costruzione della media superficie n. 11 (n. 30/02, rilasciata il 23 aprile 2002) ed inoltre la concessione edilizia n. 154/02, rilasciata in data 12 novembre 2002, relativa alla costruzione dell’impianto carburanti, localizzata all’interno del comparto “A”.
Con provvedimento prot. n. 0146 dell’8 gennaio 2004, in attuazione della delibera di G.M. n.3 del 5 gennaio 2004, il Responsabile del procedimento disponeva, quindi, di sospendere le concessioni edilizie sino all’esito della definitiva verifica dello stato di fatto e di diritto delle aree.
1.7 Si deduce ancora che, al fine di sbloccare definitivamente la situazione di stallo venutasi a creare a seguito dell’apertura della suddetta indagine penale e del sequestro dell’area, con convenzione n.772/2004 del 14 luglio 2004, la Costruzioni e Servizi S.r.l. si obbligava alla realizzazione nel comparto “E” del P.I.P. del progetto di variante alle C.E. nr. 29/2002, 30/2002, 101/00, così come riportato nelle tavole allegate, ed alla realizzazione sulle aree individuate degli standards pubblici e privati. Sicchè, il successivo 15 luglio 2004, dinanzi al Notaio Franco, la stessa Costruzioni e Servizi S.r.l. sottoscriveva atto unilaterale di vincolo di destinazione d’uso a parcheggio di uso pubblico di un’area di mq 21.056 ed a verde di uso pubblico un’area di mq. 16.144, all’interno del comparto “E” del P.I.P. (aree in precedenza destinate alla realizzazione di una multisala cinematografica).
Osserva parte ricorrente che con tali atti la Costruzioni e Servizi S.r.l. si impegnava alla realizzazione, a sua cura e spese, di spazi a parcheggi e verde di uso pubblico, sì da porre rimedio all’ asserito errore di calcolo commesso dell’Amministrazione Comunale di Cavallino nella determinazione delle aree destinate a standard, nonché a rinunciare alle concessioni già rilasciatile sulle medesime aree con conseguente perdita della possibilità di realizzare nuovi insediamenti commerciali e di completare quelli in corso di costruzione.
1.8 Sulla base della convenzione n.772/2004 del 14 luglio 2004 veniva rilasciato, in data 20 luglio 2004, il permesso di costruire n. 107/2004. I lavori relativi agli standard aggiuntivi (parcheggi aggiuntivi per mq. 21.056 e verde per mq. 16.144), venivano, invece, ultimati il successivo 4 settembre 2004, con la complessiva spesa di € 610.581,00 come risultante dal computo metrico in allegato.
1.9 Peraltro, con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 2000, il Comune di Cavallino adottava il P.R.G., approvato dalla Giunta Regionale con delibere n. 572 del 2004 e n. 536 del 2005, modificando di fatto la superficie fondiaria dei lotti e le volumetrie edificabili rispetto a quelle proposte originariamente e per le quali era stato già dato l’assenso alla edificazione.
1.10 Tanto premesso in punto di fatto, osserva parte ricorrente che l’A.C. di Cavallino avrebbe del tutto illegittimamente omesso di provvedere alla rideterminazione del corrispettivo posto a carico della Società ricorrente per l’assegnazione delle aree P.I.P. nelle originarie convenzioni nonostante, rispetto a queste ultime, la convenzione del 2004 avesse considerevolmente ridotto la volumetria edificabile sulle aree assegnate alla ricorrente, ed avesse posto integralmente a suo carico la realizzazione degli standards aggiuntivi previsti. In particolare, il Comune di Cavallino avrebbe mantenuto il corrispettivo per l’assegnazione delle aree P.I.P. ancorato ai costi degli espropri e/o dell’acquisizione delle altre aree (escluse quelle della ricorrente) ricomprese nel piano, all’ammontare complessivo dei costi di urbanizzazione preventivati e dei costi di esproprio e/o acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura e con le opere all’epoca previste, senza tener conto delle modifiche e riduzioni stabilite a seguito della sospensione e successiva revoca delle concessioni edilizie.
Più nel dettaglio, la difesa di parte ricorrente evidenzia che il Comune di Cavallino ha determinato l’importo complessivo dovuto dalla Costruzioni e Servizi S.r.l. in € 2.277.018,72 su una volumetria di mc. 388.040 (quella iniziale), senza tener conto della riduzione conseguente al vincolo successivamente imposto su parte delle aree e per effetto del quale residuava una volumetria edificabile di mc. 306.384, cui sarebbe dovuta conseguire il minore importo a titolo di oneri di € 2.016.313,10.
1.8 Sostiene, quindi, sul punto, parte ricorrente che la Costruzioni e Servizi S.r.l. avrebbe sostenuto costi non dovuti:
a) per oneri calcolati senza tener conto delle aree ormai vincolate e non più edificabili, per circa € 260.705,62;
b) per l’assegnazione delle aree, il cui corrispettivo era stato stabilito nell’importo all’epoca previsto per il comparto e pari ad €/mq 9,5298;
c) per l’urbanizzazione delle stesse, originariamente previste ad uso privato e successivamente vincolate ad uso pubblico;
d) il tutto oltre alla perdita economica connessa alla sospensione e successiva revoca delle licenze edilizie, sopra specificate.
In sostanza, rispetto a quello che era stato prospettato al momento della sottoscrizione delle convenzioni, la Costruzioni e Servizi S.r.l. avrebbe sostenuto maggiori oneri per € 1.050.881,00 di cui: € 610.581,00 per aree di parcheggio ed aree a verde, € 60.000,00 per lavori di manutenzione delle medesime dal 2005 al 2010, € 335.300,00 per corrispettivo di espropri, urbanizzazioni e spese tecniche non dovute per l’assegnazione di mq. 37.200 di aree edificabili (successivamente destinate a standard con perdita delle possibilità edificatorie).
2. In data 21 giugno 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino eccependo l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati e chiedendo, nel merito, la reiezione delle domande proposte.
3. Il 4 gennaio 2022 la Curatela del Fallimento della Costruzioni e Servizi S.r.l. ha depositato memorie difensive.
4. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 il Presidente, letta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento proposta dalla difesa del Comune di Cavallino, ha disposto il rinvio della causa alla udienza pubblica dell'11 maggio 2022.
5. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In disparte da ogni considerazione in ordine alle pur suggestive eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale, il ricorso, tempestivamente e ritualmente proposto in riassunzione, è, in ogni caso, infondato nel merito e deve essere respinto nei sensi e termini appresso precisati.
1.1 Tutte le domande azionate dalla parte ricorrente sono, infatti, destituite di giuridico fondamento.
2. Va, anzitutto, scrutinata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il pagamento del valore del soprassuolo già esistente sull’area di sua proprietà assegnatale dal Comune di Cavallino all’interno del comparto “A” del P.I.P. per la costruzione di strutture a destinazione commerciale, nella misura di € 500.000,00, od in quella maggiore o minore somma, che emergerà in corso di causa e la conseguente condanna della medesima Amministrazione Comunale al pagamento del suddetto importo.
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che la AL S.r.l., dante causa della Costruzioni e Servizi S.r.l., si vedeva riassegnare per destinarle ad insediamenti produttivi le sue stesse aree di proprietà ricomprese nel P.I.P., senza che le stesse fossero state preventivamente espropriate e, dunque, senza che le fosse corrisposto il valore delle stesse e delle opere ivi esistenti, rimanendo, al contempo, tenuta a versare alla medesima A.C. il corrispettivo per tale assegnazione e, pertanto, a pagare oneri concessori ed urbanistici, calcolati tenendo conto anche delle somme occorrenti per indennizzare gli altri proprietari di terreni espropriati ricompresi nell’area.
2.1 La domanda è infondata.
È, infatti, certamente legittima l’assegnazione da parte dell’A.C. di aree ricomprese in zona P.I.P. in via diretta al proprietario delle stesse, senza che sia necessaria la previa espropriazione per p.u. delle stesse. Ciò in quanto il ricorso allo strumento ablativo rappresenta non un obbligo assoluto, ma una mera facoltà riconosciuta alla parte pubblica nell’attuazione deli P.I.P., non potendosi escludere che detta attuazione possa realizzarsi con modalità che, in ossequio al principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, importino un minor sacrificio per la posizione del privato (quale appunto l’assegnazione diretta al soggetto già proprietario dell’area).
È, peraltro, evidente che, ove si opti per l’assegnazione diretta dell’area in luogo della sua espropriazione per p.u., il soggetto rimasto proprietario dell’area non ha alcun titolo a pretendere il pagamento del valore del soprassuolo della stessa (sempre di sua proprietà).
3. È, quindi, possibile procedere allo scrutinio congiunto delle ulteriori domande proposte da parte
ricorrente e volte rispettivamente ad ottenere:
- in primo luogo, l’accertamento e la declaratoria di illegittimità della pretesa/richiesta formulata di pagamento dall’A.C. di Cavallino nei confronti della Società ricorrente di somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione anche con riferimento ad immobili non più edificati in conseguenza della revoca delle relative concessioni edilizie e/o per la riduzione delle possibilità di edificazione e con condanna dell’A.C. alla corresponsione delle medesime somme a titolo di restituzione/rimborso, al risarcimento dei danni o, in via subordinata, di ingiustificato arricchimento, perché pagate senza causa, per un complessivo ammontare di € 290.000,00 (o in quella maggiore o minore somma, che sarà determinata in corso di causa);
- in secondo luogo, l’accertamento e la declaratoria di nullità della convenzione (integrativa delle precedenti) del 14 luglio 2004 rep. 772/2004 stipulata tra il Comune di Cavallino e la Società ricorrente e dei successivi atti necessitati, per allegata mancanza di causa (scopo pratico del negozio giuridico);
- in ultimo, l’accertamento e la conseguente declaratoria dell’ingiustificato arricchimento da parte dell’A.C. di Cavallino ai suoi danni per aver integralmente realizzato a sue spese, all’interno del Comparto “E” del P.I.P., come da convenzione del 14 luglio 2004 rep. 772/2004, su aree inizialmente edificabili e per le quali ha corrisposto i relativi oneri concessori e di urbanizzazione, parcheggi aggiuntivi, per mq 21.056, e zone a verde, per mq 16.144, per un valore di € 610.581,00, oltre a oneri per le suddette aree per ulteriori € 60.000,00 con conseguente condanna della medesima Amministrazione Comunale al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, della somma di € 670.581,00 (o di altra, maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa).
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che il Comune di Cavallino avrebbe preteso, illegittimamente e sulla base di errati presupposti, il pagamento di somme non dovute a titolo di oneri di urbanizzazione anche con riferimento ad immobili non edificati né più edificabili, per via dell’intervenuta revoca/rinuncia delle concessioni edilizie. Di conseguenza il corrispondente pagamento effettuato dalla Società ricorrente (poi fallita) sarebbe indebito e senza causa anche a causa degli errori in cui sarebbe incorsa, all’epoca, l’Amministrazione Comunale resistente e che sarebbero stati alla stessa contestati nell’ambito del procedimento penale per lottizzazione abusiva intrapreso dalla Procura della Repubblica di Lecce.
Sotto altro profilo parte ricorrente osserva che la revoca in via di autotutela delle licenze edilizie già rilasciate in favore della Costruzioni e Servizi S.r.l. e la convenzione del 14 luglio 2004 avrebbero stravolto ogni accordo ed interesse, così come la stessa causa dei contratti. Ciò in quanto la situazione venutasi a creare per effetto delle indagini della Procura della Repubblica di Lecce avrebbe influito pesantemente sulla sottoscrizione di tale ultima convenzione poi trasfusa nell’atto del 15 luglio 2014. Tale contratto, e le obbligazioni ivi previste a carico della Società ricorrente in fallimento sarebbero pertanto prive di giustificazione causale. Nel dettaglio, la convenzione del 14 luglio 2004 inserendosi, come atto contente obbligazioni unilaterali e gratuite a carico della sola Società ricorrente, nel più ampio complesso dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti a prestazioni corrispettive, avrebbe alterato ogni rapporto sinallagmatico contrattuale e sarebbe, pertanto, nulla.
Si chiede, quindi, in conclusione, l’accertamento dell’illegittimità della richiesta di pagamento avanzata a riguardo dall’A.C. ed il rimborso del correlativo pagamento effettuato a titolo di restituzione dell’indebito, nonché, ove occorra, a titolo di risarcimento danni, ovvero, in via subordinata, di ingiustificato arricchimento del correlativo importo.
3.1 Le suddette domande non possono trovare accoglimento.
Anzitutto, preme rilevare che le richieste di pagamento formulate dall’A.C. di Cavallino nei confronti della Società ricorrente si fondano sulla convenzione n.772/2004 del 14 luglio 2004 (ed il successivo atto unilaterale di vincolo di destinazione d’uso a parcheggio di uso pubblico di un’area di mq 21.056 del 15 luglio 2004) atto valido ed efficace che ha natura di accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ex art. 11 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e che non è stato mai oggetto di tempestiva impugnazione o contestazione a cura dei paciscenti (e, segnatamente, di parte ricorrente).
Né, in particolare, si ravvisa la denunciata nullità della convenzione n.772/2004 del 14 luglio 2004 per mancanza di causa (scopo pratico del negozio giuridico). E’, infatti, appena il caso di osservare che detta convenzione è stata stipulata su esplicita richiesta e per libera scelta di carattere imprenditoriale (trattandosi di modulo di spendita convenzionale della potestà amministrativa) della Società odierna ricorrente al fine di emendare un asserito errore di calcolo degli standard urbanistici applicabili all’area e, quindi, di superare lo stallo amministrativo venutosi a determinare in occasione dell’aperura di un procedimento penale da parte della locale Procura della Repubblica.
Secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. un., 06/03/2015, n.4628) ad assumere rilievo nella verifica della sussistenza dei requisiti essenziali del contratto ex art. 1325 c.c. è, del resto, la causa nella sua declinazione in concreto (e non in astratto) come funzione economico-individuale del negozio e, quindi, come lo specifico assetto di interessi divisato a mezzo dello strumento contrattuale, da ricostruire anche alla luce delle condizioni specifiche esistenti alla sua stipula.
In tale ottica, non v’è da dubitare che la Società ricorrente si sia determinata alla stipula della convenzione (integrativa delle precedenti) di cui oggi si denuncia la nullità strutturale per difetto di causa, allo scopo di ottenere, pur a fronte dell’assunzione a proprio carico di obbligazioni unilaterali e gratuite, una qualche concreta utilità, se non altro in termini di complessiva accelerazione del procedimento autorizzatorio.
3.2 La convenzione in parola (con gli atti alla stessa accessivi) e, più a monte di questa, lo stesso P.I.P. approvato con provvedimenti oramai inoppugnabili, hanno, quindi, costituito (e costituiscono) un valido titolo per le pretese avanzate dall’Amministrazione Comunale resistente, qui oggetto di contestazione da parte della Società ricorrente (pretese che, peraltro, si giustificano pienamente, sul piano sostanziale, nell’ottica del principio del perfetto pareggio economico del P.I.P. ad avviso del quale i corrispettivi della concessione in superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato).
3.3 Quanto testè osservato vale ad escludere la fondatezza anche dell’azione, a carattere sussidiario, di arricchimento ingiustificato proposta da parte ricorrente, non registrandosi, nel caso che occupa, spostamenti patrimoniali privi di idonea causa giustificatrice in grado di determinare l’insorgenza, in capo alla parte pubblica, di un obbligo indennitario ex art. 2041 c.c..
4. Per le ragioni appena esposte il ricorso deve essere respinto.
5. Sussistono, anche in ragione della complessità in fatto e diritto delle questioni prospettate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO