Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 23/04/2026, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2026, proposto da
- Medical Lume S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B8ABBB9209, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Araneo e Giovanni Carnevale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Piazza Risorgimento n. 10;
contro
- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni ed elettivamente domiciliata presso la sede del proprio Ufficio Legale in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26;
nei confronti
- EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- della determinazione n. 29 del 14 gennaio 2026 del Direttore Generale di A.R.I.A. S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, relativa alla procedura aperta multilotto per l’affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa di antigeni e di test molecolari per specifici virus respiratori e servizi connessi, indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 17 ottobre 2025 nella parte in cui, limitatamente al Lotto 14, ha disposto l’aggiudicazione del predetto lotto in favore della società EL S.r.l.;
- della nota del R.U.P. del 15 gennaio 2025 recante la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 2023, limitatamente al Lotto 14 in favore di EL;
- del verbale n. 4 di seduta riservata dell’11 dicembre 2025 del Seggio di gara nella parte in cui quest’ultimo, nella valutazione della documentazione amministrativa, limitatamente al Lotto 14, ha rilevato la completezza e la correttezza della documentazione presentata da EL rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara;
- limitatamente al Lotto 14, di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi, ivi inclusi – ove occorrer possa – dei restanti verbali delle sedute pubbliche e riservate della suindicata gara, e in particolare il verbale n. 2 della seduta riservata del 9 dicembre 2025 nella quale il Seggio di gara, all’esito dell’esame delle offerte economiche, ha stilato la relativa graduatoria provvisoria, nonché della comunicazione del R.U.P. del 25 febbraio 2026, nonché per quanto occorrer possa, e qualora lesivi di tutti gli atti della suddetta procedura e segnatamente del Bando di Gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutti i relativi allegati;
- nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica, mediante annullamento dell’aggiudicazione impugnata limitatamente al Lotto 14, esclusione della controinteressata e scorrimento della graduatoria con aggiudicazione della fornitura del predetto lotto in favore dell’odierna ricorrente;
- nonché per la declaratoria ex artt. 122 e 124, comma 2, cod. proc. amm., di inefficacia della Convenzione, limitatamente al Lotto 14, ove nelle more eventualmente già sottoscritta tra l’Amministrazione resistente e EL, con espressa richiesta di subentro nella predetta Convenzione che sin d’ora si propone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A. e di EL S.r.l.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori di EL S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il consigliere NI De TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2026 e depositato il 6 marzo successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la determinazione n. 29 del 14 gennaio 2026 del Direttore Generale di A.R.I.A. S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, relativa alla procedura aperta multilotto per l’affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa di antigeni e di test molecolari per specifici virus respiratori e servizi connessi, indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 17 ottobre 2025 nella parte in cui, limitatamente al Lotto 14, ha disposto l’aggiudicazione del predetto lotto in favore della società EL S.r.l.
Con bando di gara pubblicato in data 17 ottobre 2025, A.R.I.A. S.p.A. ha indetto una procedura aperta multilotto per l’affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa di antigeni e di test molecolari per specifici virus respiratori e servizi connessi destinata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché alle A.S.P., enti di diritto pubblico, mediante la stipula, per ciascuno dei lotti, di una Convenzione della durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori dodici mesi; la Gara è stata suddivisa in sedici lotti merceologici, tra i quali il Lotto 14 avente a oggetto la fornitura di “Test antigenici immunocromatografici per SarS.CoV 2 + Flu A + Flu B + RSV”, con una base d’asta di € 42.575.280,00, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Alla procedura di gara per il suddetto Lotto 14 hanno partecipato la società ricorrente e la controinteressata EL S.r.l. e, all’esito del confronto competitivo, quest’ultima si è classificata prima in graduatoria, con valore complessivo Lotto di € 1.386.922,00, mentre la ricorrente Medical Lume, si è piazzata in seconda posizione con valore complessivo di € 2.866.733,00. In conseguenza di ciò, quest’ultima in data 15 gennaio 2026 ha formulato istanza di accesso agli atti di gara, riscontrata dalla Stazione appaltante il 27 gennaio successivo. Attraverso l’esame della documentazione di gara, la ricorrente avrebbe accertato l’erroneità del procedimento che ha condotto all’aggiudicazione del Lotto 14 in favore di EL S.r.l., poiché quest’ultima, pur avendo dichiarato che i dispositivi offerti per il citato Lotto 14 non presentavano un’origine cinese superiore al 50% del valore complessivo dell’offerta, avrebbe invece proposto la fornitura di un dispositivo medico di esclusiva origine cinese, in violazione delle prescrizioni della lex specialis. Per tale ragione, in data 11 febbraio 2026, la ricorrente ha formulato alla Stazione appaltante una richiesta volta alla verifica dell’effettiva origine dei dispositivi offerti dall’aggiudicataria, con richiesta, in caso di mancata prova documentale, di annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore di EL S.r.l. La Stazione appaltante, in data 25 febbraio 2026, ha riscontrato tale richiesta, confermando l’aggiudicazione del Lotto 14 in favore della controinteressata.
Sulla scorta di tali circostanze, Medical Lume S.r.l. ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata di EL S.r.l.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A. e EL S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio di trattazione dell’istanza cautelare, ossia in data 20 aprile 2026, i difensori della parte ricorrente hanno depositato in giudizio una memoria con cui hanno rappresentato l’intervenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché A.R.I.A. S.p.A., con nota datata 1° aprile 2026, ha comunicato alla suddetta ricorrente, tra l’altro, la definitiva esclusione dalla procedura de qua della controinteressata EL S.r.l.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori di EL S.r.l. e uditi i difensori delle parti presenti, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
IR
1. In seguito alla segnalazione effettuata con memoria depositata in data 20 aprile 2026 dalla difesa della società ricorrente in ordine all’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale – in ragione della circostanza che A.R.I.A. S.p.A. ha comunicato alla ricorrente la definitiva esclusione dalla procedura di gara, intervenuta in data 31 marzo 2026, della controinteressata EL S.r.l. (cfr. note depositate in giudizio dalla difesa di A.R.I.A. in data 31 marzo e 1° aprile 2026) –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De TA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI De TA | EL IA |
IL SEGRETARIO