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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 69/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 69/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CARUSO Parte_1
BAMBINA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CARUSO BAMBINA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/1/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto, in data 15/12/1990, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza del 25/3/2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate all'udienza del 25/3/2025 che, in questa sede devono intendersi trascritte.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 31 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 69/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CARUSO Parte_1
BAMBINA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CARUSO BAMBINA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/1/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto, in data 15/12/1990, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza del 25/3/2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate all'udienza del 25/3/2025 che, in questa sede devono intendersi trascritte.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 31 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento