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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1336/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5326/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3574 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e cita la sentenza n. 3574/17/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria della Sicilia favorevole al Comune di Pozzallo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 207.02.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa che, ritenendo legittima la tariffa applicata, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro il Comune di Pozzallo per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3574 del 26.9.2022 e notificato il
28.12.2022 per l'omesso versamento TARI relativo all'anno di imposta 2017, proponeva appello, in data
31/10/2024, la parte contribuente lamentando, nella sentenza, carenza di motivazione ed errata interpretazione della normativa;
insiste, pertanto, sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo per cui chiede, in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare l'atto impositivo.
L'Ente impositivo deposita, in data 26/06/2025, controdeduzioni e memorie in data 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo esame documentale degli atti e della normativa, hanno osservato che l'avviso di accertamento trae origine dall'omesso pagamento della TA.RI. dovuta per l'immobile dettagliatamente indicato nell'atto opposto che non è viziato né per difetto di sottoscrizione né da carenza di motivazione in quanto contiene tutti gli elementi identificativi della pretesa fiscale: è indicato l'indirizzo dell'immobile, specificando i periodi di riferimento delle singole rate non corrisposte;
vengono indicati i componenti del nucleo familiare;
è riportato il metraggio preso in considerazione;
sono espressamente richiamate nel preambolo le deliberazioni di approvazione del regolamento IUC e di determinazione delle tariffe applicate, sono indicati per ogni singolo bene gli importi dovuti distinguendo quelli relativi alle sanzioni irrogate e agli interessi reclamati;
contiene, inoltre, il richiamo per relationem agli avvisi bonari nonché del sollecito di pagamento, regolarmente notificato al ricorrente che contiene anch'esso i citati elementi identificativi della pretesa fiscale. Hanno, altresì, appurato che il ricorrente non muove alcun rilievo circa la sussistenza dei presupposti dell'imposta richiesta con l'atto impugnato per cui occorre focalizzare l'esame del gravame esclusivamente sulla quantificazione dell'imposta e, a tal proposito, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare e specificamente dedurre quale fosse la lesione subita dall'applicazione delle tariffe riportate nell'atto impugnato invece di quelle precedentemente vigenti non contestate. In altri termini, poiché dalla disapplicazione delle delibere contestate non può in alcun modo discendere l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare un proprio concreto interesse all'applicazione delle tariffe precedenti, evidenziando (quantomeno) una loro minore onerosità rispetto a quelle applicate per l'anno 2017. In assenza di ciò il controllo circa la legittimità delle suddette delibere (ai soli fini della loro disapplicazione) risulta ininfluente per decidere il presente giudizio perché non viene rappresentata dal ricorrente alcuna concreta riduzione dell'imposta richiestagli per la TARI, relativa all'anno 2017, nel caso in cui dovessero essere disapplicate le tariffe indicate nell'atto impugnato, utilizzando, invece, le tariffe vigenti prima di quelle eventualmente da disapplicare. In mancanza di questa specifica individuazione del possibile vulnus subito, i motivi di gravame incentrati sull'illegittimità delle tariffe indicate nell'atto impugnato appaiono inammissibili per carenza di interesse.
C'è poco da aggiungere a quanto esaustivamente motivato in prime cure.
Dall'esame della fattispecie, si condivide quanto già evidenziato in prime cure sulla legittimità in ordine alla tariffa applicabile per l'anno in questione.
La problematica concernente l'organo comunale competente all'approvazione delle tariffe relative alla tassa per la gestione del servizio dei rifiuti è stata, pur in presenza del nuovo regime di prelievo TARI, controversa, attesa anche la diversità di vedute tra la giustizia tributaria, peraltro non sempre omogenea,
e la giustizia amministrativa. Il dato su cui concordano i due livelli della giurisprudenza è che in Sicilia il rinvio statico alla legge n. 142/90 operato con la legge regionale n. 48/91 comporta l'applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera g) della citata legge n. 142/90, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine alla “istituzione e ordinamento dei tributi”. L'impianto del tributo nell'ordinamento locale è un attività complessa che consta di più atti e di più fasi e fra queste vi sono certamente l'approvazione del
Regolamento che disciplina il tributo e l'approvazione del connesso Piano finanziario. Anche tali atti non possono non essere approvati dal Consiglio comunale, non solo perché trattasi formalmente di atti regolamentari e di programmazione finanziaria, ma perché in essi vengono fatte scelte che sottendono la citata funzione di indirizzo politico.
La tariffa che nella specie ha trovato applicazione era desumibile da un atto generale, sottoposto a regime di pubblicità legale e proprio in ragione di tanto agevolmente conoscibile dal contribuente, quale la delibera n. 38 del 30.7.2016 con la quale il Consiglio Comunale di Pozzallo ha determinato le tariffe della
TARI per l'anno 2016 che sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato dalla Giunta Comunale di Pozzallo con delibera n. 123 del 30.7.2016, come quest'ultimo organo era legittimato a fare atteso il comma 683 dell'art. 1 legge 147/2013 sicché, in assenza di una espressa riserva in favore del Consiglio
Comunale, non pare che la Giunta Comunale non fosse legittimata ad approvare il Piano Economico
Finanziario funzionale alla determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016 e, comunque, si consideri che i predetti rilievi risultano superati dal fatto che per l'anno 2016 di fatto hanno trovato applicazione le stesse tariffe TARI dell'anno precedente, quelle del 2015. Queste ultime, infatti, nell'anno successivo non sono state mutate, sicché, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, risulta rispettato il principio - di carattere generale - secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha, come conseguenza, non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, quanto, piuttosto, l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, appunto quella per l'anno 2015 di cui alla delibera consiliare n. 106 del 5.11.2014, legittimamente adottata facendo riferimento al Piano Economico Finanziario adottato per l'anno 2014, protocollo n. 24486/2014. Nel caso specifico, pertanto, non è dato ravvisare l'illegittimità dei provvedimenti generali in quanto le tariffe TARI sono state approvate dal consiglio comunale con l'ausilio dei competenti uffici tecnici e finanziari del Comune.
Conseguentemente, posto che la determinazione delle tariffe per l'anno 2016 è immune da qualsivoglia vizio procedurale, alcun rilievo può essere sollevato nei riguardi dell'avviso di accertamento per cui è processo laddove anche per l'anno di imposta 2017 sono state applicate le tariffe TARI stabilite per l'anno
2016. Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata con compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio stante le incertezze normative sulla fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5326/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3574 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e cita la sentenza n. 3574/17/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria della Sicilia favorevole al Comune di Pozzallo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 207.02.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa che, ritenendo legittima la tariffa applicata, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro il Comune di Pozzallo per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3574 del 26.9.2022 e notificato il
28.12.2022 per l'omesso versamento TARI relativo all'anno di imposta 2017, proponeva appello, in data
31/10/2024, la parte contribuente lamentando, nella sentenza, carenza di motivazione ed errata interpretazione della normativa;
insiste, pertanto, sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo per cui chiede, in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare l'atto impositivo.
L'Ente impositivo deposita, in data 26/06/2025, controdeduzioni e memorie in data 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo esame documentale degli atti e della normativa, hanno osservato che l'avviso di accertamento trae origine dall'omesso pagamento della TA.RI. dovuta per l'immobile dettagliatamente indicato nell'atto opposto che non è viziato né per difetto di sottoscrizione né da carenza di motivazione in quanto contiene tutti gli elementi identificativi della pretesa fiscale: è indicato l'indirizzo dell'immobile, specificando i periodi di riferimento delle singole rate non corrisposte;
vengono indicati i componenti del nucleo familiare;
è riportato il metraggio preso in considerazione;
sono espressamente richiamate nel preambolo le deliberazioni di approvazione del regolamento IUC e di determinazione delle tariffe applicate, sono indicati per ogni singolo bene gli importi dovuti distinguendo quelli relativi alle sanzioni irrogate e agli interessi reclamati;
contiene, inoltre, il richiamo per relationem agli avvisi bonari nonché del sollecito di pagamento, regolarmente notificato al ricorrente che contiene anch'esso i citati elementi identificativi della pretesa fiscale. Hanno, altresì, appurato che il ricorrente non muove alcun rilievo circa la sussistenza dei presupposti dell'imposta richiesta con l'atto impugnato per cui occorre focalizzare l'esame del gravame esclusivamente sulla quantificazione dell'imposta e, a tal proposito, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare e specificamente dedurre quale fosse la lesione subita dall'applicazione delle tariffe riportate nell'atto impugnato invece di quelle precedentemente vigenti non contestate. In altri termini, poiché dalla disapplicazione delle delibere contestate non può in alcun modo discendere l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare un proprio concreto interesse all'applicazione delle tariffe precedenti, evidenziando (quantomeno) una loro minore onerosità rispetto a quelle applicate per l'anno 2017. In assenza di ciò il controllo circa la legittimità delle suddette delibere (ai soli fini della loro disapplicazione) risulta ininfluente per decidere il presente giudizio perché non viene rappresentata dal ricorrente alcuna concreta riduzione dell'imposta richiestagli per la TARI, relativa all'anno 2017, nel caso in cui dovessero essere disapplicate le tariffe indicate nell'atto impugnato, utilizzando, invece, le tariffe vigenti prima di quelle eventualmente da disapplicare. In mancanza di questa specifica individuazione del possibile vulnus subito, i motivi di gravame incentrati sull'illegittimità delle tariffe indicate nell'atto impugnato appaiono inammissibili per carenza di interesse.
C'è poco da aggiungere a quanto esaustivamente motivato in prime cure.
Dall'esame della fattispecie, si condivide quanto già evidenziato in prime cure sulla legittimità in ordine alla tariffa applicabile per l'anno in questione.
La problematica concernente l'organo comunale competente all'approvazione delle tariffe relative alla tassa per la gestione del servizio dei rifiuti è stata, pur in presenza del nuovo regime di prelievo TARI, controversa, attesa anche la diversità di vedute tra la giustizia tributaria, peraltro non sempre omogenea,
e la giustizia amministrativa. Il dato su cui concordano i due livelli della giurisprudenza è che in Sicilia il rinvio statico alla legge n. 142/90 operato con la legge regionale n. 48/91 comporta l'applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera g) della citata legge n. 142/90, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine alla “istituzione e ordinamento dei tributi”. L'impianto del tributo nell'ordinamento locale è un attività complessa che consta di più atti e di più fasi e fra queste vi sono certamente l'approvazione del
Regolamento che disciplina il tributo e l'approvazione del connesso Piano finanziario. Anche tali atti non possono non essere approvati dal Consiglio comunale, non solo perché trattasi formalmente di atti regolamentari e di programmazione finanziaria, ma perché in essi vengono fatte scelte che sottendono la citata funzione di indirizzo politico.
La tariffa che nella specie ha trovato applicazione era desumibile da un atto generale, sottoposto a regime di pubblicità legale e proprio in ragione di tanto agevolmente conoscibile dal contribuente, quale la delibera n. 38 del 30.7.2016 con la quale il Consiglio Comunale di Pozzallo ha determinato le tariffe della
TARI per l'anno 2016 che sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato dalla Giunta Comunale di Pozzallo con delibera n. 123 del 30.7.2016, come quest'ultimo organo era legittimato a fare atteso il comma 683 dell'art. 1 legge 147/2013 sicché, in assenza di una espressa riserva in favore del Consiglio
Comunale, non pare che la Giunta Comunale non fosse legittimata ad approvare il Piano Economico
Finanziario funzionale alla determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016 e, comunque, si consideri che i predetti rilievi risultano superati dal fatto che per l'anno 2016 di fatto hanno trovato applicazione le stesse tariffe TARI dell'anno precedente, quelle del 2015. Queste ultime, infatti, nell'anno successivo non sono state mutate, sicché, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, risulta rispettato il principio - di carattere generale - secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha, come conseguenza, non già la liberazione della contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, quanto, piuttosto, l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, appunto quella per l'anno 2015 di cui alla delibera consiliare n. 106 del 5.11.2014, legittimamente adottata facendo riferimento al Piano Economico Finanziario adottato per l'anno 2014, protocollo n. 24486/2014. Nel caso specifico, pertanto, non è dato ravvisare l'illegittimità dei provvedimenti generali in quanto le tariffe TARI sono state approvate dal consiglio comunale con l'ausilio dei competenti uffici tecnici e finanziari del Comune.
Conseguentemente, posto che la determinazione delle tariffe per l'anno 2016 è immune da qualsivoglia vizio procedurale, alcun rilievo può essere sollevato nei riguardi dell'avviso di accertamento per cui è processo laddove anche per l'anno di imposta 2017 sono state applicate le tariffe TARI stabilite per l'anno
2016. Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata con compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio stante le incertezze normative sulla fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.