Versione
17 febbraio 1996
17 febbraio 1996
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529 , recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428 .
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/03/2012, n. 662Provvedimento: […] dal cui ipotizzato accoglimento dovrebbe scaturire l'irricevibilità delle difese svolte dall'Istituto resistente, essa è manifestamente infondata, trattandosi di ente pubblico dipendente dalla Regione che esercita funzioni amministrative ad essa riservate, a norma dell'art. 50 dello Statuto regionale in vigore dal 12 febbraio 2005 (non inganni la circostanza che l'art. 1 della legge regionale n. 59/1996, contenente l'attuale ordinamento dell'I.R.P.E.T., rinvii all'art. 51 dello Statuto, […]Leggi di più...
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