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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8949 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'udienza del 3.12.2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 28311 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Stefano Palomba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Portici, Via Diaz n.58;
- ricorrente TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1 37875/7313);
- resistente
Oggetto: assegno sociale FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2024 la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 27.10.2023 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L. 335/1995;
- di aver ricevuto nota dell' del 12.01.2024, con la quale le è stato comunicato il Pt_2 rigetto della domanda con la seguente motivazione: “non risulta comprovato lo stato di bisogno, in quanto dall'estratto dello stato civile prodotto non si evincono gli accordi economici derivanti dalla separazione. Non risulta che la richiedente abbia chiesto alcun mantenimento al coniuge separato..”
- di aver proposto,invano, ricorso amministrativo;
- di non avere alcun reddito personale, di essere divorziata e di non percepire alcun assegno di mantenimento. Ha precisato che solo i parametri normativi conferiscono certezza in ordine ai valori che configurano, giuridicamente, lo stato di bisogno a supporto della prestazione assistenziale, con la conseguenza che l' non può arbitrariamente e senza alcuna Pt_2 norma che a ciò autorizzi, valutare quali dati contabili rilevino ai fini del presupposto assistenziale, se non applicando pedissequamente il dettato normativo ossia i redditi del solo richiedente. Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale,, con conseguente condanna dell' al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a Pt_2 far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi di legge, vinte le spese da distrarsi.
1 Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che la sostanziale rinunzia a pretese Pt_2 economiche nei confronti dell'ex coniuge, titolare di pensione VOCUM, fa presumente l'assenza di una condizione di indigenza in capo alla ricorrente. Infatti, l'ex coniuge della ricorrente, sig. , è titolare di pensione di Controparte_1 vecchiaia in cumulo cat. VOCUM già da data anteriore a quella di stipula del patto di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, circostanza valorizzata dall'Ente per escludere uno stato di indigenza in capo alla ricorrente. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza letta e pubblicata in udienza. Il ricorso merita accoglimento. La parte istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta. L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
2 Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale. Nel caso di specie, non può ritenersi corretta la ragione sulla scorta della quale l' Pt_2 ha inteso rigettare la richiesta di assegno sociale, ovvero che “non risulta comprovato lo stato di bisogno, in quanto dall'estratto dello stato civile prodotto non si evincono gli accordi economici derivanti dalla separazione”. Sul punto, va richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale
‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954). L'asserito obbligo di chiedere il mantenimento a carico del coniuge separato, analogicamente estensibile anche a tutti quei soggetti che, a norma dell'art. 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, comporterebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe all'aver dato causa alla propria situazione di bisogno. Infatti, allo scopo di verificare la spettanza dell'assegno in esame, occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo. Diversamente, l' avrebbe introdotto in modo surrettizio un ulteriore requisito, Pt_2 non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato. La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale. Parte ricorrente ha fornito prova dello stato di bisogno economico e dei redditi effettivamente percepiti;
quindi, ha assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, elemento costitutivo della prestazione, in relazione al quale l'istante aveva in sede giudiziaria uno specifico onere ex art. 2697 c.c., di allegazione prima e di prova poi. In conclusione, il diritto della ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e va Pt_2 condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda in sede amministrativa (01/11/2023), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese si compensano essendosi stante la condotta quantomai ambigua della rinunzia al mantenimento al cospetto di una situazione economica dell'ex coniuge che consentiva un sostegno al momento della cessazione degli effetti del matrimonio.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
3 a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'Assegno Sociale in misura piena a far data dal 01/11/2023 (mese successivo alla presentazione della domanda e data di liquidazione dell'assegno); b) condanna parte resistente a pagare alla ricorrente i ratei dovuti a titolo Pt_2 di assegno sociale, maturati a partire dal 01/11/2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in misura piena;
c) Compensa le spese di lite. Così deciso e letto in Napoli il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'udienza del 3.12.2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 28311 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Stefano Palomba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Portici, Via Diaz n.58;
- ricorrente TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1 37875/7313);
- resistente
Oggetto: assegno sociale FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2024 la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 27.10.2023 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L. 335/1995;
- di aver ricevuto nota dell' del 12.01.2024, con la quale le è stato comunicato il Pt_2 rigetto della domanda con la seguente motivazione: “non risulta comprovato lo stato di bisogno, in quanto dall'estratto dello stato civile prodotto non si evincono gli accordi economici derivanti dalla separazione. Non risulta che la richiedente abbia chiesto alcun mantenimento al coniuge separato..”
- di aver proposto,invano, ricorso amministrativo;
- di non avere alcun reddito personale, di essere divorziata e di non percepire alcun assegno di mantenimento. Ha precisato che solo i parametri normativi conferiscono certezza in ordine ai valori che configurano, giuridicamente, lo stato di bisogno a supporto della prestazione assistenziale, con la conseguenza che l' non può arbitrariamente e senza alcuna Pt_2 norma che a ciò autorizzi, valutare quali dati contabili rilevino ai fini del presupposto assistenziale, se non applicando pedissequamente il dettato normativo ossia i redditi del solo richiedente. Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale,, con conseguente condanna dell' al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a Pt_2 far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi di legge, vinte le spese da distrarsi.
1 Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che la sostanziale rinunzia a pretese Pt_2 economiche nei confronti dell'ex coniuge, titolare di pensione VOCUM, fa presumente l'assenza di una condizione di indigenza in capo alla ricorrente. Infatti, l'ex coniuge della ricorrente, sig. , è titolare di pensione di Controparte_1 vecchiaia in cumulo cat. VOCUM già da data anteriore a quella di stipula del patto di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, circostanza valorizzata dall'Ente per escludere uno stato di indigenza in capo alla ricorrente. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza letta e pubblicata in udienza. Il ricorso merita accoglimento. La parte istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta. L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
2 Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale. Nel caso di specie, non può ritenersi corretta la ragione sulla scorta della quale l' Pt_2 ha inteso rigettare la richiesta di assegno sociale, ovvero che “non risulta comprovato lo stato di bisogno, in quanto dall'estratto dello stato civile prodotto non si evincono gli accordi economici derivanti dalla separazione”. Sul punto, va richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale
‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954). L'asserito obbligo di chiedere il mantenimento a carico del coniuge separato, analogicamente estensibile anche a tutti quei soggetti che, a norma dell'art. 433 c.c., sono tenuti agli alimenti, comporterebbe che anche l'omessa dimostrazione della previa e infruttuosa sollecitazione giudiziale di costoro equivarrebbe all'aver dato causa alla propria situazione di bisogno. Infatti, allo scopo di verificare la spettanza dell'assegno in esame, occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo. Diversamente, l' avrebbe introdotto in modo surrettizio un ulteriore requisito, Pt_2 non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato. La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale. Parte ricorrente ha fornito prova dello stato di bisogno economico e dei redditi effettivamente percepiti;
quindi, ha assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, elemento costitutivo della prestazione, in relazione al quale l'istante aveva in sede giudiziaria uno specifico onere ex art. 2697 c.c., di allegazione prima e di prova poi. In conclusione, il diritto della ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e va Pt_2 condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda in sede amministrativa (01/11/2023), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese si compensano essendosi stante la condotta quantomai ambigua della rinunzia al mantenimento al cospetto di una situazione economica dell'ex coniuge che consentiva un sostegno al momento della cessazione degli effetti del matrimonio.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
3 a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'Assegno Sociale in misura piena a far data dal 01/11/2023 (mese successivo alla presentazione della domanda e data di liquidazione dell'assegno); b) condanna parte resistente a pagare alla ricorrente i ratei dovuti a titolo Pt_2 di assegno sociale, maturati a partire dal 01/11/2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in misura piena;
c) Compensa le spese di lite. Così deciso e letto in Napoli il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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