Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 17.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 11981/2023, avente ad oggetto: trattamento di fine servizio;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ER (NA) alla via Cesare Battisti n. 51, presso lo studio dell'avv. Ottavio Levita che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dagli avv. Veronica Perrone e Pasquale Galassi ed elettivamente domiciliato presso la sede legale del sita in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1; CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiarare cessazione parziale della materia del contendere Parte_1
1
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL C.U.B.: in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS e delle spese di lite. CP_ PER L' dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2023, , premetteva di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze del (C.U.B.), con contratto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadramento nel terzo livello A del CCNL
Federambiente, dal 25.01.1996 al 05.07.2019.
Aggiungeva che il C.U.B. è un ente pubblico non economico istituito ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di Napoli e di;
e che il suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge CP_2
n. 26/2010. CP_ Lamentava che alla cessazione del rapporto l' non aveva provveduto al pagamento del trattamento di fine servizio, assumendo il mancato versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione dovuta, nonché facendo riferimento a leggi speciali che, in deroga al principio di cui all'art. 2116 c.c., disciplinano le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici.
Aggiungeva che il diniego dell'istituto era illegittimo, operando il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza obbligatorie.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Parte_1 CP_ Giudice del lavoro, l' nonché il Controparte_2 chiedendo, previo accertamento dell'omissione contributiva da parte del
[...] CP_
, condannare l' al pagamento della Controparte_2 somma di € 38.300,31, a titolo di trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il C.U.B. delle province di Napoli e CP_2 si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_ passiva, con conseguente condanna dell' al pagamento del trattamento di fine servizio.
CP_ Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 31.10.2023, l' si costituiva tardivamente in giudizio (in data 19.02.2024); eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo obbligato al pagamento del tfr il nuovo datore di lavoro . da cui il ricorrente è Parte_2 Controparte_3 stato assunto senza soluzione di continuità il 06.7.2019, in forza dell'art. 23-bis, n. 7, d.Lgs.
n. 165/2001.
2 Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda rappresentando che le leggi speciali in materia di indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici, derogando al principio di cui all'art. 2116 c.c., non consentivano la liquidazione del trattamento di fine rapporto atteso il mancato versamento della contribuzione dovuta.
In ogni caso, contestava i conteggi allegati al ricorso.
Con successive note del 10.9.2024, l'istituto previdenziale depositava documentazione attestante l'intervenuto pagamento della somma lorda di € 36.704,47 a titolo di tfr, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Chiariva che la somma era stata quantificata considerando che gli anni di lavoro (23 anni, 5 mesi e 10 settimane) erano stati arrotondati ad anni 23 e non ad anni 24 come nei conteggi allegati al ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 17.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ciò in considerazione dell'intervenuto pagamento della somma di € 36.704,47 (cfr. documentazione allegata alle note del 10.9.2024, cassetto previdenziale cittadino e pratica CP_ n. 002202400190330), ossia parte della somma oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Va premesso che la liquidazione del tfr è tardiva in quanto è stata effettuata solo nelle more del giudizio, in data 25.7.2024, a fronte delle richieste di pagamento già avanzate in sede amministrativa.
Peraltro, la predetta liquidazione non è, comunque, pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente in quanto, come detto, in giudizio è stato richiesto il pagamento della sorte capitale pari ad € 38.300,31, oltre interessi legali.
In contestazione tra le parti resta, infatti, oltre la statuizione sugli interessi legali, la CP_ contabilizzazione del tfr da corrispondere, effettuata per anni n. 23 dall' ed anni n. 24 dal ricorrente.
Ebbene, a parere del giudicante la contabilizzazione del credito effettuata dal lavoratore risulta correttamente eseguita.
In effetti, parte ricorrente ha compiutamente replicato alla contestazione contabile CP_ sollevata dall' deducendo che, ai sensi dell'art. 4, legge n. 152/1968, l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto; che le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
quelle pari o inferiori sono trascurate.
3 Il legislatore, infatti, ha previsto che “Ai sensi dell'art. 4 della legge 152/68 l' è CP_4 pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione del 80% per quanti sono gli anni di iscrizione all'Istituto e quelli eventualmente riscattati. Se dal computo dei servizi risulta una frazione superiore a sei mesi si computa per anno intero, quella pari o inferiore è trascurata”.
Ha richiamato il modello 350P in atti ed ha osservato che l'importo dovuto al sig.
a titolo di TFS/ indennità premio di servizio è stato calcolato in misura pari ad euro Pt_1
38.300,31, considerando la retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva di tredicesima pari ad euro 29.922,12 (27790,54 + 2131,58) x 0,80 = euro
23937,696 / 15 = euro 1595,8464 x 24 anni di servizio = 38.300,31.
Ciò in quanto gli anni da contabilizzare sono n. 24, ossia dal 1996 al 2019, comprensivi sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 1996 essendo stato il ricorrente assunto il
25.01.1996 sia della frazione superiore a 6 mesi dell'anno 2019 essendo il rapporto di lavoro cessato il 5.7.2019.
Dalla formulazione della norma, infatti, è evidente che si faccia riferimento alle singole annualità ai fini della fictio operata per il calcolo dell'annualità contributiva: in tal senso, peraltro, già la formulazione lessicale che utilizza il plurale impone l'interpretazione indicata. CP_ Ne deriva che l' deve essere condannato al pagamento in favore del sig. Pt_1 della somma di € 1.595,84, quale differenza tra quanto dovuto (€ 38.300,31) e quanto già corrisposto (€ 36.704,47).
Sull'intero importo dovuto a titolo di sorta capitale (€ 38.300,31) sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma, legge n. 412/91, data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è altresì pacifico che l'istituto previdenziale abbia disposto il pagamento di quanto richiesto in data
25.7.2024 nelle more del giudizio, quindi solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Ottavio Levita.
Spese compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_2 mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
4 Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per l'importo di €
36.704,47; CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.595,84, nonché al pagamento degli interessi legali sull'intera
[...] sorta capitale come precisato in motivazione;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.290,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
• compensa le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 18.06.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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