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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16984 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16485/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE-
All'udienza del 3.12.2025, aperto il verbale alle ore 11,30, è presente per l'attore l'Avvocato
IU LL il quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per la convenuta è presente l'Avvocato Alessandro Ronzi il quale insiste nella richiesta di rigetto della domanda attorea e si riporta agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,57.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 16485/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
16485/2019, tra il Sig. Parte_1 (Avvocato IU LL ed Avvocato Giovanni AR TO);
- attore --
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Marco e la
ON ed Avvocato Alessandro Ronzi);
-convenuta - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 3.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione - quali parti integranti del verbale di udienza - la seguente
SENTENZA
1. L'attore lamenta un pregiudizio derivante dall'asserito ritardo nella fornitura di un elemento necessario per il funzionamento della caldaia acquistata, danno consistente secondo la ricostruzione attorea nel mancato guadagno derivato dal ritardo nell'apertura della struttura
-
ricettiva gestita dal Sig. Pt_1 a causa, appunto, del difettoso funzionamento della caldaia.
2. Va, anzitutto, premessa l'inapplicabilità della normativa del d. lgs. n.206/2005 in ragione della qualità di professionisti in capo ad entrambe le parti. Invero, da un lato, l'attore agisce in quanto acquirente di un bene funzionale all'esercizio di un'attività imprenditoriale relativa ad una struttura ricettiva;
dall'altro, la convenuta risulta venditrice professionale di caldaie ed elettrodomestici.
3. Ciò posto, occorre preliminarmente accertare se ed in quale misura possa configurarsi una inadempienza della CP_1 CP 1 nel contratto intercorso tra le parti.
Come osservato, l'attore si duole del lucro cessante originato dal ritardo nell'attivazione della struttura ricettiva, asseritamente dovuto al ritardato funzionamento della caldaia venduta dalla convenuta.
Una volta installato il bene in esame, il Sig. Pt_1 si è avveduto del mancato funzionamento dello stesso. Rappresentata la situazione alla Controparte_1 quest'ultima ha indicato all'attore il centro di assistenza al quale rivolgersi, i cui addetti hanno individuato nella sostituzione del "kit fumi" la soluzione al problema.
La convenuta, dietro consenso dell'istante, ha fornito all'istante il nuovo dispositivo, per un costo di euro 100,00., elemento che è stato installato nel mese di settembre 2018.
Fin qui lo svolgimento dei fatti, come pacificamente ricostruito dalle parti. L'attore, poi, sostiene che la struttura dallo stesso gestita avrebbe dovuto essere avviata in data
7.7.2018 e che il ritardo nell'operatività della caldaia lo avrebbe costretto a rinviare "alla fine del mese di settembre 2018" l'inizio dell'attività ricettiva.
- la consegna del richiamato Pertanto, secondo la tesi attorea contestata dalla convenuta dispositivo nel settembre 2018 avrebbe cagionato un pregiudizio economico, sotto il profilo sia del danno emergente, per il canone locativo pagato nel periodo di inattività, sia del lucro cessante, per il mancato guadagno nel medesimo periodo di inattività.
3a. In ordine all'asserita inadempienza da parte della convenuta, occorre sottolineare come l'art.9
del contratto sottoscritto dalle parti preveda quale termine di consegna tra l'altro, non essenziale -
quello di centoventi giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo),
vale a dire il 19.6.2018, con conseguente scadenza in data 17.9.2018.
Il predetto termine di consegna è stato confermato anche dai testi Sigg.ri Tes_1 e Tes_2
[...] escussi all'udienza 12.9.2024; la teste Sig.ra Tes_1 ha dichiarato di aver riscontrato l'avvenuta installazione del "kit fumi" corretto il 5.9.2018.
3b. Da quanto esposto deriva l'esclusione di qualsiasi inadempimento da ritardo della CP_1
[...] avendo provveduto a consegnare (rectius: rendere operativo) il bene oggetto del contratto entro il termine pattiziamente stabilito.
4. Va osservato, peraltro, che, sotto il profilo del danno emergente, l'attore ha dovuto sostenere la spesa di euro 100,00.=, al fine di conseguire la piena funzionalità della caldaia. Tale importo non avrebbe dovuto essere addebitato al Sig. Pt_1 atteso il diritto dell'acquirente al regolare assolvimento del bene alla funzione propria dello stesso. La Controparte_1 pertanto, deve essere condannata alla restituzione della predetta somma.
5. Attesa la soccombenza - seppur in misura estremamente ridotta - della convenuta, non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attore, ai sensi dell'art.96 c.p.c..
6. La già richiamata esigua soccombenza della Controparte_2 in relazione al quantum della richiesta di ristoro del danno emergente, costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura di 19/20, con liquidazione in favore dei difensori dell'istante, dichiaratisi antistatari,
con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi.
Per la medesima ragione, le spettanze riguardanti la C.T.U. espletata devono essere poste per un ventesimo a carico della convenuta e per il residuo a carico dell'attore, con il vincolo della solidarietà passiva tra gli stessi in favore dell'Ausiliario.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore del Sig. Parte 1
della somma di euro 100,00.=;
rigetta tutte le altre richieste attoree;
respinge la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
pone definitivamente le spettanze relative alla C.T.U. espletata per un ventesimo a carico della
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per il residuo a carico con il vincolo della solidarietà passiva tra gli stessi in favoredel Sig. Parte_1
del Prof. Dott. CP_3
compensando le altre spese di lite tra le parti in ragione di 19/20, condanna, infine, la [...]
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei difensori del Sig. Parte 1 Avvocato IU LL ed Avvocato Giovanni Maria Zito dichiaratisi antistatari con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi, di euro
13,20. per esborsi ed euro 241,75.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 3 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE-
All'udienza del 3.12.2025, aperto il verbale alle ore 11,30, è presente per l'attore l'Avvocato
IU LL il quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per la convenuta è presente l'Avvocato Alessandro Ronzi il quale insiste nella richiesta di rigetto della domanda attorea e si riporta agli scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,57.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 16485/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
16485/2019, tra il Sig. Parte_1 (Avvocato IU LL ed Avvocato Giovanni AR TO);
- attore --
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Marco e la
ON ed Avvocato Alessandro Ronzi);
-convenuta - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 3.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione - quali parti integranti del verbale di udienza - la seguente
SENTENZA
1. L'attore lamenta un pregiudizio derivante dall'asserito ritardo nella fornitura di un elemento necessario per il funzionamento della caldaia acquistata, danno consistente secondo la ricostruzione attorea nel mancato guadagno derivato dal ritardo nell'apertura della struttura
-
ricettiva gestita dal Sig. Pt_1 a causa, appunto, del difettoso funzionamento della caldaia.
2. Va, anzitutto, premessa l'inapplicabilità della normativa del d. lgs. n.206/2005 in ragione della qualità di professionisti in capo ad entrambe le parti. Invero, da un lato, l'attore agisce in quanto acquirente di un bene funzionale all'esercizio di un'attività imprenditoriale relativa ad una struttura ricettiva;
dall'altro, la convenuta risulta venditrice professionale di caldaie ed elettrodomestici.
3. Ciò posto, occorre preliminarmente accertare se ed in quale misura possa configurarsi una inadempienza della CP_1 CP 1 nel contratto intercorso tra le parti.
Come osservato, l'attore si duole del lucro cessante originato dal ritardo nell'attivazione della struttura ricettiva, asseritamente dovuto al ritardato funzionamento della caldaia venduta dalla convenuta.
Una volta installato il bene in esame, il Sig. Pt_1 si è avveduto del mancato funzionamento dello stesso. Rappresentata la situazione alla Controparte_1 quest'ultima ha indicato all'attore il centro di assistenza al quale rivolgersi, i cui addetti hanno individuato nella sostituzione del "kit fumi" la soluzione al problema.
La convenuta, dietro consenso dell'istante, ha fornito all'istante il nuovo dispositivo, per un costo di euro 100,00., elemento che è stato installato nel mese di settembre 2018.
Fin qui lo svolgimento dei fatti, come pacificamente ricostruito dalle parti. L'attore, poi, sostiene che la struttura dallo stesso gestita avrebbe dovuto essere avviata in data
7.7.2018 e che il ritardo nell'operatività della caldaia lo avrebbe costretto a rinviare "alla fine del mese di settembre 2018" l'inizio dell'attività ricettiva.
- la consegna del richiamato Pertanto, secondo la tesi attorea contestata dalla convenuta dispositivo nel settembre 2018 avrebbe cagionato un pregiudizio economico, sotto il profilo sia del danno emergente, per il canone locativo pagato nel periodo di inattività, sia del lucro cessante, per il mancato guadagno nel medesimo periodo di inattività.
3a. In ordine all'asserita inadempienza da parte della convenuta, occorre sottolineare come l'art.9
del contratto sottoscritto dalle parti preveda quale termine di consegna tra l'altro, non essenziale -
quello di centoventi giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo),
vale a dire il 19.6.2018, con conseguente scadenza in data 17.9.2018.
Il predetto termine di consegna è stato confermato anche dai testi Sigg.ri Tes_1 e Tes_2
[...] escussi all'udienza 12.9.2024; la teste Sig.ra Tes_1 ha dichiarato di aver riscontrato l'avvenuta installazione del "kit fumi" corretto il 5.9.2018.
3b. Da quanto esposto deriva l'esclusione di qualsiasi inadempimento da ritardo della CP_1
[...] avendo provveduto a consegnare (rectius: rendere operativo) il bene oggetto del contratto entro il termine pattiziamente stabilito.
4. Va osservato, peraltro, che, sotto il profilo del danno emergente, l'attore ha dovuto sostenere la spesa di euro 100,00.=, al fine di conseguire la piena funzionalità della caldaia. Tale importo non avrebbe dovuto essere addebitato al Sig. Pt_1 atteso il diritto dell'acquirente al regolare assolvimento del bene alla funzione propria dello stesso. La Controparte_1 pertanto, deve essere condannata alla restituzione della predetta somma.
5. Attesa la soccombenza - seppur in misura estremamente ridotta - della convenuta, non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attore, ai sensi dell'art.96 c.p.c..
6. La già richiamata esigua soccombenza della Controparte_2 in relazione al quantum della richiesta di ristoro del danno emergente, costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura di 19/20, con liquidazione in favore dei difensori dell'istante, dichiaratisi antistatari,
con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi.
Per la medesima ragione, le spettanze riguardanti la C.T.U. espletata devono essere poste per un ventesimo a carico della convenuta e per il residuo a carico dell'attore, con il vincolo della solidarietà passiva tra gli stessi in favore dell'Ausiliario.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore del Sig. Parte 1
della somma di euro 100,00.=;
rigetta tutte le altre richieste attoree;
respinge la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
pone definitivamente le spettanze relative alla C.T.U. espletata per un ventesimo a carico della
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per il residuo a carico con il vincolo della solidarietà passiva tra gli stessi in favoredel Sig. Parte_1
del Prof. Dott. CP_3
compensando le altre spese di lite tra le parti in ragione di 19/20, condanna, infine, la [...]
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei difensori del Sig. Parte 1 Avvocato IU LL ed Avvocato Giovanni Maria Zito dichiaratisi antistatari con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi, di euro
13,20. per esborsi ed euro 241,75.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 3 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò