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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/11/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 524/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(C.F. ) e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dall'avv. Monica Cupani giusta procura in atti C.F._2
attori
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
nonché gli ulteriori Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
eventuali EREDI E/O AVENTI CAUSA DI GERARDINI CP_11
convenuti contumaci
OGGETTO : ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami E Parte_1
convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
nonché gli ulteriori eventuali EREDI E/O AVENTI CAUSA DI Controparte_10
GERARDINI avanti al Tribunale di Rieti al fine di sentir accogliere le seguenti CP_11
conclusioni : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito , contrariis reiectis 1) accertare e dichiarare, per i
motivi meglio specificati in premessa dell'atto di citazione, che gli attori Parte_1
(C.F.: nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...] sono pieni proprietari, per intervenuta C.F._2
usucapione ex art.1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale pacifico, esclusivo, incontestato,
pubblico e continuato, dell'intero immobile sito in Comune di Ponzano Romano (RM) alla via
Morosato n. 6 (già Via Morosato n. 3/B) Piano terra e antistante corte, censito al N.C.E.U. del detto
Comune al foglio 11 particella 178 sub 501 e particella 182 sub 501 (graffate); confinante con Via
Borgo Cavour, ex proprietà e (NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 179), Per_1 Per_2
ex proprietà (NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 177), con Via Morosato, salvo altri. Per_3
2) per l'effetto ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio – Servizi di pubblicità immobiliare ROMA 2, con esonero per il
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Riferivano gli attori di possedere da oltre venti anni in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto l'immobile sito nel Comune di Ponzano Romano (RM) alla via Morosato n. 6,
piano T, con relativa corte pervenuto agli stessi per ¼ ciascuno per diritto successorio dalla propria madre mentre la restante quota dell'immobile risultava Controparte_12
intestata al fratello di ed al suo decesso passato per Controparte_12 Persona_4
successione ai suoi legittimi eredi.
Iscritta la causa a ruolo, con provvedimento del 24.05.2024 il Giudice adito, rilevata la correttezza della notifica eseguita per pubblichi proclami e la mancata costituzione delle parti convenute, dichiarava la loro contumacia e fissava l'udienza, ex art. 171 bis comma 3
c.p.c. , per il giorno 18.10.2024.
2 Venivano depositate nei termini di legge le memorie ex art. 171 ter c.p.c. con richiesta di ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 18.10.2024 il Giudice ammetteva la prova testimoniale ed alla successiva udienza del 28.02.2025 venivano escussi i testi e . In detta Testimone_1 Testimone_2
udienza la causa veniva rinviata al 28.11.2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con concessione di termine per precisazione conclusioni e deposito comparse conclusionali e replica.
Alla udienza del 28.11.2025, svolta in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
3 Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi anche nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore
(Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini,
costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che i sigg. hanno posseduto in modo Pt_1
continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione in giudizio dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto dichiara in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva pro indiviso dell'intero immobile sito in
Comune di Ponzano Romano (RM) alla via Morosato n. 6 (già Via Morosato n. 3/B) Piano
terra e antistante corte, censito al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 11 particella 178 sub
501 e particella 182 sub 501 (graffate); confinante con Via Borgo Cavour, ex proprietà
e (NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 179), ex proprietà Per_1 Per_2 Per_3
(NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 177), con Via Morosato, salvo altri.
4 - Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(C.F. ) e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dall'avv. Monica Cupani giusta procura in atti C.F._2
attori
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
nonché gli ulteriori Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
eventuali EREDI E/O AVENTI CAUSA DI GERARDINI CP_11
convenuti contumaci
OGGETTO : ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami E Parte_1
convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
nonché gli ulteriori eventuali EREDI E/O AVENTI CAUSA DI Controparte_10
GERARDINI avanti al Tribunale di Rieti al fine di sentir accogliere le seguenti CP_11
conclusioni : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito , contrariis reiectis 1) accertare e dichiarare, per i
motivi meglio specificati in premessa dell'atto di citazione, che gli attori Parte_1
(C.F.: nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...] sono pieni proprietari, per intervenuta C.F._2
usucapione ex art.1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale pacifico, esclusivo, incontestato,
pubblico e continuato, dell'intero immobile sito in Comune di Ponzano Romano (RM) alla via
Morosato n. 6 (già Via Morosato n. 3/B) Piano terra e antistante corte, censito al N.C.E.U. del detto
Comune al foglio 11 particella 178 sub 501 e particella 182 sub 501 (graffate); confinante con Via
Borgo Cavour, ex proprietà e (NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 179), Per_1 Per_2
ex proprietà (NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 177), con Via Morosato, salvo altri. Per_3
2) per l'effetto ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio – Servizi di pubblicità immobiliare ROMA 2, con esonero per il
Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Riferivano gli attori di possedere da oltre venti anni in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto l'immobile sito nel Comune di Ponzano Romano (RM) alla via Morosato n. 6,
piano T, con relativa corte pervenuto agli stessi per ¼ ciascuno per diritto successorio dalla propria madre mentre la restante quota dell'immobile risultava Controparte_12
intestata al fratello di ed al suo decesso passato per Controparte_12 Persona_4
successione ai suoi legittimi eredi.
Iscritta la causa a ruolo, con provvedimento del 24.05.2024 il Giudice adito, rilevata la correttezza della notifica eseguita per pubblichi proclami e la mancata costituzione delle parti convenute, dichiarava la loro contumacia e fissava l'udienza, ex art. 171 bis comma 3
c.p.c. , per il giorno 18.10.2024.
2 Venivano depositate nei termini di legge le memorie ex art. 171 ter c.p.c. con richiesta di ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 18.10.2024 il Giudice ammetteva la prova testimoniale ed alla successiva udienza del 28.02.2025 venivano escussi i testi e . In detta Testimone_1 Testimone_2
udienza la causa veniva rinviata al 28.11.2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con concessione di termine per precisazione conclusioni e deposito comparse conclusionali e replica.
Alla udienza del 28.11.2025, svolta in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
3 Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi anche nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore
(Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini,
costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che i sigg. hanno posseduto in modo Pt_1
continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione in giudizio dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto dichiara in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva pro indiviso dell'intero immobile sito in
Comune di Ponzano Romano (RM) alla via Morosato n. 6 (già Via Morosato n. 3/B) Piano
terra e antistante corte, censito al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 11 particella 178 sub
501 e particella 182 sub 501 (graffate); confinante con Via Borgo Cavour, ex proprietà
e (NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 179), ex proprietà Per_1 Per_2 Per_3
(NCEU Ponzano Romano Foglio 11 Part. 177), con Via Morosato, salvo altri.
4 - Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 28.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
5