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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale e in persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Diego Dinardo Giudice dott.ssa Renata Russo Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 1998 R.G.
Oggetto: divisione di beni caduti in successione vertente tra
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il 3 C.F._1 Parte_2 febbraio 1936, codice fiscale nato a CodiceFiscale_2 Parte_3
Santa Maria Capua Vetere il 3 agosto 1941, codice fiscale , CodiceFiscale_3 nata a [...] il 1° luglio 1947, codice fiscale Parte_4
, rappresentati difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._4
Tartaglione Giacomo [p.e.c. - tel./fax Email_1
0823/833121], presso il cui studio legale in Marcianise alla via San Simeone nr. 20 elettivamente domiciliano;
CP_1
e residente in [...], Controparte_2 elett.te dom.ta in Napoli, alla piazza Principe Umberto, 35, presso lo studio legale dell'avv. Umberto Scognamiglio (C.F. ), che la rappresenta e C.F._5 difende in virtù di procura alle liti telematica dell'11.10.2018; - convenuta in riconvenzionale
e
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 CP_4
Chirico Giulio, presso il quale domiciliati elettivamente in Villa di Briano alla via
Provinciale n. 189;
-convenuti
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti conclusionali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. Questo giudice, subentrato nella trattazione del presente giudizio iscritto nel lontano 1998 solamente all'udienza del 04.06.2018, ritiene di dover in via preliminare riepilogare per il Collegio l'oggetto del giudizio nel quale si controverte dello scioglimento della comunione insita su un unico bene caduto in successione tra le parti.
2. Con atto di citazione del 12 gennaio 1998 i coniugi e Parte_5
, i coniugi e e i coniugi Controparte_5 Parte_1 Parte_2 [...]
e evocavano avanti al Tribunale di Santa Parte_3 Parte_4
Maria Capua Vetere i convenuti nonché Controparte_3 CP_4 [...]
per ivi sentir porre fine alla comunione sul casamento sito in Controparte_2
Curti, alla via Vittorio Veneto n. 25.
Premettevano gli attori che:
-in data 2 marzo 1965 decedeva ab intestato in Curti Controparte_3 lasciando a sé superstiti la moglie e i figli Controparte_6 Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Parte_5 Parte_3 Parte_2 ai quali, per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dall'intero casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti;
-in data 8 marzo 1973 decedeva ab intestato in Curti Controparte_6 lasciando a sé superstiti i succitati figli ai quali, per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dai diritti vantati dalla stessa sul casamento alla via Vittorio
Veneto nr. 25 di Curti;
-in data 15 dicembre 1990 decedeva ab intestato in Curti Controparte_7 lasciando a sé superstiti la moglie e i propri germani Controparte_9 CP_8 , e ai quali,
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2 per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dai diritti vantati dalla stessa sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti;
-in data 1° novembre 1992 decedeva ab intestato in Caserta Trotta Rosolina, lasciando a sé superstiti le sorelle germane e Parte_6 Persona_1
nonché i fratelli del di lei premorto coniuge ossia CP_10 Controparte_7
e Parte_5 Parte_3 Controparte_8 Parte_2
ai quali, per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dai diritti vantati
[...] dalla stessa sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti;
-con atto per notar del 27 gennaio 1994, Persona_2 Parte_5 in regime di comunione legale con la moglie ,
[...] Controparte_5 Parte_2 in regime di comunione legale col marito ,
[...] Parte_1 Parte_3
in regime di comunione legale con la moglie e
[...] Parte_4 [...]
in regime di comunione legale con la moglie , Controparte_8 Controparte_11 acquistavano da e i diritti vantati Parte_6 Persona_1 CP_10 dalle stesse sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti, per una quota pari a complessivi 12/90;
-con atto per notar del 27 gennaio 1995, i coniugi Persona_3 [...]
e donavano ai loro figli Controparte_8 Controparte_11 Controparte_7 [...]
e Controparte_3 Controparte_12 Controparte_2 Parte_5
i diritti vantati dagli stessi sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di
[...]
Curti per una quota pari a complessivi 15/60; col medesimo atto Controparte_7 cedeva i propri diritti sul detto casamento ai sunnominati di lui germani, ossia a
[...]
(coniugata in regime di comunione dei beni Controparte_3 Controparte_12 con nato a [...] il [...]), e CP_13 Controparte_2
Parte_5
-con atto per notar del 24 aprile 1996, Persona_3 Parte_5 cedeva in favore della sorella i diritti vantati dallo
[...] Controparte_2 stesso sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 35 di Curti;
-con atto per notar del 22 gennaio 1997, i coniugi Persona_4 CP_13
e alienavano in favore di (sorella
[...] Controparte_12 Controparte_2 della venditrice i diritti vantati dagli stessi sul casamento alla Controparte_12 via Vittorio Veneto nr. 35 di Curti. In conseguenza di detti trasferimenti, sia mortis causa che inter vivos, il casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti veniva ad essere di proprietà indivisa, per quote disuguali, dei coniugi e , Parte_5 Controparte_5 dei coniugi e dei coniugi Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dei coniugi e e di
[...] Parte_4 Controparte_3 CP_4
Controparte_2
Gli attori, pertanto, chiedevano lo scioglimento della comunione venutasi a formare sullo stesso, evocando in giudizio i comunisti.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva Controparte_2 alla domanda di scioglimento e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il riconoscimento delle migliorie apportate unitamente ai propri genitori, suoi immediati danti causa, all'immobile, per una somma pari a £.70.000.000, deducendo che il padre aveva trasformato un vecchio rudere, adibito inizialmente a stalla, in un quartinetto abitabile articolato su due livelli, munito di servizi e accessori. Chiedeva inoltre che il coerede il quale aveva sempre occupato parte del Parte_5 compendio edilizio e parte del terreno in comunione edificandovi capannoni e depositi ad uso agricolo, dovesse render conto degli arricchimenti e vantaggi maturati.
In data 6.12.20122 si costituivano in giudizio e Controparte_3
non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione;
in CP_4 alternativa alla divisione, chiedevano disporsi la vendita del bene.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente, mediante espletamento della c.t.u. a firma dell'Ing. diretta ad individuare gli Per_5 immobili oggetto del compendio divisionale e predisporre un progetto di divisione, con determinazione del corrispettivo per il godimento esclusivo.
Con ordinanza del 27.11.2012, l'Istruttore all'epoca titolare del ruolo rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la comparizione del c.t.u. affinchè effettuasse la rivalutazione all'attualità del valore della massa ereditaria, verificasse la sua regolarità urbanistica e la corrispondenza dello stato dei luoghi alle planimetrie catastali, nonché all'aggiornamento delle rendite percepite dai possessori dei fondi ai fini del rendiconto dei frutti.
La causa veniva quindi ulteriormente istruita con supplemento di relazione tecnica del 7.12.2012, a firma dell'Ing. all'udienza del 19.7.2018 veniva Per_5 riservata dallo scrivente relatore in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con rimessione al collegio.
Con ordinanza del 27.12.2018, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la comparizione del c.t.u. affinchè rendesse chiarimenti in ordine ai quattro progetti divisionali redatti e alla più puntuale identificazione delle unità abitative da assegnare ai comunisti;
successivamente, la causa, interrotta per il decesso di veniva riassunta;
le parti, nelle more, davano atto Parte_5 della sopraggiunta modifica dello strumento urbanistico del che Parte_7 aveva reso inedificabile il terreno collocato all'interno del casamento;
chiedevano dunque la rimessione della causa sul ruolo e l'ammissione di nuova consulenza per la rideterminazione del valori;
il Tribunale provvedeva in conformità, attribuendo ulteriore incarico al ctu ing. Per_5
Con ordinanza del 10.12.2024 la causa era rimessa dalla scrivente relatrice al
Collegio per la decisione.
Profili preliminari- Il giudizio di divisione
3. Va ricordato in primo luogo che il giudizio di divisione si suole scindere in due fasi, una avente ad oggetto l'accertamento del diritto spettante a ciascun partecipante sul bene comune (con conseguente accertamento del diritto alla divisione: l'an dividendum sit) e l'altra avente ad oggetto l'attuazione di quel diritto, ossia la concreta trasformazione della situazione di contitolarità in una situazione di dominio esclusivo (con la determinazione delle porzioni e la fase di attribuzione delle quote ricavate dalle precedenti operazioni divisionali).
L'atto divisionale comporta una trasformazione del diritto spettante ad ogni singolo condomino sul bene comune in un diritto di proprietà esclusiva su una parte determinata (proporzionata al valore della quota), o comunque (in caso di vendita dei beni su accordo delle parti nei limiti dell'art. 719 c.c. o di vendita di beni non comodamente divisibili) una trasformazione qualitativa del detto diritto.
La prima fase attiene all'an dividendum sit, culminante nell'ordinanza ovvero nella sentenza (in caso di contestazioni di cui all'art. 785 c.p.c.), mentre la successiva fase è finalizzata al quomodo dividendum sit, e terminante con i provvedimenti di cui all'art. 789 c.p.c.
Orbene, quanto alla prima fase del presente giudizio divisionale, avente ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione dell'unico bene immobile, bisogna rilevare che gli attori hanno prodotto i titoli di provenienza del loro diritto
(cfr. produzione di parte attrice); nondimeno, la titolarità dell'immobile non è oggetto di contestazione tra le parti.
Una volta risolti i profili circa l'an, la successiva fase viene in giurisprudenza suddivisa in tre sub – fasi, di cui la prima volta alla concreta assificazione, e cioè all'individuazione dei beni caduti in comunione, la seconda finalizzata alla determinazione delle quote, e la terza, il cui scopo è pervenire all'attribuzione delle stesse in favore dei singoli condividenti.
a) Ebbene, in ordine alla concreta assificazione, il ctu ha provveduto a verificare la consistenza del complesso dei beni comuni, ovvero un manufatto ristrutturato in parte con accessori pertinenziali, cortile e terreno riportato in catasto al foglio 2, particella 517, nonché di una parte di terreno riportato in catasto al foglio 2, particella 510 su cui insisteva una tettoia.
Peraltro, il suddetto Consulente Tecnico d'Ufficio ha, sempre nell'ambito della esaustiva relazione, evidenziato sia la regolarità urbanistica dell'immobile di cui si tratta, che le ragioni per le quali lo stesso è da considerarsi comodamente divisibile. Invero, nella stesura della seconda consulenza tecnica, il ctu ha dato atto che essendo l'immobile di epoca anteriore al 1967, lo stesso non è assoggetto al regime della legge 47/1985, per cui appare rispettoso di tutti i requisiti di commercialità; in ordine alla conformità della situazione di fatto a quanto riportato nella planimetria catastale, il ctu ha riscontrato corrispondenza per il fabbricato, mentre per la tettoia, poichè all'epoca della redazione dell'integrazione di ctu risultava essere stata demolita, rileva il tecnico che il documento catastale andasse rettificato in ordine allo stato di fatto esistente (si veda pag.13 della relazione del
7.12.2012). Ancora in relazione alla regolarità urbanistica dell'immobile, il ctu ha verificato che le opere abusive esistenti e riscontrate nel 2001 sono state demolite e l'intervento di demolizione è stato regolarmente ufficializzato al Responsabile dell'area tecnica del Comune con D.I.A. de 22.7.2011 e successiva Pt_7 comunicazione di fine dei lavori (cfr. all. 5 e 6 in atti).
4. Quanto alla edificabilità dell'area che si trova a valle di quello pertinenziale al fabbricato p.lla 517 e/o area cortilizia, il ctu nella relazione integrativa depositata in data 21.4.2024 ha dato atto che “Il con delibera nr.223 in data Parte_7 19/07/2021 approva il PUC e il relativo rapporto ambientale con VAS ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. In pari data il C.C. con delibera nr.22 approva il R.U.E. C.
Sulla scorta della documentazione di cui al R.U.E.C ovvero delle NTA relative alla disciplina d'uso di tutte le aree del Comune definita nelle TAVn.13 “Attrezzature e infrastrutture di progetto”, e TAV. n.14 relativamente alla “zonizzazione”, le p.lle 517 e
510 del f.2 relative al fabbricato, ai terreni e alle aree libere pertinenziali, ricadono in zona
“A” zona urbana del nucleo storico ambientale, trattandosi di una zona identificata quale nucleo originale dell'abitato che è da salvaguardare nella sua tessitura insediativa. In tale zona sono possibili interventi attuativi diretti con possibilità di destinazione d'uso ed incremento di superficie utile, e di Piano di recupero nei casi nei quali si manifesti
l'opportunità di interventi unitari volti al risanamento conservativo, per garantire la riqualificazione e la funzionalità degli edifici, alla realizzazione sociale delle strutture più importanti e alla creazione di aree pubbliche attrezzate.
Sono ammesse le ristrutturazioni o sostituzione edilizie che provvedono al cambiamento di destinazione d'uso originaria dei locali situati a piano terra, compresi i vani aventi accesso dai cortili interni e androni, in destinazioni a: garages, commerciale o terziaria in genere, e possono usufruire di un incremento volumetrico pari a quello oggetto della modifica, in deroga al limite di incremento di superficie utile.
Per le aree libere (vedi p.lla 510) ovvero il terreno che si trova a valle di quello pertinenziale al fabbricato p.lla 517 e/o area cortilizia, non sono consentite nuove costruzioni” (cfr. pag. 3 della relazione dei ctu del 21.4.2024).
La determinazione delle quote
b) In ordine alla seconda sub-fase, finalizzata alla determinazione delle quote, preliminarmente, va rilevato che risulta assolutamente pacifico tra le parti come la successione ereditaria, a seguito delle summenzionate vicende sia mortis causa che inter vivos, debba essere devoluta in tal modo, in base alle seguenti le quote dell'asse ereditario:
I. (eredi di) : ¼ (pari a 15/60); Controparte_8
II. (eredi di) : ¼ (pari a 15/60); Parte_5
III. ¼ (pari a 15/60); Parte_2
IV. ¼ (pari a 15/60). Parte_3
5. L'istruttoria svolta ha dato atto, inoltre, della divisibilità dell'unico bene, in quanto al riguardo il c.t.u. ha accertato la comoda divisibilità del casamento in questione e ha predisposto quattro diversi progetti di divisione, con formazione di quattro porzioni per ogni avente diritto, considerando come singoli lotti le unità abitative, determinando per ognuno il dare e avere, alla luce del rendiconto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto
l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238).
Occorre evidenziare che CTU ha provveduto nel corso del giudizio a rideterminare il valore dell'asse ereditario delle giuste quote da attribuire ai condividenti alla luce della sopraggiunta modifica dello strumento urbanistico del che ha reso inedificabile il terreno interno al casamento. Parte_7
In particolare, il ctu nella relazione integrativa del 20124 ha dato atto che
“tale cambiamento penalizza la potenzialità edificatoria dei terreni liberi perché:
a) divieta la destinazione residenziale ai piani terra prospettanti con vedute su spazi pubblici, b) prescrive che per lavori di ristrutturazione e/o per sostituzioni edilizie,
l'eventuale aumento di superfice utile non potrà avere destinazione residenziale che nella misura del 50%.
Alla luce di quanto innanzi, ne consegue che il valore della massa ereditaria cambia, perché le aree libere e quelle pertinenziali a sevizio del fabbricato in considerazione delle NTA di cui innanzi, hanno un valore di mercato inferiore a quello precedente (vedi Relazione Tecnica integrativa del 29.09.2020 agli atti) trattandosi di aree edificabili perché ricadenti in zona omogenea “B”, essendo la zona urbanistica delle aree libere zona “A” ovvero zona storica ambientale non suscettibile di edificazione ma solamente di interventi di risanamento conservativo, per cui, in considerazione del mercato vigente di quanto dettato dalle succitate NTA del PUC vigente e delle caratteristiche estrinseche dei terreni liberi e non, adibiti ad aree cortilizie, i valori di tali aree distinte al C.T. con le p.lle 510 e 517 del f.2 diventano: 1) per la p.lla 510 : mq 392 prezzo unitario di mercato per aree non edificabili ma utilizzabile per ricovero materiali e/o attrezzature, veicoli ai sensi dell'art.23 delle NTA :
€/mq 50,00 Valore della p.lla 510 : mq 392 x €/mq 50,00 = € 19.600 di cui € 9.800,00 relativa a 196 mq ( 3) pari al 50% di 392 mq e € 9.800,00 per l'altro 50% (4)
2) Per la p.lla 517: mq 322,85 quale area cortilizia e/o pertinenziale del fabbricato che può essere utilizzata per lavori di ristrutturazione e/o sostituzione edilizia per cui il valore unitario di mercato, in considerazione delle caratteristiche estrinseche ottime della zona in cui ricade il fabbricato e le aree pertinenziali da ritenersi congruo è di €/mq
349,00 Valore della p.lla 517 : mq 395 x €/mq 349,00 = € 137.855,00 di cui per la fascia di terreno 1b = mq 167 e mq 228 per la fascia 2b
Valore della fascia di terreno 1b: mq 167 x €/mq 349 = € 58.283,00
Valore della fascia di terreno 2b: mq 228 x €/mq 349= € 79.572,000”.
Pertanto, a seguito del PUC approvato dal C.C. del con Parte_7
Delibera N.23 del 19.7.2021 pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della
Regione Campania (B.U.R.C.) al n.81 del 18 agosto 2021, le quattro ipotesi divisionali sono state aggiornate con il prezzo del terreno libero (indicato con i nn. 3 e 4) e con il prezzo unitario dell'area cortilizia del fabbricato (indicata con i nn.1b e 2b) conformemente alla sopraggiunta modifica della zona urbanistica a seguito del PUC approvato dal C.C. del on Delibera N.23 del Parte_7
19.7.2021.
Il ctu nella rideterminazione delle quote ha tenuto altresì conto di quanto determinato per i frutti maturati relativamente ai beni posseduti dagli eredi
[...]
e di e le spese effettuate Parte_5 Controparte_8 Parte_2 dagli stessi (cfr. tabella 1, pag. 7 della relazione del 21.4.2024).
In risposta al quesito integrativo richiesto con ordinanza del 27.12.2018 il ctu ha chiarito, quanto alla individuazione delle unità da assegnare, che l'unità abitativa 1a comprende i vani del piano terra situati a sinistra per chi entra dal portone principale e indicati con 4-5-6-7-8 -9 - il 25% del n.17 e del n. 18, per una superficie complessiva di mq 155,85; l'unità 1b è il terreno di superficie 167 mq infra della p.lla 517; l'unità abitativa 2a comprende i vani del piano terra situati a destra per chi entra e sono quelli indicati con i nn. 2-3-1, il bagno nonché il forno riportato con il (n.12) e il 25% dei vani del sottotetto indicati con il n.10 e n.11 al primo piano;
l'unità 2b è il terreno di superficie 228 mq infra della p.lla 517; l'unità 3 è relativa al 50% del terreno della p.lla 510 per una superficie di 196,00 mq;
l'unità 4 è relativa al
50% del terreno della p.lla 510 per una superficie di 196,00 mq.
Orbene, si rileva che gli attori, nei propri scritti conclusionali - in subordine alle primarie richieste inerenti la assunta non comoda divisibilità del casamento - hanno rilevato che l'“IPOTESI DIVISIONALE n.1” redatta dal c.t.u. nell'elaborato del 7 dicembre 2012 appare la più praticabile, in quanto la stessa non andrebbe ad alterare il godimento che gli eredi di e di Controparte_8 Parte_5 hanno avuto di tali beni, e regolarizzerebbe la suddivisione da costoro nei fatti già attuata.
La convenuta ha manifestato preferenza per lo Controparte_2 schema divisionale numero 1 di cui all'elaborato peritale del ctu (cfr. verbale di udienza del 9.9.2024) e ha concluso per dichiarare lo scioglimento della comunione, con attribuzione delle quote a ciascun coerede della quota spettante per legge.
Allo stesso modo, i convenuti e quali CP_4 Controparte_3 eredi di e hanno osservato, nella Controparte_8 Parte_5 medesima udienza, che il progetto n. 1 predisposto dal c.t.u. “non osta alla definizione”, sebbene reputato affetto da errore materiale inerente il valore del bene, delle quote e dei frutti – profilo sottoposto successivamente a riesame del ctu - e hanno concluso per dichiarare lo scioglimento della comunione, con attribuzione delle quote a ciascun coerede della quota spettante per legge.
Orbene, rileva il collegio come il primo criterio assunto dal ctu come base fondamentale nella determinazione dei lotti è stato quello di tener conto del possesso esercitato nel tempo dai germani e Parte_8 CP_11
moglie di , ed infine di ridurre al minimo eventuali
[...] Controparte_8 conguagli in danaro (cfr. pag. 3 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 21 novembre 2001 dove è fatto già riferimento ai beni in possesso di CP_11
e .
[...] Parte_5
Pertanto, in assenza di contestazioni al riguardo, il progetto divisionale n. 1 redatto dal consulente (così dome aggiornato alla data del 19 aprile 2024) appare, a parere del Collegio, quello maggiormente soddisfacente e di conseguenza condivisibile in quanto, oltre ad applicare il criterio richiamato dalla Corte di
Cassazione in ordine alla comoda divisibilità del bene, si avvale di ulteriori parametri ispirati a logiche di apprezzabile e comprovata opportunità, come la scelta di dividere il bene alla luce del pregresso possesso esercitato dai germani conduttori.
Inoltre, deve considerarsi a tal proposito che il ctu ha provveduto a rispondere ai rilievi sollevati dalla parte convenuta con nota integrativa del
2.11.2024 dove viene chiarito che il “valore della particella n° 510 è riportato come n° 3 nel grafico di ogni ipotesi divisionale ed il suo valore ad € 9.800,00 vedi determinazione pag. 5 e ,identico a quello della particella 517 riportata con il n° 4 in detti grafici, tale determinazione si evince alla pag 5 dell'integrazione fatta proprio in virtù del cambio di destinazione d'uso della zona urbanistica” .
Infine, deve considerarsi che le stesse parti in causa hanno dato atto di aver inteso addivenire ad una divisione bonaria, poi non conclusasi per ragioni legate al valore dei beni ereditari, proprio seguendo il criterio dell'assegnazione di singoli cespiti ereditari a ciascun coerede, non essendo invero possibile, in considerazione della natura e delle caratteristiche di essi procedere al frazionamento. In seguito, nel rassegnare le loro conclusioni a verbale del 9.9.2024, le parti presenti hanno prestato acquiescenza al primo progetto divisionale del c.t.u., mentre altre nulla hanno rilevato, progetto che quindi deve in questa sede senz'altro rendersi esecutivo.
Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, determinando i valori alla attualità secondo la destinazione conferita ai terreni dallo strumento urbanistico oggi definitivamente vigente nel nonché alla luce delle variazioni Parte_7 dei valori immobiliari intervenute tra la data della relazione della prima ctu
(novembre 2001) e della seconda (dicembre 2012) e l'attualità al momento della terza
(aprile 2024), deve dunque procedersi alla divisione in base al progetto divisionale predisposto dal ctu, procedendo alla formazione delle quote, come da progetto divisionale n. 1.
Ciò detto, si assegna:
a) unità 1a, di consistenza di mq 155,85 del valore di 90.156,00; unità 1b, di consistenza di mq 167,00 del valore di 33.400,00; tali cespiti si assegnano agli eredi di come identificate alla tabella a pagina 9 della ctu Controparte_8 del 19 aprile 2024 (quota pari a ¼ ovvero pari a 15/60) ;
b) unità 2a, di consistenza di mq 108,72 del valore di 76.104,00; unità 2b, di consistenza di mq 228,00 del valore di 45.600,00; tali cespiti si assegnano agli eredi di (quota pari a ¼ ovvero pari a 15/60) ; Parte_5 c) unità 3, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00; tale cespite si assegna agli eredi di (quota pari a ¼ ovvero pari a 15/60) ; Parte_2
d) unità 4, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00; tale cespite si assegna agli eredi di (quota pari a ¼ ovvero pari a Parte_3
15/60).
In ordine alla precisa individuazione delle singole unità, si rimanda al progetto divisionale n. 1° contenuto nella relazione del 19 aprile 2024 dell'Ing.
Per_5
Da tale ipotesi divisionale scaturiscono i conguagli in denaro da prelevarsi e versarsi nella massa ereditaria da parte di ciascun erede, salvo la rinuncia al prelievo, se prevista in loro favore: il ctu ha accertato che tra gli eredi donatari e l'unico non donatario ( risultano le somme in denaro che ognuno dei Parte_3 coeredi deve dare o avere in relazione alla prelevazione della consistenza e del tipo del bene assegnatogli.
Difatti, da un lato va osservato che in tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote;
dall'altro, va detto che la rinuncia è il negozio unilaterale consistente nella dismissione di un diritto esistente dal patrimonio del rinunciante.
Dal rendiconto finale scaturiscono le seguenti somme da versare:
a) a carico degli aventi causa di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo
[...] CP_4 Controparte_2 obbligo, in favore di (ed al coniuge per Parte_2 Parte_1 quanto di suo diritto) la somma di €. 87.409,43;
b) a carico degli aventi causa di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo
[...] CP_4 Controparte_2 obbligo, in favore di (ed al coniuge Parte_3 Parte_4 per quanto di suo diritto) la somma di €. 16.037,40; c) a carico degli aventi causa di ossia Parte_5 Controparte_3
e a carico degli eredi di , per quanto di rispettivo d'obbligo, Controparte_5 in favore di (ed al coniuge per Parte_3 Parte_4 quanto di suo diritto), la somma di €. 72.479,70.
Le domande riconvenzionali
c) In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da CP_2
la stessa può trovare accoglimento nei termini che seguono.
[...]
Dall'istruttoria orale è emerso con sufficiente certezza che CP_2 ha realizzato, unitamente ai propri genitori, e
[...] Controparte_8
, una trasformazione del vecchio rudere, adibito a stalla, in un Controparte_11 quartinetto su due livelli, munito si servizi ed accessori e perfettamente abitabile (cfr. le dichiarazioni dei testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Tes_2
12.5.2009: il teste ha riferito i particolare di aver “eseguito la pavimentazione Tes_1 del bagno e del rivestimento della veranda nonché i lavori alla cucina, lavori tutti Par commissionati a me da e dal di lei marito e dagli stessi pagati”; [..] Controparte_2
“ho effettuato lavori nel 1997, precisamente nella stanza grande del piano terreno ove vi era un dislivello, ripristinando la pavimentazione, nonché sono intervenuto nella veranda. Tali lavori mi sono stati commissionati da e dal di lei marito”). Controparte_2
Le migliorie ed accrescimenti apportati a tale parte dell'asse ereditario, occupato da , sono state oggetto di esame da parte del CTU ing. Controparte_11 il quale ha riconosciuto un valore di £. 7.000.000, aumentandosi così il Per_5 valore dell'intero asso ereditario.
Sul punto, il CTU ing. chiamato al fine di rendere chiarimenti, Per_5 effettuava ad integrazione della prima altra relazione d'ufficio depositando il successivo elaborato in data 11.12.2012.
Orbene, in ordine alle contestazioni mosse circa i criteri adoperati dal ctu, il parametro adoperato, indicato al consulente dal precedente Istruttore, appare persuasivo ed utilizzabile nelle concrete operazioni di divisione del bene;
lo stesso, difatti, non presenta carattere assoluto, ed appare pertanto implementabile, in base a valutazioni prettamente discrezionali, con ulteriori criteri che possono attenere a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità. d) Per quanto concerne la ulteriore domanda riconvenzionale (che va opportunamente riqualificata come diretta a conseguire la corresponsione dell'indennità di occupazione), deve rilevarsi che tale occupazione dell'immobile, da parte dei comunisti, non è avvenuta senza titolo. I predetti, invero, hanno goduto e godono del bene (elemento circostanziale assolutamente pacifico tra le parti) esercitando le facoltà che la legge riserva al comproprietario.
La domanda della convenuta che trova fondamento Controparte_2 nel diritto di ciascun condividente di godere del bene in comunione, deve quindi essere qualificata come richiesta di indennizzo per l'occupazione per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti al comproprietario in ragione della propria quota.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102 cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
Deve essere dunque accolta la domanda di condanna proposta dalla convenuta.
In ordine alla quantificazione, ritiene il Collegio che il credito possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 10 dicembre 2012 nonché della relazione di chiarimenti depositata in Cancelleria il 29 settembre 2020 (cfr. tab.1 alla pag.7 della
Relazione integrativa del 29.09.2020), le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento.
Avendo il consulente considerato al riguardo la documentazione in atti, risulta dai calcoli effettuati (alla quale analitica esplicitazione si rinvia, cfr. pagg. 7 e ss. dell'elaborato peritale del 2020) che: -D NO ha utilizzato, con la conduzione, le unità abitative del Pt_5 fabbricato, a partire dal 1975; inoltre ha sfruttato 800 mq di terreno (accertamento del ctu): per cui vanno riconosciuti alla massa euro 36.047,15 (cfr. pag. 7 dell'elaborato di ctu depositato nel 2020); pertanto è tenuto a versare, a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile dall'apertura della successione sino all'anno 2020, la somma di denaro di € 46.547,72, e fino alla data di deliberazione della presente sentenza;
- di : ha utilizzato, con la conduzione, le unità abitative del Controparte_8 fabbricato, a partire dal 1975 sino al 2020; inoltre gli eredi di Controparte_8 hanno sfruttato 800 mq di terreno per il 30% (accertamento del ctu); pertanto è tenuto a versare, per i canoni dell'appartamento percepiti dall'apertura della successione sino all'anno 2012, a ciascuno degli altri quotisti, la somma di denaro di
€ 64.746,70 (cfr. pag. 7 dell'elaborato di ctu depositato nel 2020) e fino alla data di deliberazione della presente sentenza;
- di ha utilizzato, con la conduzione, le unità abitative del Parte_2 fabbricato, a partire dal 1975 sino al 1983); pertanto è tenuta a versare, per i canoni dell'appartamento percepiti dall'apertura della successione sino all'anno 1983, la somma di denaro di euro 1.049,45 (cfr. pag. 9 dell'elaborato di ctu depositato nel
2020).
Il ctu ha dunque provveduto a calcolare le somme spettanti ad ogni erede, somme queste ultime ottenute per differenza della somma spettante ad ognuno e quelle relative ai frutti maturati da parte degli eredi che hanno posseduto e goduto a tutt'oggi i beni della massa e alle spese sostenute dagli stessi (cfr. tabella 1 a pag. 8 della ctu del 2020, aggiornata nella tabella 1 della consulenza del 2024), somme aggiornate con il prezzo del terreno libero (indicato con i nn. 3 e 4) e con il prezzo unitario dell'area cortilizia del fabbricato (indicata con i nn.1b e 2b) conformemente alla sopraggiunta modifica della zona urbanistica a seguito del PUC approvato dal
C.C. del Comune di Curti.
7. Quanto alle domande di accertamento della servitù di passaggio proposta dagli attori in comparsa conclusionale e la domanda di comunione sul portone, non possono ritenersi ammissibili, perché formulate in sede di note conclusive. Sul punto si ritiene di aderire al costante e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in una prospettiva maggiormente rispettosa delle scansioni processuali e del principio di ragionevole durata del processo cui queste ultime sono, almeno in parte, funzionali, ha affermato il principio secondo cui “La definizione del thema decidendum non avviene al momento della precisazione delle conclusioni, bensì è anticipata alla prima udienza di trattazione (art. 183 del c.p.c.) e alle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.” (viene, infatti, eliminata la possibilità per le parti di apportare, in occasione della rimessione della causa al collegio, modifiche alle conclusioni già prese, disponendosi che tali conclusioni debbano rimanere “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183”).
Deve dunque procedersi allo scioglimento della comunione che i coniugi
[...]
e , i coniugi e Parte_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2
i coniugi e i coniugi
[...] Parte_3 Parte_4 CP_3
e e hanno nella misura rispettiva,
[...] CP_4 Controparte_2 sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti, in conformità al primo progetto divisionale approntato da c.t.u. nella relazione peritale del 29.9.2020, così come aggiornata al 21.4.2024.
Va inoltre riconosciuto che i coniugi e Parte_1 Parte_2 ed i coniugi e a mente dell'art. 1117 cod. Parte_3 Parte_4 civ., hanno diritto alla comunione all'andito, al portone ed all'androne di portone del casamento.
Le spese e le competenze sono a carico della massa ereditaria, con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nella liquidazione si tiene conto del d.m. 147/2022, utilizzando quali parametri il valore della causa secondo il valore indeterminabile, tenendo conto dell'importanza delle questioni affrontate e la complessità d'altro canto delle attività processuali svolte.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vengono poste a carico di tutti i condividenti in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi dei coniugi e , i coniugi e Parte_5 Controparte_5 Parte_1 [...]
i coniugi e i coniugi Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] e e gli eredi dei coniugi Controparte_3 CP_4 Controparte_2 [...]
e sull'immobile alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Parte_5 Controparte_5
Curti e per l'effetto:
I- Attribuisce la unità 1a, di consistenza di mq 155,85 del valore di 90.156,00
e l'unità 1b, di consistenza di mq 167,00 del valore di 33.400,00 agli eredi di
[...]
, come identificate alla tabella a pagina 9 della ctu del 19 aprile Controparte_8
2024 (quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60);
II-Attribuisce l'unità 2a, di consistenza di mq 108,72 del valore di 76.104,00
e l'unità 2b, di consistenza di mq 228,00 del valore di 45.600,00 agli eredi di
[...]
(quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60); Parte_5
III- Attribuisce l'unità 3, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00 agli eredi di (quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60); Parte_2
IV- Attribuisce l'unità 4, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00 agli eredi di (quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60). Parte_3
B) accerta e dichiara che:
- i coniugi e ed i coniugi Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono in comunione all'andito, al portone ed
[...] Parte_4 all'androne di portone del casamento ai sensi dell'art. 1117 cod. civ.;
- condanna gli eredi di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo obbligo,
[...] CP_4 Controparte_2
a corrispondere, a titolo di conguaglio e per rendiconto, a (ed al Parte_2 coniuge per quanto di suo diritto) la somma di €. 87.409,43 ed a Parte_1
(ed al coniuge per quanto di suo diritto) la Parte_3 Parte_4 somma di €. 16.037,40, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- condanna nella qualità di erede di Controparte_3 Parte_5
e gli eredi di , per quanto di rispettivo d'obbligo, a
[...] Controparte_5 corrispondere, a titolo di conguaglio e per rendiconto, a (ed al Parte_3 coniuge per quanto di suo diritto), la somma di €. 72.479,70, oltre Parte_4 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- condanna gli eredi di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo obbligo,
[...] CP_4 Controparte_2 a corrispondere a (ed al coniuge per quanto di Parte_2 Parte_1 suo diritto) ed a (ed al coniuge per quanto Parte_3 Parte_4 di suo diritto), le ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione maturate successivamente al 31 dicembre 2020;
- condanna nella qualità di erede di Controparte_3 Parte_5
e gli eredi di , per quanto di rispettivo d'obbligo, a
[...] Controparte_5 corrispondere a (ed al coniuge per quanto di Parte_2 Parte_1 suo diritto) ed a (ed al coniuge per quanto Parte_3 Parte_4 di suo diritto), le ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione maturate successivamente al 31 dicembre 2020;
C) Pone a carico di ciascuna delle parti in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie le spese di lite, che liquida complessivamente in euro
32.508,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
D) Pone le spese delle cc.tt.uu. liquidate con separati decreti a carico di ciascuna delle parti in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie.
E) La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. e
6 co. 2, d.lgs. 347/1990.
Così deciso in santa Maria Capua Vetere il 04.04.2025
il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Renata Russo dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale e in persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Diego Dinardo Giudice dott.ssa Renata Russo Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 1998 R.G.
Oggetto: divisione di beni caduti in successione vertente tra
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il 3 C.F._1 Parte_2 febbraio 1936, codice fiscale nato a CodiceFiscale_2 Parte_3
Santa Maria Capua Vetere il 3 agosto 1941, codice fiscale , CodiceFiscale_3 nata a [...] il 1° luglio 1947, codice fiscale Parte_4
, rappresentati difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._4
Tartaglione Giacomo [p.e.c. - tel./fax Email_1
0823/833121], presso il cui studio legale in Marcianise alla via San Simeone nr. 20 elettivamente domiciliano;
CP_1
e residente in [...], Controparte_2 elett.te dom.ta in Napoli, alla piazza Principe Umberto, 35, presso lo studio legale dell'avv. Umberto Scognamiglio (C.F. ), che la rappresenta e C.F._5 difende in virtù di procura alle liti telematica dell'11.10.2018; - convenuta in riconvenzionale
e
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 CP_4
Chirico Giulio, presso il quale domiciliati elettivamente in Villa di Briano alla via
Provinciale n. 189;
-convenuti
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti conclusionali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. Questo giudice, subentrato nella trattazione del presente giudizio iscritto nel lontano 1998 solamente all'udienza del 04.06.2018, ritiene di dover in via preliminare riepilogare per il Collegio l'oggetto del giudizio nel quale si controverte dello scioglimento della comunione insita su un unico bene caduto in successione tra le parti.
2. Con atto di citazione del 12 gennaio 1998 i coniugi e Parte_5
, i coniugi e e i coniugi Controparte_5 Parte_1 Parte_2 [...]
e evocavano avanti al Tribunale di Santa Parte_3 Parte_4
Maria Capua Vetere i convenuti nonché Controparte_3 CP_4 [...]
per ivi sentir porre fine alla comunione sul casamento sito in Controparte_2
Curti, alla via Vittorio Veneto n. 25.
Premettevano gli attori che:
-in data 2 marzo 1965 decedeva ab intestato in Curti Controparte_3 lasciando a sé superstiti la moglie e i figli Controparte_6 Controparte_7 [...]
, e Controparte_8 Parte_5 Parte_3 Parte_2 ai quali, per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dall'intero casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti;
-in data 8 marzo 1973 decedeva ab intestato in Curti Controparte_6 lasciando a sé superstiti i succitati figli ai quali, per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dai diritti vantati dalla stessa sul casamento alla via Vittorio
Veneto nr. 25 di Curti;
-in data 15 dicembre 1990 decedeva ab intestato in Curti Controparte_7 lasciando a sé superstiti la moglie e i propri germani Controparte_9 CP_8 , e ai quali,
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2 per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dai diritti vantati dalla stessa sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti;
-in data 1° novembre 1992 decedeva ab intestato in Caserta Trotta Rosolina, lasciando a sé superstiti le sorelle germane e Parte_6 Persona_1
nonché i fratelli del di lei premorto coniuge ossia CP_10 Controparte_7
e Parte_5 Parte_3 Controparte_8 Parte_2
ai quali, per legge, ne veniva devoluta l'eredità costituita dai diritti vantati
[...] dalla stessa sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti;
-con atto per notar del 27 gennaio 1994, Persona_2 Parte_5 in regime di comunione legale con la moglie ,
[...] Controparte_5 Parte_2 in regime di comunione legale col marito ,
[...] Parte_1 Parte_3
in regime di comunione legale con la moglie e
[...] Parte_4 [...]
in regime di comunione legale con la moglie , Controparte_8 Controparte_11 acquistavano da e i diritti vantati Parte_6 Persona_1 CP_10 dalle stesse sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti, per una quota pari a complessivi 12/90;
-con atto per notar del 27 gennaio 1995, i coniugi Persona_3 [...]
e donavano ai loro figli Controparte_8 Controparte_11 Controparte_7 [...]
e Controparte_3 Controparte_12 Controparte_2 Parte_5
i diritti vantati dagli stessi sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di
[...]
Curti per una quota pari a complessivi 15/60; col medesimo atto Controparte_7 cedeva i propri diritti sul detto casamento ai sunnominati di lui germani, ossia a
[...]
(coniugata in regime di comunione dei beni Controparte_3 Controparte_12 con nato a [...] il [...]), e CP_13 Controparte_2
Parte_5
-con atto per notar del 24 aprile 1996, Persona_3 Parte_5 cedeva in favore della sorella i diritti vantati dallo
[...] Controparte_2 stesso sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 35 di Curti;
-con atto per notar del 22 gennaio 1997, i coniugi Persona_4 CP_13
e alienavano in favore di (sorella
[...] Controparte_12 Controparte_2 della venditrice i diritti vantati dagli stessi sul casamento alla Controparte_12 via Vittorio Veneto nr. 35 di Curti. In conseguenza di detti trasferimenti, sia mortis causa che inter vivos, il casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti veniva ad essere di proprietà indivisa, per quote disuguali, dei coniugi e , Parte_5 Controparte_5 dei coniugi e dei coniugi Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dei coniugi e e di
[...] Parte_4 Controparte_3 CP_4
Controparte_2
Gli attori, pertanto, chiedevano lo scioglimento della comunione venutasi a formare sullo stesso, evocando in giudizio i comunisti.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva Controparte_2 alla domanda di scioglimento e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il riconoscimento delle migliorie apportate unitamente ai propri genitori, suoi immediati danti causa, all'immobile, per una somma pari a £.70.000.000, deducendo che il padre aveva trasformato un vecchio rudere, adibito inizialmente a stalla, in un quartinetto abitabile articolato su due livelli, munito di servizi e accessori. Chiedeva inoltre che il coerede il quale aveva sempre occupato parte del Parte_5 compendio edilizio e parte del terreno in comunione edificandovi capannoni e depositi ad uso agricolo, dovesse render conto degli arricchimenti e vantaggi maturati.
In data 6.12.20122 si costituivano in giudizio e Controparte_3
non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione;
in CP_4 alternativa alla divisione, chiedevano disporsi la vendita del bene.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente, mediante espletamento della c.t.u. a firma dell'Ing. diretta ad individuare gli Per_5 immobili oggetto del compendio divisionale e predisporre un progetto di divisione, con determinazione del corrispettivo per il godimento esclusivo.
Con ordinanza del 27.11.2012, l'Istruttore all'epoca titolare del ruolo rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la comparizione del c.t.u. affinchè effettuasse la rivalutazione all'attualità del valore della massa ereditaria, verificasse la sua regolarità urbanistica e la corrispondenza dello stato dei luoghi alle planimetrie catastali, nonché all'aggiornamento delle rendite percepite dai possessori dei fondi ai fini del rendiconto dei frutti.
La causa veniva quindi ulteriormente istruita con supplemento di relazione tecnica del 7.12.2012, a firma dell'Ing. all'udienza del 19.7.2018 veniva Per_5 riservata dallo scrivente relatore in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con rimessione al collegio.
Con ordinanza del 27.12.2018, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la comparizione del c.t.u. affinchè rendesse chiarimenti in ordine ai quattro progetti divisionali redatti e alla più puntuale identificazione delle unità abitative da assegnare ai comunisti;
successivamente, la causa, interrotta per il decesso di veniva riassunta;
le parti, nelle more, davano atto Parte_5 della sopraggiunta modifica dello strumento urbanistico del che Parte_7 aveva reso inedificabile il terreno collocato all'interno del casamento;
chiedevano dunque la rimessione della causa sul ruolo e l'ammissione di nuova consulenza per la rideterminazione del valori;
il Tribunale provvedeva in conformità, attribuendo ulteriore incarico al ctu ing. Per_5
Con ordinanza del 10.12.2024 la causa era rimessa dalla scrivente relatrice al
Collegio per la decisione.
Profili preliminari- Il giudizio di divisione
3. Va ricordato in primo luogo che il giudizio di divisione si suole scindere in due fasi, una avente ad oggetto l'accertamento del diritto spettante a ciascun partecipante sul bene comune (con conseguente accertamento del diritto alla divisione: l'an dividendum sit) e l'altra avente ad oggetto l'attuazione di quel diritto, ossia la concreta trasformazione della situazione di contitolarità in una situazione di dominio esclusivo (con la determinazione delle porzioni e la fase di attribuzione delle quote ricavate dalle precedenti operazioni divisionali).
L'atto divisionale comporta una trasformazione del diritto spettante ad ogni singolo condomino sul bene comune in un diritto di proprietà esclusiva su una parte determinata (proporzionata al valore della quota), o comunque (in caso di vendita dei beni su accordo delle parti nei limiti dell'art. 719 c.c. o di vendita di beni non comodamente divisibili) una trasformazione qualitativa del detto diritto.
La prima fase attiene all'an dividendum sit, culminante nell'ordinanza ovvero nella sentenza (in caso di contestazioni di cui all'art. 785 c.p.c.), mentre la successiva fase è finalizzata al quomodo dividendum sit, e terminante con i provvedimenti di cui all'art. 789 c.p.c.
Orbene, quanto alla prima fase del presente giudizio divisionale, avente ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione dell'unico bene immobile, bisogna rilevare che gli attori hanno prodotto i titoli di provenienza del loro diritto
(cfr. produzione di parte attrice); nondimeno, la titolarità dell'immobile non è oggetto di contestazione tra le parti.
Una volta risolti i profili circa l'an, la successiva fase viene in giurisprudenza suddivisa in tre sub – fasi, di cui la prima volta alla concreta assificazione, e cioè all'individuazione dei beni caduti in comunione, la seconda finalizzata alla determinazione delle quote, e la terza, il cui scopo è pervenire all'attribuzione delle stesse in favore dei singoli condividenti.
a) Ebbene, in ordine alla concreta assificazione, il ctu ha provveduto a verificare la consistenza del complesso dei beni comuni, ovvero un manufatto ristrutturato in parte con accessori pertinenziali, cortile e terreno riportato in catasto al foglio 2, particella 517, nonché di una parte di terreno riportato in catasto al foglio 2, particella 510 su cui insisteva una tettoia.
Peraltro, il suddetto Consulente Tecnico d'Ufficio ha, sempre nell'ambito della esaustiva relazione, evidenziato sia la regolarità urbanistica dell'immobile di cui si tratta, che le ragioni per le quali lo stesso è da considerarsi comodamente divisibile. Invero, nella stesura della seconda consulenza tecnica, il ctu ha dato atto che essendo l'immobile di epoca anteriore al 1967, lo stesso non è assoggetto al regime della legge 47/1985, per cui appare rispettoso di tutti i requisiti di commercialità; in ordine alla conformità della situazione di fatto a quanto riportato nella planimetria catastale, il ctu ha riscontrato corrispondenza per il fabbricato, mentre per la tettoia, poichè all'epoca della redazione dell'integrazione di ctu risultava essere stata demolita, rileva il tecnico che il documento catastale andasse rettificato in ordine allo stato di fatto esistente (si veda pag.13 della relazione del
7.12.2012). Ancora in relazione alla regolarità urbanistica dell'immobile, il ctu ha verificato che le opere abusive esistenti e riscontrate nel 2001 sono state demolite e l'intervento di demolizione è stato regolarmente ufficializzato al Responsabile dell'area tecnica del Comune con D.I.A. de 22.7.2011 e successiva Pt_7 comunicazione di fine dei lavori (cfr. all. 5 e 6 in atti).
4. Quanto alla edificabilità dell'area che si trova a valle di quello pertinenziale al fabbricato p.lla 517 e/o area cortilizia, il ctu nella relazione integrativa depositata in data 21.4.2024 ha dato atto che “Il con delibera nr.223 in data Parte_7 19/07/2021 approva il PUC e il relativo rapporto ambientale con VAS ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. In pari data il C.C. con delibera nr.22 approva il R.U.E. C.
Sulla scorta della documentazione di cui al R.U.E.C ovvero delle NTA relative alla disciplina d'uso di tutte le aree del Comune definita nelle TAVn.13 “Attrezzature e infrastrutture di progetto”, e TAV. n.14 relativamente alla “zonizzazione”, le p.lle 517 e
510 del f.2 relative al fabbricato, ai terreni e alle aree libere pertinenziali, ricadono in zona
“A” zona urbana del nucleo storico ambientale, trattandosi di una zona identificata quale nucleo originale dell'abitato che è da salvaguardare nella sua tessitura insediativa. In tale zona sono possibili interventi attuativi diretti con possibilità di destinazione d'uso ed incremento di superficie utile, e di Piano di recupero nei casi nei quali si manifesti
l'opportunità di interventi unitari volti al risanamento conservativo, per garantire la riqualificazione e la funzionalità degli edifici, alla realizzazione sociale delle strutture più importanti e alla creazione di aree pubbliche attrezzate.
Sono ammesse le ristrutturazioni o sostituzione edilizie che provvedono al cambiamento di destinazione d'uso originaria dei locali situati a piano terra, compresi i vani aventi accesso dai cortili interni e androni, in destinazioni a: garages, commerciale o terziaria in genere, e possono usufruire di un incremento volumetrico pari a quello oggetto della modifica, in deroga al limite di incremento di superficie utile.
Per le aree libere (vedi p.lla 510) ovvero il terreno che si trova a valle di quello pertinenziale al fabbricato p.lla 517 e/o area cortilizia, non sono consentite nuove costruzioni” (cfr. pag. 3 della relazione dei ctu del 21.4.2024).
La determinazione delle quote
b) In ordine alla seconda sub-fase, finalizzata alla determinazione delle quote, preliminarmente, va rilevato che risulta assolutamente pacifico tra le parti come la successione ereditaria, a seguito delle summenzionate vicende sia mortis causa che inter vivos, debba essere devoluta in tal modo, in base alle seguenti le quote dell'asse ereditario:
I. (eredi di) : ¼ (pari a 15/60); Controparte_8
II. (eredi di) : ¼ (pari a 15/60); Parte_5
III. ¼ (pari a 15/60); Parte_2
IV. ¼ (pari a 15/60). Parte_3
5. L'istruttoria svolta ha dato atto, inoltre, della divisibilità dell'unico bene, in quanto al riguardo il c.t.u. ha accertato la comoda divisibilità del casamento in questione e ha predisposto quattro diversi progetti di divisione, con formazione di quattro porzioni per ogni avente diritto, considerando come singoli lotti le unità abitative, determinando per ognuno il dare e avere, alla luce del rendiconto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto
l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238).
Occorre evidenziare che CTU ha provveduto nel corso del giudizio a rideterminare il valore dell'asse ereditario delle giuste quote da attribuire ai condividenti alla luce della sopraggiunta modifica dello strumento urbanistico del che ha reso inedificabile il terreno interno al casamento. Parte_7
In particolare, il ctu nella relazione integrativa del 20124 ha dato atto che
“tale cambiamento penalizza la potenzialità edificatoria dei terreni liberi perché:
a) divieta la destinazione residenziale ai piani terra prospettanti con vedute su spazi pubblici, b) prescrive che per lavori di ristrutturazione e/o per sostituzioni edilizie,
l'eventuale aumento di superfice utile non potrà avere destinazione residenziale che nella misura del 50%.
Alla luce di quanto innanzi, ne consegue che il valore della massa ereditaria cambia, perché le aree libere e quelle pertinenziali a sevizio del fabbricato in considerazione delle NTA di cui innanzi, hanno un valore di mercato inferiore a quello precedente (vedi Relazione Tecnica integrativa del 29.09.2020 agli atti) trattandosi di aree edificabili perché ricadenti in zona omogenea “B”, essendo la zona urbanistica delle aree libere zona “A” ovvero zona storica ambientale non suscettibile di edificazione ma solamente di interventi di risanamento conservativo, per cui, in considerazione del mercato vigente di quanto dettato dalle succitate NTA del PUC vigente e delle caratteristiche estrinseche dei terreni liberi e non, adibiti ad aree cortilizie, i valori di tali aree distinte al C.T. con le p.lle 510 e 517 del f.2 diventano: 1) per la p.lla 510 : mq 392 prezzo unitario di mercato per aree non edificabili ma utilizzabile per ricovero materiali e/o attrezzature, veicoli ai sensi dell'art.23 delle NTA :
€/mq 50,00 Valore della p.lla 510 : mq 392 x €/mq 50,00 = € 19.600 di cui € 9.800,00 relativa a 196 mq ( 3) pari al 50% di 392 mq e € 9.800,00 per l'altro 50% (4)
2) Per la p.lla 517: mq 322,85 quale area cortilizia e/o pertinenziale del fabbricato che può essere utilizzata per lavori di ristrutturazione e/o sostituzione edilizia per cui il valore unitario di mercato, in considerazione delle caratteristiche estrinseche ottime della zona in cui ricade il fabbricato e le aree pertinenziali da ritenersi congruo è di €/mq
349,00 Valore della p.lla 517 : mq 395 x €/mq 349,00 = € 137.855,00 di cui per la fascia di terreno 1b = mq 167 e mq 228 per la fascia 2b
Valore della fascia di terreno 1b: mq 167 x €/mq 349 = € 58.283,00
Valore della fascia di terreno 2b: mq 228 x €/mq 349= € 79.572,000”.
Pertanto, a seguito del PUC approvato dal C.C. del con Parte_7
Delibera N.23 del 19.7.2021 pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della
Regione Campania (B.U.R.C.) al n.81 del 18 agosto 2021, le quattro ipotesi divisionali sono state aggiornate con il prezzo del terreno libero (indicato con i nn. 3 e 4) e con il prezzo unitario dell'area cortilizia del fabbricato (indicata con i nn.1b e 2b) conformemente alla sopraggiunta modifica della zona urbanistica a seguito del PUC approvato dal C.C. del on Delibera N.23 del Parte_7
19.7.2021.
Il ctu nella rideterminazione delle quote ha tenuto altresì conto di quanto determinato per i frutti maturati relativamente ai beni posseduti dagli eredi
[...]
e di e le spese effettuate Parte_5 Controparte_8 Parte_2 dagli stessi (cfr. tabella 1, pag. 7 della relazione del 21.4.2024).
In risposta al quesito integrativo richiesto con ordinanza del 27.12.2018 il ctu ha chiarito, quanto alla individuazione delle unità da assegnare, che l'unità abitativa 1a comprende i vani del piano terra situati a sinistra per chi entra dal portone principale e indicati con 4-5-6-7-8 -9 - il 25% del n.17 e del n. 18, per una superficie complessiva di mq 155,85; l'unità 1b è il terreno di superficie 167 mq infra della p.lla 517; l'unità abitativa 2a comprende i vani del piano terra situati a destra per chi entra e sono quelli indicati con i nn. 2-3-1, il bagno nonché il forno riportato con il (n.12) e il 25% dei vani del sottotetto indicati con il n.10 e n.11 al primo piano;
l'unità 2b è il terreno di superficie 228 mq infra della p.lla 517; l'unità 3 è relativa al 50% del terreno della p.lla 510 per una superficie di 196,00 mq;
l'unità 4 è relativa al
50% del terreno della p.lla 510 per una superficie di 196,00 mq.
Orbene, si rileva che gli attori, nei propri scritti conclusionali - in subordine alle primarie richieste inerenti la assunta non comoda divisibilità del casamento - hanno rilevato che l'“IPOTESI DIVISIONALE n.1” redatta dal c.t.u. nell'elaborato del 7 dicembre 2012 appare la più praticabile, in quanto la stessa non andrebbe ad alterare il godimento che gli eredi di e di Controparte_8 Parte_5 hanno avuto di tali beni, e regolarizzerebbe la suddivisione da costoro nei fatti già attuata.
La convenuta ha manifestato preferenza per lo Controparte_2 schema divisionale numero 1 di cui all'elaborato peritale del ctu (cfr. verbale di udienza del 9.9.2024) e ha concluso per dichiarare lo scioglimento della comunione, con attribuzione delle quote a ciascun coerede della quota spettante per legge.
Allo stesso modo, i convenuti e quali CP_4 Controparte_3 eredi di e hanno osservato, nella Controparte_8 Parte_5 medesima udienza, che il progetto n. 1 predisposto dal c.t.u. “non osta alla definizione”, sebbene reputato affetto da errore materiale inerente il valore del bene, delle quote e dei frutti – profilo sottoposto successivamente a riesame del ctu - e hanno concluso per dichiarare lo scioglimento della comunione, con attribuzione delle quote a ciascun coerede della quota spettante per legge.
Orbene, rileva il collegio come il primo criterio assunto dal ctu come base fondamentale nella determinazione dei lotti è stato quello di tener conto del possesso esercitato nel tempo dai germani e Parte_8 CP_11
moglie di , ed infine di ridurre al minimo eventuali
[...] Controparte_8 conguagli in danaro (cfr. pag. 3 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 21 novembre 2001 dove è fatto già riferimento ai beni in possesso di CP_11
e .
[...] Parte_5
Pertanto, in assenza di contestazioni al riguardo, il progetto divisionale n. 1 redatto dal consulente (così dome aggiornato alla data del 19 aprile 2024) appare, a parere del Collegio, quello maggiormente soddisfacente e di conseguenza condivisibile in quanto, oltre ad applicare il criterio richiamato dalla Corte di
Cassazione in ordine alla comoda divisibilità del bene, si avvale di ulteriori parametri ispirati a logiche di apprezzabile e comprovata opportunità, come la scelta di dividere il bene alla luce del pregresso possesso esercitato dai germani conduttori.
Inoltre, deve considerarsi a tal proposito che il ctu ha provveduto a rispondere ai rilievi sollevati dalla parte convenuta con nota integrativa del
2.11.2024 dove viene chiarito che il “valore della particella n° 510 è riportato come n° 3 nel grafico di ogni ipotesi divisionale ed il suo valore ad € 9.800,00 vedi determinazione pag. 5 e ,identico a quello della particella 517 riportata con il n° 4 in detti grafici, tale determinazione si evince alla pag 5 dell'integrazione fatta proprio in virtù del cambio di destinazione d'uso della zona urbanistica” .
Infine, deve considerarsi che le stesse parti in causa hanno dato atto di aver inteso addivenire ad una divisione bonaria, poi non conclusasi per ragioni legate al valore dei beni ereditari, proprio seguendo il criterio dell'assegnazione di singoli cespiti ereditari a ciascun coerede, non essendo invero possibile, in considerazione della natura e delle caratteristiche di essi procedere al frazionamento. In seguito, nel rassegnare le loro conclusioni a verbale del 9.9.2024, le parti presenti hanno prestato acquiescenza al primo progetto divisionale del c.t.u., mentre altre nulla hanno rilevato, progetto che quindi deve in questa sede senz'altro rendersi esecutivo.
Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, determinando i valori alla attualità secondo la destinazione conferita ai terreni dallo strumento urbanistico oggi definitivamente vigente nel nonché alla luce delle variazioni Parte_7 dei valori immobiliari intervenute tra la data della relazione della prima ctu
(novembre 2001) e della seconda (dicembre 2012) e l'attualità al momento della terza
(aprile 2024), deve dunque procedersi alla divisione in base al progetto divisionale predisposto dal ctu, procedendo alla formazione delle quote, come da progetto divisionale n. 1.
Ciò detto, si assegna:
a) unità 1a, di consistenza di mq 155,85 del valore di 90.156,00; unità 1b, di consistenza di mq 167,00 del valore di 33.400,00; tali cespiti si assegnano agli eredi di come identificate alla tabella a pagina 9 della ctu Controparte_8 del 19 aprile 2024 (quota pari a ¼ ovvero pari a 15/60) ;
b) unità 2a, di consistenza di mq 108,72 del valore di 76.104,00; unità 2b, di consistenza di mq 228,00 del valore di 45.600,00; tali cespiti si assegnano agli eredi di (quota pari a ¼ ovvero pari a 15/60) ; Parte_5 c) unità 3, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00; tale cespite si assegna agli eredi di (quota pari a ¼ ovvero pari a 15/60) ; Parte_2
d) unità 4, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00; tale cespite si assegna agli eredi di (quota pari a ¼ ovvero pari a Parte_3
15/60).
In ordine alla precisa individuazione delle singole unità, si rimanda al progetto divisionale n. 1° contenuto nella relazione del 19 aprile 2024 dell'Ing.
Per_5
Da tale ipotesi divisionale scaturiscono i conguagli in denaro da prelevarsi e versarsi nella massa ereditaria da parte di ciascun erede, salvo la rinuncia al prelievo, se prevista in loro favore: il ctu ha accertato che tra gli eredi donatari e l'unico non donatario ( risultano le somme in denaro che ognuno dei Parte_3 coeredi deve dare o avere in relazione alla prelevazione della consistenza e del tipo del bene assegnatogli.
Difatti, da un lato va osservato che in tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote;
dall'altro, va detto che la rinuncia è il negozio unilaterale consistente nella dismissione di un diritto esistente dal patrimonio del rinunciante.
Dal rendiconto finale scaturiscono le seguenti somme da versare:
a) a carico degli aventi causa di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo
[...] CP_4 Controparte_2 obbligo, in favore di (ed al coniuge per Parte_2 Parte_1 quanto di suo diritto) la somma di €. 87.409,43;
b) a carico degli aventi causa di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo
[...] CP_4 Controparte_2 obbligo, in favore di (ed al coniuge Parte_3 Parte_4 per quanto di suo diritto) la somma di €. 16.037,40; c) a carico degli aventi causa di ossia Parte_5 Controparte_3
e a carico degli eredi di , per quanto di rispettivo d'obbligo, Controparte_5 in favore di (ed al coniuge per Parte_3 Parte_4 quanto di suo diritto), la somma di €. 72.479,70.
Le domande riconvenzionali
c) In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da CP_2
la stessa può trovare accoglimento nei termini che seguono.
[...]
Dall'istruttoria orale è emerso con sufficiente certezza che CP_2 ha realizzato, unitamente ai propri genitori, e
[...] Controparte_8
, una trasformazione del vecchio rudere, adibito a stalla, in un Controparte_11 quartinetto su due livelli, munito si servizi ed accessori e perfettamente abitabile (cfr. le dichiarazioni dei testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Tes_2
12.5.2009: il teste ha riferito i particolare di aver “eseguito la pavimentazione Tes_1 del bagno e del rivestimento della veranda nonché i lavori alla cucina, lavori tutti Par commissionati a me da e dal di lei marito e dagli stessi pagati”; [..] Controparte_2
“ho effettuato lavori nel 1997, precisamente nella stanza grande del piano terreno ove vi era un dislivello, ripristinando la pavimentazione, nonché sono intervenuto nella veranda. Tali lavori mi sono stati commissionati da e dal di lei marito”). Controparte_2
Le migliorie ed accrescimenti apportati a tale parte dell'asse ereditario, occupato da , sono state oggetto di esame da parte del CTU ing. Controparte_11 il quale ha riconosciuto un valore di £. 7.000.000, aumentandosi così il Per_5 valore dell'intero asso ereditario.
Sul punto, il CTU ing. chiamato al fine di rendere chiarimenti, Per_5 effettuava ad integrazione della prima altra relazione d'ufficio depositando il successivo elaborato in data 11.12.2012.
Orbene, in ordine alle contestazioni mosse circa i criteri adoperati dal ctu, il parametro adoperato, indicato al consulente dal precedente Istruttore, appare persuasivo ed utilizzabile nelle concrete operazioni di divisione del bene;
lo stesso, difatti, non presenta carattere assoluto, ed appare pertanto implementabile, in base a valutazioni prettamente discrezionali, con ulteriori criteri che possono attenere a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità. d) Per quanto concerne la ulteriore domanda riconvenzionale (che va opportunamente riqualificata come diretta a conseguire la corresponsione dell'indennità di occupazione), deve rilevarsi che tale occupazione dell'immobile, da parte dei comunisti, non è avvenuta senza titolo. I predetti, invero, hanno goduto e godono del bene (elemento circostanziale assolutamente pacifico tra le parti) esercitando le facoltà che la legge riserva al comproprietario.
La domanda della convenuta che trova fondamento Controparte_2 nel diritto di ciascun condividente di godere del bene in comunione, deve quindi essere qualificata come richiesta di indennizzo per l'occupazione per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti al comproprietario in ragione della propria quota.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102 cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
Deve essere dunque accolta la domanda di condanna proposta dalla convenuta.
In ordine alla quantificazione, ritiene il Collegio che il credito possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 10 dicembre 2012 nonché della relazione di chiarimenti depositata in Cancelleria il 29 settembre 2020 (cfr. tab.1 alla pag.7 della
Relazione integrativa del 29.09.2020), le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento.
Avendo il consulente considerato al riguardo la documentazione in atti, risulta dai calcoli effettuati (alla quale analitica esplicitazione si rinvia, cfr. pagg. 7 e ss. dell'elaborato peritale del 2020) che: -D NO ha utilizzato, con la conduzione, le unità abitative del Pt_5 fabbricato, a partire dal 1975; inoltre ha sfruttato 800 mq di terreno (accertamento del ctu): per cui vanno riconosciuti alla massa euro 36.047,15 (cfr. pag. 7 dell'elaborato di ctu depositato nel 2020); pertanto è tenuto a versare, a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile dall'apertura della successione sino all'anno 2020, la somma di denaro di € 46.547,72, e fino alla data di deliberazione della presente sentenza;
- di : ha utilizzato, con la conduzione, le unità abitative del Controparte_8 fabbricato, a partire dal 1975 sino al 2020; inoltre gli eredi di Controparte_8 hanno sfruttato 800 mq di terreno per il 30% (accertamento del ctu); pertanto è tenuto a versare, per i canoni dell'appartamento percepiti dall'apertura della successione sino all'anno 2012, a ciascuno degli altri quotisti, la somma di denaro di
€ 64.746,70 (cfr. pag. 7 dell'elaborato di ctu depositato nel 2020) e fino alla data di deliberazione della presente sentenza;
- di ha utilizzato, con la conduzione, le unità abitative del Parte_2 fabbricato, a partire dal 1975 sino al 1983); pertanto è tenuta a versare, per i canoni dell'appartamento percepiti dall'apertura della successione sino all'anno 1983, la somma di denaro di euro 1.049,45 (cfr. pag. 9 dell'elaborato di ctu depositato nel
2020).
Il ctu ha dunque provveduto a calcolare le somme spettanti ad ogni erede, somme queste ultime ottenute per differenza della somma spettante ad ognuno e quelle relative ai frutti maturati da parte degli eredi che hanno posseduto e goduto a tutt'oggi i beni della massa e alle spese sostenute dagli stessi (cfr. tabella 1 a pag. 8 della ctu del 2020, aggiornata nella tabella 1 della consulenza del 2024), somme aggiornate con il prezzo del terreno libero (indicato con i nn. 3 e 4) e con il prezzo unitario dell'area cortilizia del fabbricato (indicata con i nn.1b e 2b) conformemente alla sopraggiunta modifica della zona urbanistica a seguito del PUC approvato dal
C.C. del Comune di Curti.
7. Quanto alle domande di accertamento della servitù di passaggio proposta dagli attori in comparsa conclusionale e la domanda di comunione sul portone, non possono ritenersi ammissibili, perché formulate in sede di note conclusive. Sul punto si ritiene di aderire al costante e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in una prospettiva maggiormente rispettosa delle scansioni processuali e del principio di ragionevole durata del processo cui queste ultime sono, almeno in parte, funzionali, ha affermato il principio secondo cui “La definizione del thema decidendum non avviene al momento della precisazione delle conclusioni, bensì è anticipata alla prima udienza di trattazione (art. 183 del c.p.c.) e alle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.” (viene, infatti, eliminata la possibilità per le parti di apportare, in occasione della rimessione della causa al collegio, modifiche alle conclusioni già prese, disponendosi che tali conclusioni debbano rimanere “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183”).
Deve dunque procedersi allo scioglimento della comunione che i coniugi
[...]
e , i coniugi e Parte_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2
i coniugi e i coniugi
[...] Parte_3 Parte_4 CP_3
e e hanno nella misura rispettiva,
[...] CP_4 Controparte_2 sul casamento alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Curti, in conformità al primo progetto divisionale approntato da c.t.u. nella relazione peritale del 29.9.2020, così come aggiornata al 21.4.2024.
Va inoltre riconosciuto che i coniugi e Parte_1 Parte_2 ed i coniugi e a mente dell'art. 1117 cod. Parte_3 Parte_4 civ., hanno diritto alla comunione all'andito, al portone ed all'androne di portone del casamento.
Le spese e le competenze sono a carico della massa ereditaria, con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nella liquidazione si tiene conto del d.m. 147/2022, utilizzando quali parametri il valore della causa secondo il valore indeterminabile, tenendo conto dell'importanza delle questioni affrontate e la complessità d'altro canto delle attività processuali svolte.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vengono poste a carico di tutti i condividenti in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi dei coniugi e , i coniugi e Parte_5 Controparte_5 Parte_1 [...]
i coniugi e i coniugi Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] e e gli eredi dei coniugi Controparte_3 CP_4 Controparte_2 [...]
e sull'immobile alla via Vittorio Veneto nr. 25 di Parte_5 Controparte_5
Curti e per l'effetto:
I- Attribuisce la unità 1a, di consistenza di mq 155,85 del valore di 90.156,00
e l'unità 1b, di consistenza di mq 167,00 del valore di 33.400,00 agli eredi di
[...]
, come identificate alla tabella a pagina 9 della ctu del 19 aprile Controparte_8
2024 (quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60);
II-Attribuisce l'unità 2a, di consistenza di mq 108,72 del valore di 76.104,00
e l'unità 2b, di consistenza di mq 228,00 del valore di 45.600,00 agli eredi di
[...]
(quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60); Parte_5
III- Attribuisce l'unità 3, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00 agli eredi di (quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60); Parte_2
IV- Attribuisce l'unità 4, di consistenza di mq 196,00 del valore di 39.200,00 agli eredi di (quota pari a ¼, ovvero pari a 15/60). Parte_3
B) accerta e dichiara che:
- i coniugi e ed i coniugi Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono in comunione all'andito, al portone ed
[...] Parte_4 all'androne di portone del casamento ai sensi dell'art. 1117 cod. civ.;
- condanna gli eredi di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo obbligo,
[...] CP_4 Controparte_2
a corrispondere, a titolo di conguaglio e per rendiconto, a (ed al Parte_2 coniuge per quanto di suo diritto) la somma di €. 87.409,43 ed a Parte_1
(ed al coniuge per quanto di suo diritto) la Parte_3 Parte_4 somma di €. 16.037,40, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- condanna nella qualità di erede di Controparte_3 Parte_5
e gli eredi di , per quanto di rispettivo d'obbligo, a
[...] Controparte_5 corrispondere, a titolo di conguaglio e per rendiconto, a (ed al Parte_3 coniuge per quanto di suo diritto), la somma di €. 72.479,70, oltre Parte_4 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- condanna gli eredi di , ossia i coniugi Controparte_8 CP_3
e e per quanto di rispettivo obbligo,
[...] CP_4 Controparte_2 a corrispondere a (ed al coniuge per quanto di Parte_2 Parte_1 suo diritto) ed a (ed al coniuge per quanto Parte_3 Parte_4 di suo diritto), le ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione maturate successivamente al 31 dicembre 2020;
- condanna nella qualità di erede di Controparte_3 Parte_5
e gli eredi di , per quanto di rispettivo d'obbligo, a
[...] Controparte_5 corrispondere a (ed al coniuge per quanto di Parte_2 Parte_1 suo diritto) ed a (ed al coniuge per quanto Parte_3 Parte_4 di suo diritto), le ulteriori somme a titolo di indennità di occupazione maturate successivamente al 31 dicembre 2020;
C) Pone a carico di ciascuna delle parti in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie le spese di lite, che liquida complessivamente in euro
32.508,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
D) Pone le spese delle cc.tt.uu. liquidate con separati decreti a carico di ciascuna delle parti in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie.
E) La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. e
6 co. 2, d.lgs. 347/1990.
Così deciso in santa Maria Capua Vetere il 04.04.2025
il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Renata Russo dott. Giovanni D'Onofrio