Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529 , recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428 .