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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 125 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere dott. Paola de Lisio Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 125 / 2023 promossa da:
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., dott. con il Parte_2 patrocinio dell'avv. Carlo Pandiscia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore,
Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Luca Conti, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Rieti,
Via Crispolti, 46
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...] ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 24.01.2023, pubblicata il pagina 1 di 20 31.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1477/2020, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l' in ragione dell'erronea diagnosi di Parte_3 adenocarcinoma prostatico a causa di scambio di vetrini relativi ad esame bioptico e della imprudente esecuzione di intervento chirurgico di prostatectomia, benché affatto necessario, ed accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal paziente,
nonché dalla compagna convivente, Controparte_3 CP_2
Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
“1) Accertata la responsabilità dall' Parte_1 nella causazione dei danni patiti dai ricorrenti, condanna
[...] la parte convenuta in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1 per le causali indicate in parte motiva, della somma di euro
394.418,75 all'attualità ed in favore di per le causali CP_2 indicate in parte motiva, della somma di euro 30.287,20 all'attualità oltre interessi legali per ciascuno dei ricorrenti dalla data della presente ordinanza sino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna l' Pt_1 convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate complessivamente per entrambi per compensi professionali, per il merito in euro 21.387,00 e per la fase di a.t.p. in euro
5.635,00, oltre euro 1.207,99 per esborsi di entrambe le fasi, spese forfettarie, iva e cpa. 3) Pone, inoltre, le spese di c.t.u. come già liquidate nella fase di atp e nel presente giudizio definitivamente a carico della parte convenuta”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dell' benché Parte_1
l'erronea esecuzione di prostatectomia dovrebbe essere ascritta ad errore umano inevitabile - in ragione della consegna contemporanea di vetrini della stessa tipologia di materiale bioptico e della notevole consonanza dei numeri identificativi degli stessi – e benché il pagina 2 di 20 paziente presentasse in ogni caso alterazioni istologiche che avrebbero successivamente imposto l'esecuzione di prostatectomia radicale;
dell'erroneo accertamento dell'invalidità permanente sofferta dalla Sig.ra sulla base delle valutazioni CP_2 espresse dai Consulenti nominati in sede di ATP, nel difetto di prova di un effettivo pregiudizio psichico, come ritenuto dai CC.TT.UU. nominati nel giudizio di primo grado, dell'erronea quantificazione dell'invalidità permanente sofferta dal paziente, Sig. CP_1 pressoché pari alla somma algebrica dei singoli valori SIMLA considerati, nonché dell'erronea applicazione delle tabelle di
Milano, nel difetto di motivazione circa la liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, da calcolarsi avendo riguardo allo scaglione di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, altresì proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
3. In data 06.06.2023 si sono costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nonché opponendosi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.
4. Con ordinanza del 23.06.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 26.09.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato per quanto appresso si dirà. Correttamente, il Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, Prof. Persona_1
, medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni,
[...]
pagina 3 di 20 e Prof. Dottor medico specialista in Urologia, - in Persona_2 ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza e aderenza al tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, della corretta analisi della documentazione clinica in atti, della congruità rispetto alle conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2424/2019 R.G., Prof. Persona_3
, medico specialista in Medicina Legale, e dott.ssa
[...] [...]
, Psicologa e Psicoterapeuta, nonché della puntuale Per_4 disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta. I CC.TT.UU. hanno, peculiarmente, accertato che “L'intervento praticato sulla persona dell'odierno ricorrente, Signor consistente in Controparte_1 prostatovesciculectomia, era assolutamente non indicato e venne effettuato, in data 24.8.2015, solo ed unicamente in conseguenza dell'errore diagnostico commesso in data 29.1.2015, quando, in seguito a biopsia prostatica, i vetrini allestiti con il prelievo ottenuto per biopsia dalla prostata dell'odierno ricorrente vennero scambiati, per censurabile condotta, con quelli di altro paziente;
Il consenso prestato dal paziente in merito a tale intervento, dunque, non risulta avere alcun valore, in quanto viziato ab origine da una errata informazione fornita allo stesso in relazione alla esistenza di una patologia neoplastica dalla quale, in realtà, egli non era mai stato affetto”. Ebbene, ferma la pacifica verificazione dello scambio dei prelievi bioptici che condusse all'erronea diagnosi di carcinoma prostatico ed all'improvvida esecuzione di intervento di prostatovesciculectomia sulla persona del Sig. Controparte_1 poiché i preparati bioptici relativi al Sig. CP_1 contrassegnati con n. 679/2015, venivano allegati al foglio di lavoro relativo ad altro paziente, contrassegnato con n. 678/2015 - parte appellante si duole della sussistenza di un errore umano inevitabile, ascrivibile, non già ad una scorretta gestione delle procedure di campionamento, processazione ed allestimento dei preparati bioptici,
pagina 4 di 20 quanto ad un mero errore materiale dei sanitari in servizio, favorito dalla consegna contemporanea di vetrini della stessa tipologia di materiale bioptico e dalla notevole consonanza dei numeri identificativi degli stessi, idoneo ad assurgere a causa non imputabile configurante impossibilità della prestazione dovuta. A tal proposito, i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno specificato che: “la censurabile condotta in capo ai sanitari afferenti alla resistente azienda ospedaliera è consistita in uno scambio di vetrini, che non trova giustificazione alcuna e che non può in alcun modo essere ritenuta come attenuata da quanto sostenuto dai responsabili dell'azienda nella relazione interna in atti, in cui si esplicita che “…si è trattato purtroppo di un errore umano favorito da alcune circostanze, in particolare dal fatto che si trattava in entrambi i casi di due agobiopsie prostatiche, con numero di identificazione molto simile, che differiva solo per la cifra finale…”; ciò anche in relazione alla stessa ammissione del personale
AOSMT, secondo cui “…l'errore umano commesso, poteva essere prevenuto avendo a disposizione vetrini con barcode…”; si trattava dunque di errore prevedibile e prevenibile;
da tale medical malpractice deriva causalmente, in modo chiaro ed inequivocabile, la situazione di menomazione psico-fisica riscontrata sulla persona del Signor
del tutto difforme da quella che avrebbe dovuto Controparte_1 essere se lo scambio di vetrini non avesse avuto luogo”. Peraltro, la medesima letteratura addotta dall'appellante a fondamento delle proprie doglianze comprova l'ampia prevedibilità di errori di tal fatta a partire dal campionamento sino alla refertazione dei prelievi bioptici. Inoltre, come riportato nella C.T.U., il medesimo personale preposto presso l' ha chiaramente Parte_1 riconosciuto che l'errore umano commesso avrebbe potuto essere facilmente evitato laddove, al fine della conservazione del materiale bioptico, fossero stati utilizzati dei vetrini con codice a barre.
Lungi dal configurare ipotesi di impossibilità della prestazione dovuta, l'ampia prevedibilità dell'evento, in uno con l'agevole pagina 5 di 20 evitabilità dello stesso, comprovano, dunque, la grave negligenza dei sanitari preposti presso l' i quali Parte_1 omisero di adottare le misure minime imposte dalle ordinarie norme cautelari di diligenza, onde scongiurare l'effettiva verificazione di un rischio, ampiamente prevenibile ed evitabile, con ciò cagionando all'ignaro paziente, Sig. un gravissimo sconvolgimento CP_1 dinamico-esistenziale e morale, in ragione dell'erronea diagnosi di adenocarcinoma prostatico, dell'improvvida asportazione di un organo sano, che non necessitava di alcun approccio chirurgico, con evidenti ricadute sulla funzionalità sessuale del paziente, all'epoca 55enne,
e della successiva, autonoma, scoperta dell'errore medico, nel difetto di opportuna predisposizione di percorso psicologico idoneo a consentire al paziente di supportare le ricadute derivanti dalla tragica scoperta.
5.1 Parte appellante si duole, altresì, dell'omessa valutazione della circostanza per cui il paziente presentava comunque alterazioni istologiche che avrebbero, più probabilmente che non, condotto ad una evoluzione neoplastica, con ciò in ogni caso imponendo l'esecuzione di prostatectomia radicale. La doglianza è radicalmente infondata. A tal proposito, giova premettersi che, ove l'errore medico abbia cagionato una lesione all'integrità psicofisica del paziente, che avrebbe goduto significativamente più a lungo delle proprie piene capacità organiche, si configura un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dal detrimento fisico e spirituale della qualità della vita del paziente. L'asserita circostanza che il paziente avrebbe in ogni caso necessitato dell'intervento di prostatectomia radicale non risulta, peraltro, affatto provata.
A tal proposito, i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno specificato che: “La lettura dei vetrini allestiti dal prelievo bioptico era attività del tutto routinaria e non comportava la risoluzione di alcun problema di speciale complessità tecnica ex art 2236 CC;
l'intervento chirurgico non era indicato e le risultanze della rilettura dei preparati istologici operata successivamente
pagina 6 di 20 all'evidenziarsi dello scambio di vetrini, da cui risultava la presenza di “Frustoli agobioptici prostatici con iperplasia stromale
e ghiandolare. Focolaio di Neoplasia Prostatica Intraepiteliale (PIN) di alto grado nel preparato B2. (Firmato il 7.10.2015 da ”, CP_4 evidenziava la presenza di lesioni che non indicavano la necessità di intervento, né in quel momento, né in futuro”. I Consulenti hanno, infatti, esaustivamente spiegato che la individuazione di “frustoli agobioptici prostatici con iperplasia stromale e ghiandolare e focolaio di Neoplasia Prostatica Intraepiteliale (PIN) di alto grado nel preparato B2, intercettava delle lesioni istologiche che non ponevano alcuna indicazione all'intervento che fu invece praticato sulla persona del Signor in data 24.8.2015, Controparte_1 consistente in una Prostatovesciculectomia. Tale intervento poteva e doveva dunque essere risparmiato al paziente, poiché il corretto percorso terapeutico, in aderenza alle raccomandazioni e linee guida in materia, avrebbe indicato soltanto la necessità di un follow-up, ovvero di un monitoraggio nel tempo della situazione, con ripetizione seriata del dosaggio sierico del PSA (ogni 3 mesi) ed una eventuale rebiospia o effettuazione di esami strumentali quali la RMN multiparametrica, a seconda dell'andamento delle risultanze di laboratorio e cliniche”. Del pari, i Consulenti nominati nel procedimento per ATP hanno evidenziato che “Le neoplasie prostatiche intraepiteliali vengono classificate in neoplasie a «basso grado» o ad «alto grado». Mentre per le PIN di «basso grado» non sembra esserci una correlazione con il rischio di cancro, le PIN di «alto grado» aumentano le probabilità di sviluppo di un cancro in un'altra area della prostata di circa il trenta per cento. Secondo le linee guida della European Association of Urology, 2013 se presente PIN di alto grado in multipli frustoli bioptici, specialmente se il PSA è elevato, occorre ripetere una biopsia della prostata, preferibilmente con un maggiore numero di prelievi (cosiddetta biopsia di saturazione, in genere eseguita in sedazione). Il prelievo di più campioni bioptici ha difatti maggiori probabilità di diagnosticare un
pagina 7 di 20 tumore della prostata se presente. In caso di PIN di basso grado o
PIN di alto grado in una trascurabile percentuale di tessuto esaminato, se clinicamente indicato, è utile proseguire i controlli mediante il dosaggio del PSA e l'esplorazione rettale. In caso del rilievo di una di queste lesioni alla biopsia prostatica (PIN e/o
ASAP), l'intervento di prostatectomia radicale non è mai giustificato come pure altre metodiche invasive, come la radioterapia o l'HIFU
(ultrasuoni focalizzati ad alta intensità); i pazienti devono essere rassicurati che in più della metà dei casi non svilupperanno un cancro;
devono essere informati sull'importanza di essere sottoposti ad attento follow-up urologico, basato sul controllo del PSA, visite ripetute nel tempo e rivalutazioni istologiche: in particolare in caso di PIN di alto grado multifocale, una biopsia dovrebbe essere rieffettuata a 12 mesi, in quanto questa condizione è associata ad un
20- 30% di rischio di cancro”. Tutti i Consulenti nominati hanno, dunque, concordato sul fatto che le riscontrate lesioni di alto grado avrebbero esclusivamente giustificato il follow-up del paziente;
che, in ogni caso, l'intervento di prostatectomia radicale non è mai giustificato, neppure dinanzi a PIN di alto grado;
che solo nel 20-
30% dei casi di PIN di alto grado la neoplasia può evolvere in vera e propria patologia tumorale. Pur ravvisandosi la presenza di PIN di alto grado, non risulta, dunque, affatto provato che il paziente avrebbe, più probabilmente che non, sviluppato un cancro della prostata idoneo a giustificare l'esecuzione di prostatectomia radicale né vi è prova alcuna che, allorché il paziente avesse sviluppato siffatta patologia tumorale, si sarebbe imposta l'esecuzione di prostatectomia radicale, come concretamente eseguita nel caso di specie.
6. Fermo, dunque, il corretto accertamento di una lesione dell'integrità psico-fisica del paziente imputabile alla negligenza grave dei sanitari preposti presso l' Parte_1
il Giudice di prime cure ha correttamente accertato
[...]
l'entità dei pregiudizi, dinamico- esistenziali e morali, sofferti pagina 8 di 20 dal medesimo paziente, Sig. nonché dalla Controparte_1 compagna convivente, Sig.ra pur dovendosi apportare CP_2 talune integrazioni all'apparato motivazionale con riguardo alla liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale operata in favore del Sig. e talune correzioni con riguardo al CP_2 danno liquidato in favore della Sig.ra Ne consegue il rigetto CP_2 del secondo motivo d'impugnazione.
I Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno, infatti, osservato che: “In riferimento alle tabelle SIMLA 2016 (Linee Guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico, edite da FF) possono essere valutati i seguenti esiti: Sotto il profilo fisico: Esiti di prostatectomia radicale, pag
516, range 10-20%; qui valutabile in misura massima;
cui, secondo quanto previsto da 2016, va aggiunta una percentuale per la CP_5 incontinenza urinaria (qui solo riferito gocciolamento postminzionale), che può essere riferita alla voce tabellare Forme lievi e strumentalmente documentate di incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza o da iperafflusso, pag 510, range 6-15% (qui valutabile al di sotto del minimo perché non strumentalmente accertata); va aggiunta altresì una percentuale per la mancata eiaculazione durante i rapporti, in riferimento alla voce tabellare
Difficoltà su base organica nel rapporto sessuale (nell'erezione o nell'eiaculazione, cicatrici retraenti e deformanti dell'asta, perdite localizzate di sensibilità soprattutto del glande, etc.) o difficoltà al coito psicogena, pag 515, range 5-15%, qui valutabile nella misura massima del range;
va aggiunta poi una quota derivante dagli esiti cicatriziali, qui ascrivibile alla voce tabellare CP_5
Classe I: il pregiudizio estetico è lievissimo, pag 585, range valutativo 1-5%, qui da intendersi nella misura media;
nel complesso, risulta un complesso del 37% (trentasette per cento). Sotto il profilo psichico: In relazione a quanto emerso nella precedente indagine di CTU in ATP, con diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione misti, persistente, di entità lieve-moderata”
pagina 9 di 20 potrà fasi riferimento alla relativa voce tabellare SIMLA 2016
“Disturbo dell'adattamento complicato”, pag 133, range valutativo 11-
15%, qui da intendersi nella misura massima prevista, pari al 15%
(quindici per cento). […] Nel complesso, non potendosi procedere a somma algebrica, potrà valutarsi un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 50% (cinquanta per cento)”. In risposta alle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta,
i Consulenti hanno peraltro osservato che i Consulenti tecnici di parte hanno invocato “una quantificazione, al di sotto del 50%, senza nessuno specifico riferimento tabellare e senza dire neppure quale sarebbe, a loro parere, la corretta quantificazione” chiarendo di aver fatto “specifico riferimento, punto per punto, alle tabelle
2016, che riteniamo lo strumento di quantificazione CP_5 maggiormente validato allo stato attuale nel nostro Paese” e specificando di non aver fatto ricorso “nella quantificazione finale, alla somma algebrica, ben consapevoli che tale operazione non è condivisa in ambito medico legale, dovendosi invece effettuare, in responsabilità civile, una somma globale non aritmetica delle menomazioni. E a ben vedere le menomazioni a carico del Signor
secondo le voci da noi puntualmente riportate, avrebbero CP_1 avuto una somma algerbrica del 57-58%, da noi ridotta al 50%”. Le conclusioni rassegnate risultano, peraltro, assolutamente congruenti con le valutazioni operate dai Consulenti nominati nel giudizio per
ATP, i quali hanno accertato i medesimi pregiudizi, pur attribuendo maggior rilievo alla componente psichica (20 punti percentuali, in luogo dei 15 punti percentuali accertati dai Consulenti nominati), ed hanno ravvisato un'invalidità permanente quantificabile in 55-60 punti percentuali. Pertanto, correttamente, il Giudice di prime cure, nell'esercizio dei propri poteri di peritus peritorum, ha valorizzato il pregiudizio psicologico accertato in sede di ATP, peraltro da collegio peritale composto da specialista psicoterapeuta, ed ha quantificato un'invalidità permanente complessiva di 52,5 punti percentuali – in ogni caso inferiore alla somma algebrica delle pagina 10 di 20 singoli voci -, pari al valore medio fra l'invalidità CP_5 complessiva accertata dai Consulenti nominati nel giudizio di primo grado ed il valore minimo dell'invalidità complessiva accertata dai
Consulenti nominati nel giudizio per ATP, nonché un'invalidità transitoria totale pari a giorni 30.
6.1 Inoltre, pur omettendo specifica motivazione circa la liquidazione della componente morale, il Giudice di prime cure ha correttamente provveduto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dal Sig. nella Controparte_1 duplice componente dinamico-relazionale e morale, assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di
Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello
Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011) e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. Ai fini della liquidazione del danno morale, infatti, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgenza di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922).
Ebbene, fermo il criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono,
pagina 11 di 20 secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta della gravità della lesione rispetto all'insorgenza di una sofferenza soggettiva – per cui devono ritenersi ampiamente comprovati, già in via presuntiva, i pregiudizi morali ordinariamente correlati agli esiti di prostatectomia radicale, e, peculiarmente, all'incontinenza urinaria, alla necessità di fare ricorso alla terapia farmacologica per raggiungere l'erezione, all'anorgasmia ed alla difficoltà al coito -, i rilevanti pregiudizi morali sofferti dal danneggiato e correlati all'invalidità riportata risultano pure ampiamente comprovati all'esito delle
Consulenze tecniche medico-legali svolte. Durante l'espletamento delle operazioni peritali nel procedimento per ATP, il Sig.
ha riferito che, in seguito all'improvvida esecuzione di CP_1 non necessario intervento di prostatectomia, l'ottimo rapporto con la compagna convivente, connotato da complicità e interessi CP_2 in comune, oltre che da un'intensa attrazione fisica, che si esprimeva, fino al momento dell'intervento, attraverso una vivace sessualità , ha subito “una notevole riduzione, da 2/3 rapporti a settimana, a circa 1 ogni 20 giorni”, soggiungendo che il pur persistente “forte desiderio sessuale si scontra con la realtà”, causando in lui sentimenti di grande frustrazione. Il ha, CP_1 inoltre, chiarito che l'erezione, sebbene più labile e necessitante di sostegno farmacologico, è pressoché conservata, “ma ciò che manca completamente è la componente del piacere: l'orgasmo è aneiaculatorio
e la sensazione di raggiungerlo è talmente sfumata che a volte “non capisce se lo ha avuto o meno”, impedendogli di vivere con pienezza e serenità il rapporto sessuale con la compagna. Entrambi i conviventi hanno, inoltre, riferito di aver posticipato il matrimonio in attesa degli esiti giudiziari della vicenda. I Consulenti nominati nel giudizio per ATP, fra i quali era presente specialista Psicologa e
Psicoterapeuta, hanno, osservato che “Dopo la notizia dello scambio
pagina 12 di 20 di vetrini (novembre 2016), il paziente ha iniziato una terapia farmacologica con Cipralex, prescritta dal dott. medico Persona_5 psichiatra, interrotta dopo circa 7/8 mesi. Attualmente non segue trattamento psicoterapico per motivi economici, visto che le spese legali stanno pesando molto sul suo bilancio, ma assume Xanax, 5 gtt la sera o 3 volte al dì nei periodi più difficili, secondo prescrizione dello psichiatra del S.S. Aziendale” ed hanno concluso che: “In merito alla valutazione del danno psichico derivante dall'evento avverso oggetto di causa, è possibile affermare quanto segue: il sig. ad oggi, presenta un quadro CP_1 sintomatologico sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dal dott. nella sua relazione del 03.12.2016, ma più Persona_5 sfumato nell'entità e dominato da tratti ipocondriaci: l'MMPI-2 presenta l'elevazione delle medesime scale ma con minore innalzamento, che comunque rimane sopra il cut off di interesse clinico (Hs=80 => 72; Hy=87 => 67; HEA=74 => 65). Il Test di
Rorschach conferma la presenza di angoscia e ansia configurata prevalentemente in preoccupazioni somatiche. La configurazione psicologica emersa è compatibile con una diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansie e depressioni misti, persistente, di entità lieve-moderata”. […] Il sig. infatti, ha CP_1 manifestato fin da subito un forte disagio per l'ingiusta perdita dell'integrità fisica, perdita ancora più dolorosa perché permanente.
L'impossibilità di risanare la funzionalità organica comporta inoltre il perdurare della situazione stressante, che ha causato la sintomatologia ansioso-depressiva, di chiara origine reattiva, in quanto non si ha riscontro di altra patologia preesistente. Tale condizione determina un significativo disagio con conseguenze importanti sulla sua vita psichica, affettiva e sessuale, con la compromissione della funzionalità psichica, dell'assetto psicologico
e delle attività realizzatrici di quest'uomo. In sintesi, la condizione psicopatologica rilevata nel sig. è da CP_1 ricondurre, per quella che è stata la sua insorgenza ed il suo
pagina 13 di 20 decorso, all'evento traumatico avvenuto nel 2015, in seguito al quale gli esiti sulla sua salute e sul suo progetto di vita hanno generato una sofferenza a livello psichico e si sono configurati in un disturbo psicopatologico. L'evento stressante ha avuto un ruolo di fattore concausale efficiente e determinante nello sviluppo di questo disturbo psichiatrico ed è evidente come esso, dal quale risulta tuttora affetto il soggetto costituisca ormai un'alterazione stabilizzatasi dell'equilibrio mentale dello stesso, stando al tempo trascorso dal verificarsi del trauma. La perturbazione sulla sfera psichica del periziato, va valutata però con attenzione particolare anche nella prospettiva della sua funzionalità sociale e relazionale, dovendosi apprezzare anche quelle che sono state in concreto le menomazioni arrecate da tale danno alla salute alla sua personale condizione esistenziale. Il quadro che si profila, infatti, vede ampiamente superato il confine tra il disagio psico-fisico normalmente conseguente ad una situazione analoga e configura una vera e propria violazione dell'equilibrio esistenziale, che dà luogo nel sig. a indicativi fenomeni di sofferenza. Risulta CP_1 evidente che il nesso causale che spiega la relazione tra l'evento critico e il danno psichico sofferto dal periziato, risiede oltre che nella indesiderabilità dell'evento, anche nella difficoltà di gestire il periodo successivo all'intervento e ancor più quello successivo al momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento avverso dal sig.
e che l'azienda ospedaliera non gli ha comunicato. In Per_6 effetti, si riscontra nel Sig. oltre al disturbo CP_1 psichiatrico evidenziato, una moderata e cronica alterazione dell'assetto psicologico, in particolare delle relazioni familiari, affettive, sociali, e soprattutto delle attività realizzatrico”.
Conclusivamente, dunque, i Consulenti hanno accertato la sussistenza di pregiudizi morali di tale gravità da evolvere in una ulteriore compromissione dell'integrità psico-fisica del paziente. Tali valutazioni sono state pienamente condivise dai Consulenti nominati nel giudizio di primo grado, i quali hanno ritenuto che “Sotto il
pagina 14 di 20 profilo psichico: In relazione a quanto emerso nella precedente indagine di CTU in ATP, con diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione misti, persistente, di entità lieve-moderata” potrà fasi riferimento alla relativa voce tabellare SIMLA 2016
“Disturbo dell'adattamento complicato”, pag 133, range valutativo 11-
15%, qui da intendersi nella misura massima prevista, pari al 15%
(quindici per cento)”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente liquidato il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato, nella duplice componente dinamico-esistenziale e morale, assumendo a parametro di riferimento le Tabelle di Milano da ultimo aggiornate, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento della lesione.
6.2 Infine, pur erroneamente richiamando le Tabelle di Milano in materia di invalidità permanente – non risultando comprovata una lesione dell'integrità psicofisica sofferta iure proprio dalla compagna convivente del danneggiato, Sig.ra - CP_2 correttamente, il Giudice di prime cure ha accertato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla danneggiata e liquidato una somma assolutamente coerente con il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale dalla medesima patito in conseguenza della lesione invalidante sofferta dal convivente more uxorio. A tal proposito, giova premettersi che sin dal ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. la ricorrente ha domandato “il risarcimento del danno esistenziale e morale dalla stessa patito” in ragione della necessità di riadattarsi a nuove modalità di approccio al compagno, anche nell'intimità, dei conseguenti vissuti di insicurezza ed inutilità, delle sensazioni di frustrazioni, incertezza ed angoscia patite a fronte della sofferenza del proprio compagno per l'inutile sacrificio di un organo vitale, per la menomazione della capacità erettiva e orgasmica, nonché della compromissione della sfera sessuale dalla medesima sofferta in conseguenza della lesione invalidante del compagno – circostanze ampiamente accertate dai Consulenti nominati nel giudizio per ATP ed assolutamente congruenti con la natura dei pagina 15 di 20 postumi invalidanti sofferti dal danneggiato, incidenti anche sulla sfera sessuale, affettiva e relazionale della Sig.ra Ebbene, CP_2 benché i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado abbiano ritenuto che tali pregiudizi morali e dinamico-esistenziali non siano esitati in una vera e propria patologia psichica, e, pertanto, in un'autonoma lesione dell'integrità psicofisica della danneggiata idonea a giustificare il risarcimento del danno da lesione del bene salute, di talché “nessun danno biologico può essere riconosciuto in capo alla ricorrente – con ciò respingendo la Pt_4 CP_2 quantificazione dei postumi invalidanti operata dai Consulenti nominati nel giudizio per ATP -, i medesimi Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno soggiunto che “il medico legale e lo specialista del collegio non si occupano di danno esistenziale, poiché esso non è di competenza e di rilievo medico. La psicologa che ebbe a condurre la precedente analisi non è un medico e dunque ha esaminato aspetti non di pertinenza dello scrivente collegio”, con ciò corroborando le valutazioni della Psicoterapeuta nominata nel procedimento per ATP con riguardo ai pregiudizi morali e dinamico- esistenziali sofferti dalla compagna convivente del paziente.
Pertanto, acclarato che il danno non patrimoniale, nella sua natura unica, generale ed onnicomprensiva, investe non solo i pregiudizi di natura prettamente biologica, ma tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e che la domanda avanzata dalla ricorrente è stata immediatamente indirizzata al ristoro del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale e morale, l'omesso accertamento di un pregiudizio di natura squisitamente biologica non osta alla liquidazione degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali, precipuamente morali e dinamico-esistenziali, concretamente allegati e provati. A tal proposito, vertendosi in ipotesi di lesione del rapporto parentale, avuto riguardo all'età dei danneggiati all'epoca dell'evento di danno ed alla rilevante compromissione della sfera affettiva e sessuale della coppia, la somma liquidata dal Giudice di pagina 16 di 20 prime cure in favore della ricorrente risulta assolutamente congrua all'entità del pregiudizio dinamico-esistenziale e morale dalla medesima sofferto.
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. Inopinatamente, parte appellante si duole dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, da calcolarsi avendo riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 relativamente allo scaglione di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, anziché allo scaglione di valore compreso fra € 260.000,00 ed €
520.000,00. Il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, avendo riguardo alla complessità media della lite nonché agli importi risarcitori concretamente liquidati in favore dei ricorrenti – peculiarmente “in favore di per le causali Controparte_1 indicate in parte motiva, della somma di euro 394.418,75 all'attualità ed in favore di per le causali indicate in CP_2 parte motiva, della somma di euro 30.287,20 all'attualità oltre interessi legali per ciascuno dei ricorrenti dalla data della presente ordinanza sino all'effettivo soddisfo”, pari a complessivi €
469.706,22 – come riferito dalla medesima appellante. Da tanto consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
8. Da ultimo, deve vagliarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno avanzata da parte appellante nella propria comparsa conclusionale, che deve essere rigettata in quanto non provata.
Peculiarmente, parte appellante ha proposto eccezione di compensazione unicamente con la propria comparsa conclusionale nel giudizio di appello, asserendo che il parallelo giudizio penale a carico dell'anatomopatologo, dott. imputato per aver CP_6 colposamente confuso il preparato istologico del Sig. con CP_1 quello di altro paziente, si è concluso con sentenza dell'11.11.2022 della Corte di Appello di Perugia con cui il sanitario è stato condannato a corrispondere la provvisionale di € 50.000,00 in favore del Sig. ed € 10.000,00 in favore della Sig.ra che CP_1 CP_2
pagina 17 di 20 l' è venuta a conoscenza dell'esito del suddetto Parte_1 procedimento in data 07.06.2023, allorquando il legale del dott.
gliene ha comunicato l'esito; che, a fronte della condanna al CP_4 pagamento di complessivi € 469.706,22 a carico dell'
[...]
la suddetta ha versato complessivi € 419.292,24 Parte_1 ai ricorrenti;
che i Sig.ri e hanno agito in via CP_1 CP_2 esecutiva al fine di percepire le ulteriori somme dovute;
che l' ha proposto giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione e successivo giudizio di merito con n.R.G. 1636/2024 dinanzi al Tribunale di Terni, domandando la compensazione delle somme asseritamente versate dal dott. a titolo di CP_4 provvisionale dalle somme dall' dovute in Parte_1 conseguenza del medesimo evento lesivo. Parte appellante ha, altresì, allegato copiosa documentazione alla propria comparsa conclusionale, diretta a comprovare la fondatezza della suddetta eccezione. Ebbene, per espressa dichiarazione di parte appellante il procedimento penale a carico del dott. si è concluso in data 11.11.2022, in epoca CP_4 antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, mentre la medesima parte appellante ha avuto contezza del suddetto procedimento in data 07.06.2023. Nondimeno, parte appellante ha omesso di formulare qualsivoglia istanza di compensazione in sede di precisazione delle conclusioni, unicamente formulandola nella propria comparsa conclusionale. Ebbene, ancorché l'eccezione di compensazione abbia natura di eccezione in senso lato e possa essere proposta in qualunque stato e grado del procedimento, le allegazioni istruttorie su cui si fonda devono, al contrario, essere compiute entro gli ordinari termini istruttori ovvero in occasione del primo atto difensivo successivo alla loro formazione. Al contrario, le allegazioni istruttorie di parte appellante, ancorché costituite da documenti già formatisi alla data fissata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, del 26.09.2024, sono state tardivamente prodotte, unicamente in sede di comparsa conclusionale, in violazione degli ordinari termini di cui all'art. 345 c.p.c.
pagina 18 di 20 nonché del generale principio del contraddittorio e sono, dunque, inammissibili.
In caso perfettamente analogo - in cui i documenti attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, invocati a fondamento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, erano stati prodotti soltanto in sede di comparsa conclusionale del giudizio d'appello, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza alcun riferimento alle istanze di compensazione nelle suddette conclusioni - la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n. 22528) ha chiarito che, ferma restando la natura in senso lato dell'eccezione di compensazione, proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, “resta intatto il principio che
è onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento, ed in caso di insufficienza di prova, le conseguenze ricadranno sulla parte onerata che resterà tenuta al risarcimento integrale (cfr. Cass.
20111/2014 e Cass. 9434/2016 entrambe richiamate da 15534/2017 al cpv
5.5.)”. La natura in senso lato dell'eccezione non consente, dunque, in ogni caso, di fondare la decisione su documentazione tardivamente prodotta e, dunque, inammissibile, configurandosi altrimenti una lesione non solo delle preclusioni processuali di cui all'art. 345
c.p.c., ma anche del generale principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., secondo il quale, anche in appello, le prove documentali possono essere introdotte, salva la valutazione delle preclusioni, fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione attuata solo al momento del deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. 25665/2014). Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione, in quanto non provata.
9. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite, operata una pagina 19 di 20 maggiorazione totale del 10% per la rappresentanza di più parti in considerazione della sostanziale identità della posizione processuale delle stesse.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702-bis impugnata, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 24.01.2023, pubblicata il
31.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1477/2020;
2. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che si liquidano in € 15.662,90 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge, già operata la maggiorazione per la rappresentazione di più parti;
3. Pone a carico di il Parte_1 pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 9.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere dott. Paola de Lisio Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 125 / 2023 promossa da:
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., dott. con il Parte_2 patrocinio dell'avv. Carlo Pandiscia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore,
Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. Luca Conti, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Rieti,
Via Crispolti, 46
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...] ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 24.01.2023, pubblicata il pagina 1 di 20 31.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1477/2020, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l' in ragione dell'erronea diagnosi di Parte_3 adenocarcinoma prostatico a causa di scambio di vetrini relativi ad esame bioptico e della imprudente esecuzione di intervento chirurgico di prostatectomia, benché affatto necessario, ed accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal paziente,
nonché dalla compagna convivente, Controparte_3 CP_2
Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
“1) Accertata la responsabilità dall' Parte_1 nella causazione dei danni patiti dai ricorrenti, condanna
[...] la parte convenuta in Parte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1 per le causali indicate in parte motiva, della somma di euro
394.418,75 all'attualità ed in favore di per le causali CP_2 indicate in parte motiva, della somma di euro 30.287,20 all'attualità oltre interessi legali per ciascuno dei ricorrenti dalla data della presente ordinanza sino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna l' Pt_1 convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate complessivamente per entrambi per compensi professionali, per il merito in euro 21.387,00 e per la fase di a.t.p. in euro
5.635,00, oltre euro 1.207,99 per esborsi di entrambe le fasi, spese forfettarie, iva e cpa. 3) Pone, inoltre, le spese di c.t.u. come già liquidate nella fase di atp e nel presente giudizio definitivamente a carico della parte convenuta”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle risultanze della Consulenza tecnica medico-legale e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dell' benché Parte_1
l'erronea esecuzione di prostatectomia dovrebbe essere ascritta ad errore umano inevitabile - in ragione della consegna contemporanea di vetrini della stessa tipologia di materiale bioptico e della notevole consonanza dei numeri identificativi degli stessi – e benché il pagina 2 di 20 paziente presentasse in ogni caso alterazioni istologiche che avrebbero successivamente imposto l'esecuzione di prostatectomia radicale;
dell'erroneo accertamento dell'invalidità permanente sofferta dalla Sig.ra sulla base delle valutazioni CP_2 espresse dai Consulenti nominati in sede di ATP, nel difetto di prova di un effettivo pregiudizio psichico, come ritenuto dai CC.TT.UU. nominati nel giudizio di primo grado, dell'erronea quantificazione dell'invalidità permanente sofferta dal paziente, Sig. CP_1 pressoché pari alla somma algebrica dei singoli valori SIMLA considerati, nonché dell'erronea applicazione delle tabelle di
Milano, nel difetto di motivazione circa la liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, da calcolarsi avendo riguardo allo scaglione di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, altresì proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
3. In data 06.06.2023 si sono costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nonché opponendosi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.
4. Con ordinanza del 23.06.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 26.09.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato per quanto appresso si dirà. Correttamente, il Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, Prof. Persona_1
, medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni,
[...]
pagina 3 di 20 e Prof. Dottor medico specialista in Urologia, - in Persona_2 ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza e aderenza al tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, della corretta analisi della documentazione clinica in atti, della congruità rispetto alle conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2424/2019 R.G., Prof. Persona_3
, medico specialista in Medicina Legale, e dott.ssa
[...] [...]
, Psicologa e Psicoterapeuta, nonché della puntuale Per_4 disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta. I CC.TT.UU. hanno, peculiarmente, accertato che “L'intervento praticato sulla persona dell'odierno ricorrente, Signor consistente in Controparte_1 prostatovesciculectomia, era assolutamente non indicato e venne effettuato, in data 24.8.2015, solo ed unicamente in conseguenza dell'errore diagnostico commesso in data 29.1.2015, quando, in seguito a biopsia prostatica, i vetrini allestiti con il prelievo ottenuto per biopsia dalla prostata dell'odierno ricorrente vennero scambiati, per censurabile condotta, con quelli di altro paziente;
Il consenso prestato dal paziente in merito a tale intervento, dunque, non risulta avere alcun valore, in quanto viziato ab origine da una errata informazione fornita allo stesso in relazione alla esistenza di una patologia neoplastica dalla quale, in realtà, egli non era mai stato affetto”. Ebbene, ferma la pacifica verificazione dello scambio dei prelievi bioptici che condusse all'erronea diagnosi di carcinoma prostatico ed all'improvvida esecuzione di intervento di prostatovesciculectomia sulla persona del Sig. Controparte_1 poiché i preparati bioptici relativi al Sig. CP_1 contrassegnati con n. 679/2015, venivano allegati al foglio di lavoro relativo ad altro paziente, contrassegnato con n. 678/2015 - parte appellante si duole della sussistenza di un errore umano inevitabile, ascrivibile, non già ad una scorretta gestione delle procedure di campionamento, processazione ed allestimento dei preparati bioptici,
pagina 4 di 20 quanto ad un mero errore materiale dei sanitari in servizio, favorito dalla consegna contemporanea di vetrini della stessa tipologia di materiale bioptico e dalla notevole consonanza dei numeri identificativi degli stessi, idoneo ad assurgere a causa non imputabile configurante impossibilità della prestazione dovuta. A tal proposito, i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno specificato che: “la censurabile condotta in capo ai sanitari afferenti alla resistente azienda ospedaliera è consistita in uno scambio di vetrini, che non trova giustificazione alcuna e che non può in alcun modo essere ritenuta come attenuata da quanto sostenuto dai responsabili dell'azienda nella relazione interna in atti, in cui si esplicita che “…si è trattato purtroppo di un errore umano favorito da alcune circostanze, in particolare dal fatto che si trattava in entrambi i casi di due agobiopsie prostatiche, con numero di identificazione molto simile, che differiva solo per la cifra finale…”; ciò anche in relazione alla stessa ammissione del personale
AOSMT, secondo cui “…l'errore umano commesso, poteva essere prevenuto avendo a disposizione vetrini con barcode…”; si trattava dunque di errore prevedibile e prevenibile;
da tale medical malpractice deriva causalmente, in modo chiaro ed inequivocabile, la situazione di menomazione psico-fisica riscontrata sulla persona del Signor
del tutto difforme da quella che avrebbe dovuto Controparte_1 essere se lo scambio di vetrini non avesse avuto luogo”. Peraltro, la medesima letteratura addotta dall'appellante a fondamento delle proprie doglianze comprova l'ampia prevedibilità di errori di tal fatta a partire dal campionamento sino alla refertazione dei prelievi bioptici. Inoltre, come riportato nella C.T.U., il medesimo personale preposto presso l' ha chiaramente Parte_1 riconosciuto che l'errore umano commesso avrebbe potuto essere facilmente evitato laddove, al fine della conservazione del materiale bioptico, fossero stati utilizzati dei vetrini con codice a barre.
Lungi dal configurare ipotesi di impossibilità della prestazione dovuta, l'ampia prevedibilità dell'evento, in uno con l'agevole pagina 5 di 20 evitabilità dello stesso, comprovano, dunque, la grave negligenza dei sanitari preposti presso l' i quali Parte_1 omisero di adottare le misure minime imposte dalle ordinarie norme cautelari di diligenza, onde scongiurare l'effettiva verificazione di un rischio, ampiamente prevenibile ed evitabile, con ciò cagionando all'ignaro paziente, Sig. un gravissimo sconvolgimento CP_1 dinamico-esistenziale e morale, in ragione dell'erronea diagnosi di adenocarcinoma prostatico, dell'improvvida asportazione di un organo sano, che non necessitava di alcun approccio chirurgico, con evidenti ricadute sulla funzionalità sessuale del paziente, all'epoca 55enne,
e della successiva, autonoma, scoperta dell'errore medico, nel difetto di opportuna predisposizione di percorso psicologico idoneo a consentire al paziente di supportare le ricadute derivanti dalla tragica scoperta.
5.1 Parte appellante si duole, altresì, dell'omessa valutazione della circostanza per cui il paziente presentava comunque alterazioni istologiche che avrebbero, più probabilmente che non, condotto ad una evoluzione neoplastica, con ciò in ogni caso imponendo l'esecuzione di prostatectomia radicale. La doglianza è radicalmente infondata. A tal proposito, giova premettersi che, ove l'errore medico abbia cagionato una lesione all'integrità psicofisica del paziente, che avrebbe goduto significativamente più a lungo delle proprie piene capacità organiche, si configura un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dal detrimento fisico e spirituale della qualità della vita del paziente. L'asserita circostanza che il paziente avrebbe in ogni caso necessitato dell'intervento di prostatectomia radicale non risulta, peraltro, affatto provata.
A tal proposito, i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno specificato che: “La lettura dei vetrini allestiti dal prelievo bioptico era attività del tutto routinaria e non comportava la risoluzione di alcun problema di speciale complessità tecnica ex art 2236 CC;
l'intervento chirurgico non era indicato e le risultanze della rilettura dei preparati istologici operata successivamente
pagina 6 di 20 all'evidenziarsi dello scambio di vetrini, da cui risultava la presenza di “Frustoli agobioptici prostatici con iperplasia stromale
e ghiandolare. Focolaio di Neoplasia Prostatica Intraepiteliale (PIN) di alto grado nel preparato B2. (Firmato il 7.10.2015 da ”, CP_4 evidenziava la presenza di lesioni che non indicavano la necessità di intervento, né in quel momento, né in futuro”. I Consulenti hanno, infatti, esaustivamente spiegato che la individuazione di “frustoli agobioptici prostatici con iperplasia stromale e ghiandolare e focolaio di Neoplasia Prostatica Intraepiteliale (PIN) di alto grado nel preparato B2, intercettava delle lesioni istologiche che non ponevano alcuna indicazione all'intervento che fu invece praticato sulla persona del Signor in data 24.8.2015, Controparte_1 consistente in una Prostatovesciculectomia. Tale intervento poteva e doveva dunque essere risparmiato al paziente, poiché il corretto percorso terapeutico, in aderenza alle raccomandazioni e linee guida in materia, avrebbe indicato soltanto la necessità di un follow-up, ovvero di un monitoraggio nel tempo della situazione, con ripetizione seriata del dosaggio sierico del PSA (ogni 3 mesi) ed una eventuale rebiospia o effettuazione di esami strumentali quali la RMN multiparametrica, a seconda dell'andamento delle risultanze di laboratorio e cliniche”. Del pari, i Consulenti nominati nel procedimento per ATP hanno evidenziato che “Le neoplasie prostatiche intraepiteliali vengono classificate in neoplasie a «basso grado» o ad «alto grado». Mentre per le PIN di «basso grado» non sembra esserci una correlazione con il rischio di cancro, le PIN di «alto grado» aumentano le probabilità di sviluppo di un cancro in un'altra area della prostata di circa il trenta per cento. Secondo le linee guida della European Association of Urology, 2013 se presente PIN di alto grado in multipli frustoli bioptici, specialmente se il PSA è elevato, occorre ripetere una biopsia della prostata, preferibilmente con un maggiore numero di prelievi (cosiddetta biopsia di saturazione, in genere eseguita in sedazione). Il prelievo di più campioni bioptici ha difatti maggiori probabilità di diagnosticare un
pagina 7 di 20 tumore della prostata se presente. In caso di PIN di basso grado o
PIN di alto grado in una trascurabile percentuale di tessuto esaminato, se clinicamente indicato, è utile proseguire i controlli mediante il dosaggio del PSA e l'esplorazione rettale. In caso del rilievo di una di queste lesioni alla biopsia prostatica (PIN e/o
ASAP), l'intervento di prostatectomia radicale non è mai giustificato come pure altre metodiche invasive, come la radioterapia o l'HIFU
(ultrasuoni focalizzati ad alta intensità); i pazienti devono essere rassicurati che in più della metà dei casi non svilupperanno un cancro;
devono essere informati sull'importanza di essere sottoposti ad attento follow-up urologico, basato sul controllo del PSA, visite ripetute nel tempo e rivalutazioni istologiche: in particolare in caso di PIN di alto grado multifocale, una biopsia dovrebbe essere rieffettuata a 12 mesi, in quanto questa condizione è associata ad un
20- 30% di rischio di cancro”. Tutti i Consulenti nominati hanno, dunque, concordato sul fatto che le riscontrate lesioni di alto grado avrebbero esclusivamente giustificato il follow-up del paziente;
che, in ogni caso, l'intervento di prostatectomia radicale non è mai giustificato, neppure dinanzi a PIN di alto grado;
che solo nel 20-
30% dei casi di PIN di alto grado la neoplasia può evolvere in vera e propria patologia tumorale. Pur ravvisandosi la presenza di PIN di alto grado, non risulta, dunque, affatto provato che il paziente avrebbe, più probabilmente che non, sviluppato un cancro della prostata idoneo a giustificare l'esecuzione di prostatectomia radicale né vi è prova alcuna che, allorché il paziente avesse sviluppato siffatta patologia tumorale, si sarebbe imposta l'esecuzione di prostatectomia radicale, come concretamente eseguita nel caso di specie.
6. Fermo, dunque, il corretto accertamento di una lesione dell'integrità psico-fisica del paziente imputabile alla negligenza grave dei sanitari preposti presso l' Parte_1
il Giudice di prime cure ha correttamente accertato
[...]
l'entità dei pregiudizi, dinamico- esistenziali e morali, sofferti pagina 8 di 20 dal medesimo paziente, Sig. nonché dalla Controparte_1 compagna convivente, Sig.ra pur dovendosi apportare CP_2 talune integrazioni all'apparato motivazionale con riguardo alla liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale operata in favore del Sig. e talune correzioni con riguardo al CP_2 danno liquidato in favore della Sig.ra Ne consegue il rigetto CP_2 del secondo motivo d'impugnazione.
I Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno, infatti, osservato che: “In riferimento alle tabelle SIMLA 2016 (Linee Guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico, edite da FF) possono essere valutati i seguenti esiti: Sotto il profilo fisico: Esiti di prostatectomia radicale, pag
516, range 10-20%; qui valutabile in misura massima;
cui, secondo quanto previsto da 2016, va aggiunta una percentuale per la CP_5 incontinenza urinaria (qui solo riferito gocciolamento postminzionale), che può essere riferita alla voce tabellare Forme lievi e strumentalmente documentate di incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza o da iperafflusso, pag 510, range 6-15% (qui valutabile al di sotto del minimo perché non strumentalmente accertata); va aggiunta altresì una percentuale per la mancata eiaculazione durante i rapporti, in riferimento alla voce tabellare
Difficoltà su base organica nel rapporto sessuale (nell'erezione o nell'eiaculazione, cicatrici retraenti e deformanti dell'asta, perdite localizzate di sensibilità soprattutto del glande, etc.) o difficoltà al coito psicogena, pag 515, range 5-15%, qui valutabile nella misura massima del range;
va aggiunta poi una quota derivante dagli esiti cicatriziali, qui ascrivibile alla voce tabellare CP_5
Classe I: il pregiudizio estetico è lievissimo, pag 585, range valutativo 1-5%, qui da intendersi nella misura media;
nel complesso, risulta un complesso del 37% (trentasette per cento). Sotto il profilo psichico: In relazione a quanto emerso nella precedente indagine di CTU in ATP, con diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione misti, persistente, di entità lieve-moderata”
pagina 9 di 20 potrà fasi riferimento alla relativa voce tabellare SIMLA 2016
“Disturbo dell'adattamento complicato”, pag 133, range valutativo 11-
15%, qui da intendersi nella misura massima prevista, pari al 15%
(quindici per cento). […] Nel complesso, non potendosi procedere a somma algebrica, potrà valutarsi un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 50% (cinquanta per cento)”. In risposta alle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta,
i Consulenti hanno peraltro osservato che i Consulenti tecnici di parte hanno invocato “una quantificazione, al di sotto del 50%, senza nessuno specifico riferimento tabellare e senza dire neppure quale sarebbe, a loro parere, la corretta quantificazione” chiarendo di aver fatto “specifico riferimento, punto per punto, alle tabelle
2016, che riteniamo lo strumento di quantificazione CP_5 maggiormente validato allo stato attuale nel nostro Paese” e specificando di non aver fatto ricorso “nella quantificazione finale, alla somma algebrica, ben consapevoli che tale operazione non è condivisa in ambito medico legale, dovendosi invece effettuare, in responsabilità civile, una somma globale non aritmetica delle menomazioni. E a ben vedere le menomazioni a carico del Signor
secondo le voci da noi puntualmente riportate, avrebbero CP_1 avuto una somma algerbrica del 57-58%, da noi ridotta al 50%”. Le conclusioni rassegnate risultano, peraltro, assolutamente congruenti con le valutazioni operate dai Consulenti nominati nel giudizio per
ATP, i quali hanno accertato i medesimi pregiudizi, pur attribuendo maggior rilievo alla componente psichica (20 punti percentuali, in luogo dei 15 punti percentuali accertati dai Consulenti nominati), ed hanno ravvisato un'invalidità permanente quantificabile in 55-60 punti percentuali. Pertanto, correttamente, il Giudice di prime cure, nell'esercizio dei propri poteri di peritus peritorum, ha valorizzato il pregiudizio psicologico accertato in sede di ATP, peraltro da collegio peritale composto da specialista psicoterapeuta, ed ha quantificato un'invalidità permanente complessiva di 52,5 punti percentuali – in ogni caso inferiore alla somma algebrica delle pagina 10 di 20 singoli voci -, pari al valore medio fra l'invalidità CP_5 complessiva accertata dai Consulenti nominati nel giudizio di primo grado ed il valore minimo dell'invalidità complessiva accertata dai
Consulenti nominati nel giudizio per ATP, nonché un'invalidità transitoria totale pari a giorni 30.
6.1 Inoltre, pur omettendo specifica motivazione circa la liquidazione della componente morale, il Giudice di prime cure ha correttamente provveduto alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dal Sig. nella Controparte_1 duplice componente dinamico-relazionale e morale, assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di
Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello
Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011) e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. Ai fini della liquidazione del danno morale, infatti, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgenza di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922).
Ebbene, fermo il criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono,
pagina 11 di 20 secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta della gravità della lesione rispetto all'insorgenza di una sofferenza soggettiva – per cui devono ritenersi ampiamente comprovati, già in via presuntiva, i pregiudizi morali ordinariamente correlati agli esiti di prostatectomia radicale, e, peculiarmente, all'incontinenza urinaria, alla necessità di fare ricorso alla terapia farmacologica per raggiungere l'erezione, all'anorgasmia ed alla difficoltà al coito -, i rilevanti pregiudizi morali sofferti dal danneggiato e correlati all'invalidità riportata risultano pure ampiamente comprovati all'esito delle
Consulenze tecniche medico-legali svolte. Durante l'espletamento delle operazioni peritali nel procedimento per ATP, il Sig.
ha riferito che, in seguito all'improvvida esecuzione di CP_1 non necessario intervento di prostatectomia, l'ottimo rapporto con la compagna convivente, connotato da complicità e interessi CP_2 in comune, oltre che da un'intensa attrazione fisica, che si esprimeva, fino al momento dell'intervento, attraverso una vivace sessualità , ha subito “una notevole riduzione, da 2/3 rapporti a settimana, a circa 1 ogni 20 giorni”, soggiungendo che il pur persistente “forte desiderio sessuale si scontra con la realtà”, causando in lui sentimenti di grande frustrazione. Il ha, CP_1 inoltre, chiarito che l'erezione, sebbene più labile e necessitante di sostegno farmacologico, è pressoché conservata, “ma ciò che manca completamente è la componente del piacere: l'orgasmo è aneiaculatorio
e la sensazione di raggiungerlo è talmente sfumata che a volte “non capisce se lo ha avuto o meno”, impedendogli di vivere con pienezza e serenità il rapporto sessuale con la compagna. Entrambi i conviventi hanno, inoltre, riferito di aver posticipato il matrimonio in attesa degli esiti giudiziari della vicenda. I Consulenti nominati nel giudizio per ATP, fra i quali era presente specialista Psicologa e
Psicoterapeuta, hanno, osservato che “Dopo la notizia dello scambio
pagina 12 di 20 di vetrini (novembre 2016), il paziente ha iniziato una terapia farmacologica con Cipralex, prescritta dal dott. medico Persona_5 psichiatra, interrotta dopo circa 7/8 mesi. Attualmente non segue trattamento psicoterapico per motivi economici, visto che le spese legali stanno pesando molto sul suo bilancio, ma assume Xanax, 5 gtt la sera o 3 volte al dì nei periodi più difficili, secondo prescrizione dello psichiatra del S.S. Aziendale” ed hanno concluso che: “In merito alla valutazione del danno psichico derivante dall'evento avverso oggetto di causa, è possibile affermare quanto segue: il sig. ad oggi, presenta un quadro CP_1 sintomatologico sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato dal dott. nella sua relazione del 03.12.2016, ma più Persona_5 sfumato nell'entità e dominato da tratti ipocondriaci: l'MMPI-2 presenta l'elevazione delle medesime scale ma con minore innalzamento, che comunque rimane sopra il cut off di interesse clinico (Hs=80 => 72; Hy=87 => 67; HEA=74 => 65). Il Test di
Rorschach conferma la presenza di angoscia e ansia configurata prevalentemente in preoccupazioni somatiche. La configurazione psicologica emersa è compatibile con una diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansie e depressioni misti, persistente, di entità lieve-moderata”. […] Il sig. infatti, ha CP_1 manifestato fin da subito un forte disagio per l'ingiusta perdita dell'integrità fisica, perdita ancora più dolorosa perché permanente.
L'impossibilità di risanare la funzionalità organica comporta inoltre il perdurare della situazione stressante, che ha causato la sintomatologia ansioso-depressiva, di chiara origine reattiva, in quanto non si ha riscontro di altra patologia preesistente. Tale condizione determina un significativo disagio con conseguenze importanti sulla sua vita psichica, affettiva e sessuale, con la compromissione della funzionalità psichica, dell'assetto psicologico
e delle attività realizzatrici di quest'uomo. In sintesi, la condizione psicopatologica rilevata nel sig. è da CP_1 ricondurre, per quella che è stata la sua insorgenza ed il suo
pagina 13 di 20 decorso, all'evento traumatico avvenuto nel 2015, in seguito al quale gli esiti sulla sua salute e sul suo progetto di vita hanno generato una sofferenza a livello psichico e si sono configurati in un disturbo psicopatologico. L'evento stressante ha avuto un ruolo di fattore concausale efficiente e determinante nello sviluppo di questo disturbo psichiatrico ed è evidente come esso, dal quale risulta tuttora affetto il soggetto costituisca ormai un'alterazione stabilizzatasi dell'equilibrio mentale dello stesso, stando al tempo trascorso dal verificarsi del trauma. La perturbazione sulla sfera psichica del periziato, va valutata però con attenzione particolare anche nella prospettiva della sua funzionalità sociale e relazionale, dovendosi apprezzare anche quelle che sono state in concreto le menomazioni arrecate da tale danno alla salute alla sua personale condizione esistenziale. Il quadro che si profila, infatti, vede ampiamente superato il confine tra il disagio psico-fisico normalmente conseguente ad una situazione analoga e configura una vera e propria violazione dell'equilibrio esistenziale, che dà luogo nel sig. a indicativi fenomeni di sofferenza. Risulta CP_1 evidente che il nesso causale che spiega la relazione tra l'evento critico e il danno psichico sofferto dal periziato, risiede oltre che nella indesiderabilità dell'evento, anche nella difficoltà di gestire il periodo successivo all'intervento e ancor più quello successivo al momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento avverso dal sig.
e che l'azienda ospedaliera non gli ha comunicato. In Per_6 effetti, si riscontra nel Sig. oltre al disturbo CP_1 psichiatrico evidenziato, una moderata e cronica alterazione dell'assetto psicologico, in particolare delle relazioni familiari, affettive, sociali, e soprattutto delle attività realizzatrico”.
Conclusivamente, dunque, i Consulenti hanno accertato la sussistenza di pregiudizi morali di tale gravità da evolvere in una ulteriore compromissione dell'integrità psico-fisica del paziente. Tali valutazioni sono state pienamente condivise dai Consulenti nominati nel giudizio di primo grado, i quali hanno ritenuto che “Sotto il
pagina 14 di 20 profilo psichico: In relazione a quanto emerso nella precedente indagine di CTU in ATP, con diagnosi di “Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione misti, persistente, di entità lieve-moderata” potrà fasi riferimento alla relativa voce tabellare SIMLA 2016
“Disturbo dell'adattamento complicato”, pag 133, range valutativo 11-
15%, qui da intendersi nella misura massima prevista, pari al 15%
(quindici per cento)”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente liquidato il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato, nella duplice componente dinamico-esistenziale e morale, assumendo a parametro di riferimento le Tabelle di Milano da ultimo aggiornate, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento della lesione.
6.2 Infine, pur erroneamente richiamando le Tabelle di Milano in materia di invalidità permanente – non risultando comprovata una lesione dell'integrità psicofisica sofferta iure proprio dalla compagna convivente del danneggiato, Sig.ra - CP_2 correttamente, il Giudice di prime cure ha accertato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla danneggiata e liquidato una somma assolutamente coerente con il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale dalla medesima patito in conseguenza della lesione invalidante sofferta dal convivente more uxorio. A tal proposito, giova premettersi che sin dal ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. la ricorrente ha domandato “il risarcimento del danno esistenziale e morale dalla stessa patito” in ragione della necessità di riadattarsi a nuove modalità di approccio al compagno, anche nell'intimità, dei conseguenti vissuti di insicurezza ed inutilità, delle sensazioni di frustrazioni, incertezza ed angoscia patite a fronte della sofferenza del proprio compagno per l'inutile sacrificio di un organo vitale, per la menomazione della capacità erettiva e orgasmica, nonché della compromissione della sfera sessuale dalla medesima sofferta in conseguenza della lesione invalidante del compagno – circostanze ampiamente accertate dai Consulenti nominati nel giudizio per ATP ed assolutamente congruenti con la natura dei pagina 15 di 20 postumi invalidanti sofferti dal danneggiato, incidenti anche sulla sfera sessuale, affettiva e relazionale della Sig.ra Ebbene, CP_2 benché i Consulenti nominati nel giudizio di primo grado abbiano ritenuto che tali pregiudizi morali e dinamico-esistenziali non siano esitati in una vera e propria patologia psichica, e, pertanto, in un'autonoma lesione dell'integrità psicofisica della danneggiata idonea a giustificare il risarcimento del danno da lesione del bene salute, di talché “nessun danno biologico può essere riconosciuto in capo alla ricorrente – con ciò respingendo la Pt_4 CP_2 quantificazione dei postumi invalidanti operata dai Consulenti nominati nel giudizio per ATP -, i medesimi Consulenti nominati nel giudizio di primo grado hanno soggiunto che “il medico legale e lo specialista del collegio non si occupano di danno esistenziale, poiché esso non è di competenza e di rilievo medico. La psicologa che ebbe a condurre la precedente analisi non è un medico e dunque ha esaminato aspetti non di pertinenza dello scrivente collegio”, con ciò corroborando le valutazioni della Psicoterapeuta nominata nel procedimento per ATP con riguardo ai pregiudizi morali e dinamico- esistenziali sofferti dalla compagna convivente del paziente.
Pertanto, acclarato che il danno non patrimoniale, nella sua natura unica, generale ed onnicomprensiva, investe non solo i pregiudizi di natura prettamente biologica, ma tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e che la domanda avanzata dalla ricorrente è stata immediatamente indirizzata al ristoro del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale e morale, l'omesso accertamento di un pregiudizio di natura squisitamente biologica non osta alla liquidazione degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali, precipuamente morali e dinamico-esistenziali, concretamente allegati e provati. A tal proposito, vertendosi in ipotesi di lesione del rapporto parentale, avuto riguardo all'età dei danneggiati all'epoca dell'evento di danno ed alla rilevante compromissione della sfera affettiva e sessuale della coppia, la somma liquidata dal Giudice di pagina 16 di 20 prime cure in favore della ricorrente risulta assolutamente congrua all'entità del pregiudizio dinamico-esistenziale e morale dalla medesima sofferto.
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. Inopinatamente, parte appellante si duole dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, da calcolarsi avendo riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 relativamente allo scaglione di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, anziché allo scaglione di valore compreso fra € 260.000,00 ed €
520.000,00. Il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, avendo riguardo alla complessità media della lite nonché agli importi risarcitori concretamente liquidati in favore dei ricorrenti – peculiarmente “in favore di per le causali Controparte_1 indicate in parte motiva, della somma di euro 394.418,75 all'attualità ed in favore di per le causali indicate in CP_2 parte motiva, della somma di euro 30.287,20 all'attualità oltre interessi legali per ciascuno dei ricorrenti dalla data della presente ordinanza sino all'effettivo soddisfo”, pari a complessivi €
469.706,22 – come riferito dalla medesima appellante. Da tanto consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
8. Da ultimo, deve vagliarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno avanzata da parte appellante nella propria comparsa conclusionale, che deve essere rigettata in quanto non provata.
Peculiarmente, parte appellante ha proposto eccezione di compensazione unicamente con la propria comparsa conclusionale nel giudizio di appello, asserendo che il parallelo giudizio penale a carico dell'anatomopatologo, dott. imputato per aver CP_6 colposamente confuso il preparato istologico del Sig. con CP_1 quello di altro paziente, si è concluso con sentenza dell'11.11.2022 della Corte di Appello di Perugia con cui il sanitario è stato condannato a corrispondere la provvisionale di € 50.000,00 in favore del Sig. ed € 10.000,00 in favore della Sig.ra che CP_1 CP_2
pagina 17 di 20 l' è venuta a conoscenza dell'esito del suddetto Parte_1 procedimento in data 07.06.2023, allorquando il legale del dott.
gliene ha comunicato l'esito; che, a fronte della condanna al CP_4 pagamento di complessivi € 469.706,22 a carico dell'
[...]
la suddetta ha versato complessivi € 419.292,24 Parte_1 ai ricorrenti;
che i Sig.ri e hanno agito in via CP_1 CP_2 esecutiva al fine di percepire le ulteriori somme dovute;
che l' ha proposto giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione e successivo giudizio di merito con n.R.G. 1636/2024 dinanzi al Tribunale di Terni, domandando la compensazione delle somme asseritamente versate dal dott. a titolo di CP_4 provvisionale dalle somme dall' dovute in Parte_1 conseguenza del medesimo evento lesivo. Parte appellante ha, altresì, allegato copiosa documentazione alla propria comparsa conclusionale, diretta a comprovare la fondatezza della suddetta eccezione. Ebbene, per espressa dichiarazione di parte appellante il procedimento penale a carico del dott. si è concluso in data 11.11.2022, in epoca CP_4 antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, mentre la medesima parte appellante ha avuto contezza del suddetto procedimento in data 07.06.2023. Nondimeno, parte appellante ha omesso di formulare qualsivoglia istanza di compensazione in sede di precisazione delle conclusioni, unicamente formulandola nella propria comparsa conclusionale. Ebbene, ancorché l'eccezione di compensazione abbia natura di eccezione in senso lato e possa essere proposta in qualunque stato e grado del procedimento, le allegazioni istruttorie su cui si fonda devono, al contrario, essere compiute entro gli ordinari termini istruttori ovvero in occasione del primo atto difensivo successivo alla loro formazione. Al contrario, le allegazioni istruttorie di parte appellante, ancorché costituite da documenti già formatisi alla data fissata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, del 26.09.2024, sono state tardivamente prodotte, unicamente in sede di comparsa conclusionale, in violazione degli ordinari termini di cui all'art. 345 c.p.c.
pagina 18 di 20 nonché del generale principio del contraddittorio e sono, dunque, inammissibili.
In caso perfettamente analogo - in cui i documenti attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennizzo, invocati a fondamento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, erano stati prodotti soltanto in sede di comparsa conclusionale del giudizio d'appello, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza alcun riferimento alle istanze di compensazione nelle suddette conclusioni - la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n. 22528) ha chiarito che, ferma restando la natura in senso lato dell'eccezione di compensazione, proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, “resta intatto il principio che
è onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento, ed in caso di insufficienza di prova, le conseguenze ricadranno sulla parte onerata che resterà tenuta al risarcimento integrale (cfr. Cass.
20111/2014 e Cass. 9434/2016 entrambe richiamate da 15534/2017 al cpv
5.5.)”. La natura in senso lato dell'eccezione non consente, dunque, in ogni caso, di fondare la decisione su documentazione tardivamente prodotta e, dunque, inammissibile, configurandosi altrimenti una lesione non solo delle preclusioni processuali di cui all'art. 345
c.p.c., ma anche del generale principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., secondo il quale, anche in appello, le prove documentali possono essere introdotte, salva la valutazione delle preclusioni, fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione attuata solo al momento del deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. 25665/2014). Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione, in quanto non provata.
9. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite, operata una pagina 19 di 20 maggiorazione totale del 10% per la rappresentanza di più parti in considerazione della sostanziale identità della posizione processuale delle stesse.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702-bis impugnata, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 24.01.2023, pubblicata il
31.01.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1477/2020;
2. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che si liquidano in € 15.662,90 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge, già operata la maggiorazione per la rappresentazione di più parti;
3. Pone a carico di il Parte_1 pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 9.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
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