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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4961/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 24/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/11/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati ATTILIO VERGAI e STEFANO PIERACCINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Zanardelli n.189, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«(…) 2) la casa coniugale sita in Viareggio Via Nicola Pisano n. 76/T, di proprietà della SI.ra
[...]
, unitamente ai mobili che l'arredano, rimarrà alla stessa;
a tal fine il SI. si obbliga a Pt_2 Pt_1 spostare la propria residenza/domicilio da detta abitazione ed a riconsegnare le chiavi dell'immobile alla SI.ra Pt_2
7) i coniugi dichiarano di essere ognuno in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e quindi non avanzano reciprocamente alcuna pretesa di natura economica.
8) i coniugi hanno già provveduto amichevolmente alla divisione dei beni mobili comuni.
9) la SI.ra si impegna a rifondere tramite bonifico bancario la rata mensile per il Parte_2 finanziamento richiesto da per la installazione del depuratore di acqua potabile fino Parte_1
1 alla sua naturale estinzione. 10) la SI.ra , a fronte di un prestito infruttifero avuto dal SI. negli anni 2012- Parte_2 Pt_1
2013 per le spese notarili di acquisto, per la ristrutturazione e per l'arredamento dell'immobile in proprietà della stessa, restituirà tale somma pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) a totale tacitazione del prestito predetto;
pertanto le parti con il pagamento del precitato importo dichiarano di non aver più niente da pretendere l'una dall'altra». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 7/9/2013, dal quale non sono nati - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n.17/2025 pubblicata il 22/1/2025, passata in giudicato in data 24/7/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 17/9/2025, poi posticipata al 24/9/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Viareggio (LU) in data 7/9/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 54, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2013; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 24/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 24/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/11/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati ATTILIO VERGAI e STEFANO PIERACCINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Zanardelli n.189, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«(…) 2) la casa coniugale sita in Viareggio Via Nicola Pisano n. 76/T, di proprietà della SI.ra
[...]
, unitamente ai mobili che l'arredano, rimarrà alla stessa;
a tal fine il SI. si obbliga a Pt_2 Pt_1 spostare la propria residenza/domicilio da detta abitazione ed a riconsegnare le chiavi dell'immobile alla SI.ra Pt_2
7) i coniugi dichiarano di essere ognuno in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e quindi non avanzano reciprocamente alcuna pretesa di natura economica.
8) i coniugi hanno già provveduto amichevolmente alla divisione dei beni mobili comuni.
9) la SI.ra si impegna a rifondere tramite bonifico bancario la rata mensile per il Parte_2 finanziamento richiesto da per la installazione del depuratore di acqua potabile fino Parte_1
1 alla sua naturale estinzione. 10) la SI.ra , a fronte di un prestito infruttifero avuto dal SI. negli anni 2012- Parte_2 Pt_1
2013 per le spese notarili di acquisto, per la ristrutturazione e per l'arredamento dell'immobile in proprietà della stessa, restituirà tale somma pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) a totale tacitazione del prestito predetto;
pertanto le parti con il pagamento del precitato importo dichiarano di non aver più niente da pretendere l'una dall'altra». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 7/9/2013, dal quale non sono nati - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n.17/2025 pubblicata il 22/1/2025, passata in giudicato in data 24/7/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 17/9/2025, poi posticipata al 24/9/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Viareggio (LU) in data 7/9/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 54, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2013; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 24/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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