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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5843/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001326000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001326000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001326000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031177757000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016590787000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019755000000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200008049801000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025656906000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210061910326000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210073555037000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220012831878000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230010804461000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240016514947000 BOLLO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G403395/2016 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G403395/2016 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G403395/2016 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003972018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003972018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003972018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500001326000 notificata in data 16/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 77.472,54 sul presupposto di 10 cartelle e un avviso di accertamento. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle di pagamento;
difetto di motivazione;
avvenuta definizione agevolata con riferimento all'avviso n. TYX01G403395/2016; prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, insussistenza della prescrizione, avvenuto sgravio delle pretese di cui all'avviso di accertamento n. TYX01G403395/2016 e successiva intimazione n. TYXIPPN003972018.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo inammissibilità del ricorso, regolarità della comunicazione, avvenuta notifica delle cartelle presupposte, e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva Regione Siciliana eccependo difetto di legittimazione passiva, avvenuta notifica delle cartelle e insussistenza della prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Insussistente è l'eccezione di difetto di motivazione.
Invero l'atto è pienamente motivato in relazione alla natura e funzione dell'atto medesimo. Nessuna nullità per la comunicazione preventiva di ipoteca può derivare dalla mancata indicazione dell'immobile sul quale si intende iscrivere ipoteca, dal momento che detta indicazione non è richiesta dalla legge.
Invero, come noto, la comunicazione preventiva di ipoteca, di cui agli artt. 76 e 77 D.P.R. 602/73, altro non
è che una intimazione obbligatoria, prodromica alla successiva, eventuale, iscrizione ipotecaria, a sua volta prodromica all'eventuale esecuzione. Talchè, nessun'altro contenuto deve avere la comunicazione preventiva, se non l'individuazione del credito vantato e della fonte dello stesso, oltre all'avviso che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla iscrizione ipotecaria, senza che debbano essere indicati gli immobili su cui si intende eseguire l'iscrizione ipotecaria, né, tanto meno, le rendite catastali degli stessi (cfr. p.es.
Cass. 24258/2014; Cass. 15/3/21, 7233).
Tanto premesso, l'intimazione è emessa sul presupposto di:
1) Cartella n. 29520160031177757000, notificata il 17/01/2017;
2) Cartella n. 29520170016590787000, notificata il 01/02/2018;
3) Cartella n. 29520180019755000000, notificata il 20/02/2019;
4) Cartella n. 29520200008049801000, notificata il 11/05/2022;
5) Cartella n. 29520210025656906000, notificata il 14/03/2023; 6) Cartella n. 29520210061910326000, notificata il 12/10/2022;
7) Cartella n. 29520210073555037000, notificata il 14/10/2022;
8) Cartella n. 29520220012831878000, notificata il 12/10/2022;
9) Cartella n. 29520230010804461000, notificata il 23/05/2023;
10) Cartella n. 29520240016514947000, notificata il 03/07/2024 direttamente a mezzo posta raccomandata ricevuta personalmente dal ricorente;
11) Avviso di accertamento n. TYX01G403395/2016, notificato il 01/12/2016;
12) Intimazione di pagamento n. TYXIPPN003972018, notificata il 28/12/2018.
Va dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese sub 11) e 12) atteso che l'Agenzia delle Entrate ha documentato l'avvenuto sgravio delle pretese.
Infondata, al limite del temerario, è l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte. Queste, come documentate dall'agente della riscossione, sono state notificate (peraltro la prima a mezzo pec, le altre in gran parte a mani del ricorrente). Le stesse sono state seguite dalla notifica di atti interruttivi della prescrizione e, comunque, tali da rendere inammissibili eventuali eccezioni avverso le cartelle.
Tra l'altro risulta notificata:
- in data 21/9/2022, personalmente a mani del ricorrente, l'intimazione n. 29520229004739761000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520160031177757000, 29520180019755000000
- in data 19/6/2024, direttamente a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo del destinatario, a mani di familiare convivente, l'intimazione n. 29520249010398874000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn.
29520160031177757000, 29520180019755000000
- in data 23/5/2022, direttamente a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo del destinatario, a mani di familiare, l'intimazione n. 29520229003359523000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn.
29520170016590787000
- in data 31/5/2024, direttamente a mezzo posta raccomandata ritirata allo sportello, l'intimazione n.
29520249007200482000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520170016590787000
- in data 13/3/2025, direttamente a mezzo posta raccomandata ritirata personalmente dal ricorrente,
l'intimazione n. 29520259003126358000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520200008049801000,
29520210061910326000, 29520210073555037000, 29520220012831878000, 29520230010804461000
- in data 11/11/2024 direttamente a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo del destinatario, a mani di familiare, l'intimazione n. 29520249016653734000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn.
29520210025656906000
Discende l'infondatezza della eccezione di omessa notifica delle cartelle e l'insussistenza della eccezione di prescrizione, dal momento che dalla data di notifica delle cartelle o dei successivi atti interruttivi, alla data di notifica dell'atto oggi impugnato, non è decorso, evidentemente, alcun termine di prescrizione.
In proposito va rammentato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
Inoltre va rammentato che, in tutte le ipotesi in cui la notifica venga effettuata direttamente a mezzo posta
(e non per il tramite di ufficiale giudiziario che si avvalga della posta), si applicano senz'altro le norme riguardanti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, che non prevedono l'invio di raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in quanto le disposizioni di cui alla l. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c. (cfr. Cass. n.
14501 del 2016; Cass. 10245/2017). Ne consegue, altresì, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (da ultimo, Cass. n. 14501 del 2016; Cass. 10245/2017).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. In ragione della minima, parziale, soccombenza virtuale reciproca, le spese di lite vanno compensate integralmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e in ragione del 20% nei confronti dell'agente della riscossione. Quanto al resto vanno poste a carico del ricorrente e, anche tenuto conto della natura tendenzialmente temeraria del ricorso, vanno determinate in € 7.000,00 oltre accessori di legge. Vanno liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge a favore della Regione Siciliana e poste integralmente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese derivanti dall'avviso n.
TYX01G403395/2016 e dall'intimazione n. TYXIPPN003972018. Rigetta, quanto al resto, il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'agente della riscossione delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 20%, liquida in € 5.600,00 oltre accessori di legge, nonché, integralmente, a favore di Regione Siciliana, liquidandole in € 600,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5843/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001326000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001326000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001326000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031177757000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016590787000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019755000000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200008049801000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210025656906000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210061910326000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210073555037000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220012831878000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230010804461000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240016514947000 BOLLO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G403395/2016 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G403395/2016 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G403395/2016 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003972018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003972018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN003972018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500001326000 notificata in data 16/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 77.472,54 sul presupposto di 10 cartelle e un avviso di accertamento. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle di pagamento;
difetto di motivazione;
avvenuta definizione agevolata con riferimento all'avviso n. TYX01G403395/2016; prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, insussistenza della prescrizione, avvenuto sgravio delle pretese di cui all'avviso di accertamento n. TYX01G403395/2016 e successiva intimazione n. TYXIPPN003972018.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo inammissibilità del ricorso, regolarità della comunicazione, avvenuta notifica delle cartelle presupposte, e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva Regione Siciliana eccependo difetto di legittimazione passiva, avvenuta notifica delle cartelle e insussistenza della prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Insussistente è l'eccezione di difetto di motivazione.
Invero l'atto è pienamente motivato in relazione alla natura e funzione dell'atto medesimo. Nessuna nullità per la comunicazione preventiva di ipoteca può derivare dalla mancata indicazione dell'immobile sul quale si intende iscrivere ipoteca, dal momento che detta indicazione non è richiesta dalla legge.
Invero, come noto, la comunicazione preventiva di ipoteca, di cui agli artt. 76 e 77 D.P.R. 602/73, altro non
è che una intimazione obbligatoria, prodromica alla successiva, eventuale, iscrizione ipotecaria, a sua volta prodromica all'eventuale esecuzione. Talchè, nessun'altro contenuto deve avere la comunicazione preventiva, se non l'individuazione del credito vantato e della fonte dello stesso, oltre all'avviso che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla iscrizione ipotecaria, senza che debbano essere indicati gli immobili su cui si intende eseguire l'iscrizione ipotecaria, né, tanto meno, le rendite catastali degli stessi (cfr. p.es.
Cass. 24258/2014; Cass. 15/3/21, 7233).
Tanto premesso, l'intimazione è emessa sul presupposto di:
1) Cartella n. 29520160031177757000, notificata il 17/01/2017;
2) Cartella n. 29520170016590787000, notificata il 01/02/2018;
3) Cartella n. 29520180019755000000, notificata il 20/02/2019;
4) Cartella n. 29520200008049801000, notificata il 11/05/2022;
5) Cartella n. 29520210025656906000, notificata il 14/03/2023; 6) Cartella n. 29520210061910326000, notificata il 12/10/2022;
7) Cartella n. 29520210073555037000, notificata il 14/10/2022;
8) Cartella n. 29520220012831878000, notificata il 12/10/2022;
9) Cartella n. 29520230010804461000, notificata il 23/05/2023;
10) Cartella n. 29520240016514947000, notificata il 03/07/2024 direttamente a mezzo posta raccomandata ricevuta personalmente dal ricorente;
11) Avviso di accertamento n. TYX01G403395/2016, notificato il 01/12/2016;
12) Intimazione di pagamento n. TYXIPPN003972018, notificata il 28/12/2018.
Va dichiarata cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese sub 11) e 12) atteso che l'Agenzia delle Entrate ha documentato l'avvenuto sgravio delle pretese.
Infondata, al limite del temerario, è l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte. Queste, come documentate dall'agente della riscossione, sono state notificate (peraltro la prima a mezzo pec, le altre in gran parte a mani del ricorrente). Le stesse sono state seguite dalla notifica di atti interruttivi della prescrizione e, comunque, tali da rendere inammissibili eventuali eccezioni avverso le cartelle.
Tra l'altro risulta notificata:
- in data 21/9/2022, personalmente a mani del ricorrente, l'intimazione n. 29520229004739761000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520160031177757000, 29520180019755000000
- in data 19/6/2024, direttamente a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo del destinatario, a mani di familiare convivente, l'intimazione n. 29520249010398874000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn.
29520160031177757000, 29520180019755000000
- in data 23/5/2022, direttamente a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo del destinatario, a mani di familiare, l'intimazione n. 29520229003359523000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn.
29520170016590787000
- in data 31/5/2024, direttamente a mezzo posta raccomandata ritirata allo sportello, l'intimazione n.
29520249007200482000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520170016590787000
- in data 13/3/2025, direttamente a mezzo posta raccomandata ritirata personalmente dal ricorrente,
l'intimazione n. 29520259003126358000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520200008049801000,
29520210061910326000, 29520210073555037000, 29520220012831878000, 29520230010804461000
- in data 11/11/2024 direttamente a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo del destinatario, a mani di familiare, l'intimazione n. 29520249016653734000, relativa, tra l'altro, alle cartelle nn.
29520210025656906000
Discende l'infondatezza della eccezione di omessa notifica delle cartelle e l'insussistenza della eccezione di prescrizione, dal momento che dalla data di notifica delle cartelle o dei successivi atti interruttivi, alla data di notifica dell'atto oggi impugnato, non è decorso, evidentemente, alcun termine di prescrizione.
In proposito va rammentato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
Inoltre va rammentato che, in tutte le ipotesi in cui la notifica venga effettuata direttamente a mezzo posta
(e non per il tramite di ufficiale giudiziario che si avvalga della posta), si applicano senz'altro le norme riguardanti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, che non prevedono l'invio di raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in quanto le disposizioni di cui alla l. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c. (cfr. Cass. n.
14501 del 2016; Cass. 10245/2017). Ne consegue, altresì, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (da ultimo, Cass. n. 14501 del 2016; Cass. 10245/2017).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. In ragione della minima, parziale, soccombenza virtuale reciproca, le spese di lite vanno compensate integralmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e in ragione del 20% nei confronti dell'agente della riscossione. Quanto al resto vanno poste a carico del ricorrente e, anche tenuto conto della natura tendenzialmente temeraria del ricorso, vanno determinate in € 7.000,00 oltre accessori di legge. Vanno liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge a favore della Regione Siciliana e poste integralmente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese derivanti dall'avviso n.
TYX01G403395/2016 e dall'intimazione n. TYXIPPN003972018. Rigetta, quanto al resto, il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'agente della riscossione delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 20%, liquida in € 5.600,00 oltre accessori di legge, nonché, integralmente, a favore di Regione Siciliana, liquidandole in € 600,00 oltre accessori di legge.